| IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per
il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto
all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria,
nonche' per il rilancio della competitivita' economica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente
decreto-legge:
- OMISSIS -
Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni
pubbliche
1. I1 limite
previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e'
determinato nella misura del 2 per cento del valore
dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi
da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi
informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed
undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai
predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione
centrale vigilante o competente per materia, sentito il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei
confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni
culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito
dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della
qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle
richiamate disposizioni.
2. Ai fini
della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni,
le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali,
nonche' gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed
ospedaliere, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal
comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della
spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati
all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalita', gli
obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222,
periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora
nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma
222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili,
non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il
termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il
Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare
degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari
all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato
al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi
gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in
Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24
giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai
predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche,
secondo le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla
base del piano di razionalizzazione di cui al presente comma.
L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruita' in
merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da
rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici". Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica.
5. Al fine
dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero
dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011,
criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento
della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle
Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonche' dei
dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti
di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario
supporto all'iniziativa, che potra' prendere in considerazione
le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di
Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art.
39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al
presente comma comunicano al Ministero deil'economia e delle
finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi
intermedi conformemente agli schemi nonche' alle modalita' di
trasmissione individuate con circolare del Ministro
dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione del presente decreto. Sulla base dei criteri e
delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di
razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi
intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere
dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle
assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con
modificazioni dal decreto-legge n. 2 del 2009. I piani sono
trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'Economia e
delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine
di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata
elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad
una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla
predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del
piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione
inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo
stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato
annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non
superi il limite fissato dalla presente disposizione.
6. In
attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre
2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano
apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili
strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati,
riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del
30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato
dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei
risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini
della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e
assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40
per cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Gli immobili
acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno
natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale
delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali
effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta,
anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di
proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di unita' immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da
destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue
sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della
normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonche'
i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto
dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono
approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I
risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo
2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Gli enti
di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n.
165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli
immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La
ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Al fine di
rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i
provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
".
11. Le somme
relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni
internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si
applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente
comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
12. Al fine
di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da
stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010.
13. All'art.
41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. "2009 e
2010", sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e
2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'anno 2014"; le parole: "all'anno 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "all'anno 2013".
14. Fermo
quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64,
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
15. Le
operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti
pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di
assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di utilizzo, da
parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione
degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono
subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.
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