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Art.84
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 84. Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini
con sistemi di protezione
realizzati secondo le norme
di buona tecnica
tecniche
.
(modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009)
Condizioni d'uso
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