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IL CONSIGLIO
REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei
lavoratori in relazione ai rischi connessi all’impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, la presente
legge disciplina il rilascio del nulla osta all’impiego di
sorgenti di radiazioni classificato di categoria B, qui di
seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate
dall’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 17 marzo
1995, n.230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni, qui di
seguito denominato Decreto, per le pratiche comportanti
esposizioni a scopo medico, definendo, altresì, l’autorità
competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere
consultati.
ARTICOLO 2
Nulla osta – Domanda e autorità competente
1. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico
è soggetto a nulla osta preventivo in relazione:
-
all’idoneità
dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione,
delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della
qualificazione del personale addetto;
-
alle conseguenze
di eventuali incidenti;
-
alle modalità
dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente di
rifiuti radioattivi.
2. L’autorità
competente al rilascio del Nulla Osta di cui al comma 1, di
seguito denominata Autorità, è individuata nel Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n.2 di Potenza, per il
territorio dell’intera Provincia di Potenza, e nel Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n.4 di Matera, per il
territorio dell’intera Provincia di Matera, previo parere
tecnico obbligatorio della commissione per la radioprotezione,
organismo tecnico consultivo, di seguito denominata Commissione,
disciplinata dal successivo articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata all’Autorità in
relazione alla località di svolgimento della pratica e contiene
i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende
svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene, al tipo
e alle quantità di materie radioattive che si intendono
impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento
di rifiuti, all’eventuale riciclo o riutilizzazione dei
materiali, all’identificazione dei rischi per la popolazione e
per i lavoratori connessi all’esercizio della pratica.
4. La domanda di cui
al comma 3 è inoltre corredata da una relazione tecnica recante
gli elementi di cui all’articolo 79 del Decreto, redatta e
firmata dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del
Decreto.
5. Le modalità di cui al comma 2 e al comma 3 si osservano anche
per le domande relative alla modifica del nulla osta.
ARTICOLO 3
Commissione ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del Decreto
Legislativo 230/95
1. E’ istituita la Commissione per la Radioprotezione, quale
organismo tecnico consultivo di cui all’articolo 29, comma 2,
del Decreto, rispettivamente presso la ASL n.2 di Potenza e
presso la ASL n.4 di Matera, ciascuna competente sull’intero
ambito territoriale della medesima Provincia.
2. La Commissione per la Radioprotezione è composta da:
-
un esperto
qualificato di 3° grado di cui all’articolo 78 del Decreto,
iscritto nell’elenco nazionale degli esperti qualificati
presso l’Ispettorato Medico Centrale del Ministero del
Lavoro;
-
un medico
specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in
radiologia;
-
un medico
specialista in medicina del lavoro in possesso della
qualifica di medico autorizzato di cui all’articolo 88 del
Decreto e iscritto nell’elenco nazionale presso il Ministero
del Lavoro;
-
un
rappresentante del Dipartimento Provinciale dell’ARPAB;
-
un
rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro;
-
un
rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
-
il responsabile
della U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ASL, con funzioni
di presidenza.
Per i componenti di
cui alle lettere b), d), e), f) e g) devono essere previsti i
sostituti e nel caso del presidente un suo delegato.
Le funzioni di segreteria saranno svolte da un amministrativo
della ASL competente.
3. Qualora non reperibili presso strutture pubbliche regionali
le figure professionali di cui alla lettera a) e alla lettera c)
del comma 2, si ricorre a professionisti esterni con i quali
vengono stipulate specifiche convenzioni sulla base di parametri
e modalità di remunerazione stabiliti, previa intesa, dai
Direttori Generali delle due Aziende Sanitarie competenti.
4. La presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e
g) del comma 2 del presente articolo, è indispensabile per la
validità delle sedute della Commissione.
5. Alla Commissione per la Radioprotezione sono attribuiti i
seguenti compiti:
-
esprime
all’Autorità parere tecnico obbligatorio preventivo sulle
istanze ai fini del rilascio del Nulla Osta per le attività
comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo
medico di categoria B, ai sensi dell’articolo 29 del
Decreto;
-
fornisce alla
ASL ogni necessario supporto tecnico-scientifico per
affrontare le questioni relative alla radioprotezione della
popolazione e dei lavoratori nell’ambito delle attività di
prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni
ionizzanti.
6. La Commissione
dura in carica tre anni.
ARTICOLO 4
Nomina della Commissione
1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n.2 di
Potenza e n.4 di Matera, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, su proposta dei rispettivi
Responsabili delle UU.OO. Igiene e Sanità Pubblica e su
designazione degli enti di cui al comma 2 del precedente
articolo, nominano i componenti, previa verifica del possesso
dei requisiti.
ARTICOLO 5
Regolamento organizzativo della Commissione
1. Ciascuna Commissione, entro sessanta giorni
dall’insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento
organizzativo che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4
dell’articolo 3, definisce:
-
l’ordine di
priorità delle riunioni;
-
le modalità di
valutazione tecnica delle richieste di parere;
-
il numero legale
dei partecipanti ai fini della validità delle riunioni
nonché della formulazione dei pareri, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 4 dell’articolo 3.
ARTICOLO 6
Procedimento
1. La domanda del rilascio del nulla osta o della modifica dello
stesso ai sensi dell’articolo 9 viene inoltrata all’Autorità la
quale la trasmette celermente alla Commissione per il parere
tecnico obbligatorio.
