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Il CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 - Attuazione dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs.
230/1995 e successive modifiche e integrazioni
1. La presente legge dà attuazione all’art. 29, comma 2 del
D.Lgs. 17.3.1995, n. 230 e successive modificazioni e
integrazioni (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 6/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti)
ed istituisce l’organismo tecnico per la radioprotezione.
ARTICOLO 2 - Nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti di categoria B - domanda e autorità competente
1. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti
esposizioni a scopo medico è soggetto a nulla-osta preventivo,
fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.
2. L’autorità competente all’adozione dei provvedimenti è il
Sindaco del Comune territorialmente competente in relazione
all’ubicazione delle installazioni.
3. La domanda di nulla-osta è presentata al Sindaco
territorialmente competente e corredata della relativa
documentazione, contiene i dati e gli elementi relativi al tipo
di pratica che si intende svolgere, all'idoneità dell’ubicazione
dei locali, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al
tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono
impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento
di rifiuti, ll'eventuale
riciclo o riutilizzazione dei materiali, all’identificazione dei
rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi
all’esercizio della pratica.
4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata della
documentazione redatta e firmata, per la parte di propria
competenza, dall'esperto qualificato di cui all’art. 77 del
D.Lgs. 230/1995.
5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le
domande relative alla modifica del nulla-osta.
6. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla
presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti non
pubblici.
ARTICOLO 3 - Commissione per la radioprotezione nell’impiego
di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B
1. Presso il Dipartimento di Prevenzione di ogni AUSL di
capoluogo di provincia è istituita la Commissione per la
radioprotezione, di seguito denominata Commissione.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi
dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche
e integrazioni;
b) esprime parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze
ai fini del rilascio del nulla-osta per le attività comportanti
esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria
B;
c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del
nulla-osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico,
su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell’art. 29,
comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 230/1995 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. La commissione, presieduta dal Direttore del dipartimento di
prevenzione della AUSL, o da un suo delegato da individuarsi fra
il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica ed il
responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti
di lavoro, è composta da:
a) un fisico esperto in fisica medica dipendente AUSL della
Regione come definito ai sensi del D.Lgs. 187/2000, art. 2,
comma 1, lett. i);
b) un esperto qualificato di cui all’art. 78 del D.Lgs.
230/1995, almeno di secondo grado ed uno di terzo grado quando
la pratica esaminata lo richiede;
c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia
o in radiologia dipendente AUSL della Regione;
d) un medico specialista in medicina del lavoro del Servizio
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, preferibilmente in
possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all’art.
88 del D.Lgs. 230/1995;
e) direttore del dipartimento provinciale ARTA o suo delegato;
f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del
fuoco.
h) un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione della AUSL
sub-provinciale, designato dal Direttore del Dipartimento della
AUSL sub-provinciale.
4. La Commissione deve essere integrata, quando necessario, da
un esperto qualificato di terzo grado di cui all’art. 78 del
D.Lgs. 230/1995, dal comandante di porto o suo delegato e dal
Direttore dell’ufficio di Sanità Marittima o suo delegato.
5. Il Direttore generale dell’AUSL del capoluogo di provincia,
su proposta del direttore del dipartimento di prevenzione
relativamente alla componente lett. a), b), c) e d) e su
designazione delle strutture di cui al comma 2, lett. e), f), g)
ed h), nomina, previa verifica del possesso dei requisiti, i
componenti la commissione.
6. Il Direttore generale dell’AUSL costituisce a supporto della
Commissione una segreteria amministrativa.
7. Ciascuna commissione si dota di un regolamento organizzativo
che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni, le
modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il
numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione
dei pareri. La commissione resta in carica cinque anni.
8. Ai componenti della Commissione per la radioprotezione,
spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella
misura deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle
leggi vigenti.
9. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico
dell’AUSL del capoluogo di Provincia.
ARTICOLO 4 - Procedimento per il rilascio del nulla-osta
1. Il Sindaco competente per territorio, entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta, attiva le procedure per
l’acquisizione del parere tecnico obbligatorio preventivo della
Commissione, dandone comunicazione al richiedente. Il Sindaco,
acquisito il preventivo parere della commissione, provvede,
entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio
o al diniego del nulla-osta, comunicando al richiedente l’esito
del procedimento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta
giorni dalla data della richiesta di parere da parte del
Sindaco; essa può disporre eventuali sopralluoghi presso le
installazioni dei richiedenti il nulla-osta.
3. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi
conoscitivi per l’espressione del parere della commissione, i
termini di cui ai commi 1 e 2 sono interrotti per una sola volta
e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.
ARTICOLO 5 - Contenuti del nulla-osta e del parere preventivo
- prescrizioni
1. Il nulla-osta preventivo è rilasciato in relazione:
a) all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di
radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature
e della qualificazione del personale addetto;
b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) alle modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento
nell’ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Nel nulla-osta sono inserite eventuali specifiche
prescrizioni tecniche relative:
a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla
gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla
cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti,
compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione
medesima;
b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli
individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa
interessata, tenendo conto dell’esposizione esterna e
dell’esposizione interna;
c) allo smaltimento di materie radioattive nell’ambiente;
d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.
