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REGIONE
SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in
materia di organi e procedure relative a contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
Art. 1. Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e Osservatorio regionale
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. All’articolo 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 3 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: ‘Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture’ e sono apportate le
seguenti modifiche:
a) i commi 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti
dai seguenti:
‘17. Le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all’Osservatorio regionale di cui al comma 21, per i contratti
di importo superiore a centocinquantamila euro, secondo le
modalità rese note dallo stesso Osservatorio d’intesa con
l’Autorità:
a) entro trenta giorni dalla
data di aggiudicazione o di definizione della procedura
negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei
verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di
aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del
progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni
dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli
stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi,
forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale. Per
gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è
necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di
avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai
contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori trasmettono all’Osservatorio regionale,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il
numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell’anno precedente, secondo le modalità rese note
dall’Osservatorio regionale, d’intesa con l’Autorità. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i
dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione
dell’Osservatorio regionale, con provvedimento dell’Autorità,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti
dati non veritieri.’.
‘18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di
beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e
comunale, sono comunicati all’Osservatorio regionale di cui al
comma 21 che li trasmette all’Autorità.’.
‘20. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è
autorizzato a stipulare, previo parere della competente
commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana, apposita convenzione con l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e
delle funzioni cui l’organo è preposto, fermo restando l’obbligo
della collaborazione dell’Osservatorio regionale di cui al comma
21 con la sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo
svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale
sezione regionale.’.
‘21. L’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione
della spesa pubblica di cui all’articolo 22 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti
pubblici.’.
‘22. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce
ufficio speciale posto alle dirette dipendenze
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Al
predetto ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In
considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di
controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di
coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è determinata
in almeno cinquanta unità, facenti parte dell’organico
regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.’.
‘23. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo
strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di
tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al
fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di
trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui
al comma 2 dell’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei
contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni
relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla
fase di programmazione, esperimento della gara di appalto,
affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, hanno l’obbligo di rapportarsi
esclusivamente con l’Osservatorio regionale per la
raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e
statistici.’.
‘24. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con
strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che
consentano l’interscambio delle informazioni con l’Osservatorio
centrale e garantisce l’accesso agli altri osservatori regionali
ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e
comunitario, che debbano accedere o utilizzare le
informazioni.’.
‘25. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche
avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti
esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare
qualità e costi di gestione.’.
‘26. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i
seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle
modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori,
servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e
regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela
del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di
subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli
infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei
dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del costo della
manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti
dalle rappresentanze sindacali comparativamente più
rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento,
compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti
dell’Osservatorio le attività relative:
1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti
pubblici mediante la creazione di un archivio contenente
l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli
altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati
relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza
del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto;
2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente
redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle
caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e
forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui
contratti pubblici nella realizzazione del profilo del
committente;
4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico,
degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e
h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il
monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle
forniture
pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche
cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi
statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la
qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse
addetti, attraverso:
1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati,
di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti
finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per
l’affidamento e la gestione degli appalti;
2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo
adottati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei
corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione
dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e
diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche
delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi
comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle
imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito
informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e
all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del ‘Notiziario
regionale sugli appalti e le concessioni’ includente le
forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione
delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla
normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle
dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali
presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con
procedure statistiche e li rende disponibili su reti
informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici
promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento
ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali,
qualora sulla base delle risultanze comunque
acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche
nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento
del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi;
m) collabora, su richiesta della sezione centrale
dell’Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati
per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al
territorio regionale;
n) richiede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a), nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i
documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai
contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della
richiesta, senza giustificato motivo, l’Osservatorio regionale
comunica le risultanze all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, a fini sanzionatori.’;
b) il comma 27 è soppresso;
c) al comma 28 le parole ‘lavori pubblici’ sono sostituite dalle
seguenti ‘contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’;
d) il comma 29 è soppresso.
Art. 2. Commissione regionale
dei lavori pubblici 1. All’articolo 7 bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 5 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite
dalle seguenti ’per le infrastrutture e la mobilità’;
b) alla fine del comma 11 è aggiunto il seguente periodo:
‘Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al
Consiglio superiore dei Lavori pubblici in materia di acque
pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta
attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori
oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con
comprovata esperienza in materia
di acque, nominato con le modalità di cui al comma 15.’.
c) il comma 15 è sostituito dal seguente:
‘15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti che assume la funzione di
presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’urbanistica, dall’avvocato generale della Regione,
dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e
da cinque consulenti tecnico-giuridici
nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità.’;
d) il comma 16 è sostituito dal seguente:
‘16. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il
potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al
comma 7 dell’articolo 7.’;
e) il comma 17 è sostituito dal seguente:
‘17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono
svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
nominato dal presidente della Commissione regionale.’;
f) al comma 18 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite
dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’.
Art. 3. Criteri di aggiudicazione. Commissioni giudicatrici 1.
All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle
offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni degli
articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87 commi 2, 3, 4
bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché il comma 9
dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo
più basso inferiore a quello a base d’asta è determinato, per
tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e
misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di
ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a
base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto
a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali
successive alla quarta.”
b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Nel caso in cui un’offerta appaia anormalmente bassa, la
stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo a base di gara. Per la verifica delle offerte
anormalmente basse non sono ammesse giustificazioni in relazione
agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni, nonché al piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme
all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella
valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei
costi relativialla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e
alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture. All’esclusione
può provvedersi solo all’esito di verifica, in
contraddittorio.”
c) Il comma 1-bis 1 è sostituito dal seguente:
“1-bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione delle
offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verifica la
prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa,
e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante,
purché se ne sia riservata la facoltà nel bando di
gara, nell’avviso di gara o nella lettera d’invito, può
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 dell’articolo 88 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e
integrazioni. All’esito del procedimento di verifica la stazione
appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta
che, in base all’esame degli elementi forniti,
risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, all’aggiudicazione
definitiva, in favore della migliore offerta non anomala.”
d) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
e) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
f) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
g) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 4. Aggiudicazione ed
esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso
amministrativo e/o giudiziario
1. L’articolo 21 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è
sostituito dal seguente: “21 bis. Aggiudicazione ed
esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso
amministrativo e/o giudiziario - 1. L’aggiudicazione provvisoria
è pubblicata per almeno tre giorni consecutivi non festivi
nella sede degli enti dove è svolta la gara. All’aggiudicatario,
ove non presente alla seduta di gara nella quale è stato redatto
il verbale di aggiudicazione provvisoria, è data comunicazione
immediata da parte del responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere
effettuati nei cinque giorni successivi a quello di
completamento della procedura nella quale si dichiara
l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima è trasmessa
all’organo competente all’approvazione che vi provvede entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento.
3. In caso di rilievi o di contestazioni, intervenuti nel
termine di cui al comma 2, il presidente di gara decide entro il
termine di cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Il termine di cui al comma 3 è prorogabile di ulteriori
cinque giorni, qualora i rilievi o le contestazioni afferiscano
a questioni applicative di norme particolarmente complesse.
Decorso il termine, eventualmente prorogato, il verbale di
aggiudicazione provvisoria è immediatamente trasmesso all’organo
competente all’approvazione che vi provvede entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento. Qualora entro quest’ultimo termine
pervengano rilievi o contestazioni e il responsabile del
procedimento li ritenga fondati, il medesimo restituisce i
verbali per le ulteriori determinazioni del presidente di gara.
Quest’ultimo subito dopo l’adozione delle predette
determinazioni provvede alla trasmissione all’organo competente.
L’approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione
di legge da cui sia conseguita alterazione dell’effettiva parità
di condizioni fra gli aspiranti all’appalto o elusione della
segretezza delle offerte ovvero alterazione manifesta del
risultato della gara. Con l’approvazione dell’organo competente,
l’aggiudicazione diviene definitiva.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 5.
Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione 1.
All’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite
dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’; le parole
‘dell’ispettorato tecnico dei lavori pubblici’ sono sostituite
dalle seguenti ‘del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti’;
b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
‘a) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che la presiede,
o un suo delegato;’
c) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
d) al comma 1, la lettera c) è soppressa;
e) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
‘d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, scelti
dall’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità;’;
f) al comma 1, alle lettere e), f) e i) le parole ‘per i lavori
pubblici’ sono sostituite dalle seguenti: ’per le infrastrutture
e la mobilità’.
Art. 6. Obblighi di
comunicazione per gli affidamenti in subappalto
1. Le imprese aggiudicatarie provvedono al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Capo II
Norme in materia
di sicurezza dei lavoratori.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 7. Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori
1. Dopo l’articolo 20 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 16
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni, è inserito il seguente: ‘Art. 20 bis. Clausole
di legalità e di tutela dei lavoratori - 1. La Regione, al fine
di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della
legalità del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei
lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone
pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con
gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, le organizzazioni imprenditoriali e gli
organi paritetici costituiti ai sensi dell’articolo 51 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche
ed integrazioni.
