IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
1992, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'articolo 58
d ella legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione
ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle
informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di
ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993,
che ha attivato il flusso informativo delle schede di dimissione
ospedaliera, quale rilevazione sistematica delle informazioni
anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi
dagli istituti di cura pubblici e privati e ha disciplinato i
tempi e le modalita' di trasmissione delle informazioni dalle
Regioni e Province autonome al Ministero;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27
ottobre 2000, n. 380 «Regolamento recante norme concernenti
l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello
Stato, fra l'altro, il coordinamento informativo statistico ed
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale;
Visto l'articolo 3, comma 5, dell'intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione
dell'articolo 1,
comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale
dispone che la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo
dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del
Nuovo sistema informativo sanitario sono affidati alla Cabina di
Regia di cui all'accordo quadro tra il Ministro della salute e
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22
febbraio 2001 e vengono recepiti dal Ministero della salute con
propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi
finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e
quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;
Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei
tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo
1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sancita il 28
marzo 2006, che al punto 7.1 «Monitoraggio di sistema» prevede
che le Regioni garantiscano l'inserimento nella Scheda di
Dimissione Ospedaliera di due nuovi campi: data di prenotazione
e classe di priorita' (qualora
abbia adottato tale modalita' di ammissione al ricovero) ai fini
di una lettura a tutto campo del fenomeno dei tempi di attesa
per i ricoveri;
Visto il verbale della seduta della Cabina di Regia del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario del 23 settembre 2008 in merito
all'approvazione dell'aggiornamento della scheda di dimissione
ospedaliera con l'integrazione dei campi concernenti il livello
di istruzione, la data di prenotazione, la classe di priorita' e
il codice causa esterna, con l'individuazione della relativa
tempistica;
Considerata l'esigenza che la raccolta delle informazioni
avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilita' dei dati e
degli indicatori, anche per una corretta applicazione del
«Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza
sanitaria», di cui al decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 febbraio 2002, Supplemento Ordinario,
n. 34;
Ritenuto, quindi, di dover aggiornare il contenuto informativo della
scheda di dimissione ospedaliera e le relative regole di
compilazione e codifica di cui al citato decreto del Ministro
della sanita' n. 380 del 2000, per finalita' di programmazione e
monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti
n. 173/CSR;
Udito il Parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo
2010;
Vista la comunicazione del Ministero della salute alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n.
DGPROG 0016156-P del 14 maggio 2010, cosi' come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 25 maggio
2010 prot. n. DAGL/18.2.2.1/2010/3/3721;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Integrazione delle informazioni contenute nella Scheda di
Dimissione Ospedaliera
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 ottobre
2000, n. 380, che disciplina, alle lettere a) e b),
rispettivamente la sezione prima e la sezione seconda della
scheda di dimissione ospedaliera, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a), dopo il numero 6) e' inserito il seguente:
«6-bis) livello di istruzione»;
b) alla lettera b), dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti:
«13-bis) data di prenotazione» e «13-ter) classe di priorita'»;
dopo il numero 19) e' inserito il seguente: «19-bis) codice
causa
esterna».
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 ottobre
2000, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 6) e' inserito il seguente: «6-bis) livello di
istruzione»;
b) dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: «13-bis) data di
prenotazione» e «13-ter) classe di priorita'»;
c) dopo il numero 19) e' inserito il seguente: «19-bis) codice
causa esterna».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il seguente:
«Art. 58 (Servizio epidemiologico e statistico). - Nel piano
sanitario nazionale di cui all'art. 53 sono previsti specifici
programmi di attivita' per la rilevazione e la gestione delle
informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie
occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale
e per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attivita', per quanto attiene alle competenze
attribuitegli dal precedente art. 27, sono
attuati dall'Istituto superiore di sanita'.
Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma,
provvedono ai servizi di informatica che devono essere
organizzati tenendo conto delle articolazioni del Servizio
sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono dettate norme per i
criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per
la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale
e regionale.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione, e' il seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)-q) (Omissis);
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;».
