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Il sito offre un servizio utile a tutte le figure interessate all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalle imprese ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, dai tecnici di prevenzione ai lavoratori ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai consulenti tecnici ai medici competenti, dagli studi professionali alle organizzazioni datoriali e sindacali.
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Quesito sugli organismi paritetici
Author :: Fonte: Ministero Lavoro
Data :: mer 07/14/2010 @ 07.48
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Gli organismi paritetici svolgono le attività di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2008 a seguito di apposita autorizzazione ministeriale?
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Secondo la definizione fornita dal legislatore stesso all’art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito T.U.), gli organismi paritetici sono quegli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le finalità indicate dalla stessa disposizione.
Tali organismi, istituiti a livello territoriale, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative di formazione nei confronti dei lavoratori e rappresentano la prima istanza di riferimento per la risoluzione di controversie sorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 51, D.Lgs. 81/2008).
Tra le novità introdotte nel T.U. dal D.Lgs. n. 106/2009, e precisamente nel nuovo comma 3-bis del citato art. 51, si ricorda la possibilità per tali organismi di svolgere direttamente attività di formazione, oltre che di promuoverla ma ciò, ovviamente, in relazione a quello specifico settore (quale quello manifatturiero, edile, ecc.) nel quale essi svolgono la loro attività e/o prestano la loro assistenza e nell’ambito territoriale nel quale è ubicata l’azienda alla quale è fornita assistenza.
Tanto premesso, saranno legittimati, ai sensi degli artt. 2 e 51 del T.U. citati, a svolgere le predette funzioni tutti gli organismi che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, senza che sia a tal uopo prevista o necessaria alcuna autorizzazione ministeriale
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obblighi di sicurezza in caso di somministrazione di lavoro
Author :: Fonte: Ministero Lavoro
Data :: mer 07/14/2010 @ 07.45
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Quale è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro?
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La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all’articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina, appunto, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore.
Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell’art.20 del D. Lgs. n. 276/2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore.
La norma viene altresì richiamata dall’articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.
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Lavoratore autonomo e POS
Author :: Geom. Carmelo Schembri
Data :: gio 07/08/2010 @ 04.49
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Quesito: In un cantiere dove sono presenti un'impresa esecutrice ed uno o più lavoratore autonomo, a questo/i bisogna chiedere un POS o documento equivalente?
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*** Risposta ***
Il lavoratore autonomo, per definizione di cui all’art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”; pertanto si ritiene non sia tenuto a redigere il POS (piano operativo di sicurezza) essendo tale obbligo previsto esclusivamente per “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,…….anche familiare o con meno di dieci addetti”, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso D.Lgs..
Peraltro, l’art. 89 comma 1 lettera h) definisce il P.O.S. come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV”
Relativamente agli obblighi connessi alla sicurezza nei cantieri il lavoratore autonomo è comunque destinatario del piano di sicurezza e coordinamento (art. 101 del D.Lgs. 81/08), è soggetto alla verifica preventiva dei requisiti ai sensi dell’art. 90 comma 9 da parte del committente o responsabile dei lavori, nonché all’attività di verifica, controllo e coordinamento da parte del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 comma1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nelle varie fasi di esecuzione dell’opera.
Si ricorda, infine, che il lavoratore autonomo è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 e, se del caso, dell’art. 26 del Testo Unico sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto d’opera o di somministrazione (non intervenendo la deroga prevista dall’art.96 comma 2 nel caso di elaborazione del P.O.S.). Pertanto, il lavoratore autonomo è obbligato ad informare il datore di lavoro committente ed il coordinatore in fase di esecuzione di eventuali rischi che apporta in cantiere, attuando quanto previsto dal comma 2 lettera a) e b) in tema di cooperazione e coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, anche attraverso l’elaborazione del D.U.V.R.I., se ritenuto opportuno in relazione alle interferenze riscontrate.
Per la redazione di Sicurezzalavoroweb – Geom. Schembri
N.B.) Le risposte ai quesiti sono espressione di pareri strettamente personali dell’autore. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee e non vincolano né fanno assumere responsabilità all’esperto e/o alla redazione di Sicurezzalavoroweb conseguenti al possibile loro utilizzo.
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