IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante:
"Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, recante: "Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956 n. 164, recante: "Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per
l'igiene del lavoro";
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
recante: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a
norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212";
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, recante: "Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e
2004/40/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro";
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, recante: "Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro";
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493,
recante: "Attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro";
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
recante: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante: "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della L. 29 settembre 2000, n. 300";
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, recante: "Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.
14 febbraio 2003, n. 30";
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187,
recante: "Attuazione della direttiva 2002/44/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti da vibrazioni meccaniche";
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007,
n. 13 recante: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee";
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
257, recante "Attuazione della direttiva 2004/40/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici)";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano espresso nella
riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei
trasporti, dello sviluppo economico, di concerto con
i Ministri per le politiche europee, della
giustizia, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'interno, della difesa, della
pubblica istruzione, della solidarietà sociale,
dell'università e della ricerca, per gli affari
regionali e le autonomie locali e dell'economia e
delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma
delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza
delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, mediante il riordino e il coordinamento
delle medesime in un unico testo normativo. Il
presente decreto legislativo persegue le finalità di
cui al presente comma nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, nonché in conformità all'articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione,
garantendo l'uniformità della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, anche con riguardo alle differenze
di genere, di età e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma della Costituzione e dall'articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le
disposizioni del presente decreto legislativo,
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e province autonome, si applicano,
nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e
con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali ancora non sia stata
adottata la normativa regionale e provinciale e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in
vigore di quest'ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti
attuativi del presente decreto sono effettuati nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli
effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell’ente stesso; l’associato in
partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento
di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo
degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite
di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile; il lavoratore di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e
successive modificazioni; (*)
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva
in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali
e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo
di vertice medesimo;
c) "azienda": il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) "dirigente": persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attività lavorativa e
vigilando su di essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa;
f) "responsabile del servizio di prevenzione e
protezione": persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
g) "addetto al servizio di prevenzione e
protezione": persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) "medico competente": medico in possesso di uno
dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
di cui all'articolo 38, che collabora, secondo
quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente decreto;
i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza":
persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) "servizio di prevenzione e protezione dai
rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa;
n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
o) "salute": stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in
un'assenza di malattia o d'infermità;
p) "sistema di promozione della salute e sicurezza":
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono,
con la partecipazione delle parti sociali, alla
realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati a migliorare le condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;
s) "rischio": probabilità di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione;
t) "unità produttiva": stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione
di servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale;
u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da
un organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con
le norme di buona tecnica, adottate volontariamente
e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi
e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui
all'articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa
istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a
assicurarne la più ampia diffusione;
z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento
per l'applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle
regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
aa) "formazione": processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb) "informazione": complesso delle attività dirette
a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle attività
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;
dd) "modello di organizzazione e di gestione":
modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l'attuazione di una politica aziendale
per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di
cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a
iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività
formative e l'elaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;
l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione
degli adempimenti in materia; ogni altra attività o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento;
ff) "responsabilità sociale delle imprese":
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali
ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle
loro attività commerciali e nei loro rapporti con le
parti interessate.
Nota: (*)
Lettera così modificata dall’art. 2 del D.Lgs.
106/2009.
Articolo 3 - Campo di
applicazione
1. Il presente
decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie
di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dei servizi di
protezione civile, nonché nell’ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle università, degli istituti
di istruzione universitaria, delle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine
e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle
effettive, particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative ivi
comprese quelle per la tutela della salute e
sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attività condotte dalla Forze armate, compresa
l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di
polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal
Dipartimento della protezione civile fuori dal
territorio nazionale, individuate entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo (*) con decreti
emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 dai Ministri competenti
di concerto con i Ministri del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nonché,
relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri
ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi
a livello nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per quanto
riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo
nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di
tutela dei beni artistici storici e culturali. Con
decreti da emanare entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con i Ministri del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente
decreto della normativa relativa alle attività
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito
portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca,
di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298
e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di
cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con
la disciplina in tema di trasporto ferroviario
contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e
relativi decreti di attuazione. (**)
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative
dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974,
n. 191 e dai relativi decreti di attuazione; decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le
disposizioni di cui al presente decreto.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle
organizzazioni di volontariato della protezione
civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e
speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle particolari modalità
di svolgimento delle rispettive attività,
individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto
del Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile e il Ministero dell’interno,
sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro. (***)
4. Il presente decreto legislativo si applica a
tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e
autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati,
fermo restando quanto previsto dai commi successivi
del presente articolo.
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito
di un contratto di somministrazione di lavoro di cui
agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, fermo restando quanto specificamente
previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al
presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico del distaccatario, fatto
salvo l’obbligo a carico del distaccante di
informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle
mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il
personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto
di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorità
nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono a carico del datore di lavoro designato
dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui
agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e dei collaboratori coordinati e
continuativi di cui all’articolo 409, primo comma,
n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano
ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi
di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto
legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti
in materia di sicurezza e tutela della salute si
applicano con esclusione dei piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati
e ai disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed
ai lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione del contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati trovano applicazione gli
obblighi di informazione e formazione di cui agli
articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione
individuali in relazione alle effettive mansioni
assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di
terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al Titolo III. (**)
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano
una prestazione continuativa di lavoro a distanza,
mediante collegamento informatico e telematico,
compresi quelli di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui
all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso
il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di
cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro fornisca attrezzature
proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a
distanza sono informati dal datore di lavoro circa
le politiche aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle
esigenze relative ai videoterminali ed applicano
correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il
datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e
le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui
viene svolto il lavoro nei limiti della normativa
nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale
accesso essere subordinato al preavviso e al
consenso del lavoratore qualora la prestazione sia
svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a
distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro
garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire
l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli
altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli
di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle
informazioni dell’azienda, nel rispetto di
regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all’articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del codice
civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli
artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
(**)
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che
effettuano servizio civile si applicano le
disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui
all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e
l’associazione di volontariato o l’ente di servizio
civile possono essere individuate le modalità di
attuazione della tutela di cui al precedente
periodo. Ove il volontario svolga la propria
prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al
volontario dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato
ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria
attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le
misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del volontario e
altre attività che si svolgano nell’ambito della
medesima organizzazione. (***)
13. In considerazione della specificità
dell’attività esercitata dalle imprese medie e
piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che
impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali
non superi le cinquanta giornate lavorative e per un
numero complessivo di lavoratori compatibile con gli
ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare
disposizioni per semplificare gli adempimenti
relativi all’informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative del settore sul
piano nazionale. I contratti collettivi stipulati
dalle predette organizzazioni definiscono specifiche
modalità di attuazione delle previsioni del presente
decreto legislativo concernenti il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese
utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori
stagionali di cui al precedente periodo.
Note:
(*) Termine così prorogato come disposto dall'art.32,
c. 2-bis del D.L. 30 dicembre 2008,
n. 207
(**) Comma così modificato dall’art. 3 del D.Lgs.
106/2009
(***) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 4 - Computo dei
lavoratori
1. Ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il
presente decreto legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo
230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento [...]; (*)
c) gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature
munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in
sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti
con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali
di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, nonché
prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai
sensi dell'art. 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma
esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile e i
volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente
utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di
cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, ove la loro attività non sia svolta
in forma esclusiva a favore del committente.
l-bis) i lavoratori in prova. (**)
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione
di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e i lavoratori assunti a
tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si
computano sulla base del numero di ore di lavoro
effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
nell'ambito delle attività stagionali definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di
quelle individuate dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative, il personale in forza si
computa a prescindere dalla durata del contratto e
dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero degli operai impiegati a tempo
determinato, anche stagionali, nel settore agricolo
si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA)
come individuate sulla base della normativa
comunitaria. (**)
Note:
(*) Lettera così modificata dall’art. 4 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera aggiunta dall’art. 4 del D.Lgs.
106/2009
CAPO
II
SISTEMA ISTITUZIONALE
Articolo 5 -
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
1. Presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali è istituito, il Comitato per l’indirizzo e
la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il
Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali ed è composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero dell’interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano. (*)
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva,
un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di
garantire la più completa attuazione del principio
di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il
compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche
nazionali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di
vigilanza, i piani di attività e i progetti
operativi a livello nazionale, tenendo conto delle
indicazioni provenienti dai comitati regionali di
coordinamento e dai programmi di azione individuati
in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i
soggetti istituzionali al fine di promuovere
l'uniformità dell'applicazione della normativa
vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui
al comma 2, lettere a), b), e), f) le parti sociali
sono consultate preventivamente. Sull'attuazione
delle azioni intraprese è effettuata una verifica
con cadenza almeno annuale.
5. Le modalità di funzionamento del comitato sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei
componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero della salute appositamente
assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti
invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione.
Nota: (*)
Comma così modificato dall’art. 5 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 6 - Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro
1. Presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali è istituita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La
Commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali che la
presiede; (*)
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;
(*)
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero dell’interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della
solidarietà sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche
dell’artigianato e della piccola e media impresa,
comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
2. Per ciascun componente può essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione
possono altresì partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative
competenze, con particolare riferimento a quelle
relative alla materia dell’istruzione per le
problematiche di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera c).
3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può
istituire comitati speciali permanenti, dei quali
determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la
partecipazione di esperti nei diversi settori di
interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, su designazione
degli organismi competenti e durano in carica cinque
anni.
6. Le modalità di funzionamento della commissione
sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei
componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti
invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare
proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all’articolo 5;
c) definire le attività di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all’articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della
normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile
sviluppo, da trasmettere alle commissioni
parlamentari competenti e ai Presidenti delle
regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010,
le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma
5, tenendo conto dei profili di rischio e degli
indici infortunistici di settore. Tali procedure
vengono recepite con decreto dei Ministeri del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e
dell’interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il
sistema di qualificazione delle imprese è
disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per
i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i
codici di condotta ed etici, adottati su base
volontaria, che, in considerazione delle specificità
dei settori produttivi di riferimento, orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i
principi della responsabilità sociale, dei
lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai
fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all’attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e
alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all’articolo 30.
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei
settori di riferimento; (**)
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di
cui all’articolo 26, comma 3, anche previa
individuazione di tipologie di attività per le quali
l’obbligo in parola non operi in quanto
l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti
risulti irrilevante; (**)
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
(**)
Note:
(*) Lettera così sostituita dall’art. 6 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettere aggiunte dall’art. 6 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 7
Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di
realizzare una programmazione coordinata di
interventi nonché uniformità degli stessi ed il
necessario raccordo con il Comitato di cui
all'articolo 5 e con la Commissione di cui
all'articolo 6, presso ogni regione e provincia
autonoma opera il comitato regionale di
coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6
febbraio 2008.
Articolo 8
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro
1. È istituito il
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)
nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili
per orientare, programmare, pianificare e valutare
l'efficacia della attività di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali,
relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti
agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare
le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo
integrato delle informazioni disponibili negli
attuali sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la creazione
di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è
costituito dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL,
con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del
medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli
istituti di settore a carattere scientifico, ivi
compresi quelli che si occupano della salute delle
donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed
informatica del SINP e, a tal fine, è titolare del
trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data
dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per
la realizzazione ed il funzionamento del SINP,
nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali
regole sono definite nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così
come modificato ed integrato dal decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del
Protocollo di intesa sul Sistema informativo
nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di
lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
speciali modalità con le quali le forze armate e le
forze di polizia partecipano al sistema informativo
relativamente alle attività operative e addestrative.
Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri
della difesa, dell'interno e dell'economia e delle
finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema
informativo avviene attraverso la periodica
consultazione in ordine ai flussi informativi di cui
alle lettere a), b, c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno
riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di
genere; (*)
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e
delle lavoratrici; (*)
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle
istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle
istituzioni preposte.
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia
indennizzabile dall’INAIL.(**)
7. La diffusione delle informazioni specifiche è
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di
conoscenza utili per le attività dei soggetti
destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono
resi disponibili ai diversi destinatari e resi
pubblici nel rispetto della normativa di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono
realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2
utilizzando le ordinarie risorse personali,
economiche e strumentali in dotazione.