- Il testo dell'art. 3, comma 5, dell'intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione
dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
il seguente:
«Art. 3 (Ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio
della spesa nell'ambito del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS)). - 1.-4. (Omissis).
5. La definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei
contenuti informativi e delle modalita' di
alimentazione del NSIS - in coerenza con le indicazioni del
Piano sanitario nazionale e le esigenze di monitoraggio
sanitario e le altre esigenze di monitoraggio attuali e future
dei livelli nazionale, regionale e locale del SSN - sono
affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero
della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi
informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi
e quantitativi dei Livelli essenziali di assistenza.».
- Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3) e' il seguente:
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo). - 1-5. (Omissis).
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei
commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma,
della Costituzione non possono essere adottati gli atti di
indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.».
- Il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e' il
seguente:
«173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al
livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001,
per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a
decorrere dal 2005, e' subordinato alla stipula di una specifica
intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del
contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalita' di
affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore
definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della
spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo
sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello
regionale, al fine di garantire l'effettivita' del
processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con
particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto
per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione
del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonche'
alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale
della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del
personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario
nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione,
con esclusione di quelli per il personale cui si applica la
specifica normativa di settore, secondo modalita' che
garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia
superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto
ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente,
al netto di eventuali costi di personale di competenza di
precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in
sede di programmazione regionale, coerentemente con gli
obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, l'equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di
preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di
verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli
obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e prevedendo l'obbligatorieta' dell'adozione di misure
per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi di
decadenza del direttore generale.».
- Il testo dell'art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006) e' il seguente:
«280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire
tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' subordinato all'espressione,
entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario
nazionale 2006-2008, nonche', entro il medesimo termine, alla
stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la
realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti
dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da
allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di
assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono
fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa,
nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi
massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte
delle regioni dei tempi di attesa di cui alla
lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente
i parametri temporali determinati, entronovanta giorni dalla
stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui
all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del
cittadino, il recepimento, da parte delle unita'
sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione
della normativa regionale in materia, nonche' in coerenza con i
parametri temporali determinati in sede di fissazione degli
standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto
dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e
private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati
nonche' delle misure previste in caso di superamento dei tempi
stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli
dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa
vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui
all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai
sensi dell'art. 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il
perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento
dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte
delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera
in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del
territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina
generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)
di uno specifico flusso informativo per il
monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo
informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli
interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei
tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), di
cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005.».
- Il decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre
2001, reca «Sistema di garanzie per il monitoraggio
dell'assistenza sanitaria».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 27
ottobre 2000, n. 380 (Regolamento recante
norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso
informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e
privati) come modificato dal presente decreto:
«Art. 11. - 1. La scheda di dimissione ospedaliera si compone
delle seguenti sezioni:
a) la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di
seguito riportate:
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
3) cognome e nome del paziente;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice sanitario individuale;
11) regione di residenza;
12) azienda unita' sanitaria locale di residenza;
b) la sezione seconda, che contiene almeno le informazioni del
seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la
numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a):
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
13) regime di ricovero;
13-bis) data di prenotazione;
13-ter) classe di priorita';
14) data di ricovero;
15) unita' operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
21) unita' operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
23) modalita' di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
29) diagnosi secondarie;
30) intervento chirurgico principale o parto;
31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o
terapeutiche.
2. Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori
informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione
ospedaliera, fermo restando il contenuto informativo minimo di
cui al comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, con le modifiche apportate
dal presente decreto:
«Art. 3. - 1. Gli istituti di ricovero, pubblici e privati,
inviano con periodicita' almeno trimestrale alla
regione o alla provincia autonoma di appartenenza, secondo le
modalita' definite da queste ultime, le informazioni contenute
nelle schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i
neonati sani. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione della
scheda di dimissione, fatte salve diverse disposizioni
regionali, gli istituti di ricovero a prevalente carattere
socio-assistenziale quali le residenze sanitarie assistenziali,
le comunita' protette, le strutture manicomiali residuali, e gli
istituti di ricovero di cui all'art. 26 della legge 28 dicembre
1978, n. 833.