2 Nei contratti pubblici di appalto la Regione e le stazioni
appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli
tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le
organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali e
gli organismi paritetici, finalizzati alla realizzazione di
ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, nonché al miglioramento dell’organizzazione del
lavoro.
3. Gli adempimenti di cui all’articolo 3 della legge regionale
21 agosto 2007, n. 20 e del decreto dell’Assessorato dei lavori
pubblici 23 ottobre 2008, sono posti in essere contestualmente
alla stipulazione del contratto di appalto. Ove tali adempimenti
non siano posti in essere, il responsabile unico del
procedimento informa l’Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica per la nomina di un commissario
ad acta senza oneri a carico del bilancio regionale.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere
utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo di
legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12 luglio
2005, le indicazioni riguardanti gli appalti pubblici di cui al
‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
amministrazione’, condiviso dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009 e la direttiva del
Ministro dell’interno del 23 giugno 2010 concernente controlli
antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione
da parte delle organizzazioni criminali. Resta salvo il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione o nullità
del contratto previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche e integrazioni’.
Art. 8. Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
Palermo, 3 agosto 2010.
LOMBARDO
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità GENTILE
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono
evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 1, comma 1:
L’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto
dall’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia
di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici,
di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.”, per effetto
della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. – 1. Al fine
di garantire l’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 1,
comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse
regionale, è istituita, con sede in Roma, l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da
cinque membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell’Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra
personalità che operano in settori tecnici, economici e
giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autorità
sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le
norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non
possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se
professori universitari, in aspettativa per l’intera durata del
mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell’Autorità, nel limite complessivo di
lire 1.250.000.000 annue.
4. L’Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione
dei lavori pubblici;
b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare in materia verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei
lavori pubblici;
c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la
revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate
nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici
con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16,
lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a
varianti in corso d’opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori
pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di
qualificazione di cui all’articolo 8.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale
dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10,
lettera c), delle unità specializzate di cui all’articolo 14,
comma 1, del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché,
per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli
interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere
alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o
persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da
iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli
affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque
ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del
Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di
altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi
economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in
ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono
tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal
segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto d’ufficio.
7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. L’entità delle sanzioni è
proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui le
informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre
entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti
medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall’ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità
trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di
controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli
organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità accerti
che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio
per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi
anche ai soggetti interessati e alla procura generale della
Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini
ispettive nelle materie di competenza dell’Autorità; informa,
altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali
responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di
pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il
Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può
avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei compiti
di controllo spettanti all’Amministrazione.
10-ter. Al servizio ispettivo è preposto un dirigente generale
di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di
cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il
trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità
«Ispettorato tecnico» dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. [abrogato dall’art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101].
12. [abrogato dall’art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101].
13. [abrogato dall’art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101].
14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una
sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le
regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della
articolazione regionale sono definiti dall’Autorità di concerto
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della
ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI),
dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse
edili. 16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori
pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio
nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme
di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione
degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
nonché l’elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con
le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall’Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie
da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti
di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla
sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell’Osservatorio.
17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale
di cui al comma 21, per i contratti di importo superiore a
centocinquantamila euro, secondo le modalità rese note
dallo stesso Osservatorio d’intesa con l’Autorità:
a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il
contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e
del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni
dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli
stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi,
forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale. Per
gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è
necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di
avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai
contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori trasmettono all’Osservatorio regionale,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il
numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell’anno precedente, secondo le modalità rese note
dall’Osservatorio regionale, d’intesa con l’Autorità. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i
dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione
dell’Osservatorio regionale, con provvedimento
dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se
sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di
beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e
comunale, sono comunicati all’Osservatorio regionale di cui al
comma 21 che li trasmette all’Autorità.
19. L’Autorità opera nel territorio della Regione.
20. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è
autorizzato a stipulare, previo parere della competente
commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana,
apposita convenzione con l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e
delle funzioni cui l’organo è preposto, fermo restando l’obbligo
della collaborazione dell’Osservatorio regionale di cui al comma
21 con la sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo
svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale
sezione regionale.
21. L’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione della
spesa pubblica di cui all’articolo 22 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume
la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato
Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
22. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce
ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità. Al predetto
ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In
considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di
controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di
coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è determinata
in almeno cinquanta unità, facenti parte dell’organico
regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
23. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo
strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di
tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al
fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di
trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui
al comma 2 dell’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei
contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni
relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla
fase di programmazione, esperimento della gara di appalto,
affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, hanno l’obbligo di rapportarsi
esclusivamente con l’Osservatorio regionale per la raccolta
delle informazioni utili ai servizi informativi e
statistici.
24. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con
strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che
consentano l’interscambio delle informazioni con l’Osservatorio
centrale e garantisce l’accesso agli altri osservatori regionali
ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e
comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
25. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche
avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti
esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e
costi di gestione.
26. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i
seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle
modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di
lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative
statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e
sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in
materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di
prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad
evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati,
scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al
costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
(CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali
comparativamente più rappresentative e dagli accordi
territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali,
rientrano tra i compiti dell’Osservatorio le attività relative:
1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti
pubblici mediante la creazione di un archivio contenente
l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli
altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati
relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza
del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto;
2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente
redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle
caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e
forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui
contratti pubblici nella realizzazione del profilo del
committente;
4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico,
degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e
dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il
monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle
forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche
cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi
statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la
qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse
addetti, attraverso:
1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati,
di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti
finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per
l’affidamento e la gestione degli appalti;
2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo
adottati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei
corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione
dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e
diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche
delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi
comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle
imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito
informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e
all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del ’Notiziario
regionale sugli appalti e le concessioni’ includente le
forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione
delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla
normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle
dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali
presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con
procedure statistiche e li rende disponibili su reti
informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici
promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento
ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali,
qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano
insufficienze, ritardi, anche nell’espletamento delle gare,
disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento
del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi;
m) collabora, su richiesta della sezione centrale
dell’Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati
per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al
territorio regionale;
n) richiede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a), nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i
documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai
contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della
richiesta, senza giustificato motivo, l’Osservatorio regionale
comunica le risultanze all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, a fini sanzionatori.
27. [soppresso].
28. I proventi dell’attività sanzionatoria dell’Autorità,
effettuata nel territorio della Regione, e concernenti
violazioni di normativa regionale, salva l’eventuale detrazione
di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 20,
affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita
posta da istituirsi nella rubrica Ufficio speciale osservatorio
regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
29. [soppresso].».
Nota all’art. 2, comma 1:
L’art. 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in
materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori
pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.”, per
effetto della modifica apportata dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e
Commissione regionale dei lavori pubblici. – 1. Per tutti i
lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o
uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea
tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla
soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo
vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è
convocata con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui
al comma 7 dell’articolo 7 dall’ingegnere capo del Genio
civile competente per territorio, sulla base del progetto
definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del
procedimento. Il voto del presidente in caso di parità determina
la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile
competente per territorio quello della provincia in cui ricade
l’opera o la maggiore estensione della stessa.
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei
lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti,
qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi
consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in
materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi
costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al
comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio,
in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati
delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità
di componenti;
d) un dirigente dell’ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di
servizi sono svolte da un dirigente dell’ufficio del Genio
civile.
7. L’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio,
qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di
cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi
professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e
la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali
per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della
Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano,
altresì, per l’acquisizione degli assensi di competenza, i
responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili
e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli
interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la
soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei
lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale,
istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La
Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di
appalto-concorso di cui al comma 4 dell’articolo 20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza
tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare
complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera
a) del comma 2 dell’articolo 2. Rilascia altresì i pareri
consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori
pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere
idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è
integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un
dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di
acque, nominato con le modalità di cui al comma 15.
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di
valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per
l’esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il
responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore
di interventi, richiede la convocazione della Commissione
regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al
rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti
dalla normativa vigente, nonché il responsabile del
procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su
progetti definitivi o esecutivi ai sensi dell’articolo 16,
sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere
di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o
collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di
competenza con l’osservanza delle procedure di cui al comma 7
dell’articolo 7. Il voto del presidente della Commissione
regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti che assume la funzione di Presidente, dal
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, dal
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica,
dall’avvocato generale della Regione, dall’ingegnere capo del
Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti
tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità.
16. Al Presidente della Commissione regionale è attribuito il
potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al
comma 7 dell’articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono
svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
nominato dal Presidente della Commissione regionale.
18. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e
la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali
per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai
consulenti della Commissione regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori
pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza
speciale di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di
valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in
attuazione dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale
o alla Commissione regionale l’autorità competente in materia di
valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo
91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte
a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino
riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve
naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e
successive modificazioni, nonché nel caso di progetti
richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale,
ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di
progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura
ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione
regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di
concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla
normativa vigente.
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro
in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di
cassa.
