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non rivestono carattere di ufficialità e non sono sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea

 

LEGGE 3 agosto 2010, n. 16

2010

 

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.

Rev. 09/2010

GURS n. 35 del 06/08/2010

Testo originale

 
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REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:


Capo I

Disposizioni in materia di organi e procedure relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 1. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: ‘Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’ e sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:

‘17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale di cui al comma 21, per i contratti di importo superiore a centocinquantamila euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Osservatorio d’intesa con l’Autorità:

a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista; 
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note dall’Osservatorio regionale, d’intesa con l’Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione dell’Osservatorio regionale, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.’.
‘18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all’Osservatorio regionale di cui al comma 21 che li trasmette all’Autorità.’.
‘20. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea  regionale siciliana, apposita convenzione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto, fermo restando l’obbligo della collaborazione dell’Osservatorio regionale di cui al comma 21 con la sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.’.
‘21. L’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all’articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti pubblici.’.
‘22. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Al predetto ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di
coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è determinata in almeno cinquanta unità, facenti parte dell’organico  regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.’.
‘23. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, hanno l’obbligo di rapportarsi esclusivamente con l’Osservatorio  regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.’.
‘24. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l’interscambio delle informazioni con l’Osservatorio centrale e garantisce l’accesso agli altri osservatori regionali ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.’.
‘25. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare  qualità e costi di gestione.’.
‘26. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell’Osservatorio le attività relative:
1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto;
2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;
4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e
h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture
pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso:
1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi  tipo adottati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione
dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del ‘Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni’ includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque
acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell’Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
n) richiede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, l’Osservatorio regionale comunica le risultanze all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a fini sanzionatori.’;
b) il comma 27 è soppresso;
c) al comma 28 le parole ‘lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’;
d) il comma 29 è soppresso.

Art. 2. Commissione regionale dei lavori pubblici 1. All’articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ’per le infrastrutture e la mobilità’;
b) alla fine del comma 11 è aggiunto il seguente periodo: ‘Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei Lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia
di acque, nominato con le modalità di cui al comma 15.’.
c) il comma 15 è sostituito dal seguente:
‘15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, dall’avvocato generale della Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici
nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.’;
d) il comma 16 è sostituito dal seguente:
‘16. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.’;
e) il comma 17 è sostituito dal seguente:
‘17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nominato dal presidente della Commissione regionale.’;
f) al comma 18 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’.
Art. 3. Criteri di aggiudicazione. Commissioni giudicatrici 1. All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni degli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87 commi 2, 3, 4 bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché il comma 9 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base d’asta è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.”
b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Nel caso in cui un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base di gara. Per la  verifica delle offerte anormalmente basse non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativialla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture. All’esclusione può provvedersi solo all’esito di verifica, in  contraddittorio.”
c) Il comma 1-bis 1 è sostituito dal seguente:
“1-bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché se ne sia riservata la facoltà nel bando di
gara, nell’avviso di gara o nella lettera d’invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’articolo 88 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti,
risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, all’aggiudicazione definitiva, in favore della migliore offerta non anomala.”
d) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
e) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
f) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
g) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
 

Art. 4. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario
1. L’articolo 21 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: “21 bis.  Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1. L’aggiudicazione provvisoria è pubblicata per almeno tre giorni  consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. All’aggiudicatario, ove non presente alla seduta di gara nella quale è stato redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria, è data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale si dichiara l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima è trasmessa  all’organo competente all’approvazione che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento.
3. In caso di rilievi o di contestazioni, intervenuti nel termine di cui al comma 2, il presidente di gara decide entro il termine di cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Il termine di cui al comma 3 è prorogabile di ulteriori cinque giorni, qualora i rilievi o le contestazioni afferiscano
a questioni applicative di norme particolarmente complesse. Decorso il termine, eventualmente prorogato, il verbale di aggiudicazione provvisoria è immediatamente trasmesso all’organo competente all’approvazione che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento. Qualora entro quest’ultimo termine pervengano rilievi o contestazioni e il responsabile del procedimento li ritenga fondati, il medesimo restituisce i verbali per le ulteriori determinazioni del presidente di gara. Quest’ultimo subito dopo l’adozione delle predette determinazioni provvede alla trasmissione all’organo competente. L’approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell’effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all’appalto o elusione della segretezza delle offerte ovvero alterazione manifesta del risultato della gara. Con l’approvazione dell’organo competente, l’aggiudicazione diviene definitiva.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
 

Art. 5.
Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione 1. All’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’; le parole ‘dell’ispettorato tecnico dei lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti’;
b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
‘a) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che la presiede, o un suo delegato;’
c) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
d) al comma 1, la lettera c) è soppressa;
e) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
‘d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, scelti dall’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità;’;
f) al comma 1, alle lettere e), f) e i) le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti: ’per le infrastrutture
e la mobilità’.
 