Note:
(*) Lettere modificate dall art. 7 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera aggiunta dall art. 7 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 9
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'ISPESL,
l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul
lavoro che esercitano le proprie attività, anche di
consulenza, in una logica di sistema, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione
delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa
vigente, svolgendo in forma coordinata, per una
maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti
attività:
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani
triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze,
in logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di
sostegno ai programmi di intervento in materia di
sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza
dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per
studiare e proporre soluzioni normative e tecniche
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle
medie, piccole e micro imprese, anche attraverso
forme di sostegno tecnico e specialistico
finalizzate sia al suggerimento dei più adatti
mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla
riduzione dei livelli di rischiosità in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, sia
all'individuazione degli elementi di innovazione
tecnologica in materia con finalità prevenzionali,
raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche
operanti nel settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto
conto ed in conformità dei criteri e modalità
elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della
salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi
formativi scolastici, universitari e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni
con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza del lavoro di cui
all'articolo 6;
i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto
previsto dall'articolo 8.
3. L'attività di consulenza di cui alla lettera c)
del comma 2, non può essere svolta dai funzionari
degli istituti di cui al presente articolo che
svolgono attività di controllo e verifica degli
obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. I soggetti che prestano tale attività non
possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione
dell'incarico, esercitare attività di controllo e
verifica degli obblighi nelle materie di competenza
degli istituti medesimi. Nell'esercizio
dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 331 del codice di
procedura penale o di comunicazione ad altre
Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate
ove si riscontrino violazioni alla normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni
caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non
esclude o limita la possibilità per l'ente di
svolgere l'attività di controllo e verifica degli
obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. Con successivo decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, per
la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, è
disciplinato lo svolgimento dell'attività di
consulenza e dei relativi proventi, fermo restando
che i compensi percepiti per lo svolgimento
dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione
della metà all'ente di appartenenza e nel resto al
Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'art.
12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 2,
comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dall'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione
previgente, svolge, con la finalità di ridurre il
fenomeno infortunistico e ad integrazione delle
proprie competenze quale gestore dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, i seguenti compiti oltre a
quanto previsto negli altri articoli del presente
decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre, alla realizzazione di studi e ricerche
sugli infortuni e sulle malattie correlate al
lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e con
l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e
proposte, della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali le prestazioni del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima
applicazione, le relative prestazioni sono fornite
con riferimento agli infortuni verificatisi a far
data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente
riversate all’entrata del bilancio dello Stato a
seguito di economie di gestione realizzatesi
nell’esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali; (*)
d-bis) può erogare prestazioni di assistenza
sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo
accordo quadro stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentito
l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione
delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. (**)
5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - ISPESL è ente di
diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato
di autonomia scientifica, organizzativa,
patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL è
organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario
nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo,
consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione e documentazione in materia di
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione
e tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali
dello Stato preposti ai settori della salute,
dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni
istituzionali, opera avvalendosi delle proprie
strutture centrali e territoriali, garantendo
unitarietà della azione di prevenzione nei suoi
aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti
attività:
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca
scientifica e programmi di interesse nazionale nel
campo della prevenzione degli infortuni, e delle
malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e
della promozione e tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza
dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali
dello Stato e delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei
controlli che richiedono un'elevata competenza
scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue,
accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e
indagini in materia di salute e sicurezza del
lavoro;
c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità
nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai
fini del controllo della conformità ai requisiti di
sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione
dei lavoratori;
d) svolge attività di organismo notificato per
attestazioni di conformità relative alle Direttive
per le quali non svolge compiti relativi alla
sorveglianza del mercato;
e) è titolare di prime verifiche e verifiche di
primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte
a tale regime;
f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, agli altri
Ministeri e alle regioni e province autonome in
materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e alle
regioni e alle province autonome per l'elaborazione
del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari
regionali e dei piani nazionali e regionali della
prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste
in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e
per la verifica del raggiungimento dei livelli
essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale fornendo
informazioni, formazione, consulenza e assistenza
alle strutture operative per la promozione della
salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro;
i) può svolgere, congiuntamente ai servizi di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle
ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale; (***)
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei
risultati derivanti dalle attività di prevenzione
nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del
Servizio sanitario nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere
generale e formula, pareri e proposte circa la
congruità della norma tecnica non armonizzata ai
requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica
delle metodiche e delle procedure per la valutazione
e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello
stato di salute dei lavoratori in relazione a
specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla
definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità
di focal point italiano nel network informativo
dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
q) supporta l'attività di monitoraggio del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sulla applicazione dei Livelli essenziali di
assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il
fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle
proprie competenze quale gestore dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali del settore marittimo, i
seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri
articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed
informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche
sugli infortuni e sulle malattie correlate al
lavoro, raccordandosi con il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e con
l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie
spese istituzionali, progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni
competenti in materia di salute per il settore
marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL,
le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa
per i lavoratori marittimi anche al fine di
assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, le prestazioni del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli
infortuni del settore marittimo. In sede di prima
applicazione, le relative prestazioni sono fornite
con riferimento agli infortuni verificatisi a far
data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente
riversate all’entrata del bilancio dello Stato a
seguito di economie di gestione realizzatesi
nell’esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. (*)
Note:
(*) Periodo aggiunto dall’art. 8 del D.Lgs. 106/2009
(**) Lettera aggiunta dall’art. 8 del D.Lgs.
106/2009
(***) Lettera così modificata dall’art. 8 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 10
Informazione e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le
AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite
le strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, il
Ministero dello sviluppo economico per il settore
estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli
organismi paritetici e gli enti di patronato
svolgono, anche mediante convenzioni, attività di
informazione, assistenza, consulenza, formazione,
promozione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane, delle imprese agricole e delle
piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
Articolo 11
Attività promozionali
1. Nell’ambito
della Commissione consultiva di cui all’articolo 6
sono definite, in coerenza con gli indirizzi
individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le
attività promozionali della cultura e delle azioni
di prevenzione con riguardo in particolare a:
a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di progetti di investimento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro da parte delle
piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali
finanziamenti deve essere garantita la semplicità
delle procedure; (*)
b) finanziamento, da parte dell’INAIL e delle
regioni, previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di progetti
formativi specificamente dedicati alle piccole,
medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui
all’articolo 52, comma 1, lettera b); (*)
c) finanziamento, da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
previo trasferimento delle necessarie risorse da
parte del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, delle attività degli istituti
scolastici, universitari e di formazione
professionale finalizzata all’inserimento in ogni
attività scolastica ed universitaria, nelle
istituzioni dell’alta formazione artistica e
coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche
volti a favorire la conoscenza delle tematiche della
salute e della sicurezza nel rispetto delle
autonomie didattiche. (*)
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo
1, comma 7-bis della legge 3 agosto 2007, n. 123,
come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'istruzione e dell'università e
della ricerca, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, si
provvede al riparto annuale delle risorse tra le
attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto delle proprie competenze, concorrono alla
programmazione e realizzazione di progetti formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
attraverso modalità operative da definirsi in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo. Alla
realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel
periodo precedente possono altresì concorrere le
parti sociali, anche mediante i fondi
interprofessionali.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e
con l’utilizzo appropriato di risorse già
disponibili, finanziano progetti diretti a favorire
la diffusione di soluzioni tecnologiche o
organizzative avanzate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici
protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli
enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione
del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di
cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei
criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3,
si tiene anche conto dell’adozione da parte delle
imprese, delle soluzioni tecnologiche o
organizzative di cui al precedente periodo,
verificate dall’INAIL. (**)
4. Ai fini della promozione e divulgazione della
cultura della salute e sicurezza sul lavoro è
facoltà degli istituti scolastici, universitari e di
formazione professionale inserire in ogni attività
scolastica ed universitaria nelle istituzioni
dell'alta formazione artistica e coreutica e nei
percorsi di istruzione e formazione professionale,
percorsi formativi interdisciplinari alle diverse
materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli
disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle
medesime finalità. Tale attività è svolta
nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili
degli istituti.
5. L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralità e di protocolli con
le parti sociali e le associazioni nazionali di
tutela degli invalidi del lavoro, progetti di
investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle
piccole, medie e micro imprese e progetti volti a
sperimentare soluzioni innovative e strumenti di
natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilità sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorità per l’accesso al
finanziamento l’adozione da parte delle imprese
delle buone passi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. (***)
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli
infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici
e privati, d’intesa con le regioni interessate.
L’INAIL svolge tali compiti con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza incremento di oneri per le imprese. (**)
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
le amministrazioni pubbliche promuovono attività
specificamente destinate ai lavoratori immigrati o
alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli
di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, le
risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis della
legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità,
ivi compresa una campagna straordinaria di
formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, con accordo
adottato, previa consultazione delle parti sociali,
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Note:
(*) Lettere così modificate dall’art. 9 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma aggiunto dall’art. 9 del D.Lgs. 106/2009
(***) Comma così modificato dall’art. 9 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 12
Interpello
1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché,
di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i consigli
nazionali degli ordini o collegi professionali,
possono inoltrare alla Commissione per gli
interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite
posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali è istituita senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per gli interpelli composta da quattro
rappresentanti del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, e da quattro
rappresentanti delle regioni e delle province
autonome. Qualora la materia oggetto di interpello
investa competenze di altre amministrazioni
pubbliche la Commissione è integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 costituiscono criteri
interpretativi e direttivi per l'esercizio delle
attività di vigilanza.
Articolo 13
Vigilanza
1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta
dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio e, per quanto di specifica competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per
il settore minerario, fino all'effettiva attuazione
del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, dal Ministero dello
sviluppo economico, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali
dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità del presente articolo,
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate,
delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la
vigilanza sulla applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta
esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici
istituiti presso le predette amministrazioni. (*)
2. Ferme restando le competenze in materia di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al
personale ispettivo del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali ivi compresa quella
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di
cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n.
191, lo stesso personale esercita l’attività di
vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
nelle seguenti attività, nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:
(**)
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e più in particolare lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura e in cemento
armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie,
anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e
lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali adottato sentito il comitato di
cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione alle quali il personale ispettivo del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle
competenze in tema di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori
attribuite alle autorità marittime a bordo delle
navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità
aerea e marittima, alle autorità portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in
ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi
sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel
che riguarda le modalità di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi
Ministeri, nonché dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo è
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui
agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attività di
consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale
per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi
di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, con riferimento agli organi di
vigilanza competenti, come individuati dal presente
decreto.
Note:
(*) Comma inserito dall’art. 10 del D.Lgs. 106/2009
(**) Comma così modificato dall’art. 10 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 14
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare
e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori
1. Al fine di far
cessare il pericolo per la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme
restando le attribuzioni del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92,
comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, possono
adottare provvedimenti di sospensione in relazione
alla parte dell’attività imprenditoriale interessata
dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di
personale non risultante dalla documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro individuate con decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro che
costituiscono il presupposto per l’adozione del
provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale sono quelle individuate
nell’Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei
cinque anni successivi alla commissione di una
violazione oggetto di prescrizione dell’organo di
vigilanza ottemperata dal contravventore o di una
violazione accertata con sentenza definitiva, lo
stesso soggetto commette più violazioni della stessa
indole. Si considerano della stessa indole le
violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse individuate, in attesa della
adozione del decreto di cui al precedente periodo,
nell’Allegato I. L’adozione del provvedimento di
sospensione è comunicata all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli
aspetti di rispettiva competenza, al fine
dell’adozione, da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla
citata sospensione nel caso in cui la percentuale
dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
nel caso in cui la percentuale dei lavoratori
irregolari sia pari o superiore al 50% del totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero
nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
ovvero nei casi di reiterazione la durata è
incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari
al doppio della durata della sospensione e comunque
non superiore a due anni; nel caso di reiterazione
la decorrenza del periodo di interdizione è
successiva al termine del precedente periodo di
interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del
provvedimento di sospensione entro quattro mesi
dalla data della sua emissione, la durata del
provvedimento è pari a due anni, fatta salva
l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di
rideterminazione della durata dell’interdizione a
seguito dell’acquisizione della revoca della
sospensione. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche con riferimento ai lavori
nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del
presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Limitatamente alla sospensione dell’attività di
impresa, all’accertamento delle violazioni in
materia di prevenzione incendi, indicate
all’allegato I, provvede il comando provinciale dei
vigili del fuoco territorialmente competente. Ove
gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni in materia
di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco,
il quale procede ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui
al comma 2. (**)
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1
spettano anche agli organi di vigilanza delle
aziende sanitarie locali, con riferimento
all’accertamento della reiterazione delle violazioni
della disciplina in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In
materia di prevenzione incendi in ragione della
competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui all’art. 46 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (***)
3. Il provvedimento di sospensione può essere
revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha
adottato.
4. È condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di
cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi [...] (*) di
gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a
2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro. (****)
5. È condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza delle aziende
sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e
reiterate violazioni delle disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
i 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. È comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma
4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, ed è destinato al finanziamento degli
interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di
cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma
5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale
per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi
di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai
commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro
territorialmente competente e al presidente della
Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine
di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso
inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di
sospensione perde efficacia.
10. Articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi
nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. (/*)
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le
disposizioni del presente articolo si applicano nel
rispetto delle competenze in tema di vigilanza in
materia.
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle
ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso
in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico
occupato dell’impresa. In ogni caso di sospensione
nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della
sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore
dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla
cessazione dell’attività lavorativa in corso che non
può essere interrotta, salvo che non si riscontrino
situazioni di pericolo imminente o di grave rischio
per la salute dei lavoratori o dei terzi. (/**)
Note:
(*) Lettera così modificata dall'art. 41 del D.L. 25
giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
(**) Comma da prima modificato dal D.L. 25 giugno
2008, n. 112 conv. L. 6 agosto 2008, n. 133 e
successivamente sostituito dall’art. 11 del D.Lgs.
106/2009
(***) Comma così modificato dall’art. 11 del
D.Lgs. 106/2009
(****) Lettera sostituita dall’art. 11 del
D.Lgs. 106/2009
(/*) Comma sostituito dall’art. 11 del D.Lgs.
106/2009
(/**) Comma aggiunto dall’art. 11 del D.Lgs.
106/2009
CAPO
III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 15
Misure generali di tutela
1. Le misure
generali di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici
e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione
al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i
lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per
dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici
di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di
primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Articolo 16
Delega di funzioni
1. La delega di
funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti
limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data
certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri
di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data
adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedente
periodo si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4. (*)
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa
intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La
delega di funzioni di cui al primo periodo non
esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante
in ordine al corretto espletamento delle funzioni
trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita
la delega di cui al presente comma non può, a sua
volta, delegare le funzione delegate. (**)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 12 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma aggiunto dall’art. 12 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di
lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di
lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo
3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze
ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
nel presente decreto; (*)
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di
lavoro; (**)
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e
37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi
e per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui
alla lettera r); il documento è consultato
esclusivamente in azienda; (***)
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26,
comma 3 anche su supporto informatico come previsto
dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi
e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Il documento è
consultato esclusivamente in azienda; (***)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l’ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla
ricezione del certificato medico, a fini statistici
e informativi, i dati e le informazioni relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento e, a fini assicurativi quelli relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza
dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (/*) (/**)
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero
delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all’articolo
35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del
lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e
all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova
elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in
fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla
presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o
designati; (/**)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e
informativi dei dati relativi agli infortuni che
comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza
del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di
cui all’articolo 8, comma 4. (/***)
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto legislativo, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di
norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne
ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e
25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei
soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli
qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi
sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di
lavoro e dei dirigenti. (/***)
Note:
(*) Lettera sostituita dall’art. 13 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera aggiunta dall’art. 13 del D.Lgs.
106/2009
(***) Lettera così modificata dall’art. 13 del
D.Lgs. 106/2009
(/*) L’art. 4 c. 2 del D.L. 97/2008 convertito con
modifiche dalla L. 14/2009 ha disposto: "Le
disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1,
lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 16
maggio 2009".
(/**) Lettera sostituita dall’art. 13 del D.Lgs.
106/2009
(/***) Comma aggiunto dall’art. 13 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 19
Obblighi del preposto
1. In riferimento
alle attività indicate all'articolo 3, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione
e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o
al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall'articolo 37.
Articolo 20
Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore
deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di
cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in
regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.
Articolo 21
Disposizioni relative ai componenti dell?impresa
familiare di cui all?articolo 230-bis del codice
civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222
del codice civile, i coltivatori diretti del fondo,
i soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
devono: (*)
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità
alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di
cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità qualora effettuino la loro prestazione in
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in
regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai
rischi propri delle attività svolte e con oneri a
proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo
le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 14 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 22
Obblighi dei progettisti
1. I progettisti
dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
Articolo 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti
non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione
finanziaria di beni assoggettati a procedure di
attestazione alla conformità, gli stessi debbono
essere accompagnati, a cura del concedente, dalla
relativa documentazione.
Articolo 24
Obblighi degli installatori
1. Gli installatori
e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o
altri mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite
dai rispettivi fabbricanti.
Articolo 25
Obblighi del medico competente
1. Il medico
competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria, alla predisposizione della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività
di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative
del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di “promozione
della salute”, secondo i principi della
responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
di cui all’articolo 41 attraverso protocolli
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici
più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilità, una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata
con salvaguardia del segreto professionale e, salvo
il tempo strettamente necessario per l’esecuzione
della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei
relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico
competente; (*)
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e con
salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e
di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie
relative alla conservazione della medesima.
L’originale della cartella sanitaria e di rischio va
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte
del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo
il diverso termine previsto da altre disposizioni
del presente decreto; (*)
f) [...]; (**)
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione della attività che comporta l’esposizione
a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle
riunioni di cui all’articolo 35, al datore di
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e
fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per
la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
alla valutazione dei rischi; la indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo
38 al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Note:
(*) Lettera sostituita dall’art. 15 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d?appalto o d?opera o
di somministrazione
1. Il datore di
lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa, nonché
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge
l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o
mediante contratto d’opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al periodo che precede, la verifica è eseguita
attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività. (*)
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di
lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2
elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento è allegato al
contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori servizi e
forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al
25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31
dicembre 2008, il documento di cui al precedente
periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive
modificazioni, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dello specifico appalto. (*)
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle
mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai
due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in
tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide
con il committente, il soggetto che affida il
contratto redige il documento di valutazione dei
rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto. Il soggetto presso il quale deve essere
eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per
accettazione dall’esecutore, integra gli atti
contrattuali. (**)
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti
in materia di responsabilità solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi
previdenziali e assicurativi, l’imprenditore
committente risponde in solido con l’appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori,
per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore,
non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per
il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione
dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,
devono essere specificamente indicati a pena di
nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice
civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I
costi di cui al primo periodo non sono soggetti a
ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al
precedente periodo stipulati prima del 25 agosto
2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora
gli stessi contratti siano ancora in corso a tale
data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale. (***)
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,
il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro è determinato periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro è determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo
modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3
agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia
di appalti pubblici le disposizione del presente
decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice
deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro.
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 16 del D.Lgs.
106/2009
(**) Commi inseriti dall’art. 16 del D.Lgs. 106/2009
(***) Comma così modificato dall’art. 16 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 27
Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi
1. Nell’ambito
della Commissione di cui all’articolo 6, anche
tenendo conto delle indicazioni provenienti da
organismi paritetici, vengono individuati settori,
ivi compreso il settore della sanificazione del
tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, con riferimento alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della
specifica esperienza, competenza e conoscenza,
acquisite anche attraverso percorsi formativi
mirati, e sulla base delle attività di cui
all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione
di determinati standard contrattuali e organizzativi
nell’impiego della manodopera, anche in relazione
agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile,
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (*)
1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e
diffusione, nei termini e alle condizioni
individuati dal decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
g), di uno strumento che consenta la continua
verifica della idoneità delle imprese e dei
lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle
disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti
previsti, tra cui la formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti
dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per
mezzo della attribuzione alle imprese ed ai
lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a
seguito di accertate violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio
per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro determina
l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore
autonomo di svolgere attività nel settore edile.
(**)
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,
che potrà, con le modalità ivi previste, essere
esteso ad altri settori di attività individuati con
uno o più accordi interconfederali stipulati a
livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative, il possesso dei requisiti per
ottenere la qualificazione di cui al comma 1
costituisce elemento preferenziale per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e
subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni,
finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o
subappalti. (***)
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di qualificazione previste dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. (**)
Note:
(*) Comma sostituito dall’art. 17 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma inserito dall’art. 17 del D.Lgs. 106/2009
(***) Comma così modificato dall’art. 17 del D.Lgs.
106/2009
SEZIONE II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da
altri paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro. (*)
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato
di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle predette indicazioni e comunque,
anche in difetto di tale elaborazione, a far data
dal 1° agosto 2010. (**)
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della valutazione,
può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di
cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve
essere munito anche tramite le procedure applicabili
ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di
data certa o attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del
medico competente, ove nominato, e contenere: (*)
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei
criteri di redazione del documento è rimessa al
datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l’idoneità quale
strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione; (***)
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresì rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli del presente
decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando
il relativo documento entro novanta giorni dalla
data di inizio della propria attività. (**)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 18 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma inserito dall’art. 18 del D.Lgs. 106/2009
(***) Lettera così modificata dall’art. 18 del
D.Lgs. 106/2009
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi
1. Il datore di
lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere
immediatamente rielaborata, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di
modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi
di cui ai periodi che precedono il documento di
valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel
termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
(*)
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a) e quello di cui all’articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l’unità produttiva
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di
cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione
dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo
non si applica alle attività di cui all’articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50
lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell’elaborazione di tali procedure trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma
6, anche con riferimento alle aziende che rientrano
nel campo di applicazione del titolo IV, sono
adottate nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 28. (**)
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano alle attività svolte nelle seguenti
aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono
i lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto;
c) [...]. (***)
Note:
(*) Comma sostituito dall’art. 19 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma aggiunto dall’art. 19 del D.Lgs. 106/2009
(***) Lettera soppressa dall’art. 19 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 30
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di
organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di
registrazione dell'avvenuta effettuazione delle
attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e
dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di
attività svolta, un'articolazione di funzioni che
assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari
per la verifica, valutazione, gestione e controllo
del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere
un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l'eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e
all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in
relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui
al presente articolo per le parti corrispondenti.
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione
e gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali
procedure sono recepite con decreto del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
(*)
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese
fino a 50 lavoratori rientra tra le attività
finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
Nota:
(*) Comma inserito dall’art. 20 del D.Lgs. 106/2009
SEZIONE III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo 31
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione
all'interno della azienda o della unità produttiva,
o incarica persone o servizi esterni costituiti
anche presso le associazioni dei datori di lavoro o
gli organismi paritetici, secondo le regole di cui
al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni
o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le
capacità e i requisiti professionali di cui
all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente
rispetto alle caratteristiche dell'azienda e
disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa della attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno,
il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
alla azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie, per integrare, ove
occorra, l'azione di prevenzione e protezione del
servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è
obbligatorio in assenza di dipendenti che,
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni non è per questo esonerato dalla
propria responsabilità in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e
successive modificazioni, soggette all'obbligo di
notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8
del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50
lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione deve essere
interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive
nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere
istituito un unico servizio di prevenzione e
protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a
tale struttura per l'istituzione del servizio e per
la designazione degli addetti e del responsabile.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i
requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore nonché di
un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per
lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai
requisiti di cui al precedente periodo, è necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione
in materia di prevenzione e protezione dei rischi,
anche di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di
organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in
azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai
periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio
2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive
modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non essendo
in possesso del titolo di studio di cui al comma 2,
dimostrino di aver svolto una delle funzioni
richiamate, professionalmente o alle dipendenze di
un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data
del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma
2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, dalle università,
dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte
di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco dall’amministrazione della difesa,
dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle
singole amministrazioni, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o
dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di
cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel
rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi
previste. Ulteriori soggetti formatori possono
essere individuati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una
delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della
laurea magistrale LM26, di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca in data 16
marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi
8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000 pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica in data 2 aprile 2001 pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali
riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa
vigente con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, su parere conforme
del Consiglio universitario nazionale ai sensi della
normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai
corsi di formazione di cui al comma 2, primo
periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. (*)
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare
corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi
definiti nell’accordo Stato-Regioni di cui al comma
2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente articolo nei confronti dei componenti del
servizio interno sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel
rispetto delle vigenti disposizioni. (*)
8. Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica, il
datore di lavoro che non opta per lo svolgimento
diretto dei compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo
che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo
che si dichiari disponibile ad operare in una
pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e
b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi
in maniera comune dell’opera di un unico esperto
esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in
via prioritaria con gli enti locali proprietari
degli edifici scolastici e, in via subordinata, con
enti o istituti specializzati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno
libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma
8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto
esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un servizio di
prevenzione e protezione con un adeguato numero di
addetti.
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 21 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 33
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all'articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e
protezione sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei
casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e
di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato
2 dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui ai commi successivi.
1-bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31,
comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a
cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in
caso di affidamento dell’incarico di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione a persone
interne all’azienda o all’unità produttiva o a
servizi esterni così come previsto all’articolo 31,
dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui al comma 2-bis. (*)
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di
formazione, di durata minima di 16 ore e massima di
48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,
nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni
definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla
pubblicazione dell’accordo di cui al periodo
precedente, conserva validità la formazione
effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell’accordo di cui al periodo
precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i
compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli
specifici corsi formazione previsti agli articoli 45
e 46. (*)
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui
al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto
nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo
di cui al precedente periodo si applica anche a
coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio
1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
Note:
(*) Comma inserito dall’art. 22 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 35
Riunione periodica
1. Nelle aziende e
nelle unità produttive che occupano più di 15
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una
riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche
e l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro
salute.
