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IL CONSIGLIO
REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1 . (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 32 della
Costituzione italiana, ed in armonia con i principi dello
Statuto, con la presente legge si propone di contrastare e
prevenire i fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il
mobbing nei luoghi di lavoro.
Art. 2 (Centro di riferimento regionale)
1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati dall'art. 1
della presente legge, la Regione Abruzzo istituisce un Centro di
riferimento regionale presso l'ASL di Pescara ed un centro di
ascolto per ogni altra
ASL della Regione.
Art. 3 (Funzioni ed organizzazione del Centro di riferimento
regionale)
1. Il Centro di riferimento regionale, con sede presso la ASL di
Pescara, è localizzato nell'Ufficio di prevenzione e protezione
per la sicurezza interna ed assume i seguenti compiti:
- monitoraggio ed analisi del fenomeno mobbing e dello stress
psico-sociale;
- consulenza e supporto nei confronti degli organi regionali,
enti pubblici, privati ed associazioni che adottino progetti o
iniziative per tali problematiche;
- valutazione delle situazioni del disagio lavorativo con
inquadramento clinico e psicologico;
- assistenza medico-legale e specialistica ai lavoratori in
situazioni lavorative riconducibili a mobbing;
- sviluppo di una sensibilizzazione al fenomeno del mobbing e
dello stress psico-sociale nelle aziende coinvolte, attraverso
segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione, al fine
di arrestare il fenomeno;
- promozione di convegni ed incontri formativi per
sensibilizzare le aziende ed i luoghi di lavoro, al fine di
prevenire il fenomeno;
- coordinamento e supporto alle attività dei centri di ascolto
localizzati nelle ASL della Regione Abruzzo.
2. Al Centro di riferimento è assegnato personale dipendente
della ASL di Pescara, attualmente già in dotazione, che opera in
forma non esclusiva, come segue:
- n. 1 medico specialista in medicina del lavoro, in qualità di
responsabile;
- n. 1 medico specialista in psichiatria;
- n. 1 medico specialista in medicina legale;
- n. 1 medico specialista in igiene e sanità pubblica;
- n. 1 psicologo;
- n. 1 avvocato.
3. Il Centro di riferimento può assumere, mediante contratti di
collaborazione o convenzionale, ogni altro
tipo di personale, nell'ambito delle necessità relative ai
compiti specifici e della dotazione finanziaria assegnata.
Art. 4 (Centri di ascolto localizzati)
1. I Centri di ascolto sono istituiti presso le cinque ASL della
Regione ed hanno i seguenti compiti:
- effettuazione di colloqui clinici con i lavoratori ed
inquadramento dei casi esaminati;
- distribuzione, in raccordo con il Centro regionale di
questionari valutativi;
- invio dei lavoratori interessati al Centro regionale, qualora
si richieda un'ulteriore valutazione del caso e per programmare
eventuali interventi;
- assistenza periodica ai lavoratori interessati ed alle loro
famiglie;
- istituzione e coordinamento di gruppi di auto aiuto e di
quant'altro utile per l'assistenza psicologica ai
lavoratori interessati.
2. I Centri di ascolto, localizzati, presso una sede
distrettuale, o in altre sedi a seconda delle esigenze locali,
hanno la seguente dotazione organica:
- uno psicologo;
- Un'altra figura professionale tra quella di medico, sociologo,
assistente sociale, a seconda delle esigenze locali.
3. La dotazione organica di cui al comma 2, è costituita
attraverso l'utilizzo per i periodi di tempo necessari, di
personale delle ASL, in servizio presso altre unità operative o
servizi aziendali, o mediante ricorso a contratti di
collaborazione o in convenzione.
Art. 5 (Organismo regionale Tecnico Consultivo)
1. La Regione, allo scopo di organizzare in maniera coordinata
le attività di prevenzione e contrasto del
fenomeno del mobbing, istituisce un organismo regionale tecnico
consultivo, con sede presso l'Assessorato al Lavoro, così
composto:
- n. 1 Dirigente della Direzione politiche del lavoro, della
formazione e istruzione;
- n. 1 Dirigente della Direzione Qualità della vita, beni ed
attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale;
- n. 1 Dirigente della Direzione sanità;
- il Presidente della Commissione Pari Opportunità Regione
Abruzzo;
- n. 2 rappresentanti dei sindacati maggiormente
rappresentativi;
- n. 2 rappresentanti delle Confederazioni dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative;
- n. 1 responsabile del Centro di Riferimento regionale di cui
all'art. 2;
- n. 1 consigliere di parità.
2. L'organismo di cui al comma 1 persegue i seguenti scopi:
- acquisire dati sul fenomeno mobbing e sullo stress
psico-sociale in ambito regionale;
- armonizzare le iniziative previste dalla Regione Abruzzo con
quelle indicate dalla normativa nazionale e
comunitaria, suggerendo eventuali altre azioni legislative;
- valutare l'attività dei presidi territoriali istituiti,
favorendo la loro integrazione operativa;
- suggerire ulteriori iniziative territoriali, sociali e
legislative in merito al fenomeno mobbing;
- favorire un diffuso intervento informativo e formativo a tutti
i soggetti interessati;
- incentivare interventi tesi a favorire innovazioni negli
ambienti di lavoro atti a prevenire l'insorgenza di
stress psico-sociale e mobbing (responsabilità sociale delle
imprese, lavoro etico, etc.).
Art. 6 (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge
per l'anno 2004, ivi comprese le eventuali spese di
funzionamento dell'organismo regionale di cui all'art. 54, gli
oneri sono complessivamente valutati in € 50.000,00 e ripartiti
come di seguito indicati:
- € 10.000,00 alla ASL di Pescara per l'attività svolta presso
il Centro di riferimento regionale con sede presso la stessa ASL;
- € 40.000,00 da ripartirsi rispettivamente nell'ammontare di €
8.000,00 fra le altre ASL della Regione per
l'attività svolta dai centri di ascolto localizzati nelle sedi
delle stesse;
2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma si
provvede mediante lo stanziamento di €
50.000,00 iscritto nell'ambito della U.P.B. 13 01 005 sul Cap.
71534 denominato: Interventi per contrastare il fenomeno del
mobbing.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato
ed iscritto sul pertinente capitolo con le rispettive leggi di
bilancio ai sensi della L.R.C. 3/2002.
(Art. 7 ) Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.
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