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TITOLO  - PRINCIPI COMUNI

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
    Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
   
Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili


1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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sanzionato ai sensi dall’art. 55, commi 1 e 2

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