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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
VIII Legislatura
Approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana
del 25 febbraio 2009
Deliberazione legislativa n. 86/2009
INDICE
CAPO I - Principi e norme generali
Art. 1 - Principi
Art. 2 - Definizioni
CAPO II - Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della
salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati
Art. 3 - Promozione della sicurezza nei cantieri
Art. 4 - Razionalizzazione dell’attività amministrativa
Art. 5 - Attività di monitoraggio e segnalazione
Art. 6 - Requisiti tecnici
CAPO III - Strumenti di incentivazione e disciplina dei
contributi regionali
Art. 7 - Incentivi al committente
Art. 8 - Incentivi alle imprese
Art. 9 - Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del
lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale
Art. 10 - Selezione degli operatori economici che realizzano
lavori pubblici
Art. 11 - Norma Finanziaria
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Capo I
Principi e norme generali
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove
livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto
previsto dalla normativa statale di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria
civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.
2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi
dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto
dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in
materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di
cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
nonché le definizioni che seguono:
a) “lavoratore”: oltre ai soggetti individuati dalle
disposizioni statali vigenti in materia sono equiparati le
persone fisiche che a qualunque titolo, anche di lavoro
autonomo, svolgono un’attività nell’ambito del cantiere;
b) “lavori particolarmente complessi”: le lavorazioni inerenti
ad opere e impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero
ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni che si
svolgono mediante l’organizzazione di più cantieri
logisticamente connessi o interferenti;
c) “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni
individuate dalla Giunta regionale, in particolare sulla base
delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla
struttura con funzioni di osservatorio di cui all’articolo 5,
nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite
dall’Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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Capo II
Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del
lavoro nei cantieri edili pubblici e privati
Art. 3
Promozione della sicurezza nei cantieri
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti
alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al
contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla
diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della
qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace
applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti
normativi ed attuativi.
2. A tal fine la Regione promuove:
a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori
che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a
garantire gli standard formativi individuati dalla Giunta
regionale per l’apprendistato in edilizia;
b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori
e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed
esecutiva l’adozione delle misure di sicurezza, relativamente a
lavori particolarmente complessi o pericolosi;
c) la realizzazione di attività formative per il personale
preposto alla vigilanza sui cantieri;
d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi
professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti
competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle
attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi
previsti dalle disposizioni vigenti;
e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla
sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e
adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione
professionale finalizzati all’inserimento lavorativo in
edilizia;
f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla
sicurezza e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori
e ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere, nonché ai
soggetti che intendono intraprendere tali attività.
3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi
con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge
e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle
imprese di settore, finalizzati:
a) all’informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e
alle imprese;
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b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;
c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle
disposizioni vigenti;
d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle
imprese;
e) all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore
dei lavoratori correlate all’adozione di misure di sicurezza e
tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle
disposizioni vigenti.
4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la
sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un
sistema di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che
a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano
gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono
essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime
sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a
condizione che prevedano:
a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona
tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento
delle attività in cantiere;
b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali
di individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui
alla lettera a);
c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e
incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da
parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono
la propria attività nell’ambito del cantiere;
d) l’individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo
sull’effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera
a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.
5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o
particolarmente pericolosi, gli accordi di cui al comma 4
possono essere definiti direttamente tra i committenti, le
imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei
lavoratori e delle imprese di settore.
6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e
la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni,
sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in
coerenza con gli accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi
di lavoro.
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7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli
unici per le attività produttive e per l’edilizia,
l’informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai
professionisti del settore e alle relative associazioni, ordini
e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di
incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione
della presente legge.
Art. 4
Razionalizzazione dell’attività amministrativa
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle
competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove
la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in
materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare l’attività
amministrativa, nonché a migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal
fine la Regione valorizza gli strumenti di collaborazione
istituzionale di cui al Capo IV della legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell’informazione).
2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono
finalizzati:
a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione
e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di
ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la
notifica preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con cui i
soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti
dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano, possono
attestare l’adempimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi relativi alla
sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle
retribuzioni;
b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali
necessari ai fini dell’attività di vigilanza e controllo dei
cantieri e delle imprese;
c) a semplificare l’attività di monitoraggio e vigilanza,
mediante sistemi informatici di controllo e registrazione
automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al
riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza
nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;
d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa
locale di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo
svolgimento secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare
le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla
verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza).
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Art. 5
Attività di monitoraggio e segnalazione
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e
tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con
le attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
e con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8
del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del
lavoro sono finalizzate a supportare l’attività di promozione,
prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro
degli enti competenti, nonché l’attività del Comitato regionale
di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo
n. 81 del 2008.
3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio
è istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta
delle informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono
all’integrazione del sistema informativo le Aziende unità
sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la
Direzione regionale del lavoro, la Direzione regionale
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), la Direzione regionale dell’Istituto
nazionale previdenza sociale (INPS), i Dipartimenti territoriali
dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro (ISPESL), gli organismi paritetici di settore e gli altri
enti competenti in materia.
