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IL MINISTRO DELL'AMBIENTEE DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, con il quale
e' stata recepita la direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996, relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto in particolare
l'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, che prevede che il Ministro
dell'ambiente, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge del 23
agosto 1988, n. 400, disciplina le
forme di consultazione del
personale che lavora nello stabilimento
relativamente al piano di
emergenza interno;
Visto il decreto legislativo
21 settembre 2005, n. 238, recante
attuazione della direttiva
2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9
dicembre 1996, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto il decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli
atti normativi del 19 gennaio 2009;
Vista la comunicazione inviata,
a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n.
400, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota del 15 aprile
2009;
A d o
t t a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Ambito di
applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, in
attuazione dell'articolo 11, comma
5, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 e successive
modificazioni, disciplina le forme
di consultazione del personale che
lavora negli stabilimenti
soggetti alle disposizioni dell'articolo 8
del medesimo decreto, ivi
compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine,
relativamente alla predisposizione,
alla revisione e all'aggiornamento
del piano di emergenza interno.
2. Ai fini del presente
regolamento, per «personale che lavora
nello stabilimento» si intende:
- il personale dirigente,
i quadri e gli impiegati tecnici e
amministrativi e gli operai che
prestano servizio nello stabilimento;
- il personale preposto
all'esercizio degli impianti o depositi
e/o agli interventi di emergenza;
- il personale interno,
alle dipendenze di terzi o autonomo,
preposto, anche solo
periodicamente, alla manutenzione degli impianti
o depositi, ovvero preposto
ad operazioni comunque connesse con
l'esercizio degli impianti o
depositi;
- il personale interno,
alle dipendenze di terzi o autonomo,
preposto a servizi generali o
che accede allo stabilimento per
qualsiasi altro motivo di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del
Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge
alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo
dell'art. 11, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334,
recante «Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose», e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228, (supplemento
ordinario), e' il seguente:
«Art. 11 (Piano di
emergenza interno). - 1. Per tutti
gli stabilimenti
soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il
gestore e' tenuto a
predisporre, previa consultazione del
personale che lavora
nello stabilimento, ivi compreso il
personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, il
piano di emergenza
interno da adottare nello stabilimento
nei seguenti termini:
a) per gli
stabilimenti nuovi, prima di iniziare
l'attivita';
b) per gli
stabilimenti esistenti, non ancora soggetti
al decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,
entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) per gli
altri stabilimenti preesistenti gia'
assoggettati alla
disciplina prevista dal decreto del
Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro tre mesi
a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il piano di
emergenza interno deve contenere almeno
le informazioni di
cui all'allegato IV, punto 1, ed e'
predisposto allo scopo
di:
a) controllare e
circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per l'uomo,
per l'ambiente e per le
cose;
b) mettere in atto
le misure necessarie per proteggere
l'uomo e
l'ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti;
c) informare
adeguatamente i lavoratori e le autorita'
locali competenti;
d) provvedere al
ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un
incidente rilevante.
3. Il piano
di emergenza interno deve essere
riesaminato,
sperimentato e, se necessario, riveduto ed
aggiornato dal gestore,
previa consultazione del personale
che lavora nello
stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese
subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli
appropriati, e,
comunque, non superiori a tre anni. La
revisione deve tenere
conto dei cambiamenti avvenuti nello
stabilimento e nei
servizi di emergenza, dei progressi
tecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di
incidente rilevante.
4. Il gestore deve
trasmettere al prefetto e alla
provincia, entro gli
stessi termini di cui al comma 1,
tutte le informazioni
utili per l'elaborazione del piano di
emergenza di cui
all'art. 20 secondo la rispettiva
competenza.
5. Il Ministro
dell'ambiente provvede, con regolamento
da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge
del 23 agosto 1988,
n. 400, a disciplinare le forme di
consultazione, di cui
ai commi 1 e 3, del personale che
lavora nello
stabilimento ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici
a lungo termine.».
- Si riporta il
testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei
Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, (supplemento
ordinario):
«3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di
autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza
di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto
legislativo 21 settembre 2005 n. 238
recante «Attuazione
della direttiva 2003/105/CE, che
modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli
di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2005, n. 271,
(supplemento ordinario).
- Il decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2008, n. 101,
(supplemento ordinario).
