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L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978,
n. 833;
Visto il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge 11 marzo 1988, n.
67 ed, in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto del Ministero
della sanità del 15 marzo 1991, con il quale è stato approvato
lo schema tipo di convenzione INAIL Regione per disciplinare
l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di
infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
Visto il decreto dell'Assessore
regionale per la sanità 18 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 24 settembre
1994, con il quale è stata approvata la convenzione tra la
Regione Siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure
ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattie
professionali ed i risultati applicativi di detta convenzione;
Visto quanto disposto dall'art. 9
della predetta convenzione sulla durata della stessa;
Ritenuto di dover redigere un
nuovo atto convenzionale, nel rispetto dell'art. 12, comma 2°,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base dello schema tipo
di convenzione approvato con decreto del Ministero della sanità
del 15 marzo 1991, tenendo conto dei risultati conseguiti con la
precedente convenzione;
Considerato che al dott. Giambalvo
Angelo, nella qualità di direttore regionale vicario della
Direzione regionale per la Sicilia dell'INAIL, è affidata la
rappresentanza legale dell'Istituto per la sottoscrizione della
convenzione con la Regione Siciliana;
Decreta:
Art. 1
E' approvata l'allegata
convenzione tra la Regione Siciliana e l'INAIL per l'erogazione
delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro
e malattia professionale, stipulata in data 29 ottobre 1998 tra
l'Assessore regionale per la sanità pro-tempore ed il dr.
Giambalvo Angelo in rappresentanza dell'INAIL.
Art. 2
Il presente decreto sarà inviato
alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione.
Art. 3
L'allegata convenzione entrerà in
vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
Palermo, 10 novembre 1998.
LEONTINI
Allegato
CONVENZIONE TRA LA REGIONE
SICILIANA E L'INAIL AI SENSI DELL'ART. 12, 2° COMMA, LEGGE 11
MARZO 1998, N. 67
L'anno millenovecentonovantotto il
giorno 29 del mese di ottobre, presso i locali dell'Assessorato
regionale della sanità, sito in Palermo, piazza Ottavio Ziino,
innanzi a me dr. Giuseppe D'Arpa, nato a Palermo il 10 aprile
1943, funzionario rogante delegato a stipulare gli atti in forma
pubblico-amministrativa del predetto Assessorato, sono
personalmente convenuti l'on.le dr. Innocenzo Leontini, nato ad
Ispica (RG) il 23 maggio 1959, domiciliato per la carica, in
Palermo, piazza Ottavio Ziino n. 24, che dichiara di intervenire
nella qualità di Assessore regionale per la sanità e come tale
rappresentante della Regione Siciliana (codice fiscale
80012000826) e il dr. Angelo Giambalvo, nato a Villalba (CL) il
10 agosto 1943 e domiciliato per la carica, in Palermo, viale
del Fante n. 58/D, che dichiara di intervenire nella qualità di
Direttore regionale vicario dell'INAIL (Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - codice fiscale
01165400589).
I detti comparenti, della cui
identità personale e capacità di agire io Ufficiale rogante sono
certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso
all'assistenza di testimoni e dichiarano e stipulano il seguente
atto premettendo quanto appresso:
Premesso
- che l'art. 12, 2° comma, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede la stipula di apposita
convenzione da parte delle Regioni con l'INAIL per disciplinare
le cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale e per stabilire gli opportuni
coordinamenti con le AUSL;
- che l'INAIL dispone nella
Regione delle seguenti strutture sanitarie ambulatoriali per
l'espletamento dei compiti di cui trattasi:
1) sede di Agrigento, via Acrone;
2) sede di Caltanissetta, via
Rosso di San Secondo, 47;
3) sede di Catania, via Cifali,
76/a;
4) sede di Enna, via Roma n.
439/441;
5) sede di Messina, via Garibaldi,
122/a;
6) sede di Milazzo, piazza Roma;
7) sede di Palermo/del Fante,
viale del Fante, 58/D, Torre B;
8) sede di Palermo/del Fante, S.P.
di via dei Cantieri, 120;
9) sede di Palermo/Titone, via
Titone, 23;
10) sede di Palermo/Titone, S.P.
