Home
Banca Dati
Quesitionline
Modulistica
RLSWEB
Testo Unico
Registrazione
|
Accedi
Web
Sito
You are here:
Testo Unico
»
Art.61
TITOLO I
- PRINCIPI COMUNI
CAPO IV
Disposizioni penali
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61. - Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Condizioni d'uso
|
Privacy
Home
|
Banca Dati
|
Quesitionline
|
Modulistica
|
RLSWEB
|
Testo Unico
Copyright 2009 - by Global Form s.a.s. - P.Iva e C.F. 02293600843