- Il testo del comma
4, dell'art. 17 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400,
e' il seguente:
«4. I regolamenti
di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la
denominazione di
«regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo
del comma 5, dell'art. 11, del citato
decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334 si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il
testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 17 agosto
1999, n. 334:
«Art. 8
(Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli
stabilimenti in cui
sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali
o superiori a quelle indicate
nell'allegato I,
parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e'
tenuto a redigere un
rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di
sicurezza di cui il documento previsto
all'art. 7, comma 1, e'
parte integrante, deve evidenziare
che:
a) e' stato
adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli
di incidente rilevante sono stati
individuati e sono
state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per
limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la
progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di
qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura,
connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che
hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante
nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili;
per gli stabilimenti di cui all'art.
14, comma 6, anche le
misure complementari ivi previste;
d) sono stati
predisposti i piani d'emergenza interni e
sono stati forniti all'autorita'
competente di cui all'art.
20 gli elementi
utili per l'elaborazione del piano
d'emergenza esterno
al fine di prendere le misure
necessarie in caso di
incidente rilevante.
3. Il rapporto di
sicurezza di cui al comma 1 contiene
almeno i dati di
cui all'allegato II ed indica, tra
l'altro, il nome
delle organizzazioni partecipanti alla
stesura del rapporto.
Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario
aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello
stabilimento, nonche' le informazioni che
possono consentire
di prendere decisioni in merito
all'insediamento di
nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno
agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i
Ministri dell'interno, della sanita' e
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza
Stato-regioni, sono definiti, secondo le
indicazioni
dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989,
i criteri, i dati e le informazioni
per la redazione del
rapporto di sicurezza i criteri per
l'adozione di iniziative
specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti,
nonche' i criteri di valutazione del
rapporto medesimo;
fino all'emanazione di tali decreti
valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali
emanati ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive
modifiche.
5. Al fine di
semplificare le procedure e purche'
ricorrano tutti i
requisiti prescritti dal presente art.,
rapporti di sicurezza
analoghi o parti di essi, predisposti
in attuazione di
altre norme di legge o di regolamenti
comunitari, possono
essere utilizzati per costituire il
rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di
sicurezza e' inviato all'autorita'
competente preposta
alla valutazione dello stesso cosi'
come previsto all'art.
21, entro i seguenti termini:
a) per gli
stabilimenti nuovi, prima dell'inizio
dell'attivita';
b) per gli
stabilimenti esistenti, entro un anno dalla
data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) per gli
stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
disposizioni del
citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del
1988, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto;
d) in occasione
del riesame periodico di cui al comma
7, lettere a) e b).
7. Il gestore
fermo restando l'obbligo di riesame
biennale di cui
all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni
cinque anni;
b) nei casi previsti
dall'art. 10;
c) in qualsiasi
altro momento, a richiesta del
Ministero
dell'ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione
interessata, qualora fatti nuovi lo
giustifichino, o in
considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia
di sicurezza derivanti dall'analisi
degli incidenti,
o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei
nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della
valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative
o delle modifiche degli allegati
previste all'art. 15,
comma 2.
8. Il gestore
deve comunicare immediatamente alle
autorita' di cui al
comma 6 se il riesame del rapporto di
sicurezza di cui al
comma 7 comporti o meno una modifica
dello stesso.
9. Ai fini
dell'esercizio della facolta' di cui all'art.
22, comma 2, il
gestore predispone una versione del
rapporto di sicurezza,
priva delle informazioni riservate,
da trasmettere alla
regione territorialmente competente ai
fini dell'accessibilita'
al pubblico.
10. Il Ministero
dell'ambiente, quando il gestore
comprova che
determinate sostanze presenti nello
stabilimento o che una
qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in
condizioni tali da non poter creare
alcun pericolo di
incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai
criteri di cui all'allegato VII, la
limitazione delle
informazioni che devono figurare nel
rapporto di
sicurezza ala prevenzione dei rimanenti
pericoli di incidenti
rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per
l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle
autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il
Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea
l'elenco degli stabilimenti di cui al
comma 10 e le
motivazioni della limitazione delle
informazioni.».
Art. 2.
Forme di consultazione del
personale che lavora nello stabilimento
1. Il gestore degli
stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 334 del 1999, ai
fini di cui all'articolo 1, comma 1,
consulta il personale che
lavora nello stabilimento tramite i
rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, di cui all'articolo
47 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni.
2. Ai fini della consultazione
il gestore mette a disposizione dei
rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, almeno quindici
giorni prima dell'incontro
di cui al comma 3, le seguenti
informazioni:
a) gli elementi
dell'analisi dei rischi utilizzati per la
predisposizione del piano di
emergenza interno;
b) lo schema di piano di
emergenza interno;
c) ogni altro elemento
utile alla comprensione del piano di
emergenza interno e comunque ogni
documento rilevante.