2. La Commissione può acquisire ulteriori documenti o elementi
conoscitivi, può eseguire sopralluoghi nelle sedi in cui sono o
saranno installati gli impianti radiologici, qualora lo ritenga
necessario per la formulazione del parere.
3. L’Autorità, acquisito il preventivo parere tecnico
obbligatorio della Commissione, provvede con proprio decreto al
rilascio o al diniego del nulla osta.
4. L’intero iter del rilascio del nulla osta deve essere
concluso entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della
domanda.
ARTICOLO 7
Contenuto del nulla osta – Prescrizioni
1. Il nulla osta contiene specifiche prescrizioni tecniche
relative:
-
alle fasi di
costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei
rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla
cessazione della pratica e alla disattivazione degli
impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la
disattivazione medesima;
-
al valore
massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui
dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa
interessata, tenendo conto dell’esposizione esterna e
dell’esposizione interna;
-
all’eventuale
allontanamento o smaltimento di rifiuti radioattivi
nell’ambiente;
-
agli aspetti
della radioprotezione del paziente.
ARTICOLO 8
Aggiornamento, variazioni, modifiche
1. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio, il
titolare del nulla osta ha l’obbligo di inoltrare all’Autorità,
che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione
tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza,
dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del D.Lgs.
n.230/95, relativa alla gestione radioprotezionistica della
pratica, con l’aggiornamento della documentazione
originariamente prodotta di cui al comma 3 dell’articolo 2.
2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non
comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle
prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a
preventiva comunicazione all’Autorità. Il titolare del nulla
osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni
dalla richiesta, l’Autorità non abbia comunicato l’avvio del
procedimento di modifica del nulla osta.
3. Il nulla osta deve essere modificato dall’Autorità nei
seguenti casi:
-
ove ritenuto
necessario, a seguito del parere della Commissione sulla
relazione tecnica di cui al comma 1;
-
su richiesta del
titolare del nulla osta, in caso di variazioni che
comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o alle
prescrizioni tecniche;
-
su richiesta
degli organi di vigilanza.
ARTICOLO 9
Cessazione, revoca, sospensione
1. L’intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta
deve essere comunicato all’Autorità, almeno trenta giorni prima
della data di cessazione.
2. Alla
comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta
dall’esperto qualificato, di cui all’articolo 77 del Decreto,
che attesti, in particolare, il rispetto delle prescrizioni
contenute nel nulla osta inerenti la disattivazione
dell’impianto.
3. L’Autorità, previo parere tecnico obbligatorio della
Commissione, provvede alla autorizzazione delle operazioni di
disattivazione dell’impianto.
4. Al termine delle operazioni di cessazione dell’attività
l’esercente trasmette all’Autorità una relazione, sottoscritta
dall’esperto qualificato, che attesti l’assenza di vincoli di
natura radiologica nelle installazioni in cui l’attività è stata
effettuata.
5. L’Autorità, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui al comma 4 provvede alla revoca del
nulla osta.
6. La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica,
effettuata dalla Commissione, sulla conclusione della
disattivazione stessa, che dimostri la mancanza di vincoli di
natura radiologica dell’attività esercitata e la corretta
sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti.
ARTICOLO 10
Procedure per la variazione di titolarità dell’impianto
1. In caso di variazione della titolarità dell’impianto il
titolare e il subentrante ne danno comunicazione all’Autorità,
la quale su parere conforme della Commissione dispone la
necessaria voltura nel Registro di cui all’articolo successivo.
2. La mancata comunicazione della variazione da parte degli
interessati comporta la revoca del nulla osta e la cancellazione
dell’impianto dallo specifico Registro di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 11
Istituzione del Registro
1. L’Autorità istituisce il Registro degli impianti autorizzati
all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B
a scopo medico e provvede al suo aggiornamento.
2. L’Autorità provvede all’iscrizione nel Registro dell’impianto
al quale viene rilasciato il nulla osta.
ARTICOLO 12
Vigilanza
1. Alla Commissione spetta il compito di vigilanza.
ARTICOLO 13
Spese
1. Le spese di cui al comma 3 dell’articolo 3 sono liquidate e
pagate dalle Aziende Sanitarie competenti e gravano sulle
risorse attribuite nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale,
previa adeguata rendicontazione al Dipartimento Sicurezza e
Solidarietà Sociale della Regione.
2. Le spese previste dalle procedure disciplinate dal comma 1
dell’articolo 6, dal comma 3 dell’articolo 8, dal comma 1
dell’articolo 10 e dall’articolo 11 della presente legge sono a
carico dei soggetti non pubblici richiedenti il nulla osta, in
conformità all’articolo 39, comma 3, del D.Lgs. 241/00
(Attuazione della Direttiva 96/29/Euratom in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti connesse ed
esposizioni mediche).
3. La individuazione e la tariffazione delle spese di cui al
comma 2 viene effettuata, previa intesa, dalle Aziende Sanitarie
competenti.
ARTICOLO 14
Disposizioni finali e transitorie
1. I soggetti titolari delle autorizzazioni all’impiego di
radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti
esposizione a scopo medico, già rilasciate ai sensi del DPR 13
febbraio 1964, n.185 “Sicurezza degli impianti e protezione
sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico
dell’energia nucleare”, devono chiedere la convalida o la
conversione dei provvedimenti medesimi secondo le modalità di
cui all’articolo 2, entro due anni dall’entrata in vigore della
presente legge.
2. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge si applicano le
norme del Decreto.
ARTICOLO 15
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 22 febbraio 2005
BUBBICO
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