NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5
PREMESSA: I testi
eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea
e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 della
legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi originari.
1. DATI RELATIVI
ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La proposta di
legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa
dei Consiglieri Franco Bonello, Antonino Miceli, Michele Boffa,
Luigi Cola, Ezio Chiesa, Ubaldo Benvenuti, Vito Vattuone, Moreno
Veschi e Lorenzo Basso in data 11 novembre 2009, dove ha
acquisito il numero d’ordine 513;
b) è stata assegnata
alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83,
comma 1 del Regolamento interno in data 12 novembre 2009;
c) la III Commissione
consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con
emendamenti nella seduta del 26 gennaio 2010;
d) è stata esaminata
e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta
del 2 febbraio 2010;
e) la legge regionale
entra in vigore il 4 marzo 2010.
2. RELAZIONE AL
CONSIGLIO
Relazione di
maggioranza (Consigliere F. Bonello)
questo sintetico
testo di legge ha come finalità quella di prevedere interventi a
favore di quei lavoratori che, svolgendo lavori in quota, sono
esposti a rischi particolarmente elevati per la loro salute e
sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad
altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una
percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per
quanto riguarda quelli mortali.
Il miglioramento
della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro,
già nella volontà dei proponenti, rappresenta un obiettivo
essenziale, per il cui conseguimento le direttive europee
costituiscono il mezzo più appropriato, assieme alle
disposizioni nazionali e regionali vigenti.
In analogia ad altre
Regioni italiane, il testo di legge prevede l’installazione di
un sistema di ancoraggio strutturale permanente sulle coperture,
sostitutivo delle protezioni collettive, ad esempio i ponteggi.
Tale sistema permette, infatti, di provvedere per gli interventi
di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, nonché per
semplici manutenzioni in copertura, quali pulizia delle gronde o
installazione di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici,
alla fornitura di un sistema di ancoraggio permanente e fisso,
considerato anche che i costi di questo sistema anticaduta sono
veramente contenuti.
In particolare, il
sistema di anticaduta deve essere pensato e progettato in
funzione dell’utilizzo che avrà e, pertanto, anche il tetto,
come le altre parti di un edificio, deve avere un progetto di
fattibilità per le manutenzioni in copertura, iniziando
dall’accesso, proseguendo per il percorso, indicando i punti
dove c’è sicurezza o dove esiste un rischio di caduta,
terminando con l’indicazione dei dispositivi di protezione
individuale da utilizzare.
Auspico, infine, che
il testo di legge, come già avvenuto in sede di Commissione
referente, sia approvato a voti unanimi da parte dei
Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti,
sottolineando il massimo sostegno affinché sia costantemente
perseguito il rispetto della sicurezza, tramite installazioni
corrette e regolare utilizzo dei suddetti dispositivi.
3. NOTE AGLI
ARTICOLI
Nota all’articolo 1
• Il decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30
aprile 2008, n. 101, S.O.;
• La legge 3 agosto
2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;
• La legge regionale
13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n.
14.