4. La Regione mediante l’esercizio delle funzioni di
osservatorio:
a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio
dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, delle
norme di buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone
prassi;
b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili
fenomeni di inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti
in materia;
c) cura l’elaborazione dei dati, raccolti dal sistema
informativo, al fine della programmazione e qualificazione
dell’attività di vigilanza e di promozione della sicurezza;
d) individua, ai sensi dell’articolo 2, l’elenco dei lavori
particolarmente pericolosi;
e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni
formativi dei lavoratori;
f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro,
anche al fine di valutarne l’incidenza sui prezzi di esecuzione
dei lavori;
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g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi
all’attività edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle
notifiche preliminari comunicate alle Aziende unità sanitarie
locali e alle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi
dell’articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai
contributi di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Art. 6
Requisiti tecnici
1. L’Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e
coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della legge
regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela
e l’uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti
di cui all’articolo 33, comma 2, lettera a) della legge
regionale 25 novembre 2002 n. 31 (Disciplina generale
dell’edilizia). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su
tutto il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le
esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza, nell’esecuzione di successivi interventi di
manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino
l’esecuzione di lavori particolarmente pericolosi. Tali atti di
indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione
periodica.
2. La Giunta regionale propone all’Assemblea legislativa
regionale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui
al comma 1, sentite le associazioni di rappresentanza dei
lavoratori e delle imprese di settore, gli enti ed organismi
competenti in materia, nonché gli ordini, i collegi
professionali e le organizzazioni di categoria interessati.
3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini
prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie
d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza
al fine di ridurre al minimo l’impatto sulle costruzioni.
4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi
mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui
al comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del
settore.
5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a
quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento di cui
al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta
applicazione.
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Capo III
Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi
regionali
Art. 7
Incentivi al committente
1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito
di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti
che affidano l’esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la
loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così
come specificati nel presente articolo.
2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1,
l’esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che:
a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata
dei lavori, l’accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte
degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio
ove si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare
l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il
rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli
indici minimi di congruità ivi previsti, secondo modalità
definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
corredato della dicitura “antimafia”, ai sensi delle
disposizioni vigenti;
c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui
all’articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;
d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per
l’apprendistato in edilizia individuati dalla Giunta regionale;
e) nel caso di lavori particolarmente complessi o
particolarmente pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed
attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all’articolo 3, comma
5, riconosciuti dalla Regione;
f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di
controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate
nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità,
dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei
lavoratori autorizzati, secondo modalità definite dalla Regione;
g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona
in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle
modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai
suddetti accordi collettivi.
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3. Qualora l’impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento
delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o
imprese terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti
a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le
medesime condizioni previste per l’impresa incaricata dal
committente.
4. La Giunta regionale, in conformità ai principi ed alle
finalità della presente legge, sentito il Comitato regionale di
coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n.
81 del 2008 e la competente Commissione assembleare, può
modificare, integrare o graduare le condizioni e i requisiti di
cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Giunta
regionale definisce le modalità di presentazione dell’istanza
relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le
modalità di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di
cui ai commi 6 e 7.
6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati
dall’impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al
committente che provvede a trasmettere la relativa
documentazione all’amministrazione competente prima dell’inizio
dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al comma 2, è
detenuta dall’impresa nel cantiere durante tutta la durata dei
lavori, al fine di consentire la loro verifica da parte degli
enti competenti e degli organismi paritetici di settore, i
quali, in caso di difformità rispetto agli obblighi previsti
dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela
della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione agli
organi competenti.
7. L’amministrazione competente procede alla revoca degli
incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei confronti del
committente sia stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura
penale, in riferimento alle fattispecie previste dall’articolo
157, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del
2008.
Art. 8
Incentivi alle imprese
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla
concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle
vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti
o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti
l’impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come
specificati da un apposito atto approvato dalla Giunta
regionale, in coerenza con i principi della responsabilità
sociale delle imprese.
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2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:
a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la più
ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici
previsti dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi
assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei
lavoratori;
b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le
associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad
agevolare l’accesso al credito per le imprese che realizzino
interventi volti a garantire livelli ulteriori rispetto a quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Art. 9
Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei
cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla
concessione di contributi richiesti da committenti per la
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o
sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore,
prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano
anche quelli riguardanti l’impegno ad attuare livelli ulteriori
rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da
enti pubblici, la concessione dello stesso è subordinata
all’impegno dell’ente richiedente di prevedere l’obbligo, per
l’impresa esecutrice, di attuare livelli ulteriori rispetto a
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Giunta
regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di
cui ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti
previsti dall’articolo 7.
Art. 10
Selezione degli operatori economici che realizzano lavori
pubblici
1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la
stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara o nella
lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione
dell’offerta sia costituito dall’impegno per l’impresa
aggiudicataria di soddisfare, prima dell’inizio dei lavori, le
condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i
lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni
vigenti.
Deliberazione legislativa n. 86/2009 12
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
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