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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Visto il D.P.Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale
2000/2002";
Vista la circolare n. 1045 del 21 marzo 2001 dell'Assessorato
regionale della sanità, relativa all'organizzazione dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie
locali;
Visto il decreto 6 agosto 2004, relativo all'organizzazione dei
laboratori di sanità pubblica delle aziende unità sanitarie
locali;
Visto l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma,
la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in
materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Vista la legge n. 123 del 3 agosto 2007, concernente "Misure in
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa
in materia", che, all'art. 4, comma 1, prevede la realizzazione
del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, concernente "Coordinamento
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro", con il quale sono stabiliti la
composizione dei comitati regionali di coordinamento, nonché i
compiti e le funzioni ed i raccordi istituzionali;
Visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro", che, all'art. 7, prevede che presso ogni
Regione operi il comitato regionale di coordinamento, al fine di
realizzare una programmazione coordinata
di interventi, nonché uniformità degli stessi;
Visto il D.P.Reg. n. 151 del 19 aprile 2007, con il quale il
Presidente della Regione aveva istituito nella
Regione siciliana il comitato regionale di coordinamento, di cui
all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/94,
secondo l'atto d'indirizzo emanato con D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
Ritenuto di dovere procedere alla ricostituzione del comitato,
secondo la composizione indicata dall'art. 1 del
D.P.C.M. 21 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1
Nella Regione siciliana è ricostituito il comitato regionale di
coordinamento, secondo le previsioni contenute
nel D.P.C.M. 21 dicembre 2007, di seguito denominato comitato.
Art. 2
I compiti e le funzioni del comitato sono quelli previsti
dall'art. 1, commi 1 e 4, e dall'art. 2, comma 4, del
D.P.C.M. 21 dicembre 2007, di seguito denominato D.P.C.M.
Ferme restando le funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lett. a),
b), c), d), del D.P.C.M., il comitato avrà
riguardo, in particolare, ai seguenti aspetti, avvalendosi anche
dell'ufficio operativo previsto dall'art. 2,
comma 1, del precitato D.P.C.M. e di cui al successivo art. 4
del presente decreto:
a) esame dei problemi attuativi delle normative in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
b) esame delle problematiche e criticità evidenziate dalle
strutture che operano nel campo della prevenzione
e vigilanza in materia di lavoro ed eventuali proposte di
interventi atti a superarle;
c) proposizione di linee guida ed atti di indirizzo in materia
di prevenzione, vigilanza, informazione e
formazione, nonché criteri e modalità per la loro applicazione;
d) proposizione di indirizzi al fine di ottimizzare ed
uniformare, nell'ambito regionale, l'attività di vigilanza
dei diversi enti ed organismi pubblici, mirata ad una massima
attività sinergica, pur nel rispetto dei ruoli cui
ognuno di essi è preposto;
e) promozione di iniziative per la realizzazione di piani mirati
ed integrati di intervento rapportati alle
effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni
pubbliche, al fine di razionalizzare ed ottimizzare
le risorse stesse;
f) indicazioni per la formulazione di piani di intervento, a
tempo programmati, per le azioni prioritarie
emergenti nelle diverse realtà territoriali;
g) supporto all'Assessorato regionale della sanità per la
predisposizione di un rapporto annuale
sull'andamento dei fenomeni infortunistici e delle malattie
professionali, attraverso la raccolta ed analisi dei
dati, da trasmettere al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 81/2008;
h) raccordo con il comitato nazionale e con la commissione
consultiva, di cui ai rispettivi artt. 5 e 6 del
decreto legislativo n. 81/2008.
