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I testi delle norme pubblicate nel sito hanno carattere puramente informativo,

non rivestono carattere di ufficialità e non sono sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea

 

LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5

2010

 

Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili.

 

B.U.R. LIGURIA Parte I 17.02.2010

Testo originale

 
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Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2. (Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)

1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.

2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.

Articolo 3. (Attestazioni)

1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.

2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 

Data a Genova, addì 15 febbraio 2010

 

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

 
ALLEGATI

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Franco Bonello, Antonino Miceli, Michele Boffa, Luigi Cola, Ezio Chiesa, Ubaldo Benvenuti, Vito Vattuone, Moreno Veschi e Lorenzo Basso in data 11 novembre 2009, dove ha acquisito il numero d’ordine 513;

b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del  Regolamento interno in data 12 novembre 2009;

c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamenti nella seduta del 26 gennaio 2010;

d) è stata esaminata e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2010;

e) la legge regionale entra in vigore il 4 marzo 2010.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere F. Bonello)

questo sintetico testo di legge ha come finalità quella di prevedere interventi a favore di quei lavoratori che, svolgendo lavori in quota, sono esposti a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro, già nella volontà dei proponenti, rappresenta un obiettivo essenziale, per il cui conseguimento le direttive europee costituiscono il mezzo più appropriato, assieme alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

In analogia ad altre Regioni italiane, il testo di legge prevede l’installazione di un sistema di ancoraggio strutturale permanente sulle coperture, sostitutivo delle protezioni collettive, ad esempio i ponteggi. Tale sistema permette, infatti, di provvedere per gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, nonché per semplici manutenzioni in copertura, quali pulizia delle gronde o installazione di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, alla fornitura di un sistema di ancoraggio permanente e fisso, considerato anche che i costi di questo sistema anticaduta sono veramente contenuti.

In particolare, il sistema di anticaduta deve essere pensato e progettato in funzione dell’utilizzo che avrà e, pertanto, anche il tetto, come le altre parti di un edificio, deve avere un progetto di fattibilità per le manutenzioni in copertura, iniziando dall’accesso, proseguendo per il percorso, indicando i punti dove c’è sicurezza o dove esiste un rischio di caduta, terminando con l’indicazione dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

Auspico, infine, che il testo di legge, come già avvenuto in sede di Commissione referente, sia approvato a voti unanimi da parte dei Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti, sottolineando il massimo sostegno affinché sia costantemente perseguito il rispetto della sicurezza, tramite installazioni corrette e regolare utilizzo dei suddetti dispositivi.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1

• Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;

• La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;

• La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14.

 

 

 

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