3. Prima di adottare, rivedere
o aggiornare il piano di emergenza
interno il gestore o i
suoi rappresentanti incontrano i
rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza. Dell'incontro e'
redatto apposito verbale, che e'
depositato presso lo stabilimento a
disposizione delle autorita'
competenti di cui agli articoli 21 e 25
del decreto legislativo n. 334
del 1999 ed e' parte integrante del
piano di emergenza interno.
4. I rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, nel corso
dell'incontro di cui al comma
3, possono formulare osservazioni o
proposte sullo schema di piano
di emergenza interno, delle quali il
gestore tiene conto nell'ambito
delle attivita' di cui all'articolo
1, comma 1.
Il presente regolamento sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana,
previo visto e registrazione della Corte
dei conti.
Il presente regolamento,
munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro :
Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il
23 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9,
foglio n. 147
Nota all'art.
2:
- Per il testo
dell'art. 8 del decreto legislativo n.
334 del 1999 si vedano
le note all'art. 1.
- Si riporta il
testo dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 9 aprile
2008, n. 81:
«Art. 47
(Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e'
istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e
di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per
la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al
comma 6.
2. In tutte le
aziende, o unita' produttive, e' eletto o
designato il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o
unita' produttive che occupano fino a
15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma
eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure
e' individuato per piu' aziende
nell'ambito
territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto
dall'art. 48.
4. Nelle aziende
o unita' produttive con piu' di 15
lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze,
il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda
al loro interno.
5. Il numero, le
modalita' di designazione o di elezione
del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonche'
il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle
funzioni sono stabiliti in sede di
contrattazione
collettiva.
6. L'elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo
diverse
determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene
di norma in corrispondenza della
giornata nazionale
per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata,
nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul
lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il
Ministro della salute,
sentite le confederazioni sindacali
dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul
piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono
disciplinate le modalita' di attuazione del
presente comma.
7. In ogni caso il
numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 2 e' il
seguente: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unita'
produttive sino a 200 lavoratori; b)
tre rappresentanti
nelle aziende ovvero unita' produttive
da 201 a 1.000
lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende o
unita' produttive oltre i 1.000
lavoratori. In tali
aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato nella
misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla
contrattazione collettiva.
8. Qualora non si
proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le
funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono
esercitate dai rappresentanti di cui
agli articoli 48 e
49, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di
lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
- Si riportano i
testi degli articoli 21 e 25 del citato
decreto legislativo n.
334 del 1999:
«Art. 21 (Procedura
per la valutazione del rapporto di
sicurezza). - 1. Il
Comitato provvede, fino all'emanazione
da parte delle regioni
della specifica disciplina prevista
dall'art. 18, a
svolgere le istruttorie per gli
stabilimenti soggetti
alla presentazione del rapporto di
sicurezza ai sensi
dell'art. 8 e adotta altresi' il
provvedimento
conclusivo.
2. Per gli
stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto
il rapporto di
sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato
il rapporto di
sicurezza, esprime le valutazioni di propria
competenza entro il
termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria,
termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi ed
ispezioni, fatte salve le sospensioni
necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari,
che non possono
essere comunque superiori a due mesi.
Nell'atto che
conclude l'istruttoria vengono indicate le
valutazioni tecniche
finali, le eventuali prescrizioni
integrative e, qualora
le misure adottate dal gestore per
la prevenzione e la
riduzione di incidenti rilevanti siano
nettamente
insufficienti, viene prevista la limitazione o
il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi
stabilimenti o per le modifiche
individuate con il
decreto di cui all'art. 10, il Comitato
avvia l'istruttoria
all'atto del ricevimento del rapporto
preliminare di
sicurezza. Il Comitato, esaminato il
rapporto
preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi
eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
nulla osta di
fattibilita', eventualmente condizionato
ovvero, qualora
l'esame del rapporto preliminare abbia
rilevato gravi
carenze per quanto riguarda la sicurezza,
formula la proposta
di divieto di costruzione, entro
quattro mesi dal
ricevimento del rapporto preliminare di
sicurezza, fatte
salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di
informazioni supplementari, non
superiori comunque a
due mesi. A seguito del rilascio del
nulla osta di
fattibilita' il gestore trasmette al Comitato
il rapporto
definitivo di sicurezza relativo al progetto
particolareggiato. Il
Comitato, esaminato il rapporto
definitivo di
sicurezza, esprime il parere tecnico
conclusivo entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto
di sicurezza,
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed
ispezioni. Nell'atto
che conclude l'istruttoria vengono
indicate le
valutazioni tecniche finali, le proposte di
eventuali prescrizioni
integrative e, qualora le misure che
il gestore intende
adottare per la prevenzione e la
riduzione di
incidenti rilevanti risultino nettamente
inadeguate ovvero non
siano state fornite le informazioni
richieste, e' previsto
il divieto di inizio di attivita'.
