Normativa nazionale

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DECRETO 26 maggio 2009 n. 138

2009

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

 

GU n. 226 del 29-9-2009

Testo originale

 
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

  Visto  il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale

e'  stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre

1996,  relativa  al  controllo  dei  pericoli  di incidenti rilevanti

connessi con determinate sostanze pericolose;

  Visto   in   particolare   l'articolo  11,  comma  5,  del  decreto

legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  che prevede che il Ministro

dell'ambiente,  con  regolamento  da adottarsi ai sensi dell'articolo

17,  comma  3,  della legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le

forme  di  consultazione  del personale che lavora nello stabilimento

relativamente al piano di emergenza interno;

  Visto  il  decreto  legislativo  21 settembre 2005, n. 238, recante

attuazione  della  direttiva  2003/105/CE,  che modifica la direttiva

96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei

pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze

pericolose;

  Visto  il  decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza

della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;

  Vista  la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri con nota del 15 aprile 2009;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1.

 

 

                Ambito di applicazione e definizioni

 

  1.  Il  presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma

5,  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n. 334 e successive

modificazioni, disciplina le forme di consultazione del personale che

lavora  negli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8

del   medesimo   decreto,   ivi  compreso  il  personale  di  imprese

subappaltatrici  a lungo termine, relativamente alla predisposizione,

alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interno.

  2.  Ai  fini  del  presente  regolamento, per «personale che lavora

nello stabilimento» si intende:

   -  il  personale  dirigente,  i  quadri  e gli impiegati tecnici e

amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;

   -  il  personale  preposto all'esercizio degli impianti o depositi

e/o agli interventi di emergenza;

   -  il  personale  interno,  alle  dipendenze  di terzi o autonomo,

preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti

o  depositi,  ovvero  preposto  ad  operazioni  comunque connesse con

l'esercizio degli impianti o depositi;

   -  il  personale  interno,  alle  dipendenze  di terzi o autonomo,

preposto  a  servizi  generali  o  che  accede  allo stabilimento per

qualsiasi altro motivo di lavoro.

 

       

                    Avvertenza:

 

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto

          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

             -  Il  testo  dell'art.  11,  del decreto legislativo 17

          agosto  1999,  n.  334, recante «Attuazione della direttiva

          96/82/CE  relativa  al  controllo dei pericoli di incidenti

          rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», e'

          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.

          228, (supplemento ordinario), e' il seguente:

             «Art.  11  (Piano  di emergenza interno). - 1. Per tutti

          gli  stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il

          gestore  e'  tenuto a predisporre, previa consultazione del

          personale  che  lavora  nello stabilimento, ivi compreso il

          personale  di  imprese  subappaltatrici a lungo termine, il

          piano  di  emergenza interno da adottare nello stabilimento

          nei seguenti termini:

              a)  per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  di  iniziare

          l'attivita';

              b)  per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti

          al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,

          entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente

          decreto;

              c)   per   gli  altri  stabilimenti  preesistenti  gia'

          assoggettati  alla  disciplina  prevista  dal  decreto  del

          Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro tre mesi

          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente

          decreto.

             2.  Il  piano di emergenza interno deve contenere almeno

          le  informazioni  di  cui  all'allegato  IV, punto 1, ed e'

          predisposto allo scopo di:

              a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da

          minimizzarne  gli  effetti  e limitarne i danni per l'uomo,

          per l'ambiente e per le cose;

              b)  mettere in atto le misure necessarie per proteggere

          l'uomo   e   l'ambiente   dalle  conseguenze  di  incidenti

          rilevanti;

              c)  informare adeguatamente i lavoratori e le autorita'

          locali competenti;

              d)   provvedere  al  ripristino  e  al  disinquinamento

          dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

             3.   Il   piano   di   emergenza   interno  deve  essere

          riesaminato,  sperimentato  e,  se  necessario, riveduto ed

          aggiornato  dal gestore, previa consultazione del personale

          che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di

          imprese  subappaltatrici  a  lungo  termine,  ad intervalli

          appropriati,  e,  comunque,  non  superiori  a tre anni. La

          revisione  deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello

          stabilimento  e  nei  servizi  di  emergenza, dei progressi

          tecnici  e  delle nuove conoscenze in merito alle misure da

          adottare in caso di incidente rilevante.

             4.  Il  gestore  deve  trasmettere  al  prefetto  e alla

          provincia,  entro  gli  stessi  termini  di cui al comma 1,

          tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di

          emergenza   di   cui  all'art.  20  secondo  la  rispettiva

          competenza.

             5.  Il  Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento

          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge

          del  23  agosto  1988,  n.  400, a disciplinare le forme di

          consultazione,  di  cui  ai  commi 1 e 3, del personale che

          lavora  nello  stabilimento  ivi  compreso  il personale di

          imprese subappaltatrici a lungo termine.».

             -  Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della

          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza

          del  Consiglio  dei  Ministri.»  pubblicata  nella Gazzetta

          Ufficiale   12   settembre   1988,   n.  214,  (supplemento

          ordinario):

             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati

          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di

          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere

          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la

          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati

          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente

          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

             -  Il  decreto  legislativo  21  settembre  2005  n. 238

          recante   «Attuazione   della  direttiva  2003/105/CE,  che

          modifica  la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli

          di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze

          pericolose.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21

          novembre 2005, n. 271, (supplemento ordinario).

             -  Il  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

          «Attuazione  dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza nei

          luoghi  di  lavoro.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

          30 aprile 2008, n. 101, (supplemento ordinario).

             -  Il testo del comma 4, dell'art. 17 della citata legge

          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:

             «4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti

          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la

          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla

          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella

          Gazzetta Ufficiale.».

          Nota all'art. 1:

             -  Per  il  testo  del comma 5, dell'art. 11, del citato

          decreto  legislativo  17  agosto  1999, n. 334 si vedano le

          note alle premesse.

             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto

          legislativo 17 agosto 1999, n. 334:

             «Art.   8   (Rapporto   di  sicurezza).  -  1.  Per  gli

          stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in

          quantita'    uguali   o   superiori   a   quelle   indicate

          nell'allegato  I,  parti  1  e  2, colonna 3, il gestore e'

          tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

             2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto

          all'art.  7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare

          che:

              a)  e'  stato  adottato  il  sistema  di gestione della

          sicurezza;

              b)   i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono  stati

          individuati  e sono state adottate le misure necessarie per

          prevenirli  e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per

          l'ambiente;

              c)  la  progettazione, la costruzione, l'esercizio e la

          manutenzione  di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura

          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello

          stabilimento,  che  hanno  un  rapporto  con  i pericoli di

          incidenti  rilevante  nello  stesso,  sono sufficientemente

          sicuri  e  affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.

          14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;

              d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e

          sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art.

          20   gli   elementi  utili  per  l'elaborazione  del  piano

          d'emergenza   esterno   al   fine  di  prendere  le  misure

          necessarie in caso di incidente rilevante.

             3.  Il  rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene

          almeno  i  dati  di  cui  all'allegato II  ed  indica,  tra

          l'altro,  il  nome  delle  organizzazioni partecipanti alla

          stesura  del  rapporto.  Il  rapporto di sicurezza contiene

          inoltre  l'inventario  aggiornato delle sostanze pericolose

          presenti  nello  stabilimento,  nonche' le informazioni che

          possono   consentire   di   prendere  decisioni  in  merito

          all'insediamento  di  nuovi stabilimenti o alla costruzione

          di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.

             4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di

          concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della  sanita' e

          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita

          la  Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo le

          indicazioni  dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'

          previsto  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei

          Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni

          per  la  redazione  del rapporto di sicurezza i criteri per

          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi

          tipi  di  incidenti,  nonche'  i criteri di valutazione del

          rapporto  medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali decreti

          valgono,  in  quanto applicabili, le disposizioni di cui ai

          decreti  ministeriali  emanati  ai  sensi  dell'art. 12 del

          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.

          175, e successive modifiche.

             5.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  e purche'

          ricorrano  tutti  i requisiti prescritti dal presente art.,

          rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti

          in  attuazione  di  altre  norme  di legge o di regolamenti

          comunitari,  possono  essere  utilizzati  per costituire il

          rapporto di sicurezza.

             6.  Il  rapporto  di  sicurezza e' inviato all'autorita'

          competente  preposta  alla  valutazione  dello stesso cosi'

          come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:

              a)   per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  dell'inizio

          dell'attivita';

              b)  per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla

          data di entrata in vigore del presente decreto;

              c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle

          disposizioni   del  citato  decreto  del  Presidente  della

          Repubblica  n.  175  del 1988, entro due anni dalla data di

          entrata in vigore del presente decreto;

              d)  in  occasione del riesame periodico di cui al comma

          7, lettere a) e b).