Art. 3
Il comitato della Regione siciliana è così composto:
1) il Presidente della Regione siciliana;
2) l'Assessore regionale per la sanità;
3) l'Assessore regionale per il lavoro;
4) l'Assessore regionale per i lavori pubblici;
5) l'Assessore regionale per l'industria;
6) l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
7) l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione;
8) l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
9) il dirigente generale del dipartimento I.R.S.;
10) il direttore regionale dell'INAIL;
11) il direttore del dipartimento ISPESL di Palermo;
12) il direttore dell'ispettorato regionale del lavoro,
designato dall'Assessore regionale per il lavoro;
13) l'ispettore regionale dei vigili del fuoco;
14) i direttori dei dipartimenti di prevenzione di Palermo e
Catania;
15) il direttore dell'Ufficio di sanità marittima ed aerea del
Ministero della salute della sede di Palermo;
16) un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
17) un rappresentante dell'URPS;
18) il direttore regionale dell'ARPA Sicilia;
19) il direttore regionale dell'INPS;
20) il direttore regionale dell'IPSEMA;
21) l'autorità marittima portuale di Palermo, Catania e Messina;
22) l'autorità aeroportuale di Palermo e Catania.
Ai lavori del comitato partecipano:
- 4 rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle
organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative;
- 4 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative;
- il dirigente responsabile del competente servizio del
dipartimento I.R.S.
Il Presidente della Regione presiede il comitato; in caso
d'impedimento o di assenza, il comitato sarà
presieduto dall'Assessore regionale per la sanità.
Alle sedute del comitato possono partecipare, altresì, su invito
del Presidente, esperti particolarmente
qualificati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la trattazione di argomenti specifici e di
rilevante significatività, nonché rappresentanti degli ordini
professionali competenti nella materia.
Il comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni
qualvolta particolari situazioni lo richiedano e
potrà organizzarsi in gruppi di lavoro ristretti per
l'approfondimento di tematiche specifiche o di comparto
produttivo ed in relazione ai compiti, funzioni ed aspetti di
cui al precedente art. 2.
Art. 4
In seno al comitato è istituito l'ufficio operativo, con le
funzioni ed i compiti attribuiti dal comma 2 dell'art. 2
del precitato D.P.C.M.
L'ufficio operativo è così composto, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del D.P.C.M.:
1) il dirigente generale del dipartimento I.R.S.;
2) il dirigente responsabile del competente servizio del
dipartimento I.R.S.;
3) i responsabili SPRESAL delle aziende unità sanitarie locali
della Regione Sicilia;
4) i responsabili SIA delle aziende unità sanitarie locali della
Regione Sicilia, ove istituiti;
5) i responsabili delle U.O. di formazione degli SPRESAL, ove
istituiti;
6) i rappresentanti degli ispettorati regionali del lavoro,
designati dall'Assessore regionale per il lavoro;
7) un rappresentante dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici;
8) i rappresentanti dei dipartimenti dell'ISPESL;
9) un rappresentante della direzione regionale dell'INAIL;
10) un rappresentante della direzione regionale dell'INPS;
11) un rappresentante dell'ispettorato regionale dei vigili del
fuoco;
12) un rappresentante della direzione regionale dell'IPSEMA;
13) un rappresentante dell'ARPA;
14) un rappresentante dei laboratori di sanità pubblica (LL.SS.PP.)
delle aziende unità sanitarie locali.
Il dirigente generale del dipartimento I.R.S. presiede l'ufficio
operativo; in caso di impedimento o di assenza,
l'ufficio operativo sarà presieduto dal dirigente responsabile
del competente servizio del dipartimento I.R.S.
L'ufficio operativo potrà avvalersi di figure professionali di
altre amministrazioni ed istituzioni od enti
pubblici, ove necessario, per lo svolgimento delle attribuzioni
istituzionali.
L'ufficio operativo potrà organizzarsi in gruppi di lavoro
ristretti per l'approfondimento di tematiche
specifiche o di comparto produttivo ed in relazione ad esigenze
di prevenzione riferite a particolari ambiti
territoriali.
L'ufficio operativo, ricorrendo le condizioni previste dall'art.
2, comma 2, del D.P.C.M., può costituire nuclei
operativi integrati di prevenzione e vigilanza, avvalendosi di
componenti dell'ufficio stesso o di altre figure
professionali, ritenute necessarie.
