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TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO III Impianti e apparecchiature elettriche
     
   
Art. 84. Protezioni dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica tecniche(modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009)
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