Art. 6. Obblighi di comunicazione per gli affidamenti in subappalto
1. Le imprese aggiudicatarie provvedono al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Capo II

Norme in materia di sicurezza dei lavoratori.
Disposizioni transitorie e finali


Art. 7. Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori

1. Dopo l’articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente: ‘Art. 20 bis. Clausole di legalità e di tutela dei lavoratori - 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le organizzazioni imprenditoriali e gli organi paritetici costituiti ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
2 Nei contratti pubblici di appalto la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali e gli organismi paritetici, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché al miglioramento dell’organizzazione del lavoro.
3. Gli adempimenti di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e del decreto dell’Assessorato dei lavori pubblici 23 ottobre 2008, sono posti in essere contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto. Ove tali adempimenti non siano posti in essere, il responsabile unico del procedimento informa l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la nomina di un commissario ad acta senza oneri a carico del bilancio regionale.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12 luglio 2005, le indicazioni riguardanti gli appalti pubblici di cui al ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica amministrazione’, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009 e la direttiva del Ministro dell’interno del 23 giugno 2010 concernente controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione o nullità del contratto previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni’.
 

Art. 8. Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle  procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 agosto 2010.
LOMBARDO
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità GENTILE

 

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 1, comma 1:
L’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.”, per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. – 1. Al fine di garantire l’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.  L’Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L’Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,  fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni  riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;

i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’articolo 8.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all’articolo 14, comma 1, del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L’entità delle sanzioni è proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette  gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo spettanti all’Amministrazione.
10-ter. Al servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità «Ispettorato tecnico» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. [abrogato dall’art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101].
12. [abrogato dall’art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101].
13. [abrogato dall’art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101].
14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili. 16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati  per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall’Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio.
17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale di cui al comma 21, per i contratti di importo superiore a centocinquantamila  euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Osservatorio d’intesa con l’Autorità:
a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note dall’Osservatorio regionale, d’intesa con l’Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione dell’Osservatorio regionale, con provvedimento
dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all’Osservatorio regionale di cui al comma 21 che li trasmette all’Autorità.
19. L’Autorità opera nel territorio della Regione.
20. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto, fermo restando l’obbligo della collaborazione dell’Osservatorio regionale di cui al comma 21 con la sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.
21. L’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all’articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
22. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Al predetto ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è determinata in almeno cinquanta unità, facenti parte dell’organico
regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
23. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione,  esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, hanno l’obbligo di rapportarsi esclusivamente con l’Osservatorio regionale per la raccolta delle  informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
24. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l’interscambio delle informazioni con l’Osservatorio centrale e garantisce l’accesso agli altri osservatori regionali ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
25. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche  avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità  di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli  infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell’Osservatorio le attività relative:
1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto;
2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;
4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso:
1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del ’Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni’ includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell’Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
n) richiede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, l’Osservatorio regionale comunica le risultanze all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a fini sanzionatori.
27. [soppresso].
28. I proventi dell’attività sanzionatoria dell’Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l’eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Ufficio speciale osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
29. [soppresso].».
Nota all’art. 2, comma 1:
L’art. 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.”, per effetto della modifica apportata dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici. – 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell’articolo 7  dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l’opera o la maggiore estensione della stessa.
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell’ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell’ufficio del Genio civile.
7. L’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l’acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell’articolo 20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 15.
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l’esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi o esecutivi ai sensi dell’articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l’osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell’articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di  parità, determina la maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che assume la funzione di Presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, dall’avvocato generale della Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.
16. Al Presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono  svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nominato dal Presidente della Commissione regionale.
18. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l’autorità competente in materia di valutazione di impatto  ambientale ai sensi dell’articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di  valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23. All’onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza  con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).”».
Nota all’art. 3, comma 1:
L’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.”, per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici. – 1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni degli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87 commi 2, 3, 4 bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché il comma 9 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base d’asta è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.
1-bis. Nel caso in cui un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base di gara. Per la verifica delle offerte anormalmente basse non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. All’esclusione può provvedersi solo all’esito di verifica, in contraddittorio.
1-bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad indi-viduare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché se ne sia riservata la facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera d’invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’articolo 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, all’aggiudicazione definitiva, in favore della migliore offerta non anomala.
1-bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1-bis 1: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l’aggiudicazione viene fatta all’offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1-bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l’anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.
1-bis 3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
1-bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più offerte aventi identico ribasso, l’esclusione fittizia delle offerte, ai sensi del comma 1- bis 1, non può essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando a tal fine l’ipotesi in cui le offerte presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclusione. Stante la natura fittizia dell’esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara.
1-bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare d’appalto, di cui all’articolo 7-ter, la sub commissione per la verifica delle offerte anomale, di cui all’articolo 9 del regolamento approvato con D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, è integrata con un dirigente dei servizi dell’ispettorato tecnico
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall’ispettore generale dello stesso ispettorato. Per la predetta attività, con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell’ispettore generale dell’ispettorato tecnico, sono determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti dell’ispettorato tecnico  dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
1-bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui all’articolo 7, comma 1, può essere audito dalla sub commissione per la verifica delle offerte anomale, prevista dall’art. 9 del regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 1/2005.
1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, può essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore.
1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un’unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio  provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.”
».
Nota all’art. 5, comma 1:
— L’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, recante  “Nuova disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche regionali”, per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
1. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi a mezzo del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sentita una commissione, nominata con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, composta da:
a) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti, che la presiede, o un suo delegato;
b) [soppressa];
c) [soppressa];
d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, scelti dall’ Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;
e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, scelto dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;
f) un rappresentante delle associazioni delle società cooperative, scelto dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette organizzazioni;
h) un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e forestali;
i) un docente universitario esperto in materia di lavori pubblici, designato dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.”».
 

ALLEGATI
 

 

 

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