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TITOLO III |
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
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CAPO III |
Impianti e apparecchiature elettriche |
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Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica tecniche di cui all'allegato IX.
(articolo modificato dal D.Lgs. 106/2009)
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sanzionato ai sensi dall’art. 87, commi 1, 2 e 3
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