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IL CONSIGLIO
REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Abruzzo, previa rilevazione dei dati effettuata ai
sensi dell’art. 3, determina le modalità di monitoraggio e di
verifica sul funzionamento e l’esercizio dei depositi di gas di
petrolio liquefatto (GPL), con capacità complessiva non
superiore a 13 mc., in attuazione della disciplina statale in
materia e dei nuovi controlli di esercizio previsti dal D.M. 23
settembre 2004.
ARTICOLO 2 Disposizioni tecniche
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
depositi di GPL di nuova installazione sono soggetti alla
denuncia di inizio attività per la posa in opera,
l’installazione e l’esercizio del deposito, da inoltrare
all’Ufficio urbanistico del Comune di competenza. La denuncia è
corredata della seguente documentazione:
a) indicazione del soggetto richiedente;
b) località ed ubicazione del deposito;
c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di
protezione posti a tutela del manufatto a firma di un
progettista abilitato;
d) dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro
soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia
degli apparecchi di cui al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93
relativo: “Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione”;
e) dichiarazione dell’interessato di aver già inviato,
all’Assessorato regionale alla Sanità, i dati e la
documentazione previsti ed indicati dalle lettere da a) ad e)
del presente articolo.
2. In mancanza della dichiarazione di cui alla lett. e), le
amministrazioni comunali comunicano all’interessato il divieto
di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a
formalizzare la comunicazione di cui alla lett. e) dandone
evidenza all’amministrazione comunale.
3. In caso di omessa dichiarazione di cui alla lettera e) ovvero
d’incompletezza dei dati inviati, l’amministrazione comunale
adotta ogni opportuno provvedimento anche con riferimento alla
procedura di formazione del silenzio assenso di cui all’art. 20
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa a “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15 relativa a “Modifiche ed integrazioni alla
L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione
amministrativa”.
4. In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1,
lett. a), b), c), d) l’Assessorato alla Sanità procede d’ufficio
per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati
necessari.
ARTICOLO 3 Provvedimenti in materia di monitoraggio dei
depositi di gas di petrolio liquefatto esistenti sul territorio
regionale e programmazione del piano delle verifiche
1. Le amministrazioni comunali segnalano all’Assessorato alla
Sanità della Regione Abruzzo, entro il termine di 120 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la presenza,
l’ubicazione e la titolarità di tutti i depositi GPL con
capacità complessiva non superiore a 13 mc., di nuova e di
vecchia installazione, realizzati.
2. Ai fini di attivare le prescritte misure di controllo
sull’esercizio, l’Assessorato regionale alla Sanità, per il
tramite delle ASL competenti per territorio o di soggetti
abilitati ai sensi del D.M. 17 gennaio 2005, provvede, entro i
successivi 120 giorni dal termine di cui al comma 1, ad attivare
il monitoraggio ed a predisporre il piano delle verifiche di
tutti i depositi GPL con capacità complessiva non superiore a 13
mc.
3. L’Assessorato alla Sanità, per il tramite di specifiche
circolari, valuta di procedere in ogni caso alla raccolta ed al
monitoraggio dei dati formulando specifiche istanze di raccolta
delle informazioni di cui all’articolo 2), lettere da a) a d),
anche agli operatori del settore, ivi comprese le aziende
distributrici di gas di petrolio liquefatto ed i costruttori di
manufatti. Detti operatori comunicano all’Assessorato, ciascuno
per quanto di propria competenza, i dati relativi alle vendite
di manufatti nonché i nominativi e l’ubicazione dei depositi. In
caso di omessa comunicazione, l’Assessorato alla Sanità può
procedere a segnalare l’omissione alle competenti autorità.
ARTICOLO 4 Disposizioni in materia di verifiche
1. L’Assessorato regionale alla Sanità, per il tramite delle ASL
competenti per territorio, provvede ad eseguire i controlli
relativi all’effettiva esecuzione delle verifiche decennali di
cui al D.M. 23 settembre 2004, nonché quelle di funzionamento e
di integrità introdotte dal Decreto del Ministero delle Attività
Produttive n. 329 dell’1.12.2004. Le rispettive ASL, secondo le
indicazioni e le tempistiche individuate con circolari
esplicative della competente Direzione, provvedono con il
Servizio ispettivo ad eseguire i prescritti controlli redigendo
una relazione in base all’allegato A della presente legge.
2. In occasione di ogni ispezione sono controllati tutti i
presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive previste
da ciascun deposito, verificandone l’effettiva esistenza e
funzionalità e, in caso di nuova installazione, la rispondenza
ai dati di cui all’art. 2 della presente legge. La ASL
competente valuta, nel rispetto della normativa di settore,
l’adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al
divieto di prosecuzione dell’esercizio del serbatoio.
ARTICOLO 5 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino
Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 25 giugno 2007
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