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I testi delle norme pubblicate nel sito hanno carattere puramente informativo,

non rivestono carattere di ufficialità e non sono sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea

 

DECRETO 10 novembre 1998

1998

ASSESSORATO DELLA SANITA'

Approvazione della nuova convenzione tra la Regione Siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

 

G.U.R.S. 2 gennaio 1999, n. 1

Testo originale

 
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L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 ed, in particolare, l'art. 12;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 15 marzo 1991, con il quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione INAIL Regione per disciplinare l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 24 settembre 1994, con il quale è stata approvata la convenzione tra la Regione Siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali ed i risultati applicativi di detta convenzione;

Visto quanto disposto dall'art. 9 della predetta convenzione sulla durata della stessa;

Ritenuto di dover redigere un nuovo atto convenzionale, nel rispetto dell'art. 12, comma 2°, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base dello schema tipo di convenzione approvato con decreto del Ministero della sanità del 15 marzo 1991, tenendo conto dei risultati conseguiti con la precedente convenzione;

Considerato che al dott. Giambalvo Angelo, nella qualità di direttore regionale vicario della Direzione regionale per la Sicilia dell'INAIL, è affidata la rappresentanza legale dell'Istituto per la sottoscrizione della convenzione con la Regione Siciliana;

Decreta:

 

Art. 1

 

E' approvata l'allegata convenzione tra la Regione Siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, stipulata in data 29 ottobre 1998 tra l'Assessore regionale per la sanità pro-tempore ed il dr. Giambalvo Angelo in rappresentanza dell'INAIL.

Art. 2

 

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Art. 3

 

L'allegata convenzione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 10 novembre 1998.

LEONTINI

 

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E L'INAIL AI SENSI DELL'ART. 12, 2° COMMA, LEGGE 11 MARZO 1998, N. 67

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 29 del mese di ottobre, presso i locali dell'Assessorato regionale della sanità, sito in Palermo, piazza Ottavio Ziino, innanzi a me dr. Giuseppe D'Arpa, nato a Palermo il 10 aprile 1943, funzionario rogante delegato a stipulare gli atti in forma pubblico-amministrativa del predetto Assessorato, sono personalmente convenuti l'on.le dr. Innocenzo Leontini, nato ad Ispica (RG) il 23 maggio 1959, domiciliato per la carica, in Palermo, piazza Ottavio Ziino n. 24, che dichiara di intervenire nella qualità di Assessore regionale per la sanità e come tale rappresentante della Regione Siciliana (codice fiscale 80012000826) e il dr. Angelo Giambalvo, nato a Villalba (CL) il 10 agosto 1943 e domiciliato per la carica, in Palermo, viale del Fante n. 58/D, che dichiara di intervenire nella qualità di Direttore regionale vicario dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - codice fiscale 01165400589).

I detti comparenti, della cui identità personale e capacità di agire io Ufficiale rogante sono certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni e dichiarano e stipulano il seguente atto premettendo quanto appresso:

Premesso

- che l'art. 12, 2° comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede la stipula di apposita convenzione da parte delle Regioni con l'INAIL per disciplinare le cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le AUSL;

- che l'INAIL dispone nella Regione delle seguenti strutture sanitarie ambulatoriali per l'espletamento dei compiti di cui trattasi:

1) sede di Agrigento, via Acrone;

2) sede di Caltanissetta, via Rosso di San Secondo, 47;

3) sede di Catania, via Cifali, 76/a;

4) sede di Enna, via Roma n. 439/441;

5) sede di Messina, via Garibaldi, 122/a;

6) sede di Milazzo, piazza Roma;

7) sede di Palermo/del Fante, viale del Fante, 58/D, Torre B;

8) sede di Palermo/del Fante, S.P. di via dei Cantieri, 120;

9) sede di Palermo/Titone, via Titone, 23;

10) sede di Palermo/Titone, S.P. di Termini Imerese, piazza F. Crispi, 4;

11) sede di Ragusa, piazza Gramsci;

12) sede di Siracusa, Riva Forte del Gallo, 2;

13) sede di Trapani, via Vito Sorba, 18;

