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Il sito offre un servizio utile a tutte le figure interessate all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalle imprese ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, dai tecnici di prevenzione ai lavoratori ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai consulenti tecnici ai medici competenti, dagli studi professionali alle organizzazioni datoriali e sindacali.
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Quesito sulla delegabilità o meno della redazione del Piano Operativo di Sicurezza
Author :: Fonte: www.porreca.it
Data :: gio 10/06/2011 @ 09.46
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Quesito
Sono dipendente di un'azienda con oltre duecento unità e sono fornito di delega in materia di sicurezza sul lavoro con pieni poteri di spesa cosi come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 81/2008. Premesso che l'art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 cita la non delegabilità da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi e della redazione del DVR e che secondo l'art. 96 comma 2 dello stesso D. Lgs. 81/2008 l'accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera a), posso sostituirmi al datore di lavoro per le attività di sicurezza nella cantieristica e posso in particolare provvedere alla redazione del POS?
Risposta
Come è stato giustamente ricordato il legislatore con l'articolo 17 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha stabilita la indelegabilità da parte del datore di lavoro sia della valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione previsto dall'articolo 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, e ciò con il comma 1 lettera a), che della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il comma 1 lettera b), facendo intendere per esclusione che lo stesso può delegare tutti gli altri obblighi purché vengano rispettati i limiti e le condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 16 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Dalla lettura del citato D. Lgs. n. 81/2008 discende quindi che essendo il lettore, così come afferma, in possesso di una delega come suol dirsi "perfetta" lo stesso può sostituirsi al datore di lavoro per quanto riguarda l'adempimento di tutti gli altri obblighi, purché siano specificati nella delega stessa, compresi quelli riportati nel Titolo IV e relativi ai cantieri temporanei o mobili.
Un discorso a parte va fatto però per quanto riguarda l'obbligo di cui all'articolo 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che opera nel cantiere edile, di redigere il piano operativo di sicurezza (POS). Il piano operativo di sicurezza infatti, così come è stato definito dall'articolo 89 comma 1 lettera h), è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al cantiere interessato, ai sensi proprio dell'articolo 17 comma 1 lettera a) e deve possedere i contenuti minimi riportati nell'allegato XV dello stesso D. Lgs. al punto 3.
Da una lettura coordinata dei citati articoli 89 e 17 del D. Lgs. n. 81/2008 è da desumersi quindi che anche la redazione del POS, così come è stato stabilito per la redazione del DVR, sia un obbligo indelegabile da parte del datore di lavoro. In definitiva pertanto ed in risposta al quesito formulato, fermo restando l'obbligo da parte del datore di lavoro di vigilare comunque, ai sensi del comma 3 del citato articolo 16, sull'operato del delegato il lettore può tranquillamente sostituirsi al datore di lavoro nella gestione dell'attività di cantiere salvo che nella redazione del POS che potrà pure elaborare ma che dovrà comunque essere firmato dal suo datore di lavoro
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Quesito sugli organismi paritetici
Author :: Fonte: Ministero Lavoro
Data :: mer 07/14/2010 @ 07.48
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Gli organismi paritetici svolgono le attività di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2008 a seguito di apposita autorizzazione ministeriale?
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Secondo la definizione fornita dal legislatore stesso all’art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito T.U.), gli organismi paritetici sono quegli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le finalità indicate dalla stessa disposizione.
Tali organismi, istituiti a livello territoriale, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative di formazione nei confronti dei lavoratori e rappresentano la prima istanza di riferimento per la risoluzione di controversie sorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 51, D.Lgs. 81/2008).
Tra le novità introdotte nel T.U. dal D.Lgs. n. 106/2009, e precisamente nel nuovo comma 3-bis del citato art. 51, si ricorda la possibilità per tali organismi di svolgere direttamente attività di formazione, oltre che di promuoverla ma ciò, ovviamente, in relazione a quello specifico settore (quale quello manifatturiero, edile, ecc.) nel quale essi svolgono la loro attività e/o prestano la loro assistenza e nell’ambito territoriale nel quale è ubicata l’azienda alla quale è fornita assistenza.
Tanto premesso, saranno legittimati, ai sensi degli artt. 2 e 51 del T.U. citati, a svolgere le predette funzioni tutti gli organismi che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, senza che sia a tal uopo prevista o necessaria alcuna autorizzazione ministeriale
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obblighi di sicurezza in caso di somministrazione di lavoro
Author :: Fonte: Ministero Lavoro
Data :: mer 07/14/2010 @ 07.45
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Quale è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro?
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La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all’articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina, appunto, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore.
Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell’art.20 del D. Lgs. n. 276/2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore.
La norma viene altresì richiamata dall’articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.
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Sito in aggiornamento. Ci scusiamo per il disagio.
La Redazione di www.Sicurezzalavoroweb.it
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