             7.  Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di  riesame

          biennale  di  cui  all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il

          rapporto di sicurezza:

              a) almeno ogni cinque anni;

              b) nei casi previsti dall'art. 10;

              c)   in   qualsiasi  altro  momento,  a  richiesta  del

          Ministero   dell'ambiente,  eventualmente  su  segnalazione

          della   regione   interessata,   qualora   fatti  nuovi  lo

          giustifichino,  o  in considerazione delle nuove conoscenze

          tecniche  in  materia  di  sicurezza derivanti dall'analisi

          degli   incidenti,   o,   in   misura  del  possibile,  dei

          semincidenti  o  dei  nuovi  sviluppi  delle conoscenze nel

          campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di

          modifiche  legislative  o  delle  modifiche  degli allegati

          previste all'art. 15, comma 2.

             8.   Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente  alle

          autorita'  di  cui al comma 6 se il riesame del rapporto di

          sicurezza  di  cui  al comma 7 comporti o meno una modifica

          dello stesso.

             9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art.

          22,  comma  2,  il  gestore  predispone  una  versione  del

          rapporto  di sicurezza, priva delle informazioni riservate,

          da  trasmettere alla regione territorialmente competente ai

          fini dell'accessibilita' al pubblico.

             10.   Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il  gestore

          comprova    che   determinate   sostanze   presenti   nello

          stabilimento  o  che una qualsiasi parte dello stabilimento

          stesso  si  trovano  in condizioni tali da non poter creare

          alcun   pericolo   di   incidente  rilevante,  dispone,  in

          conformita'   ai   criteri  di  cui  all'allegato  VII,  la

          limitazione  delle  informazioni  che  devono  figurare nel

          rapporto   di   sicurezza  ala  prevenzione  dei  rimanenti

          pericoli  di  incidenti  rilevanti e alla limitazione delle

          loro  conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente, dandone

          comunicazione  alle  autorita' destinatarie del rapporto di

          sicurezza.

             11.    Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette   alla

          Commissione  europea  l'elenco degli stabilimenti di cui al

          comma   10   e   le  motivazioni  della  limitazione  delle

          informazioni.».

 

       

     

                               Art. 2.

 

 Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

 

  1.  Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo  n. 334 del 1999, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1,

consulta  il  personale  che  lavora  nello  stabilimento  tramite  i

rappresentanti  dei  lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo

47  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e successive

modificazioni.

  2.  Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei

rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  almeno quindici

giorni   prima   dell'incontro   di  cui  al  comma  3,  le  seguenti

informazioni:

   a)   gli  elementi  dell'analisi  dei  rischi  utilizzati  per  la

predisposizione del piano di emergenza interno;

   b) lo schema di piano di emergenza interno;

   c)  ogni  altro  elemento  utile  alla  comprensione  del piano di

emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.

  3.  Prima  di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza

interno   il   gestore   o   i   suoi   rappresentanti  incontrano  i

rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza. Dell'incontro e'

redatto  apposito verbale, che e' depositato presso lo stabilimento a

disposizione  delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25

del  decreto  legislativo  n. 334 del 1999 ed e' parte integrante del

piano di emergenza interno.

  4.  I  rappresentanti  dei  lavoratori  per la sicurezza, nel corso

dell'incontro  di  cui  al  comma 3, possono formulare osservazioni o

proposte  sullo  schema di piano di emergenza interno, delle quali il

gestore  tiene  conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo

1, comma 1.

  Il  presente  regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della  Repubblica  italiana, previo visto e registrazione della Corte

dei conti.

  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'

inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

   Roma, 26 maggio 2009

 

                                          Il Ministro : Prestigiacomo

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009

Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

   territorio, registro n. 9, foglio n. 147

 

       

                    Nota all'art. 2:

             -  Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.

          334 del 1999 si vedano le note all'art. 1.

             -  Si  riporta  il testo dell'art. 47 del citato decreto

          legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

             «Art.   47   (Rappresentante   dei   lavoratori  per  la

          sicurezza).  -  1.  Il rappresentante dei lavoratori per la

          sicurezza   e'   istituito  a  livello  territoriale  o  di

          comparto,  aziendale  e  di sito produttivo. L'elezione dei

          rappresentanti   per   la   sicurezza  avviene  secondo  le

          modalita' di cui al comma 6.

             2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o

          designato   il   rappresentante   dei   lavoratori  per  la

          sicurezza.

             3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a

          15  lavoratori  il  rappresentante  dei  lavoratori  per la

          sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al

          loro   interno  oppure  e'  individuato  per  piu'  aziende

          nell'ambito  territoriale o del comparto produttivo secondo

          quanto previsto dall'art. 48.