Vista la convenzione già stipulata tra la Regione Siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle cure ambulatoriali da parte dell'Istituto nei propri presidi in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali;

Ravvisata l'opportunità di garantire, in coerenza con i principi dettati dalle norme vigenti nella specifica materia, una attività sanitaria qualificata, dislocata nel territorio più capillarmente possibile per assicurare la tempestività degli interventi e nella prospettiva del completamento della pianificazione territoriale degli ambulatori INAIL;

Considerato che a seguito della riorganizzazione strutturale ed organizzativa dell'Istituto, già approvata dai Ministeri vigilanti, l'INAIL disporrà di altri centri operativi territoriali e strutture forniti di ambulatori nei comuni di Gela, Giarre, Caltagirone, Mazara del Vallo, Alcamo, Partinico, Sant'Agata di Militello, Sciacca, Priolo;

Ritenuto utile il potenziamento delle strutture socio-sanitarie nella Regione al fine di assicurare pronta tutela ai lavoratori;

Convengono quanto segue:

Art. 1

In aggiunta alle strutture sanitarie ambulatoriali sopra individuate per l'espletamento delle funzioni sanitarie di cui all'art. 12 della legge n. 67/88, 2° comma, l'INAIL procederà alla istituzione di presidi sanitari localizzati nei citati comuni di Gela, Giarre, Caltagirone, Mazara del Vallo, Alcamo, Partinico, Sant'Agata di Militello, Sciacca, Priolo, presso i quali dovranno essere erogate le prestazioni di cui all'allegato n. 1, parte integrante della presente convenzione tra la Regione Siciliana e l'INAIL.

Art. 2

Le prestazioni disciplinate dalla convenzione vengono erogate dall'INAIL in caso di infortunio o di malattia professionale attraverso le proprie strutture sanitarie e con oneri a proprio carico.

Esse sono indicate all'art. 4 e nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Restano a carico del S.S.N. gli oneri per i ricoveri e per tutte le prestazioni ambulatoriali a fini di cura eseguibili presso strutture dello stesso S.S.N.

Art. 3

Le prestazioni sanitarie di cui alla presente convenzione vengono erogate dall'INAIL in applicazione delle indicazioni contenute nella programmazione sanitaria regionale sulla base di standard di assistenza in modo da garantire l'uniformità dei livelli di prestazione su tutto il territorio nazionale.

Art. 4

Le prestazioni erogate direttamente dall'INAIL congiuntamente agli accertamenti medico legali sono le seguenti:

1) cure ambulatoriali, ivi compresi gli accertamenti diagnostici e le prestazioni specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale. Si precisa che l'espressione "cure ambulatoriali" si riferisce all'attività curativa precedente e successiva al ricovero ospedaliero oltre che a tutte le prestazioni specialistiche nel campo della chirurgia, ortopedia, oculistica, neurologia, radiologia e otorinolaringoiatria eseguibili ambulatorialmente. Sono esclusi: le prestazioni di pronto soccorso (sia generiche che specialistiche) e gli interventi che necessitano di ricovero ospedaliero. Per quanto concerne la tipologia degli interventi praticabili, si fa espresso rinvio all'allegato n. 1 che fa parte integrante della presente convenzione;

2) vaccinazione e sieroprofilassi antitetanica.

Art. 5

I sanitari dell'INAIL rilasciano le certificazioni relative alle prestazioni erogate ai sensi del precedente art. 4.

Copia delle predette certificazioni è trasmessa dall'INAIL alla AUSL di competenza.

La AUSL di competenza fornisce la documentazione clinica eventualmente richiesta dall'INAIL.