4. Gli atti adottati
dal Comitato ai sensi dei commi 2 e
3 vengono
trasmessi al Ministero dell'ambiente, al
Ministero
dell'interno, alla regione, al prefetto, al
sindaco, nonche',
per l'applicazione della normativa
antincendi, al
comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per
territorio.
5. Il gestore
dello stabilimento partecipa, anche a
mezzo di un tecnico di
sua fiducia, all'istruttoria tecnica
prevista dal presente
decreto. La partecipazione puo'
avvenire attraverso
l'accesso agli atti del procedimento,
la presentazione di
eventuali osservazioni scritte e
documentazioni
integrative, la presenza in caso di
ispezioni o
sopralluoghi nello stabilimento. Qualora
ritenuto necessario
dal Comitato, il gestore puo' essere
chiamato a partecipare
alle riunioni del Comitato stesso.
5-bis. Le
istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi tesi a
garantire che i dati e le informazioni
contenuti nel rapporto
di sicurezza descrivano fedelmente
la situazione dello
stabilimento.
Art. 25 (Misure
di controllo). - 1. Le misure di
controllo,
effettuate ai fini dell'applicazione del
presente decreto,
sulla base delle disponibilita'
finanziarie previste
dalla legislazione vigente, oltre a
quelle espletate
nell'ambito delle procedure di cui
all'art. 21,
consistono in verifiche ispettive al fine di
accertare adeguatezza
della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti
posta in atto dal gestore e dei
relativi sistemi di
gestione della sicurezza.
1-bis. Le
verifiche ispettive di cui al comma 1 sono
svolte al fine di
consentire un esame pianificato e
sistematico dei
sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione applicati nello
stabilimento, per garantire che il
gestore possa comprovare
di:
a) aver adottato
misure adeguate, tenuto conto delle
attivita' esercitate
nello stabilimento, per prevenire
qualsiasi incidente
rilevante;
b) disporre dei
mezzi sufficienti a limitare le
conseguenze di
incidenti rilevanti all'interno ed
all'esterno del sito;
c) non avere
modificato la situazione dello
stabilimento rispetto ai
dati e alle informazioni contenuti
nell'ultimo rapporto di
sicurezza presentato.
2. Le verifiche
ispettive di cui al comma 1 sono
effettuate, sulla
base delle disponibilita' finanziarie
previste dalla
legislazione vigente, dalla regione; in
attesa dell'attuazione
del procedimento previsto dall'art.
72 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, quelle relative
agli stabilimenti di
cui all'art. 8 sono disposte ai sensi
del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
1998.
3. Le verifiche
ispettive di cui al comma 1 sono svolte
sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'interno,
della sanita' e
dell'industria , del commercio e
dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
da emanarsi entro un
anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e
sono effettuate indipendentemente di
ricevimento del rapporto
di sicurezza o di altri rapporti e
devono essere
concepite in modo da consentire un esame
pianificato e
sistematico dei sistemi tecnici,
organizzativi e di
gestione applicati nello stabilimento.
4. Il sistema
delle misure di controllo di cui al
presente articolo
comporta che:
a) tutti gli
stabilimenti sono sottoposti a un
programma di
controllo con una periodicita' stabilita in
base a una valutazione
sistematica dei pericoli associati
agli incidenti
rilevanti in uno specifico stabilimento e
almeno annualmente
per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del
rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;
b) dopo ogni
controllo deve essere redatta una
relazione e data notizia
al Ministero dell'ambiente;
c) i risultati dei
controlli possono essere valutati in
collaborazione con la
direzione dello stabilimento entro un
termine stabilito
dall'autorita' di controllo.
5. Il personale che
effettua il controllo puo' chiedere
al gestore tutte le
informazioni supplementari che servono
per effettuare
un'adeguata valutazione della possibilita'
di incidenti
rilevanti, per stabilire le probabilita' o
l'entita'
dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente
rilevante, anche al fine
della predisposizione del piano di
emergenza esterno.
6. Fermo restando le
misure di controllo di cui al comma
1, il Ministero
dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli
stabilimenti di cui
all'art. 2, comma 1, ai sensi del
citato decreto 5
novembre 1997, usufruendo delle
disponibilita'
finanziarie previste dalla legislazione
vigente.»
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