3. Nel corso della riunione possono essere
individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per
prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza
complessiva sulla base delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni
di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie
che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei
lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente
articolo, nelle unità produttive che occupano fino a
15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione
di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che
è a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
SEZIONE IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di
lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti
del servizio di prevenzione e protezione, e del
medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di
cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a),
b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3,
comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di
lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore
o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai
Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia,
la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona
esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del
datore di lavoro [...], un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione
ai propri compiti in materia di salute e sicurezza
del lavoro. I contenuti della formazione di cui al
presente comma comprendono: (*)
a) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di
cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove
esistenti, o presso le associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei lavoratori. (**)
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1,
possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al
comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico; in attesa
dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione
le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto
dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza
dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di
cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione
adottate, con verifica di apprendimento. La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la
cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di
50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e
nel territorio in cui si svolge l’attività del
datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non
può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori. (***)
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e
competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel
rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto
del libretto formativo è considerato dal datore di
lavoro ai fini della programmazione della formazione
e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai
fini della verifica degli obblighi di cui al
presente decreto. (****)
Note:
(*) Alinea così modificato dall’art. 23 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma inserito dall’art. 23 del D.Lgs. 106/2009
(***) Comma sostituito dall’art. 23 del D.Lgs.
106/2009
(****) Comma così modificato dall’art. 23 del D.Lgs.
106/2009
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le
funzioni di medico competente è necessario possedere
uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o
in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva
o in medicina legale.
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei
sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, e della Polizia di Stato e della
Guardia di finanza, svolgimento di attività di
medico nel settore del lavoro per almeno quattro
anni. (*)
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma
1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi
percorsi formativi universitari da definire con
apposito decreto del Ministero dell'Università e
della ricerca di concerto con il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. I
soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attività di medico competente o
dimostrino di avere svolto tali attività per almeno
un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono
abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal
fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente è altresì necessario partecipare al
programma di educazione continua in medicina ai
sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, e successive modificazioni e integrazioni, a
partire dal programma triennale successivo
all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura
non inferiore al 70 per cento del totale nella
disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro".
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti
di cui al presente articolo sono iscritti
nell'elenco dei medici competenti istituito presso
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
Nota:
(*) Lettera aggiunta dall’art. 24 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 39
Svolgimento dell?attività di medico competente
1. L'attività di
medico competente è svolta secondo i principi della
medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale
(ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata, convenzionata con
l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica,
assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attività di
medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente
le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti
i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per
accertamenti diagnostici, della collaborazione di
medici specialisti scelti in accordo con il datore
di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei
casi di gruppi d'imprese nonché qualora la
valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il
datore di lavoro può nominare più medici competenti
individuando tra essi un medico con funzioni di
coordinamento.
Articolo 40
Rapporti del medico competente con il Servizio
sanitario nazionale
1. Entro il primo
trimestre dell’anno successivo all’anno di
riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi
competenti per territorio le informazioni, elaborate
evidenziando le differenze di genere, relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori,
sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il
modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma
1, aggregate dalle aziende sanitarie locali,
all’ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, secondo criteri di semplicità e certezza,
i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di
trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi
alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al
primo periodo. (*)
Nota:
(*) Comma aggiunto dall’art. 25 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, [...]
dalle indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva di cui all’articolo 6; (*)
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di
tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in
una volta l’anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in
funzione della valutazione del rischio. L’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi professionali o alle sue condizioni di
salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell’attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l’idoneità alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase
preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al
fine di verificare l’idoneità alla mansione. (**)
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non è incompatibile con le disposizioni
dell’articolo 39, comma 3. (***)
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) [...] (****) (/*)
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e
spese del datore di lavoro, comprendono gli esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati
al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste
dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni
di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti. (/**)
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-Regioni, adottato previa
consultazione delle parti sociali, vengono
rivisitate le condizioni e le modalità per
l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol
dipendenza. (/***)
5. Gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i
requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e
predisposta su formato cartaceo o informatizzato,
secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno
dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 6 il medico competente esprime il proprio
giudizio per iscritto dando copia del giudizio
medesimo al lavoratore e del datore di lavoro.
(/***)
7. Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneità temporanea vanno precisati i limiti
temporali di validità.
8. [...]. (/****)
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma,
la modifica o la revoca del giudizio stesso. (/**)
Note:
(*) Lettera così modificata dall’art. 26 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettere aggiunte dall’art. 26 del D.Lgs.
106/2009
(***) Comma inserito dall’art. 26 del D.Lgs.
106/2009
(****) L’art. 4 c.2 del D.L. 97/2008 recita: “2. Le
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera r), e all’articolo 41, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009”. L’art.
32, c. 1 del D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009
recita: "Le disposizioni di cui agli articoli 18,
comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere
dal 16 maggio 2009".
(/*) Lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs.
106/2009
(/**) Comma così modificato dall’art. 26 del D.Lgs.
106/2009
(/***) Comma aggiunto dall’art. 26 del D.Lgs.
106/2009
(/****) Comma abrogato dall’art. 26 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione
specifica
1. Il datore di
lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai
giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le
misure indicate dal medico competente e qualora le
stesse prevedano un’inidoneità alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni
inferiori garantendo il trattamento corrispondente
alle mansioni di provenienza. (*)
2. [...] (**)
Note:
(*) Comma sostituito dall’art. 27 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma abrogato dall’art. 27 del D.Lgs. 106/2009
SEZIONE VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Articolo 43
Disposizioni generali
1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti
e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere
evitato, possano cessare la loro attività, o
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il
luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di
altre persone e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione
idonei alla classe di incendio ed al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche
conto delle particolari condizioni in cui possono
essere usati. L’obbligo si applica anche agli
impianti di estinzione fissi, manuali o automatici,
individuati in relazione alla valutazione dei
rischi. (*)
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1,
lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici
dell’azienda o della unità produttiva secondo i
criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda
o dell’unità produttiva. Con riguardo al personale
della Difesa la formazione specifica svolta presso
gli istituti o la scuole della stessa
Amministrazione è abilitativa alla funzione di
addetto alla gestione delle emergenze. (**)
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato.
Note:
(*) Lettera aggiunta dall’art. 28 del D.Lgs.
106/2009
(**) Periodo aggiunto dall’art. 28 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 44
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato
1. Il lavoratore
che, in caso di pericolo grave, immediato e che non
può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro
o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio
alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per
evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non
abbia commesso una grave negligenza.
Articolo 45
Primo soccorso
1. Il datore di
lavoro, tenendo conto della natura della attività e
delle dimensioni dell'azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove
nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per
il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso, i requisiti del personale addetto e
la sua formazione, individuati in relazione alla
natura dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio sono individuati
dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e
dai successivi decreti ministeriali di adeguamento
acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il
parere della Conferenza permanente, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di
applicazione in ambito ferroviario del decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive
modificazioni.
Articolo 46
Prevenzione incendi
1. La prevenzione
incendi è la funzione di preminente interesse
pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta
a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi
sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza
della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto
legislativo devono essere adottate idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità
dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle
disposizioni concernenti la prevenzione incendi di
cui al presente decreto, i Ministri dell'interno,
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o
più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso
si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma
3, continuano ad applicarsi i criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del
Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli
di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h) del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con
decreto del Ministro dell'interno sono istituiti,
presso ogni direzione regionale dei vigili del
fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione
di una specifica attività di assistenza alle
aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure
per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi
precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente
decreto legislativo, concernente aspetti di
prevenzione incendi, sia per l'attività di
disciplina che di controllo, deve essere riferita
agli organi centrali e periferici del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano
ferme le rispettive competenze di cui all'articolo
13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento
della funzione di controllo di cui al presente
articolo, sono rassegnate al Corpo nazione del
vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
SEZIONE VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
Articolo 47
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
istituito a livello territoriale o di comparto,
aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano
fino a 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è
individuato per più aziende nell'ambito territoriale
o del comparto produttivo secondo quanto previsto
dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda
al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e
gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto,
salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in
corrispondenza della giornata nazionale per la
salute e sicurezza sul lavoro, individuata,
nell'ambito della settimana europea per la salute e
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentite le confederazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le modalità di attuazione
del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 2 è il seguente: a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive
sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle
aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000
lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre
aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai
rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo
diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 48
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale
1. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale di cui all?articolo 47, comma 3,
esercita le 1. Il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47,
comma 3, esercita le competenze del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo
50 e i termini e con le modalità ivi previste con
riferimento a tutte le aziende o unità produttive
del territorio o del comparto di competenza nelle
quali non sia stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del
rappresentante di cui al comma 1 sono individuate
dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali
o di categoria, stipulati dalle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza
dei predetti accordi, le modalità di elezione o
designazione sono individuate con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentite le associazioni di cui al presente
comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui
ambito non è stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
partecipano al Fondo di cui all’articolo 52. Con
uno o più accordi interconfederali stipulati a
livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative vengono individuati settori e
attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione
della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza
dei lavoratori in materia di sicurezza o di
pariteticità, le aziende o unità produttive, a
condizione che aderiscano a tali sistemi di
rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a
partecipare al Fondo di cui all’articolo 52. (*)
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto
delle modalità e del termine di preavviso
individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il
termine di preavviso non opera in caso di infortunio
grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene
previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto
delle modalità di cui al presente articolo, al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale, questi lo comunica all'organismo
paritetico o, in sua mancanza, all'organo di
vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo
di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai
lavoratori interessati il nominativo del
rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva
secondo un percorso formativo di almeno 64 ore
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di
elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento
annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale è
incompatibile con l'esercizio di altre funzioni
sindacali operative.
Nota:
(*) Periodo aggiunto dall’art. 29 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 49
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
sito produttivo
1. Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
sono individuati nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di più
aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi
di autorità portuale nonché quelli sede di autorità
marittima da individuare con decreto dei Ministri
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
delle infrastruttere e dei trasporti da adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla
direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre
2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa
quale entità presunta dei cantieri, rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche
legate alla interferenza delle lavorazioni e da un
numero complessivo di addetti mediamente operanti
nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
sito produttivo è individuato, su loro iniziativa,
tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le
modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché
le modalità secondo cui il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in
tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in
cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e
realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Articolo 50
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
1. Fatto salvo
quanto stabilito in sede di contrattazione
collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile
e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso,
alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e
agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non
inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui
all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di
prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli,
anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni
informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento
della sua funzione, riceve copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro
richiesta e per l'espletamento della loro funzione,
ricevono copia del documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
segreto industriale relativamente alle informazioni
contenute nel documento di valutazione dei rischi e
nel documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la
nomina di responsabile o addetto al servizio di
prevenzione e protezione.
Articolo 51
Organismi paritetici
1. A livello
territoriale sono costituiti gli organismi
paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono
prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le
imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o
promuovono attività di formazione, anche attraverso
l’impiego dei fondi interprofessionali di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese,
rilasciano una attestazione dello svolgimento delle
attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e
della efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza di cui
all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza
possono tener conto ai fini della programmazione
delle proprie attività. (*)
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi
paritetici istituiscono specifiche commissioni
paritetiche, tecnicamente competenti. (*)
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi previsti da
accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di
cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari
degli istituti della partecipazione di cui al
medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1,
purché dispongano di personale con specifiche
competenze tecniche in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti produttivi
di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui
al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo
trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una
relazione annuale sull'attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende
di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei
riguardi degli organi di vigilanza territorialmente
competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL
i nominativi delle imprese che hanno aderito al
sistema degli organismi paritetici e il nominativo o
i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza territoriali. (*)
Note:
(*) Comma aggiunto dall’art. 30 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 52
Sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità
1. Presso
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo
di sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a
favore delle realtà in cui la contrattazione
nazionale o integrativa non preveda o costituisca,
come nel settore edile, sistemi di rappresentanza
dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o,
almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
(*)
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non
inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità
del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con
riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di
lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli
imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice
civile, dei lavoratori stagionali del settore
agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi
paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui
all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore
lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso
l’azienda ovvero l’unità produttiva calcolate sulla
base della retribuzione media giornaliera per il
settore industria e convenzionale per il settore
agricoltura determinate annualmente per il calcolo
del minimale e massimale delle prestazioni
economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei
lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la
giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8
ore; (**)
b) [...]; (***)
c) [...]; (***)
d) [...]. (***)
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adottato,
previa intesa con le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il 31 dicembre 2009, sono definiti le
modalità di funzionamento e di articolazione
settoriale e territoriale del Fondo del fondo di cui
al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra
le finalità di cui al medesimo comma nonché il
relativo procedimento amministrativo e contabile di
alimentazione e la composizione e le funzioni del
comitato amministratore del fondo. (/*)
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è
alimentato con i residui iscritti nel bilancio
dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di
cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. (/**)
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale redige una relazione annuale sulla
attività svolta, da inviare al Fondo.