             4.  Nelle  aziende  o  unita'  produttive con piu' di 15

          lavoratori   il   rappresentante   dei  lavoratori  per  la

          sicurezza  e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito

          delle  rappresentanze  sindacali  in azienda. In assenza di

          tali   rappresentanze,  il  rappresentante  e'  eletto  dai

          lavoratori della azienda al loro interno.

             5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione

          del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche'

          il   tempo   di  lavoro  retribuito  e  gli  strumenti  per

          l'espletamento  delle  funzioni  sono  stabiliti in sede di

          contrattazione collettiva.

             6.  L'elezione  dei rappresentanti dei lavoratori per la

          sicurezza  aziendali,  territoriali  o  di  comparto, salvo

          diverse    determinazioni   in   sede   di   contrattazione

          collettiva,   avviene  di  norma  in  corrispondenza  della

          giornata  nazionale  per  la salute e sicurezza sul lavoro,

          individuata,  nell'ambito  della  settimana  europea per la

          salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del

          lavoro  e  della  previdenza  sociale  di  concerto  con il

          Ministro  della salute, sentite le confederazioni sindacali

          dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'

          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Con  il  medesimo

          decreto  sono  disciplinate  le modalita' di attuazione del

          presente comma.

             7.  In  ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di

          cui  al  comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle

          aziende  ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b)

          tre  rappresentanti  nelle aziende ovvero unita' produttive

          da  201  a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte

          le   altre  aziende  o  unita'  produttive  oltre  i  1.000

          lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'

          aumentato    nella   misura   individuata   dagli   accordi

          interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

             8.  Qualora  non  si  proceda alle elezioni previste dai

          commi  3  e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori

          per  la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui

          agli  articoli  48  e  49,  salvo  diverse  intese  tra  le

          associazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori di

          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano

          nazionale.».

             - Si riportano i testi degli articoli 21 e 25 del citato

          decreto legislativo n. 334 del 1999:

             «Art.  21  (Procedura per la valutazione del rapporto di

          sicurezza).  - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione

          da  parte delle regioni della specifica disciplina prevista

          dall'art.   18,   a   svolgere   le   istruttorie  per  gli

          stabilimenti  soggetti  alla  presentazione del rapporto di

          sicurezza  ai  sensi  dell'art.  8  e  adotta  altresi'  il

          provvedimento conclusivo.

             2.  Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto

          il  rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato

          il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria

          competenza  entro  il  termine  di  quattro mesi dall'avvio

          dell'istruttoria,   termine   comprensivo   dei   necessari

          sopralluoghi  ed  ispezioni,  fatte  salve  le  sospensioni

          necessarie  all'acquisizione di informazioni supplementari,

          che  non  possono  essere  comunque  superiori  a due mesi.

          Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria vengono indicate le

          valutazioni  tecniche  finali,  le  eventuali  prescrizioni

          integrative  e,  qualora le misure adottate dal gestore per

          la  prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano

          nettamente  insufficienti,  viene prevista la limitazione o

          il divieto di esercizio.

             3.   Per   i  nuovi  stabilimenti  o  per  le  modifiche

          individuate  con il decreto di cui all'art. 10, il Comitato

          avvia  l'istruttoria  all'atto del ricevimento del rapporto

          preliminare   di   sicurezza.  Il  Comitato,  esaminato  il

          rapporto    preliminare    di   sicurezza,   effettuati   i

          sopralluoghi  eventualmente ritenuti necessari, rilascia il

          nulla  osta  di  fattibilita',  eventualmente  condizionato

          ovvero,  qualora  l'esame  del  rapporto  preliminare abbia

          rilevato  gravi  carenze  per quanto riguarda la sicurezza,

          formula  la  proposta  di  divieto  di  costruzione,  entro

          quattro  mesi  dal  ricevimento del rapporto preliminare di

          sicurezza,    fatte   salve   le   sospensioni   necessarie

          all'acquisizione   di   informazioni   supplementari,   non

          superiori  comunque  a due mesi. A seguito del rilascio del

          nulla osta di fattibilita' il gestore trasmette al Comitato

          il  rapporto  definitivo  di sicurezza relativo al progetto

          particolareggiato.   Il  Comitato,  esaminato  il  rapporto

          definitivo   di   sicurezza,   esprime  il  parere  tecnico

          conclusivo  entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto

          di  sicurezza,  comprensivo  dei  necessari sopralluoghi ed

          ispezioni.  Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria vengono

          indicate  le  valutazioni  tecniche  finali, le proposte di

          eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che

          il  gestore  intende  adottare  per  la  prevenzione  e  la

          riduzione   di  incidenti  rilevanti  risultino  nettamente

          inadeguate  ovvero  non siano state fornite le informazioni

          richieste, e' previsto il divieto di inizio di attivita'.

