La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1 Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei
diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in
conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali,
con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva
dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata:
«Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU),
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996
e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche' dal
diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e
legislative nazionali vigenti, e' istituita l'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorita'
garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati
dalla presente legge, con poteri autonomi di
organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli
di subordinazione gerarchica.
Art. 2 Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e
compenso del titolare dell'Autorita' garante
1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare
dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria
indipendenza, di indiscussa moralita' e di specifiche e
comprovate professionalita', competenza ed esperienza nel campo
dei diritti delle persone di minore eta' nonche' delle
problematiche familiari ed educative di promozione e tutela
delle persone di minore eta', ed e' nominato con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro
anni e il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita'
garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non
puo' essere amministratore o dipendente di enti pubblici o
privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura
o rivestire caricheelettive o incarichi in associazioni,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ordini
professionali o comunque in organismi che svolgono attivita' nei
settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente
pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e'
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta
la durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non
puo' ricoprire cariche o essere titolare di incarichi
all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione
politica, per tutto il periodo del mandato.
4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita'
di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un
Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
dell'articolo 7, comma 2.
Art. 3 Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e compiti
della Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze:
a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli
altri strumenti internazionali in materia di promozione e di
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena
applicazione della normativa europea e nazionale vigente in
materia di promozione della tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, nonche' del diritto della persona di minore
eta' ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria
famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di
appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20
marzo 2003, n. 77;
c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei Garanti
delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni e
di istituti internazionali di tutela e di promozione dei
loro diritti. Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti
di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore
eta' appartenenti ad altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle
persone di minore eta' e quelle delle associazioni familiari,
con particolare riferimento alle associazioni operanti nel
settore dell' affido e dell'adozione, nonche' di collaborazione
con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli
organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli
altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non
governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti
nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle
persone di minore eta' nonche' con tutti i soggetti comunque
interessati al raggiungimento delle finalita' di tutela dei
diritti e degli interessi delle persone di minore eta';
e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite pari
opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro
diritto alla salute e pari opportunita' nell'accesso
all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti
in eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 103, nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, prima della suatrasmissione alla Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e
territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza,
tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione
e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con
particolare riferimento al diritto alla famiglia,
all'educazione, all'istruzione, alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita' giudiziarie e
agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in
stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte
delle autorita' competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo
presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai
sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da
allegare al rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e
sociali relativi alle persone di minore eta', di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in
collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano
di persone di minore eta', iniziative per la sensibilizzazione e
la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,
finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari
di diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali,
dagli
ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo
svolgimento delle attivita' socio-assistenziali, che abbiano per
oggetto i diritti delle persone di minore eta', anche tramite
consultazioni periodiche con le autorita' o le amministrazioni
indicate; puo' altresi' diffondere buone prassi sperimentate
all'estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di
ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti
che coinvolgano persone di minore eta', stimolando la formazione
degli operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno,
sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una
relazione sull'attivita' svolta con riferimento all'anno solare
precedente.
2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel
presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' .
3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui
disegni di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di
legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo
in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.
4. L'Autorita' garante promuove, a livello nazionale, studi e
ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo
1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 103 del 2007, nonche' dell'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e dellapornografia minorile, di cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998,
n. 269. L'Autorita' garante puo' altresi' richiedere specifiche
ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.
5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie
funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo
1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive
modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla
medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
delle autonomie locali in materia di politiche attive di
sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante
assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali
dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le
regioni possono istituire con i medesimi requisiti di
indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di
infanzia e adolescenza previsti per l'Autorita' garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale
per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di
seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita'
garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e
dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La
Conferenza e' convocata su iniziativa dell'Autorita' garante o
su richiesta della maggioranza dei garanti regionali
dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e
delle regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti
regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale
e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi
internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni
sulla condizione delle persone di minore eta' a livello
nazionale e regionale.
9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle
persone di minore eta', e alla procura della Repubblica
competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali
possano essere adottate iniziative di competenza della procura
medesima.
10. L'Autorita' garante prende in esame, anche d'ufficio,
situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a
conoscenza in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la
violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle
persone di minore eta', ivi comprese quelle riferibili ai mezzi
di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui
e' attribuito il potere di controllo o di sanzione.
11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte
per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e
sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11
agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle
persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante
disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale
dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche'
dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale
femminile, in conformita' a quanto previsto dalla legge 9
gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la
prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile.
Art. 4 Informazioni, accertamenti e controlli
1. L'Autorita' garante puo' richiedere alle pubbliche
amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico, compresi
la Commissione per le adozioni internazionali di cui
all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto
dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di
fornire informazioni rilevanti ai fini
della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle
disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
2. L'Autorita' garante puo' richiedere alle amministrazioni
competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di
procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita'
concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture
pubbliche o private ove siano presenti persone di minore eta' .
3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite nei
luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1
dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di
sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L'Autorita' garante puo' richiedere ai soggetti e per le
finalita' indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad
archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si
svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e
trasparenza.
Art. 5 Organizzazione
1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia
e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorita'
garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante, composto
ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o
appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' e,
comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3
del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non
generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle
caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita'
garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorita' garante sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio,
nonche'
quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono
adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando
l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita'
garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita'
medesima sonomessi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui
all'articolo 3 e per le attivita' connesse e strumentali,
nonche' per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita'
garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stesso
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed
e' soggetta agli ordinari controlli contabili.
Art. 6 Forme di tutela
1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche
attraverso numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per
la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di
violazione dei diritti delle persone di minore eta'.
2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle
segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione
dell'Autorita' garante, fatte salve le competenze dei servizi
territoriali, e assicurano la semplicita' delle forme di accesso
all'Ufficio dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti
telematici.
Art. 7 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della
presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro
750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4,
della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere
dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell'economia
e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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