3. Copia del nulla-osta viene inviato dal Sindaco, all’Azienda
USL competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili
del fuoco, alla Direzione provinciale del lavoro, all’ARTA e
all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA).
ARTICOLO 6 - Aggiornamento, variazioni, modifiche
1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il
titolare del nulla-osta ha l’obbligo di inoltrare al Sindaco,
che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione
tecnica relativa alla gestione radioprotezionistica della
pratica. Tale relazione è redatta e sottoscritta, per la parte
di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui all’art.
77 del D.Lgs. 230/1995, con l’aggiornamento della documentazione
originariamente prodotta.
2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non
comportino modifiche sostanziali all’oggetto del provvedimento
autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute
sono soggette a preventiva comunicazione al Sindaco. Il titolare
del nulla-osta può adottare tali variazioni qualora, entro
sessanta giorni dalla richiesta, il Sindaco non abbia comunicato
al titolare l’avvio del procedimento di modifica del nulla-osta.
3. Il nulla-osta può essere modificato dal Sindaco nei seguenti
casi:
a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della
Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1 del
presente articolo;
b) su richiesta del titolare del nulla-osta, in caso di
variazioni che comportino modifiche all’oggetto del
provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1
del successivo art. 8.
ARTICOLO 7 - Cessazione, revoca, sospensione
1. L’intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla-osta
deve essere comunicato dall’esercente, almeno trenta giorni
prima della data di cessazione, al Sindaco del Comune competente
per territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di
comunicazione previsti dal D.Lgs. 230/1995 e successive
modificazioni.
2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione
sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza,
dall’esperto qualificato, di cui all’art. 77 del D.Lgs.
230/1995, che attesti, in particolare, il rispetto delle
eventuali prescrizioni contenute nel nulla-osta inerenti la
disattivazione della pratica.
3. Al termine delle operazioni di cessazione della pratica
l’esercente trasmette al Sindaco e alla AUSL una
comunicazione/relazione, sottoscritta dall’esperto qualificato
per gli aspetti di propria competenza, che attesti
l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni
in cui la pratica è stata effettuata.
4. Il Sindaco provvede, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, sentito il
parere della Commissione, alla revoca del nulla-osta, disponendo
l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.
5. Il Sindaco procede alla sospensione o alla revoca del
nulla-osta nei casi e con le modalità previste dall’art. 35 del
D.Lgs. 230/1995 e ne invia copia all’esercente.
ARTICOLO 8 - Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla-osta e sul
rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel
nulla-osta sono esercitate dagli organismi di cui all’art. 59,
comma 2 del D.Lgs. 230/1995 nonché dall’ARTA, quest’ultima per
quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi
comunicano al Sindaco del comune competente le violazioni
rilevate, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui
all’art. 7.
ARTICOLO 9 - Organismo tecnico consultivo
1. Ai fini del rilascio del parere previsto dall’art. 28, comma
1, D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche, la Commissione
prevista dall’art. 3 della presente legge esprime, su richiesta
della struttura competente della Direzione Sanità della Giunta
regionale, parere in ordine all’istanza per il rilascio del
nulla-osta di categoria A.
2. La commissione, su richiesta, presta la propria consulenza ai
sindaci, alle Aziende sanitarie del territorio ed ad altre
istituzioni circa i problemi della protezione della popolazione
contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
ARTICOLO 10 - Norme finali e transitorie
1. In fase di prima attuazione, i Direttori generali delle AUSL,
sedi dei capoluoghi di provincia, costituiscono le commissioni
di cui all’art. 3 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge ed inviano copia dei relativi atti alla
Direzione Sanità della Regione.
2. Le Commissioni di cui all’art. 20 della L.R. 37/1987 cessano
l’attività all’insediamento delle Commissioni di cui all’art. 3
della presente legge.
3. Sino all’insediamento delle nuove commissioni, continuano ad
operare le commissioni istituite con L.R. 37/1987, ai sensi
dell’art. 89 del DPR 13.2.1964, n. 185 per il rilascio dei
nulla-osta di cui all’art. 2.
4. Per assicurare continuità il Presidente della Commissione una
volta insediata procede ad acquisire la documentazione
dell’attività svolta dalla precedente Commissione.
5. In fase di prima attuazione il Servizio competente della
Direzione regionale della Sanità, nelle more di adozione di
norme regolamentari di cui al successivo comma 6 del presente
articolo, emana disposizioni per la costituzione delle
Commissioni nel rispetto dell’art. 3 della presente legge.
6. La Regione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, adotta norme regolamentari di attuazione
per disciplinare i contenuti della domanda prevista dall’art. 2
della presente legge, delle relazioni tecniche previste dagli
artt. 6 e 7, la specifica della tariffa per le spese previste
dal comma 6 dell’art. 2 e le procedure aggiuntive per il
rilascio del nulla-osta di cui all’art. 9, della presente legge.
7. Il Sindaco provvede, con le medesime procedure previste per
il rilascio del nulla-osta, alla conversione, convalida o
modifica delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in
atto all’entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 230/1995.
ARTICOLO 11 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005
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