             4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e

          3   vengono   trasmessi   al  Ministero  dell'ambiente,  al

          Ministero  dell'interno,  alla  regione,  al  prefetto,  al

          sindaco,   nonche',   per  l'applicazione  della  normativa

          antincendi,  al  comando  provinciale  dei Vigili del fuoco

          competente per territorio.

             5.  Il  gestore  dello  stabilimento  partecipa, anche a

          mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica

          prevista  dal  presente  decreto.  La  partecipazione  puo'

          avvenire  attraverso  l'accesso agli atti del procedimento,

          la   presentazione  di  eventuali  osservazioni  scritte  e

          documentazioni   integrative,   la   presenza  in  caso  di

          ispezioni   o   sopralluoghi  nello  stabilimento.  Qualora

          ritenuto  necessario  dal  Comitato, il gestore puo' essere

          chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.

             5-bis.  Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono

          sopralluoghi  tesi a garantire che i dati e le informazioni

          contenuti  nel  rapporto di sicurezza descrivano fedelmente

          la situazione dello stabilimento.

             Art.  25  (Misure  di  controllo).  -  1.  Le  misure di

          controllo,   effettuate   ai   fini  dell'applicazione  del

          presente   decreto,   sulla   base   delle   disponibilita'

          finanziarie  previste  dalla  legislazione vigente, oltre a

          quelle   espletate   nell'ambito  delle  procedure  di  cui

          all'art.  21,  consistono in verifiche ispettive al fine di

          accertare  adeguatezza  della politica di prevenzione degli

          incidenti  rilevanti  posta  in  atto  dal  gestore  e  dei

          relativi sistemi di gestione della sicurezza.

             1-bis.  Le  verifiche  ispettive  di cui al comma 1 sono

          svolte  al  fine  di  consentire  un  esame  pianificato  e

          sistematico   dei   sistemi  tecnici,  organizzativi  e  di

          gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il

          gestore possa comprovare di:

              a)  aver  adottato  misure adeguate, tenuto conto delle

          attivita'  esercitate  nello  stabilimento,  per  prevenire

          qualsiasi incidente rilevante;

              b)   disporre  dei  mezzi  sufficienti  a  limitare  le

          conseguenze   di   incidenti   rilevanti   all'interno   ed

          all'esterno del sito;

              c)   non   avere   modificato   la   situazione   dello

          stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti

          nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.

             2.  Le  verifiche  ispettive  di  cui  al  comma  1 sono

          effettuate,  sulla  base  delle  disponibilita' finanziarie

          previste  dalla  legislazione  vigente,  dalla  regione; in

          attesa  dell'attuazione del procedimento previsto dall'art.

          72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative

          agli  stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi

          del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 novembre 1997,

          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 27 del 3 febbraio

          1998.

             3.  Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte

          sulla  base  dei criteri stabiliti con decreto del Ministro

          dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno,

          della   sanita'   e   dell'industria   ,  del  commercio  e

          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,

          da  emanarsi  entro un anno dalla data di entrata in vigore

          del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di

          ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e

          devono  essere  concepite  in  modo  da consentire un esame

          pianificato    e    sistematico    dei   sistemi   tecnici,

          organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.

             4.  Il  sistema  delle  misure  di  controllo  di cui al

          presente articolo comporta che:

              a)   tutti   gli  stabilimenti  sono  sottoposti  a  un

          programma  di  controllo  con una periodicita' stabilita in

          base  a  una valutazione sistematica dei pericoli associati

          agli  incidenti  rilevanti  in uno specifico stabilimento e

          almeno  annualmente  per  gli  stabilimenti  soggetti  alla

          presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;

              b)   dopo   ogni  controllo  deve  essere  redatta  una

          relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;

              c) i risultati dei controlli possono essere valutati in

          collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un

          termine stabilito dall'autorita' di controllo.

             5.  Il personale che effettua il controllo puo' chiedere

          al  gestore tutte le informazioni supplementari che servono

          per  effettuare  un'adeguata valutazione della possibilita'

          di  incidenti  rilevanti,  per  stabilire le probabilita' o

          l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente

          rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di

          emergenza esterno.

             6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma

          1, il Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli

          stabilimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1, ai sensi del

          citato   decreto   5   novembre   1997,   usufruendo  delle

          disponibilita'   finanziarie  previste  dalla  legislazione

          vigente.»

 

 

 

 
 
Allegato:
 

 

 

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