Note:
(*) Alinea così modificato dall’art. 31 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera così modificata dall’art. 31 del D.Lgs.
106/2009
(***) Lettere soppresse dall’art. 31 del D.Lgs.
106/2009
(/*) Comma così modificato dall’art. 31 del D.Lgs.
106/2009
(/**) Comma aggiunto dall’art. 31 del D.Lgs.
106/2009
SEZIONE VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE
DEGLI INFORTUNI
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 53
Tenuta della documentazione
1. È consentito
l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei
dati per la memorizzazione di qualunque tipo di
documentazione prevista dal presente decreto
legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di
accesso al sistema di gestione della predetta
documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia
consentito solo ai soggetti a ciò espressamente
abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia
consentito solo alle persone responsabili, in
funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla
lettera b) siano univocamente riconducibili alle
persone responsabili che le hanno effettuate
mediante la memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi
comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati
occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive
a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa,
sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal
presente decreto legislativo, le informazioni
contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due
distinti supporti informatici di memoria e siano
implementati programmi di protezione e di controllo
del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema,
una procedura in cui siano dettagliatamente
descritte le operazioni necessarie per la gestione
del sistema medesimo. Nella procedura non devono
essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro
siano articolate su vari sedi geografiche o
organizzate in distinti settori funzionali,
l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di
comunicazione elettronica, attraverso la
trasmissione della password in modalità criptata e
fermo restando quanto previsto al comma 2
relativamente alla immissione e validazione dei dati
da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che
informatico, deve essere custodita nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di
igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle
condizioni di lavoro può essere tenuta su unico
supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi,
le modalità per l'eventuale eliminazione o per la
tenuta semplificata della documentazione di cui al
periodo che precede sono definite con successivo
decreto, adottato, previa consultazione delle parti
sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'emanazione del
decreto interministeriale di cui all'articolo 8
comma 4, del presente decreto restano in vigore le
disposizioni relative al registro infortuni ed ai
registri degli esposti ad agenti cancerogeni e
biologici.
Articolo 54
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione
di documentazione e le comunicazioni a enti o
amministrazioni pubbliche, comunque previste dal
presente decreto legislativo possono avvenire
tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le
modalità indicati dalle strutture riceventi.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I
SANZIONI
Articolo 55 (*)
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E' punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500
a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la
violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si
applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi
se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attività di manutenzione, rimozione smaltimento e
bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la
cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il
datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza
degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2,
lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui
all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il
datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza
degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2,
lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera
o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere
a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q),
36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma
1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z)
prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo.
Medesima pena si applica al soggetto che viola
l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g),
n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli
29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo
18, comma 1, lettere r), con riferimento agli
infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli
infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo
25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e
dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100
a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
300 euro in caso di violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5,
lettera g) con riferimento agli infortuni superiori
ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni
conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 32 del
D.Lgs. 106/2009
Articolo 56 (*)
Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento
a tutte le disposizioni del presente decreto, i
preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e
competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19,
comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da
200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19,
comma 1, lettere b), d) e g).
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 33 del
D.Lgs. 106/2009
Articolo 57 (*)
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i
fornitori e gli installatori
1. I progettisti
che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da
1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il
disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000
euro.
3. Gli installatori che violano il disposto
dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a
tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 34 del
D.Lgs. 106/2009
Articolo 58 (*)
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico
competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da
200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25,
comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25,
comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da
400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25,
comma 1, lettere a), con riferimento alla
valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600
a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25,
comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli
40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 35 del
D.Lgs. 106/2009
Articolo 59 (*)
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori
sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20,
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e
43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma
3.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 36 del
D.Lgs. 106/2009
Articolo 60 (*)
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di
cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i
lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del
fondo, i soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti
1. I soggetti di
cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21,
comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
300 euro per ciascun soggetto per la violazione
dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la
violazione dell'articolo 20, comma 3.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 37 del
D.Lgs. 106/2009
SEZIONE II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Articolo 61
Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di
esercizio dell'azione penale per i delitti di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se
il fatto è commesso con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbia determinato una
malattia professionale, il pubblico ministero ne dà
immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in
relazione alle rispettive competenze, ai fini
dell'eventuale costituzione di parte civile e
dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei
familiari delle vittime di infortuni sul lavoro
hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà
della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92
del codice di procedura penale, con riferimento ai
reati commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 62
Definizioni
1. Ferme restando
le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per
luoghi di lavoro, unicamente ai fini della
applicazione del presente titolo, i luoghi destinati
a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni
altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità
produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del
proprio lavoro. (*)
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si
applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni
facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
(**)
Note:
(*) Comma sostituito dall’art. 38 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera aggiunta dall’art. 38 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 63
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di
lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell’allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati
tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare
per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori
e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi
alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di
lavoro utilizzati da lavoratori disabili. (*)
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e
l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino
agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione
dell’organo di vigilanza territorialmente
competente, adotta le misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. [...] (*)
Note:
(*) Comma sostituito dall’art. 39 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma abrogato dall’art. 39 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 64
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di
lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di
cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile,
i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza,
destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento.
Articolo 65
Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato
destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
possono essere destinati al lavoro locali chiusi
sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche. In tali casi il
datore di lavoro provvede ad assicurare idonee
condizioni di aerazione, di illuminazione e di
microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei
locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche
per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le
esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non
diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre
che siano rispettate le norme del presente decreto
legislativo e si sia provveduto ad assicurare le
condizioni di cui al comma 2.
Articolo 66
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato
consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili,
ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza
che sia stata previamente accertata l'assenza di
pericolo per la vita e l'integrità fisica dei
lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento
dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi
idonei. Quando possa esservi dubbio sulla
pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono
essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti
di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a
detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo
di sensi.
Articolo 67
Notifiche all?organo di vigilanza competente per
territorio
1. La costruzione e
la realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le
ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere
eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed
essere notificati all’organo di vigilanza competente
per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli
aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e
delle principali modalità di esecuzione delle
stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali
e degli impianti.
Entro trenta giorni dalla data di notifica l’organo
di vigilanza territorialmente competente può
chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni
in relazione ai dati notificati. (*)
3. La notifica di cui al presente articolo si
applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la
presenza di più di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo è valida
ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni
di cui all’articolo 53, comma 5.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 40 del D.Lgs.
106/2009
CAPO
II
Sanzioni
Articolo 68 (*)
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell'articolo 66;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell'articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67,
commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV,
punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica
violazione ed è punita con la pena prevista dal
comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto
a precisare in ogni caso, in sede di contestazione,
i diversi precetti violati.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 41 del D.Lgs.
106/2009
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Articolo 69
Definizioni
1. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente titolo si
intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature e componenti
necessari all’attuazione di un processo produttivo,
destinato ad essere usato durante il lavoro; (*)
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura
di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno
ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello
stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si
trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di
una attrezzatura di lavoro.
Nota:
(*) Lettera così modificata dall’art. 42 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 70
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto
previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe
a disposizione dei lavoratori devono essere conformi
alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1, e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, devono essere
conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui
all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui
al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite
secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'art. 395 del decreto
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza,
nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino
che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione
dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato
o messa in servizio conformemente alla legislazione
nazionale di recepimento delle direttive comunitarie
ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle
indicazioni del fabbricante, presenti una situazione
di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno
o più requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalle disposizioni legislative regolamentari di cui
al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità
nazionale di sorveglianza del mercato competente per
tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste
dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede
di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti
del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di
attrezzatura, mediante apposita prescrizione a
rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata
accertata una contravvenzione, oppure mediante
idonea disposizione in ordine alle modalità di uso
in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia
stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente
competente rispettivamente, nei confronti del
fabbricante ovvero dei soggetti della catena della
distribuzione, qualora, alla conclusione
dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità
nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti
la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1 dell'articolo 70. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 43 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 71
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di
lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui
all’articolo precedente, idonee ai fini della salute
e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o
adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di
lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche
del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle
attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo
i rischi connessi all’uso delle attrezzature di
lavoro e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta
adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le
quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle
istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e
libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei
requisiti minimi di sicurezza stabilite con
specifico provvedimento regolamentare adottato in
relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18,
comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del
registro di controllo delle attrezzature di lavoro
per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali
definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
per migliorarne le condizioni di sicurezza in
rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del
comma 4, lettera a), numero 3 non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle
prestazioni previste dal costruttore. (*)
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché il posto di lavoro e la posizione dei
lavoratori durante l’uso delle attrezzature
presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato
ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una informazione, formazione ed
addestramento adeguati; (**)
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere detti
compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il
datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai
fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da
linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza
dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l’installazione e prima della messa in esercizio) e
ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo
cantiere o in una nuova località di impianto, al
fine di assicurarne l’installazione corretta e il
buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare
origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo
frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite
dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili
dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine
di garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi
eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature
di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di
inattività;
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere
a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza
delle attrezzature di lavoro e devono essere
effettuati da persona competente. (*)
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8
devono essere riportati per iscritto e, almeno
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8 siano usate al di fuori della sede
dell’unità produttiva devono essere accompagnate da
un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo
controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore
di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate in allegato VII a verifiche periodiche,
volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione
e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima
di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi
provvede nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti
pubblici o privati abilitati con le modalità di cui
al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate
dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi
provvedono nel termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati
abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le
verifiche sono onerose e le spese per la loro
effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
(*)
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al
comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
soggetti privati abilitati acquistano la qualifica
di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della
funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri
per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
di cui al comma precedente sono stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. (*)
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e
sentita la Commissione consultiva di cui
all’articolo 6, vengono apportate le modifiche
all’allegato VII relativamente all’elenco delle
attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche
di cui al comma 11. (*)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 44 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera così modificata dall’art. 44 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 72
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda,
noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in
servizio al di fuori della disciplina di cui
all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria
responsabilità, che le stesse siano conformi, al
momento della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti
di sicurezza di cui all’allegato V. (*)
2. Chiunque noleggi o conceda in uso [...]
attrezzature di lavoro senza operatore deve, al
momento della cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di
sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli
atti per tutta la durata del noleggio o della
concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso,
i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di
attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in
possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
(**)
Note:
(*) Comma sostituito dall’art. 45 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma così modificato dall’art. 45 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 73
Informazione, formazione e addestramento (*)
1. Nell’ambito
degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il
datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i
lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni
necessaria informazione e istruzione e ricevano una
formazione e un addestramento adeguati, (**) in
rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare
i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante
l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non
usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono
risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all’articolo 71, comma 7,
ricevano una formazione, informazione ed
addestramento adeguati e specifici, tali da
consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che
possano essere causati ad altre persone. (***)
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori nonché le modalità per
il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validità della formazione.
Note:
(*) Rubrica sostituita dall’art. 46 del D.Lgs.
106/2009
(**) Parole così modificate dall’art. 46 del D.Lgs.
106/2009
(***) Comma così modificato dall’art. 46 del D.Lgs.
106/2009
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Articolo 74
Definizioni
1. Si intende per
dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale
del servizio per il mantenimento dell’ordine
pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto [...]; (*)
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attività
lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la
dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.
Nota:
(*) Lettera così modificata dall’art. 47 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 75
Obbligo di uso
1. I DPI devono
essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
Articolo 76
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono
essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive
modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le
sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
Articolo 77
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di
lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori
fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle
norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di
valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d'uso fornite dal fabbricante, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie
per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni
del decreto di cui all'articolo 79, comma 2,
fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti
previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo
le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da
parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al
termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla
terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Articolo 78
Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza
a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera
h), i lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di
lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi
dell'articolo 77, commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i
DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed
espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le
procedure aziendali in materia di riconsegna dei
DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
Articolo 79
Criteri per l?individuazione e l?uso
1. Il contenuto
dell’allegato VIII, costituisce elemento di
riferimento per l’applicazione di quanto previsto
all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6, tenendo conto della natura,
dell’attività e dei fattori specifici di rischio
sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al
comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001. (*)
Nota:
(*) Comma aggiunto dall’art. 48 del D.Lgs. 106/2009
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Articolo 80
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché i
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di
natura elettrica connessi all’impiego dei materiali,
delle apparecchiature e degli impianti elettrici
messi a loro disposizione ed, in particolare, da
quelli derivanti da: (*)
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni
dovuti a sovratemperature pericolose, archi
elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente
prevedibili.