23. All’onere di cui al comma 22 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibilità dell’UPB
4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa
con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.1 (capitolo
215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata
in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle
disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).”».
Nota all’art. 3, comma 1:
L’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto
dall’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia
di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici,
di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.”, per effetto
della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici. – 1. Per
i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte
anormalmente basse si applicano le disposizioni degli articoli
81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87 commi 2, 3, 4 bis e 5,
88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché il comma 9 dell’articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello a base d’asta è determinato, per tutti i
contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura,
mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con
quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta,
da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto a base di
gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla
quarta.
1-bis. Nel caso in cui un’offerta appaia anormalmente bassa, la
stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo a base di gara. Per la verifica delle offerte
anormalmente basse non sono ammesse giustificazioni in relazione
agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni, nonché al piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme
all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella
valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei
costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
All’esclusione può provvedersi solo all’esito di verifica, in
contraddittorio.
1-bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione delle
offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verifica la
prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa,
e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad indi-viduare la migliore offerta non anomala.
In alternativa, la stazione appaltante, purché se ne sia
riservata la facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o
nella lettera d’invito, può procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta,
fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’articolo
88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni. All’esito del procedimento di verifica
la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di
ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti,
risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, all’aggiudicazione
definitiva, in favore della migliore offerta non anomala.
1-bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media
aritmetica delle offerte che restano dopo l’operazione di
esclusione fittizia di cui al comma 1-bis 1: se il numero
sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l’aggiudicazione viene fatta
all’offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto
alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la
procedura di esclusione delle offerte di maggiore minore ribasso
incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1-bis. Se
il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l’anzidetta
media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il
numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla
determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di
aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte
rimaste in gara.
1-bis 3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte
uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del
secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di
scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta
pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con
offerte uguali.
1-bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più offerte
aventi identico ribasso, l’esclusione fittizia delle offerte, ai
sensi del comma 1- bis 1, non può essere superiore in termini
numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando
a tal fine l’ipotesi in cui le offerte presentino un identico
ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di
esclusione. Stante la natura fittizia dell’esclusione del 50 per
cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte
le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di
aggiudicazione della gara.
1-bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell’ufficio
regionale per l’espletamento di gare d’appalto, di cui
all’articolo 7-ter, la sub commissione per la verifica delle
offerte anomale, di cui all’articolo 9 del regolamento approvato
con D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, è integrata con un dirigente
dei servizi dell’ispettorato tecnico
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato
dall’ispettore generale dello stesso ispettorato. Per la
predetta attività, con decreto dell’Assessore regionale per i
lavori pubblici, su proposta dell’ispettore generale
dell’ispettorato tecnico, sono determinati i compensi da
corrispondere ai dirigenti dell’ispettorato tecnico
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della
stazione appaltante.
1-bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui
all’articolo 7, comma 1, può essere audito dalla sub commissione
per la verifica delle offerte anomale, prevista dall’art. 9 del
regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 1/2005.
1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto,
o licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e
gestione, può essere effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli
elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la
prevalenza della componente tecnologica o per la particolare
rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si
ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore.
1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione
alla gara richiesti dal relativo bando deve essere attestato in
un’unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso
nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata
avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi
variabili in relazione all’opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o
il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli
elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie
definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con
un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga
ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una
commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente
ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei
lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari
di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica
materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta
da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od
amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura,
e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che
nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico
amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già
ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni
affidati nel medesimo territorio provinciale ove è
affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente
nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti
mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di
candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose
di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti
nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni
medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai
concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione
dell’amministrazione.”
».
Nota all’art. 5, comma 1:
— L’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, recante
“Nuova disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle
opere pubbliche regionali”, per effetto della modifica apportata
dal comma che si annota, risulta il seguente:
1. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione più significativi a mezzo del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
sentita una commissione, nominata con decreto dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità, composta da:
a) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle
infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti, che la presiede, o un suo
delegato;
b) [soppressa];
c) [soppressa];
d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, scelti dall’
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;
e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che
abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in
sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore
delle costruzioni edili, scelto dall’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità in base ad una terna di soggetti
proposta dalle predette associazioni;
f) un rappresentante delle associazioni delle società
cooperative, scelto dall’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità in base ad una terna di soggetti
proposta dalle predette associazioni;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti
di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una
terna di soggetti proposta dalle predette organizzazioni;
h) un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali
degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti
edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori
agronomi e forestali;
i) un docente universitario esperto in materia di lavori
pubblici, designato dall’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità.”».
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