Art. 5
Le funzioni di segreteria e di supporto operativo e
tecnico-organizzativo del comitato e dell'ufficio operativo
saranno svolte dal personale del competente servizio del
dipartimento I.R.S. o da altra struttura
dell'Assessorato della sanità competente in materia o da
struttura all'uopo individuata.
Per le funzioni di cui sopra, il dirigente del competente
servizio del dipartimento I.R.S. potrà ricorrere anche
a personale disponibile delle aziende unità sanitarie locali,
competente in materia, opportunamente
individuato dallo stesso.
Art. 6
I piani operativi di vigilanza definiti dall'ufficio operativo,
di cui al precedente art. 4, sono attuati dagli
organismi provinciali, istituiti presso il dipartimento di
prevenzione medico di ciascuna azienda unità
sanitaria locale.
Tali organismi sono così composti, ai sensi dell'art. 2, comma
3, del D.P.C.M.:
1) direttore del dipartimento di prevenzione medico o direttore
dell'area d'igiene e sanità dell'azienda unità
sanitaria locale, che lo presiede;
2) responsabile SPRESAL dell'azienda unità sanitaria locale;
3) responsabile SIA dell'azienda unità sanitaria locale, ove
esistente;
4) rappresentante U.O. od ufficio di formazione dello SPRESAL;
5) rappresentante della direzione provinciale del lavoro;
6) rappresentante della direzione provinciale INAIL;
7) rappresentante territoriale dell'ISPESL;
8) rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco;
9) rappresentante della direzione provinciale INPS;
10) rappresentante del dipartimento provinciale ARPA (DAP);
11) rappresentante del laboratorio di sanità pubblica (L.S.P.)
dell'azienda unità sanitaria locale.
Le funzioni di supporto operativo e tecnico-organizzativo e di
segreteria saranno svolte dal personale dei
dipartimenti di prevenzione medico delle aziende unità sanitarie
locali.
I direttori generali delle aziende unità sanitaria locali
provvederanno alla delibera di nomina dell'organismo
provinciale, completa di componenti effettivi e supplenti,
trasmettendo copia della stessa al competente
servizio del dipartimento ispettorato regionale sanitario
dell'Assessorato regionale della sanità.
Art. 7
Ai fini dell'operatività del comitato, dell'ufficio operativo e
degli organismi provinciali, per ogni
amministrazione ed ente coinvolto, dovrà essere individuato il
sostituto o delegato, che parteciperà alle
riunioni, in caso di impedimento del titolare e che abbia la
funzione di rappresentanza per conto
dell'amministrazione od ente di appartenenza.
Art. 8
Nessun beneficio economico a qualsiasi titolo è previsto per i
componenti e/o partecipanti alle sedute del
comitato, dell'ufficio operativo, degli organismi provinciali e
dei nuclei operativi integrati.
Le eventuali spese di missione saranno a carico delle
amministrazioni di appartenenza, in quanto la
partecipazione ai suddetti consessi è operata nelle vesti
istituzionali di rappresentanti delle rispettive
amministrazioni.
Art. 9
Con apposito successivo decreto dell'Assessore per la sanità,
saranno nominati i componenti del comitato e
dell'ufficio operativo con i rispettivi membri supplenti, previa
richiesta alle amministrazioni individuate delle
rispettive designazioni.
Art. 10
I comitati provinciali di coordinamento, già eventualmente
istituiti presso le provincie regionali, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, della legge n. 123/07, essendo la
competenza relativa ai comitati riattribuita dal
D.P.C.M. alle amministrazioni regionali, vengono a cessare.
I presidenti delle province regionali dovranno riferire
all'istituito comitato regionale di coordinamento sulle
iniziative svolte dai comitati provinciali o sulle altre
eventuali iniziative e forme di coordinamento poste in
essere dagli stessi presidenti delle province.
Art. 11
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I.
Palermo, 14 gennaio 2009.
LOMBARDO
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