2. A tal fine il datore di lavoro esegue una
valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1,
tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche
del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico
il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al
minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed
a predisporre le procedure di uso e manutenzione
atte a garantire nel tempo la permanenza del livello
di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure
di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le
misure necessarie affinché le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed
attuate tenendo conto delle disposizioni legislative
vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali
d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti
nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle
indicate nelle pertinenti norme tecniche. (**)
Note:
(*) Alinea sostituito dall’art. 49 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma aggiunto dall’art. 49 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 81
Requisiti di sicurezza
1. Tutti i
materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché
le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e
costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari,
le apparecchiature, le installazioni e gli impianti
di cui al comma precedente, si considerano costruiti
a regola d’arte se sono realizzati secondo le
pertinenti norme tecniche. (*)
3. [...]. (**)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 50 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma abrogato dall’art. 50 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 82
Lavori sotto tensione
1. E’ vietato
eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono
tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su
cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto
previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori
sono eseguiti nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle
norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché
l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia
affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di
lavoro come idonei per tale attività secondo le
indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da
aziende autorizzate, con specifico provvedimento del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia
affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro
ai sensi della pertinente normativa tecnica
riconosciuti idonei per tale attività. (*)
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, da emanarsi entro dodici
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c,
numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2
le aziende già autorizzate ai sensi della
legislazione vigente.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 51 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 83
Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono
essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di
linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti
di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che
vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi. (*)
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1
le disposizioni contenute nelle pertinenti norme
tecniche. (*)
Nota:
(*) Commi così modificati dall’art. 52 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 84
Protezioni dai fulmini
1. Il datore di
lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti,
le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli
effetti dei fulmini [...] realizzati secondo le
norme tecniche. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 53 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 85
Protezione di edifici, impianti strutture ed
attrezzature
1. Il datore di
lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti,
le strutture, le attrezzature, siano protetti dai
pericoli determinati dall’innesco elettrico di
atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o
sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o
polveri combustibili infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali
esplosivi. (*)
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano
utilizzando le specifiche disposizioni di cui al
presente decreto legislativo e le pertinenti norme
tecniche di cui all’allegato IX. (*)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 54 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 86
Verifiche e controlli (*)
1. Ferme restando
le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di
verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede
affinché gli impianti elettrici e gli impianti di
protezione dai fulmini siano periodicamente
sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle
norme di buona tecnica e la normativa vigente per
verificarne lo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i
criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei
controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è
verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità
di vigilanza.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 55 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 87
Sanzioni a carico del datore di lavoro, del
dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
(*)
1. Il datore di
lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dell'articolo 80, comma 2.
2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la
pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1;
b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e
5.13.9 dell'allegato V, parte II;
c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a),
b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83,
comma 1, e 85, comma 1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai
punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4,
5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2,
5.16.4, dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1
dell'allegato VI;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
500 a euro 1.800 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai
punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli
indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera
b) del comma 2;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla
lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V,
parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,
5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16
è considerata una unica violazione, penale o
amministrativa a seconda della natura dell'illecito,
ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti
commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in
ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI,
punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una
unica violazione ed è punita con la pena prevista
dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è
tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in
uso è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione
dell'articolo 72.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 56 del D.Lgs.
106/2009
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Articolo 88
Campo di applicazione
1. Il presente Capo
contiene disposizioni specifiche relative alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente Capo non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle
attività minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni
o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i
macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla
coltivazione della miniera, le opere e gli impianti
destinati all’arricchimento dei minerali, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed
alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi
e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai
poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui
si effettuino riprese, purché tali attività non
implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo
o mobile.
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’allegato X; (*)
g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori
edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
(*)
Nota:
(*) Lettera aggiunta dall’art. 57 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 89
Definizioni
1. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente Capo si
intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito
denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco è riportato nell’allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale
l’intera opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori è il responsabile del procedimento; (*)
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui
attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti
di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti
di cui all’articolo 92, che non può essere il datore
di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o
un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le
incompatibilità di cui al precedente periodo non
operano in caso di coincidenza fra committente e
impresa esecutrice; (**)
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste
per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai
sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nell’allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del
contratto di appalto con il committente che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi
di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto
sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione
di promuovere la partecipazione delle imprese
aderenti agli appalti pubblici o privati, anche
privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa
consorziata assegnataria dei lavori oggetto del
contratto di appalto individuata dal consorzio
nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralità di imprese
consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata
nell’atto di assegnazione dei lavori come
affidataria, sempre che abbia espressamente
accettato tale individuazione; (**)
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue
un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali; (***)
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di
capacità organizzative, nonché disponibilità di
forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da realizzare. (/* )
Note:
(*) Lettera sostituita dall’art. 58 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera così modificata dall’art. 58 del D.Lgs.
106/2009
(***) Lettera aggiunta dall’art. 58 del D.Lgs.
106/2009
(/*) Lettera così modificata dall’art. 58 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 90
Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori
1. Il committente o
il responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione dell’opera, si attiene ai principi e
alle misure generali di tutela di cui all’articolo
15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche
ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o
fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di
realizzazione di questi vari lavori o fasi di
lavoro. (*)
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto
previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al
progettista. (**)
2. Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase della progettazione dell’opera, prende in
considerazione i documenti di cui all’articolo 91,
comma 1, lettere a) e b). (***)
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con
l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione. (***)
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 98. (***)
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori
a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori,
qualora in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni
sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori
comunica alle imprese affidatarie alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo
del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
(***)
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha
facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione
dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori,
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica
impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalità di cui
all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato, e
del documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti
dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento
unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e dell’autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, copia
della notifica preliminare di cui all’articolo 99,
il documento unico di regolarità contributiva delle
imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta
verifica della ulteriore documentazione di cui alle
lettere a) e b). (***)
10. In assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 o del
fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), quando previsti, oppure in assenza di notifica
di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in
assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi
è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente. (***)
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
ai lavori privati non soggetti a permesso di
costruire in base alla normativa vigente e comunque
di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso,
le funzioni del coordinatore per la progettazione
sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei
lavori. (****)
Note:
(*) Comma sostituito dall’art. 59 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma aggiunto dall’art. 59 del D.Lgs. 106/2009
(***) Comma così modificato dall’art. 59 del D.Lgs.
106/2009
(****) Comma sostituito dall’art. 39 della legge 7
luglio 2009 n. 88.
Articolo 91
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la
progettazione dell’opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono
definiti all’allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio
1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
(*)
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 90, comma 1; (**)
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è
preso in considerazione all’atto di eventuali lavori
successivi sull’opera.
Note:
(*) Lettera così modificata dall’art. 60 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera così modificata dalla legge n. 88 del 7
luglio 2009.
Articolo 92
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori
1. Durante la
realizzazione dell’opera, il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l’applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100
ove prestisto e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro; (*)
b) verifica l’idoneità del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100, ove previsto e il fascicolo di cui all’articolo
91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza; (*)
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze
alle disposizioni degli articoli 94, 95 , 96 e 97,
comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui
all’articolo 100, ove previsto, e propone la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza
alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;
(*)
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il
coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere
a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo
periodo della medesima lettera b). (**)
Note:
(*) Lettera così modificata dall’art. 61 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma così modificato dall’art. 61 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 93
Responsabilità dei committenti e dei responsabili
dei lavori
1. Il committente è
esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
[...] (*)
2. La designazione del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell’adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). (*)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 62 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 94
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori
autonomi che esercitano la propria attività nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al
presente decreto legislativo, si adeguano alle
indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Articolo 95
Misure generali di tutela
1. I datori di
lavoro delle imprese esecutrici, durante
l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali
di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni
ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro
tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari
materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata
in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori; (*)
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di
sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi; (*)
h) le interazioni con le attività che avvengono sul
luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
Nota:
(*) Lettera così modificata dall’art. 63 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 96
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti
1. I datori di
lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi
una unica impresa, anche familiare o con meno di
dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di
cui all’allegato XIII;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del
cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di
materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le
influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei
detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera h).
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g),
non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
(*)
2. L’accettazione da parte di ciascun datore di
lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la
redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo
26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo
29, comma 3. (**)
Note:
(*) Comma inserito dall’art. 64 del D.Lgs. 106/2009
(**) Comma sostituito dall’art. 64 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 97
Obblighi del datore di lavoro dell?impresa
affidataria
1. Il datore di
lavoro dell’impresa affidataria verifica le
condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
l’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
(*)
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte
salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma
2, sono riferiti anche al datore di lavoro
dell’impresa affidataria. Per la verifica
dell’idoneità tecnico professionale si fa
riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria
deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95
e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di
sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in
subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le
altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV
siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso
i relativi oneri della sicurezza. (**)
3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al
presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere
in possesso di adeguata formazione. (**)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 65 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma inserito dall’art. 65 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 98
Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori
1. Il coordinatore
per la progettazione e il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di
uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle
seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69,
LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca in data 16 marzo
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti
classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di
cui al decreto del Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 28
novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,
ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in data 5 maggio
2004, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004 nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8,
L9, L17, L23, di cui al predetto decreto
ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea
conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno
due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico nonché attestazione, da parte
di datori di lavoro o committenti, comprovante
l’espletamento di attività lavorativa nel settore
delle costruzioni per almeno tre anni. (*)
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresì, in possesso di attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento finale, a specifico
corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL,
dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina
sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle
università, dalle associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi
paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui
all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati
rilasciati nel rispetto della previgente normativa a
conclusione di corsi avviati primadella data di
entrata in vigore del presente decreto. (*)
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di
cui al comma 2 devono rispettare almeno le
prescrizioni di cui all’allegato XIV.
4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per
coloro che, non più in servizio, abbiano svolto
attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di un esame
relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario i cui programmi e le relative modalità
di svolgimento siano conformi all’allegato XIV.
L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per
coloro che sono in possesso della laurea magistrale
LM-26. (*)
5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di
cui al comma 2 sono a totale carico dei
partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per
il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da
esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 66 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 99
Notifica preliminare
1. Il committente o
il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale
e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di
cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in
maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore
delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51
possono chiedere copia dei dati relativi alle
notifiche preliminari presso gli organi di
vigilanza.
Articolo 100
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessità dell’opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi i rischi particolari di cui all’allegato
XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4
dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) è corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull’organizzazione del cantiere e, ove la
particolarità dell’opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della
stima dei costi della sicurezza sono definiti
all’allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano
operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di
presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte
di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio o per
garantire la continuità in condizioni di emergenza
nell’erogazione di servizi essenziali per la
popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas,
reti di comunicazione. (*)
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori,
se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a
carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria
previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si
applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo,
del medesimo decreto legislativo. (**)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 67 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma aggiunto dall’art. 67 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 101
Obblighi di trasmissione
1. Il committente o
il responsabile dei lavori trasmette il piano di
sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori. In caso di appalto di opera pubblica si
considera trasmissione la messa a disposizione del
piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa
affidataria trasmette il piano di cui al comma 1
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna
impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la
quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per
l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito
positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15
giorni dall'avvenuta ricezione.
Articolo 102
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima
dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e delle
modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare
proposte al riguardo.
Articolo 103
Modalità di previsione dei livelli di emissione
sonora (*)
[...] (*)
Articolo abrogato dall’art. 68 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 104
Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la
cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200
giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 102 costituisce assolvimento
dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35,
salvo motivata richiesta del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è
inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia
prevista la sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, la visita del medico competente
agli ambienti di lavoro in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo
stesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del
medico competente, con l'esame di piani di sicurezza
relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attività i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza. Il medico competente visita almeno una
volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono
la loro attività i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37,
i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere
definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il
committente o il responsabile dei lavori organizzi
apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto
previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 105
Attività soggette
1. Le norme del
presente Capo si applicano alle attività che, da
chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la
esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o
in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica,
sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono,
inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile. Le norme del presente Capo si applicano ai
lavori in quota di cui al presente Capo e ad in ogni
altra attività lavorativa.
Articolo 106
Attività escluse
1. Le disposizioni
del presente Capo, ad esclusione delle sole
disposizioni relative ai lavori in quota, non si
applicano: (*)
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi
e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai
poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Nota:
(*) Alinea così modificato dall’art. 69 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 107
Definizioni
1. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente Capo si
intende per lavoro in quota: attività lavorativa che
espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad
un piano stabile.
