E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento
disciplinano le modalita' con le quali sono rilasciate le
informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito
degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri
delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese
interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti
che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione
dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di
servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque
sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
Art. 2
Accessi ed accertamenti nei cantieri
1. Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, il prefetto avvalendosi del
gruppo interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, dispone gli
accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese indicate
dall'articolo 1, comma 2.
2. Gli accessi e gli accertamenti di cui al comma
1 sono improntati ai criteri di celerita' ed efficacia
dell'azione amministrativa.
Art. 3
Informazioni antimafia
1. Al termine degli accessi ed accertamenti
disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta
giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni
acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva,
trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al
comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai
dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa
oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che
risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli
indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso,
il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione
della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista
dal citato articolo 10, previa eventuale audizione
dell'interessato secondo le modalita' individuate dall'articolo
5.
3. Qualora si tratti di impresa avente sede in
altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette
senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione
al prefetto competente, che provvede secondo le modalita'
stabilite nel comma 2.
Art. 4
Effetti delle informazioni rilasciate a seguito
degli accessi e degli accertamenti nei cantieri
1. Il rilascio dell'informazione prevista
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, produce gli effetti di cui all'articolo 11,
comma 3, del medesimo decreto.
2. Ai fini dell'adozione degli ulteriori
provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni,
dell'informazione di cui al comma 1 e' data tempestiva
comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:
a) stazione appaltante;
b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto
di accertamento;
c) prefetto che ha disposto l'accesso;
d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione
investigativa antimafia;
e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza
sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Ministero dello sviluppo economico.
Art. 5
Procedimento per l'audizione degli interessati
1. Il prefetto competente al rilascio
dell'informazione di cui all'articolo 3, ove lo ritenga utile,
sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite
invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a
produrre, anche allegando elementi documentali, ogni
informazione ritenuta utile.
2. All'audizione di cui al comma 1, si provvede
mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile
legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e
dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere
sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
3. Dell'audizione viene redatto apposito verbale
in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani
dell'interessato.
Art. 6
Acquisizione e gestione informatica dei dati
1. I dati acquisiti nel corso degli accessi di
cui all'articolo 1 devono essere inseriti a cura della
Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato l'accesso,
nel sistema informatico, costituito presso la Direzione
investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del
citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.
2. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei
dati di cui al precedente comma su tutto il territorio
nazionale, il personale incaricato di effettuare le attivita' di
accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede
informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia
e da questa rese disponibili attraverso il collegamento
telematico di interconnessione esistente con le Prefetture -
Uffici Territoriali del Governo.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
e ad interim Ministro
dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano