| IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32, della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali;
Considerato che, condizioni
meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo
innalzamento delle temperature e dei tassi di umidita', rendono
necessario intervenire con tempestivita' su tutto il territorio
nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e
assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute
delle categorie piu' esposte ed, in particolare, delle persone
anziane che versano in condizioni di difficolta' fisiche,
socioeconomiche o in solitudine;
Considerato che, le conoscenze
scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di
calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla
mortalita' e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei
danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto
sull'identificazione dei soggetti che, per eta', caratteristiche
sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti
nocivi delle ondate di calore e sulla offerta attiva a tali
soggetti a rischio elevato, delle attivita' e dei servizi
sanitari e sociali, disponibili sul territorio;
Ravvisata la necessita' di
disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle
condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e
sociali sulle caratteristiche di suscettibilita' agli effetti
nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed
utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione
fragile»;
Considerata la necessita' di
valutare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di
calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in
atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza
epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi
d'intervento;
Ritenuta la necessita' che i
servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si
avvalgano della facolta' di acquisire ed utilizzare dalle
anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta
finalita' di pubblica utilita', elenchi di tutte le persone di
eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il
loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3,
del sopracitato codice in materia di protezione dei dati
personali;
Rilevato che, le ulteriori
iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in
favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci,
ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come
attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lettera b), del sopraccitato codice in materia di
protezione dei dati personali;
Tenuto conto che, questo
Ministero ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee
guida per promuovere la messa a punto di piani locali di
sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute delle
ondate di calore;
Considerato che, a tal fine, si
rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una
iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere
l'esatta entita', quantitativa e qualitativa dei soggetti
beneficiari degli interventi medesimi; Ritenuti sussistenti i
presupposti di contingibilita' ed urgenza per provvedere nei
termini indicati;
Ordina:
Art. 1
1. Ai fini della
pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei
programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla
salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla
organizzazione e gestione delle «anagrafi della fragilita'» e
dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni
comunali trasmettono alle aziende unita' sanitarie locali gli
appositi elenchi della popolazione residente di eta' pari o
superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della
popolazione residente, aggiornati alla data del 1° aprile ed i
successivi aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna
regione. 2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei
dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a
individuare le persone interessate, intraprendono in
collaborazione con la Protezione civile ogni opportuna
iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed
irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate
alla stagione estiva, specie in favore di persone piu'
suscettibili agli effetti alle ondate di calore per condizioni
di eta', salute, solitudine e fattori socio-ambientali. 3. Le
amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche
attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
Art. 2
1. La presente ordinanza ha
validita' fino alla data del 30 ottobre 2010. La presente
ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 maggio 2010 Il
Ministro: Fazio |