Sezione II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 108
Viabilità nei cantieri
1. Fermo restando
quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII,
durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri
la viabilità delle persone e dei veicoli. (*)
Nota:
(*) Comma sostituito dall’art. 70 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 109
Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in
relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere
dotato di recinzione avente caratteristiche idonee
ad impedire l'accesso agli estranei alle
lavorazioni.
Articolo 110
Luoghi di transito
1. Il transito
sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e
simili deve essere impedito con barriere o protetto
con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Articolo 111
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di
lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota
non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a
partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità
ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione
priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al
dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di
accesso adottato deve consentire l’evacuazione in
caso di pericolo imminente. Il passaggio da un
sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non deve comportare rischi
ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia
utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro
in quota solo nei casi in cui l’uso di altre
attrezzature di lavoro considerate più sicure non è
giustificato a causa del limitato livello di rischio
e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano
impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in
cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta
che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di
lavoro considerata più sicura non è giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l’impiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dell’esito della valutazione dei rischi
ed, in particolare, della durata dei lavori e dei
vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i
rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature
in questione, prevedendo, ove necessario,
l’installazione di dispositivi di protezione contro
le cadute. I predetti dispositivi devono presentare
una configurazione ed una resistenza tali da evitare
o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
quota e da prevenire, per quanto possibile,
eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute possono
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui
sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione
di un lavoro di natura particolare richiede
l’eliminazione temporanea di un dispositivo di
protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il
lavoro è eseguito previa adozione di tali misure.
Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare,
i dispositivi di protezione collettiva contro le
cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei
in quota soltanto se le condizioni meteorologiche
non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato
assumere e somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri
temporanei e mobili e ai lavori in quota. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 71 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 112
Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere
provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed
idonee allo scopo; esse devono essere conservate in
efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di
qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica
per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai
sensi dell'allegato XIX.
Articolo 113
Scale
1. Le scale fisse a
gradini, destinate al normale accesso agli ambienti
di lavoro, devono essere costruite e mantenute in
modo da resistere ai carichi massimi derivanti da
affollamento per situazioni di emergenza. I gradini
devono avere pedata e alzata dimensionate a regola
d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del
transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli
devono essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le
rampe delimitate da due pareti devono essere munite
di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5,
fissate su pareti o incastellature verticali o
aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono
essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento
o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale
da impedire la caduta accidentale della persona
verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al
piano dei pioli non deve distare da questi più di cm
60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri
dalla parete alla quale sono applicati o alla quale
la scala è fissata. Quando l'applicazione della
gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà
costruttive, devono essere adottate, in luogo della
gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un
metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono
essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei
singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno,
devono avere i pioli fissati ai montanti mediante
incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali
pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale
lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che
presentino listelli di legno chiodati sui montanti
al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere
provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità
inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli
alle estremità superiori, quando sia necessario per
assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori
di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su
guide, non sono richieste le misure di sicurezza
indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale
a mano usate per l'accesso ai vari piani dei
ponteggi e delle impalcature non devono essere poste
l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che
servono a collegare stabilmente due ponti, quando
sono sistemate verso la parte esterna del ponte,
devono essere provviste sul lato esterno di un
corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o
per altre cause, comporti pericolo di sbandamento,
esse devono essere adeguatamente assicurate o
trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano sistemate in modo da garantire la loro
stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti
criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un
supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate
e immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate
in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi,
in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito
con fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono
essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori
di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di
una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano
di pesi su una scala a pioli non deve precludere una
presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o
più elementi innestati (tipo all'italiana o simili),
oltre quanto prescritto nel precedente comma 3, si
devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve
superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel
qual caso le estremità superiori dei montanti devono
essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono
essere munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza della
scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di
m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito
di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni di
carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per
le scale portatili conformi all'allegato XX.
Articolo 114
Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle
immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre
operazioni a carattere continuativo il posto di
lavoro deve essere protetto da un solido impalcato
sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a
terra deve essere delimitato con barriera per
impedire la permanenza ed il transito sotto i
carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di
schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura
di blocchi o pietre e simili, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa
sia delle persone direttamente addette a tali lavori
sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
Tali misure non sono richieste per i lavori di
normale adattamento di pietrame nella costruzione di
muratura comune.
Articolo 115
Sistemi di protezione contro le cadute dall?alto
1. Nei lavori in
quota qualora non siano state attuate misure di
protezione collettiva come previsto all’articolo
111, comma 1, lett. a), è necessario che i
lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per l’uso specifico composti da diversi
elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, conformi alle norme tecniche,
quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature. (*)
2. [...] (**)
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato,
direttamente o mediante connettore lungo una guida o
linea vita, a parti stabili delle opere fisse o
provvisionali. (*)
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere
munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo
dispositivo anticaduta.
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 72 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma abrogato dall’art. 72 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 116
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego
di sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi
1. Il datore di
lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformità ai
seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con
funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di
sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in
circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda
fune rende il lavoro più pericoloso e se sono
adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di
sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di
ascesa e discesa e dotata di un sistema
autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in
cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita
di un dispositivo mobile contro le cadute che segue
gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai
lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo
adeguato, anche al fine di poter immediatamente
soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il
programma dei lavori definisce un piano di
emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di
protezione individuale, le tecniche e le procedure
operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli
operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro
e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile
presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da
parte dell'organo di vigilanza competente per
territorio di compatibilità ai criteri di cui
all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e
dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture
naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e
protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed
i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportati nell'allegato XXI.
Articolo 117
Lavori in prossimità di parti attive
1. Ferme restando
le disposizioni di cui all’articolo 83, quando
occorre effettuare lavori in prossimità di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette,
ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
(*)
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti
attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine
operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed
ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non
possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di
lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni
presenti e comunque la distanza di sicurezza non
deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato
IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle
pertinenti norme tecniche. (**)
Note:
(*) Alinea così modificato dall’art. 73 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma così modificato dall’art. 73 del D.Lgs.
106/2009
Sezione III
SCAVI E FONDAZIONI
Articolo 118
Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di
splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di
lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono
avere una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Quando la parete del fronte di attacco
supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di
scavo manuale per scalzamento alla base e
conseguente franamento della parete. (*)
2. Quando per la particolare natura del terreno o
per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura
o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici
deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del
fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore,
quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto
di avvicinarsi alla base della parete di attacco e,
in quanto necessario in relazione all'altezza dello
scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio
della platea superiore, la zona superiore di
pericolo deve essere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguire
dello scavo.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 74 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 119
Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di
pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia
di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo
scavo, alla applicazione delle necessarie armature
di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono
sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30
centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di
roccia che non presenti pericolo di distacchi,
devono predisporsi idonee armature per evitare
franamenti della volta e delle pareti. Dette
armature devono essere applicate man mano che
procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione
può essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere
adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza
dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le
cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite
dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono
essere adottate misure e precauzioni per evitare che
gli scuotimenti del terreno producano lesioni o
danni alle opere vicine con pericolo per i
lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre
3 metri deve essere disposto, a protezione degli
operai addetti allo scavo ed all’asportazione del
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura
per il passaggio delle benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una
adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni
devono essere tali da permettere il recupero di un
lavoratore infortunato privo di sensi.
7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve
essere effettuato conformemente al punto 3.4.
dell’Allegato XVIII. (*)
Nota:
(*) Comma aggiunto dall’art. 75 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 120
Deposito di materiali in prossimità degli scavi
1. E' vietato
costituire depositi di materiali presso il ciglio
degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni del lavoro, si deve provvedere
alle necessarie puntellature.
Articolo 121
Presenza di gas negli scavi
1. Quando si
eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini
e fosse in genere, devono essere adottate idonee
misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di
gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica
del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi,
raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che
possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze
pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza
di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità
dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare
una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i
lavoratori devono essere provvisti di idonei
dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi
di protezione individuale collegati ad un idoneo
sistema di salvataggio, che deve essere tenuto
all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza.
Questo deve mantenersi in continuo collegamento con
gli operai all'interno ed essere in grado di
sollevare prontamente all'esterno il lavoratore
colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere
respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando, accertate la natura e la concentrazione dei
gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano
garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una
efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas
infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla
bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione;
deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se
siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso
di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di
apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme
o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i
lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione
dei lavori.
Sezione IV
PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE
PROVVISIONALI (*)
Nota:
(*) Rubrica così modificata dall’art. 76 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 122
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori in
quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo
dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o
idonee opere provvisionali o comunque precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3
dell’allegato XVIII. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 77 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 123
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e
lo smontaggio delle opere provvisionali devono
essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori.
Articolo 124
Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di
servizio e sulle impalcature in genere è vietato
qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere
sempre inferiore a quello che è consentito dalla
resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio
occupato dai materiali deve consentire i movimenti e
le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.
Articolo 125
Disposizione dei montanti
1. I montanti
devono essere costituiti con elementi accoppiati, i
cui punti di sovrapposizione devono risultare
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere
verticali o leggermente inclinati verso la
costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza
sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per
impalcature di altezza superiore, soltanto per gli
ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi
singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente
assicurato alla base di appoggio o di infissione in
modo che sia impedito ogni cedimento in senso
verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m
1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei
montanti devono essere applicati correnti e tavola
fermapiede a protezione esclusivamente dei
lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. (*)
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve
essere superiore a m 3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da
evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché,
in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da
un progetto redatto da un ingegnere o architetto
corredato dai relativi calcoli di stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato
alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni
due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggi a rombo o di pari
efficacia.
Nota:
(*) Comma sostituito dall’art. 78 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 126
Parapetti
1. Gli impalcati e
ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che
siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il
vuoto di robusto parapetto e in buono stato di
conservazione.
Articolo 127
Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui
particolari esigenze non permettono l'impiego di
ponti normali, possono essere consentiti ponti a
sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei
procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità
e la stabilità.
Articolo 128
Sottoponti
1. Gli impalcati e
ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa
per i ponti sospesi per le torri di carico, per i
ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non
superiore a cinque giorni. (*)
Nota:
(*) Comma sostituito dall’art. 79 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 129
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato
cementizio
1. Nella esecuzione
di opere a struttura in conglomerato cementizio,
quando non si provveda alla costruzione da terra di
una normale impalcatura con montanti, prima di
iniziare la erezione delle casseforme per il getto
dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in
corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte
di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di
almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto
della successiva soletta o della trave perimetrale,
non devono essere lasciate sporgere dal filo del
fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento
della sponda esterna del cassero medesimo. Come
sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo
costruito in corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del
solaio di copertura del piano terreno, un impalcato
di sicurezza (mantovana) a protezione contro la
caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può
essere sostituita con una chiusura continua in
graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti
le stesse garanzie di sicurezza, o con la
segregazione dell'area sottostante.
Articolo 130
Andatoie e passerelle
1. Le andatoie
devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando
siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori
e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali.
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per
cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da
pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli;
sulle tavole delle andatoie devono essere fissati
listelli trasversali a distanza non maggiore del
passo di un uomo carico.
Sezione V
PONTEGGI FISSI
Articolo 131
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e
l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi
portanti prefabbricati, metallici o non, sono
disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante
chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione
ed all'impiego, corredando la domanda di una
relazione nella quale devono essere specificati gli
elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di
cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di
esame della documentazione tecnica, la rispondenza
del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI
EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma
UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed
all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra
i montanti della stessa fila a condizione che i
risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico condotte su prototipi significativi degli
schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei
gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona
tecnica.
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci
anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio
all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi
rilasciare dal fabbricante copia della
autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni
e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e
g) dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, si avvale anche dell'ISPESL per
il controllo delle caratteristiche tecniche dei
ponteggi dichiarate dal titolare
dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione
presso le sedi di produzione.
Articolo 132
Relazione tecnica
1. La relazione di
cui all'articolo 131 deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il
ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze
ammissibili e schema dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali
impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i
singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono
stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di
impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio
del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei
massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei
ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali
non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola
applicazione.
Articolo 133
Progetto
1. I ponteggi di
altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella relazione di calcolo non sono disponibili le
specifiche configurazioni strutturali utilizzate con
i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere
provvisionali, costituite da elementi metallici o
non, oppure di notevole importanza e complessità in
rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un progetto
comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito
secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione
ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un
ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all'esercizio della professione, deve risultare
quanto occorre per definire il ponteggio nei
riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e
dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui
all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in
cui vengono usati i ponteggi e le opere
provvisionali di cui al comma 1.
