LA GIUNTA REGIONALE HA
APPROVATO
con deliberazione n. 2222 del
15 dicembre 2008
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE EMANA
con decreto n. 268 del 23
dicembre 2008
1. Il presente Regolamento da'
attuazione all'art. 6 comma 2, della legge regionale 19
febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della
disabilita' - ulteriori misure di semplificazione ed altre
disposizioni in materia sanitaria e sociale), definendo le
modalita' di semplificazione degli adempimenti
amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di
tutela della salute e individuando i casi di superamento
degli accertamenti sanitari e delle relative certificazioni
sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia
delle prestazioni sanitarie.
Art. 2 -
Certificazioni di idoneita' sanitaria
1. Fermi restando gli obblighi
di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro) per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria, agli effetti di quanto disposto
dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008 e'
abolito l'obbligo di presentazione delle seguenti
certificazioni:
a) certificato di sana e
robusta costituzione di cui:
1) all'articolo 2 del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli
esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);
2) all'articolo 17, comma 2,
del regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 15
agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto
professionali per infermiere e le scuole specializzate di
medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per
assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
3) all'articolo 8, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre
2000, n. 402 (Regolamento concernente modalita' per il
conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale
esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge
11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo
31 della legge 8 maggio 1998, n. 146);
b) certificato medico
comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:
1) all'articolo 4, comma 1,
lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32,
comma primo, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706
(Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico)
e successive modificazioni;
2) all'articolo 5, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971,
n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile
1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio
farmaceutico;
c) certificato di idoneita'
fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui
all'articolo 2, comma 1, punto 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi). Tale abolizione non
riguarda le amministrazioni statali e gli enti pubblici
nazionali di cui all'art. 117, comma secondo lett. g) della
Costituzione;
d) certificato di idoneita'
psico-fisica al lavoro di cui:
1) all'articolo 27, comma 1,
del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici,
approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147
(Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas
tossici);
2) all'articolo 3, comma 4,
del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per
l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
3) all'articolo 7, comma 1,
lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni
in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione);
4) all'articolo 240, comma 1,
lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada);
5) all'articolo 6, comma 1,
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
6) alla legge 22 giugno 1939,
n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone
addette ai lavori domestici);
7) all'articolo 4, comma 1,
lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro
per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di
guida alpina);
8) all'articolo 27, comma 3,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).
Art. 3 - Certificati
di idoneita' al lavoro per minorenni e apprendisti
1. Agli effetti di quanto
disposto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del
2008, e' abolito l'obbligo di presentazione delle
certificazioni di idoneita' al lavoro e dei relativi
accertamenti di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio
1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.
1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della
disciplina legislativa dell'apprendistato) e all'articolo 8
della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei
bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'articolo 9
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione
della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro), per i minori e gli apprendisti,
minorenni o maggiorenni.
2. Per i minori e gli
apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto
addetti a lavorazione a rischio ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 2008, si applica la normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Art. 4 -
Determinazioni in materia di Medicina scolastica
1. Agli effetti di quanto
disposto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del
2008 sono aboliti gli obblighi - di cui agli articoli 11, 12
e 13 del DPR 11 febbraio 1961, n. 264 e all'articolo 8 del
DPR 22 dicembre 1967, n. 1518 - concernenti l'attivita'
medica all'interno delle strutture scolastiche.
2. Per l'ammissione ai
soggiorni di vacanza per i minori non e' richiesta in alcun
caso la presentazione del certificato sanitario.
3. In tutti i casi in cui e'
richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione
delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso e' sostituito da
autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
4. Le certificazioni di
esonero dalla educazione fisica, previste all'art 303 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado) e le certificazione di riammissione scolastica oltre
i 5 giorni di assenza, previste dall'art 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518
(Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,
relativo ai servizi di medicina scolastica), sono rilasciate
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta.
1. I certificati di cui al
presente Regolamento sono rilasciati solo ai soggetti tenuti
alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Il presente Regolamento
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 dicembre 2008
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