Registrazione  |  Accedi  
 
You are here:  Testo Unico » Art.79

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale
     
   
Art. 79. Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita' delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1°
giugno 2001
. (comma aggiunto dal D.Lgs. 106/2009)
  Torna all'indice  
Condizioni d'uso  |  Privacy
Home  |  Banca Dati  |  Quesitionline  |  Modulistica  |  RLSWEB  |  Testo Unico
Copyright 2009 - by Global Form s.a.s. - P.Iva e C.F. 02293600843