2. Le regioni e le province autonome provvedono a verificare,
anche attraverso indagini campionarie
effettuate sulle cartelle cliniche, la completezza, la
congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate
attraverso le schede di dimissione.
3. Le regioni e le province autonome inviano semestralmente al
Ministero della sanita' - Dipartimento della programmazione, su
archivi magnetici e con le modalita' stabilite nell'ambito del
sistema informativo
sanitario, le sottoelencate informazioni, riportate con la
stessa numerazione utilizzata nel comma 1 dell'art. 1, che
costituiscono debito informativo nei confronti del livello
centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell'allegato
disciplinare tecnico:
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice sanitario individuale;
11) regione di residenza;
12) azienda unita' sanitaria locale di residenza;
13) regime di ricovero;
13-bis) data di prenotazione;
13-ter) classe di priorita';
14) data di ricovero;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis) codice causa esterna;
21) unita' operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
23) modalita' di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
29) diagnosi secondarie;
30) intervento chirurgico principale o parto;
31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o
terapeutiche.
4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero
della sanita':
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative
ai dimessi nel primo semestre dell'anno in corso;
b) entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai
dimessi nel secondo semestre dell'anno
precedente ed eventuali correzioni ed integrazioni riguardanti
il primo semestre.
4-bis) A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione al
Ministero della salute, da parte delle regioni e delle province
autonome, delle informazioni di cui al comma 3 vviene con la
seguente periodicita':
a) per l'anno 2010, trimestralmente, mediante invio, entro il 15
maggio, il 15 agosto, il 15 novembre 2010 e il 28 febbraio 2011,
rispettivamente, dei dati relativi alle dimissioni del primo,
secondo, terzo e quarto trimestre 2010;
b) dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio entro il 15 di
ciascun mese, a cominciare da marzo e fino a dicembre, dei dati
relativi alle dimissioni del secondo mese precedente quello
dell'invio, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli
ultimi 2 mesi dell'anno.
4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in
conformita' di quanto previsto dal presente decreto, costituisce
adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi
dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo
2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministero della sanita', le regioni e le province
autonome, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero
pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le
informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione
ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo
opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire il
rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati
personali.
6. Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui
all'art. 1, comma 1, del presente
decreto sono gestite in archivi disgiunti. Il Ministero della
sanita', le regioni e le province autonome
individuano i servizi che possono procedere alla ricongiunzione
delle due sezioni suddette, esclusivamente per il tempo e nei
modi appropriati alle esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Ciascun trattamento dei dati e' attuato nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318, concernente: «Regolamento recante norme
per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».
Art. 2. Tempistica di trasmissione delle
informazioni; rilevanza della trasmissione ai fini dei
finanziamenti regionali
1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n.
380, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione al
Ministero della salute, da parte delle Regioni e delle Province
autonome, delle informazioni di cui al comma 3 avviene con la
seguente periodicita':
a) per l'anno 2010, trimestralmente, mediante invio, entro il 15
maggio, il 15 agosto, il 15 novembre 2010 e il 28 febbraio 2011,
rispettivamente, dei dati relativi alle dimissioni del primo,
secondo, terzo e quarto trimestre 2010;
b) dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio entro il 15 di
ciascun mese, a cominciare da marzo e fino a dicembre, dei dati
relativi alle dimissioni del secondo mese precedente quello
dell'invio, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli
ultimi 2 mesi dell'anno.
4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in
conformita' di quanto previsto dal presente decreto, costituisce
adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi
dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo
2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n.380 del
2000, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 3. Integrazione dell'allegato
1. Nell'allegato al decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n.
380, al paragrafo 1 «La definizione e la codifica delle
informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione
ospedaliera» sono inseriti, secondo l'ordine numerico, i punti
6-bis, 13-bis, 13-ter e 19-bis riportati nell'allegato A,
facente parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2010
Il Ministro: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 235
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