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IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in
materia recepite nell’ordinamento italiano dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
9/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di
seguito indicato come ‘decreto legislativo’, nonché dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva
97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche), istituisce e disciplina un sistema
regionale di controllo in riferimento alle attività che
comportano l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine
di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei
lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.
ARTICOLO 2
Oggetto e definizioni
1. La presente legge individua:
a) le procedure per il rilascio del nullaosta all’impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B,
in base alle condizioni fissate dall’articolo 27 del decreto
legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo
medico;
b) le procedure per il rilascio dell’autorizzazione
all’allontanamento dei rifiuti prodotti nell’ambito di pratiche
che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;
c) le autorità competenti, sul territorio regionale, al rilascio
dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli Organismi tecnici incaricati di supportare le autorità di
cui alla lettera c);
e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di
vigilanza e di controllo sul corretto uso delle sorgenti di
radiazioni ionizzanti;
f) le modalità di organizzazione di un’anagrafe delle sorgenti
di radiazioni ionizzanti al fine di consentirne un’effettiva
conoscenza;
g) le modalità di organizzazione della rete regionale di
controllo della radioattività ambientale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le modalità per
l’espressione del parere al competente Ministero nell’ambito del
procedimento di rilascio del nullaosta di Categoria A e del
nullaosta per le installazioni di deposito e smaltimento dei
rifiuti radioattivi previsti rispettivamente dall’articolo 28 e
dall’articolo 33 del decreto legislativo.
3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le
definizioni di cui al Capo II del decreto legislativo.
4. Per pratica deve intendersi un’attività omogenea, in
relazione alle finalità di impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti, svolta in una sede operativa identificata per via e
numero civico. Nel caso di aziende in cui le pratiche
comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti siano svolte in
edifici separati, identificati però dallo stesso indirizzo,
dette pratiche si considerano ognuna soggetta a specifico
nullaosta preventivo.
ARTICOLO 3
Autorità competente
1. Il nullaosta preventivo di Categoria B di cui all’articolo 29
del decreto legislativo per le attività comportanti esposizioni
a scopo medico è rilasciato dal Comune nel cui territorio è
ubicato l’insediamento, in relazione all’idoneità della
ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle
modalità di esercizio, delle attrezzature,della qualificazione
del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti.
Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune
nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare
della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono
utilizzate in campo.
2. L’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti prodotti
nell’ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a
radiazioni ionizzanti, non soggette ai provvedimenti
autorizzativi di cui al decreto legislativo è rilasciata dal
Comune nel cui territorio è ubicatol’insediamento.
3. I Comuni, nell’esercizio delle funzioni disciplinate dalla
presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui
all’articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza,
di cui all’articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono
altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell’esercizio
delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto
legislativo.
ARTICOLO 4
Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e
dell’autorizzazione all’allontanamento dei
rifiuti
1. Le domande di
nullaosta e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti
devono essere presentate al Comune territorialmente competente.
Il Comune trasmette la domanda all’Organismo tecnico che deve
esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.
Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune
rilascia il provvedimento finale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, definisce le informazioni che
devono essere contenute nelle richieste di nullaosta preventivo
e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti.
3. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che
comportino modifiche all’oggetto del provvedimento, e comunque
alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l’interessato è
venuto a richiedere un nuovo nullaosta preventivo o una nuova
autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti.
4. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il
nullaosta è rilasciato dall’autorità competente, di cui
all’articolo 3 della presente legge, contestualmente
all’autorizzazione di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998,
n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14
gennaio 1997), acquisito il preventivo parere dell’Organismo
tecnico di cui al seguente articolo 5.
ARTICOLO 5
Organismi tecnici
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, costituiscono
presso i Dipartimenti di Sanità pubblica appositi Organismi
tecnici che operano a supporto delle autorità competenti al
rilascio del nullaosta preventivo e delle autorizzazioni
all’allontanamento dei rifiuti.
2. Gli Organismi provvedono, ai sensi dell’articolo 4,
all’espressione dei pareri tecnici necessari all’adozione dei
provvedimenti finali. Tali pareri hanno, in particolare, ad
oggetto:
a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e
l’esercizio delle pratiche;
b) la consulenza per le problematiche di protezione della
popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche
rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per
garantire la tutela della popolazione e dell’ambiente.
3. Lo svolgimento dell’istruttoria preordinata al rilascio dei
pareri da parte degli Organismi tecnici di cui al presente
articolo è effettuata dal Dipartimento di Sanità pubblica
dell’Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente
che si avvale dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente (ARPA) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la
Prevenzione e l’Ambiente ARPA dell’Emilia-Romagna).
4. Il Direttore generale della Azienda Unità sanitaria locale
nomina i componenti dell’Organismo tecnico, che è presieduto dal
Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica o da suo delegato.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, definisce la composizione,
l’organizzazione e le modalità di funzionamento degli Organismi
tecnici di supporto, prevedendo che in tali Organismi venga
garantita la presenza delle competenze professionali
fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e
comunque di rappresentanti di ARPA e dei Comandi provinciali dei
Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe,
poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi
dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 2000, per il
rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.
ARTICOLO 6
Strutture addette alle attività di vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è
esercitata dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende
Unità sanitarie locali territorialmente competenti per le
verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e
dei lavoratori di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e
dall’ARPA per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente da
inquinamenti radioattivi.
ARTICOLO 7
Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle
strutture che esercitano pratiche mediche comportanti
esposizioni a radiazioni ionizzanti nonché dell’ubicazione e
consistenza delle sorgenti detenute ed utilizzate in tali
strutture, nell’ambito dell’anagrafe regionale di cui
all’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 1998, viene
istituita una specifica sezione in cui sono raccolte le
informazioni necessarie alle autorità competenti, agli Organismi
tecnici e alle strutture addette alle attività di vigilanza per
programmare e attuare gli interventi di competenza.
2. Per le medesime finalità, è istituita una anagrafe regionale
delle strutture che esercitano pratiche utilizzando sorgenti di
radiazioni ionizzanti nel settore industriale e della ricerca.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, indica il contenuto
delle informazioni da inserire nelle anagrafi, le modalità di
gestione, di accesso, di comunicazione e diffusione dei dati in
esse raccolti e i soggetti a cui è affidata la gestione a
livello regionale e territoriale di tali banche dati.
ARTICOLO 8
Controllo della radioattività ambientale
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di
controllo della radioattività ambientale programmando e
organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in
grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della
contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari
ed ambientali.
2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività
di rilevamento e di misura, ad ARPA Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità
di organizzazione e funzionamento della rete regionale di
controllo della radioattività ambientale, nonché di diffusione
dei dati rilevati.
ARTICOLO 9
Norme transitorie e finali
1. Sino alla costituzione degli Organismi tecnici, di cui
all’articolo 5, le autorità competenti al rilascio dei nullaosta
preventivi di Categoria B, si avvalgono delle Commissioni
provinciali Radiazioni Ionizzanti operanti presso le sezioni
provinciali di ARPA ai sensi dell’articolo 24 della legge
regionale n. 44 del 1995. Tali Commissioni cessano dalle loro
funzioni al momento della costituzione degli Organismi tecnici.
2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente
legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si applicano il
decreto legislativo n. 230 del 1995 ed il decreto legislativo n.
187 del 2000.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione
Emilia-Romagna.
Bologna, 10 febbraio 2006 VASCO ERRANI
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