Art. 6

Per assicurare il coordinamento tra i servizi dell'INAIL e servizi e presidi delle AUSL, con particolare riferimento ai presidi di pronto soccorso e di ricovero e cura nonché ai servizi e presidi di convenzione, la Regione e l'INAIL convengono quanto segue:

1) le strutture sanitarie del S.S.N. o i presidi aziendali che forniscono prestazioni di pronto soccorso, compresi gli ambulatori dei medici di base, ove i medesimi lo ritengono opportuno, al fine di garantire all'infortunato o tecnopatico la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, invitano l'assicurato a recarsi presso la struttura INAIL più vicina o competente per territorio, fornito di primo certificato medico e di certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione antitetanica, se effettuata, qualora si renda necessario il ricovero ospedaliero;

2) le strutture su indicate, all'atto della prima dimissione ospedaliera, con le stesse procedure di cui al comma precedente, invitano ugualmente l'assicurato a recarsi alla struttura INAIL più vicina o competente per territorio per la prosecuzione delle cure;

3) la struttura INAIL, qualora ravvisi la necessità di prestazioni erogabili solo in regime di ricovero, avvia l'assicurato ai presidi del S.S.N. secondo le norme vigenti;

4) i rapporti tra le strutture del S.S.N. e l'INAIL si basano sul principio della reciprocità di informazione e di scambio della documentazione diagnostica al fine di evitare duplicazioni di accertamenti, dannosi per la salute dell'assicurato e di spese;

5) la struttura INAIL, qualora evidenzi l'esigenza di prestazioni diagnostiche terapeutiche, erogabili soltanto tramite le strutture sanitarie del S.S.N., avvia l'assistito, secondo la normativa in vigore, al proprio medico di fiducia, per le necessarie prescrizioni richieste, fornito della necessaria documentazione.

L'INAIL, a richiesta, si impegna a mettere a disposizione della Regione tutti i dati in suo possesso per l'attuazione di un idoneo sistema di prevenzione.

Art. 7

Le prestazioni disciplinate dalla convenzione saranno erogate dalle strutture INAIL solo in presenza dei requisiti di legge relativi a strutture, attrezzature e personale.

Di ciò verrà data tempestiva comunicazione, a cura della struttura regionale dell'INAIL all'Assessorato regionale della sanità.

Art. 8

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 9 della tabella, all. B, del D.P.R. n. 642/72, e soggetta a carico dell'INAIL, all'imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa ex art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86.

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, dei quali uno verrà conservato presso gli uffici dell'Assessorato regionale della sanità, uno presso la sede regionale dell'INAIL ed il terzo servirà ai fini della registrazione.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto di approvazione dell'Assessorato regionale della sanità; ha durata biennale ed è prorogata per uguale durata se non viene disdettata da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

Per la Regione Siciliana

L'Assessore per la sanità: LEONTINI

Per l'INAIL

Il direttore reg. vicario: GIAMBALVO

L'Ufficiale rogante: D'ARPA

 

Allegato n. 1

INTERVENTI CURATIVI EFFETTUATI PRESSO I CENTRI MEDICO LEGALI INAIL

Chirurgia

- toeletta di ferite superficiali;

- toeletta di ferite profonde escluse quelle interessanti tendini, nervi e vasi;

- medicazioni;

- sieroprofilassi;

- vaccinazioni;

- anestesia loco-regionale per infiltrazione;

- incisione di ascesso superficiale e circoscritto;

- incisione di ascesso sottoaponeurotico;

- asportazione corpi estranei e superficiali;

- asportazione di unghia;

- svuotamento ematomi;

- sutura;

- patereccio;

Ortopedia

- bendaggio alla colla di Zn;

- bendaggio a 8 per clavicola;

- bendaggio secondo Desault semplice;

- bendaggio secondo Desault amidato o gessato;

- steccaggio;

- artrocentesi;

- infiltrazioni intrarticolari;

- bendaggio semplice;

- rimozione apparecchi gessati;

Oculistica

- sutura palpebrale;

- ascesso palpebrale (incisione);

- estrazione corpo estraneo corneale;

- asportazione corpi estranei;

- piccole cisti congiuntivali;

- medicazione;

Otorinolaringoiatria

- tamponamento nasale anteriore;

- tamponamento nasale posteriore;

- incisione ascesso condotto uditivo esterno;

- asportazione corpi estranei;

- estrazione tappi di cerume;

- ascesso condotto uditivo;

- causticazione di vasi nasali;

- audiometria tonale;

- esame cocleo-vestibolare;

Neurologia

- visita neurologica;

Radiologia

- radiografie.

Nei piccoli insediamenti all'assenza di propri impianti di radiologia, l'INAIL sopperirà attraverso convenzionamenti con strutture esterne.

 
Allegato:
 

 

 

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