IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di
concerto con
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2
dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5
marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli
impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392,
recante il Regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di
sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25,
recante differimento di termini previsti da
disposizioni legislative nel settore
delle attivita' produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, recante il regolamento recante norme
per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonche' per la semplificazione
dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita' e per la domanda
di iscrizione all'albo delle imprese artigiane
o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di
determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
recante il regolamento recante
norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e
di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi,
nonche' della relativa
licenza di esercizio e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di
termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300
(Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni
diverse), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7
maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17 della legge n.
400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1
del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e'
connesso a reti di distribuzione si applica a partire
dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di
produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche,
nonche' gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le
antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di
riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e
di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di
persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli
impianti o parti di impianto che sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti in
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di
normativa specifica, non sono
disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni
del presente decreto.
Art. 2. Definizioni
relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in
cui l'azienda fornitrice o distributrice
rende disponibile all'utente l'energia elettrica,
il gas naturale o diverso, l'acqua,
ovvero il punto di immissione del
combustibile nel deposito collocato, anche
mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza
impegnata contrattualmente con l'eventuale
fornitore di energia, e la potenza nominale
complessiva degli impianti di autoproduzione
eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da
risorse umane e strumentali preposte
all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti
aziendali ed alla loro
manutenzione i cui responsabili posseggono
i requisiti
tecnico-professionali previsti
dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a
contenere il degrado normale d'uso, nonche' a far
fronte ad eventi accidentali che comportano
la necessita' di primi interventi, che comunque
non modificano la struttura dell'impianto su
cui si interviene o la sua destinazione d'uso
secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica
vigente e dal libretto di uso e manutenzione del
costruttore;
e) impianti di
produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle
prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle
macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti
elettrici rientrano anche quelli
di autoproduzione di energia fino
a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e
barriere, nonche' quelli posti
all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati,
anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed
elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla
ricezione dei segnali e dei dati,
anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre
le componenti alimentate a tensione
superiore, nonche' i sistemi di protezione
contro le sovratensioni sono da ritenersi
appartenenti all'impianto elettrico; ai fini
dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di
telecomunicazione interni collegati alla
rete pubblica, si applica la
normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei
serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas, anche in
forma liquida, fino agli apparecchi
utilizzatori, l'installazione ed i
collegamenti dei medesimi, le
predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la
ventilazione dei locali in cui deve essere
installato l'impianto, le predisposizioni edili
e meccaniche per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
h) impianti di protezione
antincendio: gli impianti
di alimentazione di idranti, gli
impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonche' gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3. Imprese
abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro
delle imprese di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581 e successive modificazioni, di
seguito registro delle imprese,
o nell'Albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane,
sono abilitate all'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 1, se l'imprenditore
individuale o il legale
rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con
atto formale, e' in possesso dei requisiti
professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale
funzione per una sola impresa e la qualifica
e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative
agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la
dichiarazione di inizio attivita', ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni, indicando specificatamente
per quali lettera e quale voce,
di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2,
intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi',
il possesso dei requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti
per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla
domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane
per la verifica del possesso
dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il
conseguente riconoscimento della qualifica artigiana.
Le altre imprese presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla
domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro
delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici
tecnici interni sono autorizzate
all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture
interne e nei limiti della tipologia di
lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono
stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato
di riconoscimento, secondo i
modelli approvati con decreto del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato e'
rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per
l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modificazioni, o dalle competenti
camere di commercio, di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni.
Art. 4. Requisiti
tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
a) diploma di laurea in materia
tecnica specifica conseguito presso una universita'
statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle
attivita' di cui all'articolo 1,
presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da
un periodo di inserimento, di almeno due anni
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di
inserimento per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai
sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo
di inserimento per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata
nel ramo di attivita' cui
si riferisce la prestazione
dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio
qualificato, in qualita' di operaio
installatore con qualifica di
specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui
alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative
di cui alla lettera d) del comma 1 possono
svolgersi anche in forma di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori
familiari. Si considerano, altresi', in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai
sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i
soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita' di collaborazione tecnica
continuativa nell'ambito di imprese
abilitate del settore per un
periodo non inferiore a sei anni. Per le
attivita' di cui alla lettera d)
dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere
inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti
di cui
all'articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e'
redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza
delle normative piu'
rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2,
il progetto e' redatto da un professionista
iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta
mentre, negli altri casi, il progetto, come
specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto,
in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e
ampliamento, e' redatto da un
professionista iscritto agli albi
professionalisecondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per
tutte le utenze condominiali e
per utenze domestiche di singole unita' abitative
aventi potenza impegnata superiore
a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita'
abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con
lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici,
per i quali e' obbligatorio il
progetto e in ogni caso per
impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa
dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
relativi agli immobili adibiti ad
attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono
alimentate a tensione superiore a 1000 V,
inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze
sono alimentate in bassa tensione
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la
superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita'
immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista
pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonche' per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
relativi agli impianti elettronici in
genere quando coesistono con impianti elettrici con
obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonche'
impianti di climatizzazione per
tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),
relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di
gas combustibili con portata termica superiore
a 50 kw o dotati di canne
fumarie collettive ramificate, o impianti relativi
a gas medicali per uso ospedaliero e simili,
compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), se sono inseriti in un'attivita'
soggetta al rilascio del
certificato prevenzione incendi e,
comunque, quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in
numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono
elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti
elaborati in conformita' alla vigente normativa e
alle indicazioni delle guide e alle norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti
di normalizzazione appartenenti agli
Stati membri dell'Unione europea o
che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo, si considerano redatti
secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli
schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione
o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con
particolare riguardo alla tipologia e alle
caratteristiche dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure di
prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in
quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione e' posta
nella scelta dei materiali e
componenti da utilizzare nel rispetto della
specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto presentato e' integrato
con la necessaria documentazione tecnica
attestante le varianti, alle quali, oltre
che al progetto, l'installatore e' tenuto
a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2,
e' depositato presso lo sportello
unico per l'edilizia del comune
in cui deve essere realizzato
l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in conformita' alla normativa
vigente e sono responsabili della corretta
esecuzione degli stessi. Gli
impianti realizzati in conformita'
alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del
CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea o che sono
parti contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo, si considerano eseguiti secondo
la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme
generali di sicurezza di
cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento
e protezione contro le
sovracorrenti posti all'origine
dell'impianto, di protezione contro i contatti
diretti, di protezione contro
i contatti indiretti o
protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione
di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa
effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di
funzionalita' dell'impianto, l'impresa
installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformita' degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base
del modello di cui all'allegato I,
fanno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati, nonche' il progetto
di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato
tecnico e' costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed
effettiva dell'opera da eseguire
eventualmente integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante
le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti,
il progetto, la dichiarazione di conformita',
e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dell'opera
di rifacimento, ma tengono conto
della sicurezza e funzionalita'
dell'intero impianto. Nella
dichiarazione di cui al comma 1 e nel
progetto di cui all'articolo 5,
e' espressamente indicata la compatibilita'
tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e'
rilasciata anche dai responsabili
degli uffici tecnici
interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma
3, secondo il modello di cui all'allegato II del
presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere
modificato o integrato con
decreto ministeriale per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di
conformita' prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all'articolo 15, non
sia stata prodotta o non sia piu'
reperibile, tale atto e' sostituito - per gli
impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto - da
una dichiarazione di rispondenza,
resa da un professionista iscritto
all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per lmeno cinque
anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale
responsabilita', in esito
a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per
gli impianti non ricadenti nel campo di
applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che ricopre, da almeno 5 anni, il
ruolo di responsabile tecnico di un'impresa
abilitata di cui all'articolo 3,
operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione.
Art. 8. Obblighi del
committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati
all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure
necessarie per conservarne le caratteristiche di
sicurezza previste dalla normativa vigente in
materia, tenendo conto delle istruzioni per
l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai
fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilita'
delle aziende fornitrici o
distributrici, per le parti dell'impianto e
delle relative componenti tecniche da loro
installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia
elettrica, acqua, negli edifici
di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al
distributore o al venditore copia della
dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della dichiarazione di
rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima documentazione e' consegnata
nel caso di richiesta di aumento di
potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto,
o di un aumento di potenza che senza interventi
sull'impianto determina il raggiungimento
dei livelli di potenza
impegnata di cui all'articolo 5, comma
2 o comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i
casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione
della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti,
decorso il termine di cui
al comma 3 senza che sia prodotta la
dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o
il distributore di gas, energia elettrica o acqua,
previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9. Certificato di
agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e'
rilasciato dalle autorita' competenti previa
acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 7, nonche' del
certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione
degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui
all'articolo 1 non comporta la
redazione del progetto
ne' il rilascio dell'attestazione
di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8, comma 1, fatto salvo
il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo
le installazioni per apparecchi per usi domestici
e la fornitura provvisoria di energia
elettrica per gli impianti di cantiere
e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformita'.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e
montacarichi in servizio privato si
applica il decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre
disposizioni specifiche.
Art. 11. Deposito
presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto,
della dichiarazione di
conformita' o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi
impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettere a), b), c), d), e), g) ed
h), relativi ad edifici per i
quali e' gia' stato rilasciato
il certificato di agibilita',
fermi restando gli
obblighi di acquisizione di atti
di assenso comunque denominati,
l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla
conclusione dei lavori, presso lo sportello
unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede
l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il
progetto redatto ai sensi
dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle
norme vigenti.
2. Per le opere di
installazione, di trasformazione e
di ampliamento di impianti che
sono connesse ad interventi edilizi
subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la
denuncia di inizio di attivita' deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso
lo sportello unico per l'edilizia del
comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformita'
alla Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa
esecutrice dell'impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del
registro delle imprese o dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, alle
contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali
violazioni accertate, ed alla
irrogazione delle sanzioni pecuniarie
ai sensi degli articoli 20, comma 1, e
42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Art. 12. Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione
o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti
di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice
affigge un cartello da cui
risultino i propri dati identificativi, se e' prevista
la redazione del progetto da parte dei soggetti
indicati all'articolo 5, comma 2, il nome
del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
ABROGATO
DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONV. DALLA
L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Art. 14. Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8
della legge n. 46/1990, all'attivita'
di normazione tecnica svolta
dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre
per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1,
calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'INAIL e' iscritta a
carico di un apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico per il 2007 e a
carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per
gli anni seguenti.
Art. 15. Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti
dall'articolo 7 del presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro
100,00 ad euro 1.000,00 con
riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto,
al grado di pericolosita' ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi
derivanti dal presente decreto si applicano
le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00 con riferimento
all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di
pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso
verifica, a carico delle imprese
installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo
provinciale delle imprese artigiane o
nel registro delle imprese in cui
l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante
apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle
norme relative alla sicurezza degli impianti
da parte delle imprese abilitate comporta altresi',
in casi di particolare gravita', la sospensione
temporanea dell'iscrizione delle medesime
imprese dal registro delle imprese o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane,
su proposta dei soggetti
accertatori e su
giudizio delle commissioni
che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la
progettazione ed i collaudi, i
soggetti accertatori propongono agli
ordini professionali provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui
al presente articolo provvedono le
Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del
Codice Civile, i patti relativi alle
attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi
dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di
eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello
sviluppo economico: Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare: Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 182