di Termini Imerese, piazza F. Crispi, 4;
11) sede di Ragusa, piazza Gramsci;
12) sede di Siracusa, Riva Forte
del Gallo, 2;
13) sede di Trapani, via Vito
Sorba, 18;
Vista la convenzione già stipulata
tra la Regione Siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle cure
ambulatoriali da parte dell'Istituto nei propri presidi in caso
di infortunio sul lavoro e malattie professionali;
Ravvisata l'opportunità di
garantire, in coerenza con i principi dettati dalle norme
vigenti nella specifica materia, una attività sanitaria
qualificata, dislocata nel territorio più capillarmente
possibile per assicurare la tempestività degli interventi e
nella prospettiva del completamento della pianificazione
territoriale degli ambulatori INAIL;
Considerato che a seguito della
riorganizzazione strutturale ed organizzativa dell'Istituto, già
approvata dai Ministeri vigilanti, l'INAIL disporrà di altri
centri operativi territoriali e strutture forniti di ambulatori
nei comuni di Gela, Giarre, Caltagirone, Mazara del Vallo,
Alcamo, Partinico, Sant'Agata di Militello, Sciacca, Priolo;
Ritenuto utile il potenziamento
delle strutture socio-sanitarie nella Regione al fine di
assicurare pronta tutela ai lavoratori;
Convengono quanto segue:
Art. 1
In aggiunta alle strutture
sanitarie ambulatoriali sopra individuate per l'espletamento
delle funzioni sanitarie di cui all'art. 12 della legge n.
67/88, 2° comma, l'INAIL procederà alla istituzione di presidi
sanitari localizzati nei citati comuni di Gela, Giarre,
Caltagirone, Mazara del Vallo, Alcamo, Partinico, Sant'Agata di
Militello, Sciacca, Priolo, presso i quali dovranno essere
erogate le prestazioni di cui all'allegato n. 1, parte
integrante della presente convenzione tra la Regione Siciliana e
l'INAIL.
Art. 2
Le prestazioni disciplinate dalla
convenzione vengono erogate dall'INAIL in caso di infortunio o
di malattia professionale attraverso le proprie strutture
sanitarie e con oneri a proprio carico.
Esse sono indicate all'art. 4 e
nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.
Restano a carico del S.S.N. gli
oneri per i ricoveri e per tutte le prestazioni ambulatoriali a
fini di cura eseguibili presso strutture dello stesso S.S.N.
Art. 3
Le prestazioni sanitarie di cui
alla presente convenzione vengono erogate dall'INAIL in
applicazione delle indicazioni contenute nella programmazione
sanitaria regionale sulla base di standard di assistenza in modo
da garantire l'uniformità dei livelli di prestazione su tutto il
territorio nazionale.
Art. 4
Le prestazioni erogate
direttamente dall'INAIL congiuntamente agli accertamenti medico
legali sono le seguenti:
1) cure ambulatoriali, ivi
compresi gli accertamenti diagnostici e le prestazioni
specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale. Si precisa
che l'espressione "cure ambulatoriali" si riferisce all'attività
curativa precedente e successiva al ricovero ospedaliero oltre
che a tutte le prestazioni specialistiche nel campo della
chirurgia, ortopedia, oculistica, neurologia, radiologia e
otorinolaringoiatria eseguibili ambulatorialmente. Sono esclusi:
le prestazioni di pronto soccorso (sia generiche che
specialistiche) e gli interventi che necessitano di ricovero
ospedaliero. Per quanto concerne la tipologia degli interventi
praticabili, si fa espresso rinvio all'allegato n. 1 che fa
parte integrante della presente convenzione;
2) vaccinazione e sieroprofilassi
antitetanica.
Art. 5
I sanitari dell'INAIL rilasciano
le certificazioni relative alle prestazioni erogate ai sensi del
precedente art. 4.
Copia delle predette
certificazioni è trasmessa dall'INAIL alla AUSL di competenza.
La AUSL di competenza fornisce la
documentazione clinica eventualmente richiesta dall'INAIL.
