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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
    Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
   
Art. 22. - Obblighi dei progettisti


1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
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