Art. 6
Per assicurare il coordinamento
tra i servizi dell'INAIL e servizi e presidi delle AUSL, con
particolare riferimento ai presidi di pronto soccorso e di
ricovero e cura nonché ai servizi e presidi di convenzione, la
Regione e l'INAIL convengono quanto segue:
1) le strutture sanitarie del
S.S.N. o i presidi aziendali che forniscono prestazioni di
pronto soccorso, compresi gli ambulatori dei medici di base, ove
i medesimi lo ritengono opportuno, al fine di garantire
all'infortunato o tecnopatico la maggiore tempestività delle
prestazioni da parte dell'INAIL, invitano l'assicurato a recarsi
presso la struttura INAIL più vicina o competente per
territorio, fornito di primo certificato medico e di
certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione antitetanica,
se effettuata, qualora si renda necessario il ricovero
ospedaliero;
2) le strutture su indicate,
all'atto della prima dimissione ospedaliera, con le stesse
procedure di cui al comma precedente, invitano ugualmente
l'assicurato a recarsi alla struttura INAIL più vicina o
competente per territorio per la prosecuzione delle cure;
3) la struttura INAIL, qualora
ravvisi la necessità di prestazioni erogabili solo in regime di
ricovero, avvia l'assicurato ai presidi del S.S.N. secondo le
norme vigenti;
4) i rapporti tra le strutture del
S.S.N. e l'INAIL si basano sul principio della reciprocità di
informazione e di scambio della documentazione diagnostica al
fine di evitare duplicazioni di accertamenti, dannosi per la
salute dell'assicurato e di spese;
5) la struttura INAIL, qualora
evidenzi l'esigenza di prestazioni diagnostiche terapeutiche,
erogabili soltanto tramite le strutture sanitarie del S.S.N.,
avvia l'assistito, secondo la normativa in vigore, al proprio
medico di fiducia, per le necessarie prescrizioni richieste,
fornito della necessaria documentazione.
L'INAIL, a richiesta, si impegna a
mettere a disposizione della Regione tutti i dati in suo
possesso per l'attuazione di un idoneo sistema di prevenzione.
Art. 7
Le prestazioni disciplinate dalla
convenzione saranno erogate dalle strutture INAIL solo in
presenza dei requisiti di legge relativi a strutture,
attrezzature e personale.
Di ciò verrà data tempestiva
comunicazione, a cura della struttura regionale dell'INAIL
all'Assessorato regionale della sanità.
Art. 8
La presente convenzione è esente
dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 9 della tabella, all.
B, del D.P.R. n. 642/72, e soggetta a carico dell'INAIL,
all'imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa ex
art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.
131/86.
La presente convenzione è redatta
in tre esemplari, dei quali uno verrà conservato presso gli
uffici dell'Assessorato regionale della sanità, uno presso la
sede regionale dell'INAIL ed il terzo servirà ai fini della
registrazione.
Art. 9
La presente convenzione entra in
vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana del decreto di approvazione
dell'Assessorato regionale della sanità; ha durata biennale ed è
prorogata per uguale durata se non viene disdettata da una delle
parti sei mesi prima della scadenza.
Per la Regione Siciliana
L'Assessore per la sanità:
LEONTINI
Per l'INAIL
Il direttore reg. vicario:
GIAMBALVO
L'Ufficiale rogante:
D'ARPA
Allegato n. 1
INTERVENTI CURATIVI EFFETTUATI
PRESSO I CENTRI MEDICO LEGALI INAIL
Chirurgia
- toeletta di ferite superficiali;
- toeletta di ferite profonde
escluse quelle interessanti tendini, nervi e vasi;
- medicazioni;
- sieroprofilassi;
- vaccinazioni;
- anestesia loco-regionale per
infiltrazione;
- incisione di ascesso
superficiale e circoscritto;
- incisione di ascesso
sottoaponeurotico;
- asportazione corpi estranei e
superficiali;
- asportazione di unghia;
- svuotamento ematomi;
- sutura;
- patereccio;
Ortopedia
- bendaggio alla colla di Zn;
- bendaggio a 8 per clavicola;
- bendaggio secondo Desault
semplice;
- bendaggio secondo Desault
amidato o gessato;
- steccaggio;
- artrocentesi;
- infiltrazioni intrarticolari;
- bendaggio semplice;
- rimozione apparecchi gessati;
Oculistica
- sutura palpebrale;
- ascesso palpebrale (incisione);
- estrazione corpo estraneo
corneale;
- asportazione corpi estranei;
- piccole cisti congiuntivali;
- medicazione;
Otorinolaringoiatria
- tamponamento nasale anteriore;
- tamponamento nasale posteriore;
- incisione ascesso condotto
uditivo esterno;
- asportazione corpi estranei;
- estrazione tappi di cerume;
- ascesso condotto uditivo;
- causticazione di vasi nasali;
- audiometria tonale;
- esame cocleo-vestibolare;
Neurologia
- visita neurologica;
Radiologia
- radiografie.
Nei piccoli insediamenti
all'assenza di propri impianti di radiologia, l'INAIL sopperirà
attraverso convenzionamenti con strutture esterne. |