Articolo 134
Documentazione
1. Nei cantieri in
cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed
esibita, a richiesta degli organi di vigilanza,
copia della documentazione di cui al comma 6
dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio,
uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in
quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato
XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono
essere subito riportate sul disegno, devono restare
nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato
l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Articolo 135
Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei
ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad
incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile
il marchio del fabbricante.
Articolo 136
Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in
quota il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo di persona competente un piano di montaggio,
uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della
complessità del ponteggio scelto, con la valutazione
delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella
particolare realizzazione e in ciascuna fase di
lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di
un piano di applicazione generalizzata integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo
a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo
i giunti devono essere collocati strettamente l’uno
vicino all’altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati
due correnti, di cui uno può fare parte del
parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio è impedito tramite fissaggio su una
superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) [...] (*)
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura
del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale
da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le
parti di ponteggio non pronte per l’uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico e delimitandole
con elementi materiali che impediscono l’accesso
alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano
montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e
conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento
delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed
i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportati nell’allegato XXI.
Nota:
(*) Lettera soppressa dall’art. 80 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 137
Manutenzione e revisione
1. Il preposto, ad
intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro
deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del
giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli
ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale
sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
(*)
2. I vari elementi metallici devono essere difesi
dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di
protezione.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 81 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 138
Norme particolari
1. Le tavole che
costituiscono l’impalcato devono essere fissate in
modo che non possano scivolare sui traversi
metallici.
2. È consentito un distacco delle tavole del piano
di calpestio dalla muratura non superiore a 20
centimetri. (*)
3. È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi
del ponteggio.
4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i
montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma
4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di
almeno 1 metro l’ultimo impalcato [...]; (**)
b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma
1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non
inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma
1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non
inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) [...]. (***)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 82 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera così modificata dall’art. 82 del D.Lgs.
106/2009
(***) Lettera soppressa dall’art. 82 del D.Lgs.
106/2009
Sezione VI
PONTEGGI MOVIBILI
Articolo 139
Ponti su cavalletti
1. I ponti su
cavalletti non devono aver altezza superiore a metri
2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere
conformi ai requisiti specifici indicati nel punto
2.2.2. dell’Allegato XVIII. (*)
Nota:
(*) Periodo aggiunto dall’art. 83 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 140
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote
devono avere base ampia in modo da resistere, con
largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante
gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che
non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve
risultare livellato; il carico del ponte sul terreno
deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere
saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con
sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi
appropriati devono impedire lo spostamento
involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione
dei lavori in quota. (*)
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla
costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga
a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi
all’allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere
controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le
linee elettriche di contatto, non devono essere
spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
carichi.
Nota:
(*) Comma sostituito dall’art. 84 del D.Lgs.
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Sezione VII
COSTRUZIONI EDILIZIE
Articolo 141
Strutture speciali
1. Durante la
costruzione o il consolidamento di cornicioni di
gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere
adottate precauzioni per impedirne la caduta,
ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino
a che la stabilità dell'opera sia completamente
assicurata.
Articolo 142
Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature
provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali
archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale
e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in
cemento armato o in muratura di ogni genere, devono
essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase
del lavoro, la necessaria solidità e con modalità
tali da consentire, a getto o costruzione ultimata,
il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come
centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia
luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso
corrente, devono essere eseguite su progetto redatto
da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi
calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di
cui al comma precedente, devono essere esibiti sul
posto di lavoro a richiesta degli organi di
vigilanza.
Articolo 143
Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa
delle armature e delle centine di sostegno delle
opere di cui all'articolo precedente, è fatto
obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno
o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare,
in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse
o delle strutture sottostanti, con particolare
riguardo a possibili degradazioni per presenza
d'acqua.
Articolo 144
Resistenza delle armature
1. Le armature
devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle
strutture, anche quello delle persone e dei
sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni
dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante
l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell'acqua.
Articolo 145
Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle
armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo
142 deve essere effettuato con cautela dai
lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la
diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo
che il direttore dei lavori ne abbia data
l'autorizzazione.
2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di
armatura di sostegno quando sulle strutture
insistano carichi accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in
calcestruzzo devono essere adottate le misure
precauzionali previste dalle norme per la esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio.
Articolo 146
Difesa delle aperture
1. Le aperture
lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro
devono essere circondate da normale parapetto e da
tavola fermapiede oppure devono essere coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti
di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il
passaggio di materiali o di persone, un lato del
parapetto può essere costituito da una barriera
mobile non asportabile, che deve essere aperta
soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani
che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono
essere munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate
in modo da impedire la caduta di persone.
Articolo 147
Scale in muratura
1. Lungo le rampe
ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione,
fino alla posa in opera delle ringhiere, devono
essere tenuti parapetti normali con tavole
fermapiede fissati rigidamente a strutture
resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta
impalcatura posta all'altezza del pavimento del
primo piano a difesa delle persone transitanti al
piano terreno contro la caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora
mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per
impedirvi il transito, devono essere fissati
intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali
devono essere applicati trasversalmente listelli di
legno posti a distanza non superiore a 40
centimetri.
Articolo 148
Lavori speciali
1. Prima di
procedere alla esecuzione di lavori su lucernari,
tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo
di predisporre misure di protezione collettiva, deve
essere accertato che questi abbiano resistenza
sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei
materiali di impiego. (*)
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza,
devono essere adottati i necessari apprestamenti
atti a garantire la incolumità delle persone
addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole
sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di
idonei dispositivi di protezione individuale
anticaduta.
Nota:
(*) Comma sostituito dall’art. 85 del D.Lgs.
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Articolo 149
Paratoie e cassoni
1. Paratoie e
cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi
dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dall'attrezzatura adeguata per
consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di
irruzione d'acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la
trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o
di un cassone devono essere effettuati soltanto
sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i
cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
Sezione VIII
DEMOLIZIONI
Articolo 150
Rafforzamento delle strutture
1. Prima
dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo
di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie strutture
da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono
essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Articolo 151
Ordine delle demolizioni
1. I lavori di
demolizione devono procedere con cautela e con
ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza
di un preposto e condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o
di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da
apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto
di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve
essere tenuto a disposizione degli organi di
vigilanza.
Articolo 152
Misure di sicurezza
1. La demolizione
dei muri effettuata con attrezzature manuali deve
essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera in demolizione.
2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai
sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono
quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due
metri.
Articolo 153
Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di
demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma
deve essere trasportato oppure convogliato in
appositi canali, il cui estremo inferiore non deve
risultare ad altezza maggiore di due metri dal
livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo
che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente
rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere
realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od
ingombranti, il materiale di demolizione deve essere
calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve
provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di
risulta.
Articolo 154
Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona
sottostante la demolizione deve essere vietata la
sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con
appositi sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per
il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che
sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Articolo 155
Demolizione per rovesciamento
1. Salvo
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali
e locali, la demolizione di parti di strutture
aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri
può essere effettuata mediante rovesciamento per
trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in
modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita
soltanto su elementi di struttura opportunamente
isolati dal resto del fabbricato in demolizione in
modo da non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni
necessarie per la sicurezza del lavoro quali:
trazione da distanza non minore di una volta e mezzo
l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato
con martinetti solo per opere di altezza non
superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli
sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo
scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle
strutture o di grossi blocchi possano derivare danni
o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti
pericolose per i lavoratori addetti.
Articolo 156
Verifiche
1. Il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentita la Commissione consultiva permanente, può
stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche
ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo
le modalità e l'organo tecnico incaricato.
CAPO
III
SANZIONI
Articolo 157
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei
lavori (*)
1. Il committente o
il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2,
e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90,
commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo
periodo.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 86 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 158
Sanzioni per i coordinatori (*)
1. Il coordinatore
per la progettazione è punito con l’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dell’articolo 91, comma 1;
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è
punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed
f), e 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell’articolo 92, comma 1, lettera d).
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 87 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 159
Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti (*)
1. Il datore di
lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si
applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o
l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è
commessa in cantieri temporanei o mobili in cui
l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi
particolari, individuati in base all'allegato XI; si
applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
se il piano operativo di sicurezza è redatto in
assenza di uno o più degli elementi di cui
all'allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli
97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a),
e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128,
comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e
3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi
1 e 2 e 154;
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli
96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97,
commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle
disposizioni del Capo II del presente Titolo non
altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100,
comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato
XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i
servizi igienico-assistenziali a disposizione dei
lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e
nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti
di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è
punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c).
L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni
caso, in sede di contestazione, i diversi precetti
violati.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 88 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 160
Sanzioni per i lavoratori autonomi (*)
1. I lavoratori
autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da
400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo
100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da
300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da
200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124,
138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 89 del D.Lgs.
106/2009
TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 161
Campo di applicazione
1. Il presente
titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica
di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano alla segnaletica impiegata per regolare il
traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo
ed aereo.
2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con decreto
dei Ministeri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e delle infrastrutture e dei
trasporti, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, è emanato il
regolamento per l’individuazione delle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgano in presenza di traffico
veicolare. (*)
Nota:
(*) Comma aggiunto dall’art. 90 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 162
Definizioni
1. Ai fini del
presente titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di seguito indicata "segnaletica di
sicurezza": una segnaletica che, riferita ad un
oggetto, ad una attività o ad una situazione
determinata, fornisce una indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o la salute
sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei
casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale
gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un
comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte
di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive
un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale
che fornisce indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce
indicazioni diverse da quelle specificate alle
lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione
di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata,
la cui visibilità è garantita da una illuminazione
di intensità sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato
assieme ad un cartello del tipo indicato alla
lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale è
assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un'immagine che
rappresenta una situazione o che prescrive un
determinato comportamento, impiegata su un cartello
o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un
dispositivo costituito da materiale trasparente o
semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal
retro in modo da apparire esso stesso come una
superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice
emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza
impiego di voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale
predeterminato, con impiego di voce umana o di
sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle
braccia o delle mani in forma convenzionale per
guidare persone che effettuano manovre implicanti un
rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Articolo 163
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a
seguito della valutazione effettuata in conformità
all'articolo 28, risultano rischi che non possono
essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, conformemente alle
prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la
segnaletica di sicurezza indicazioni relative a
situazioni di rischio non considerate negli allegati
da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in
riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le
misure necessarie, secondo le particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico
all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa
ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista
dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo,
fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.
Articolo 164
Informazione e formazione
1. Il datore di
lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e i lavoratori siano informati di tutte le misure da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza
impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità
produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in
particolare sotto forma di istruzioni precise, che
deve avere per oggetto specialmente il significato
della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando
questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i
comportamenti generali e specifici da seguire.
CAPO
II
SANZIONI
Articolo 165
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente (*)
1. Il datore di
lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell'articolo 163;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
dell'articolo 164.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli
allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero,
XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX,
punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e
XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica
violazione ed è punita con la pena prevista dal
comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto
a precisare in ogni caso, in sede di contestazione,
i diversi precetti violati.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 91 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 166
Sanzioni a carico del preposto (*)
[...] (*)
Articolo abrogato dall’art. 92 del D.Lgs.
106/2009
Titolo VI
Movimentazione manuale dei carichi
CAPO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 167
Campo di applicazione
1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attività
lavorative di movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni
di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
spostare un carico, che, per le loro caratteristiche
o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie
delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari.
Articolo 168
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di
lavoro adotta le misure organizzative necessarie e
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di
una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione manuale di detti carichi,
tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in
particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e
salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di
progettazione, le condizioni di sicurezza e di
salute connesse al lavoro in questione tenendo conto
dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di
patologie dorso-lombari, adottando le misure
adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale
attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della
valutazione del rischio e dei fattori individuali di
rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di
riferimento per le finalità del presente articolo e
dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri
casi si può fare riferimento alle buone prassi e
alle linee guida.
Articolo 169
Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto
dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate
relativamente al peso ed alle altre caratteristiche
del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in
relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di
corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
l'addestramento adeguato in merito alle corrette
manovre e procedure da adottare nella movimentazione
manuale dei carichi.
CAPO
II
SANZIONI
Articolo 170
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente (*)
1. Il datore di
lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
dell’articolo 169, comma 1.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 93 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 171
Sanzioni a carico del preposto (*)
[...] (*)
Articolo abrogato dall’art. 94 del D.Lgs. 106/2009
Titolo VII
Attrezzature munite di videoterminali
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 172
Campo di applicazione
1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature
munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai
lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un
mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo
prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di
cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle
misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Articolo 173
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o
grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente
con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, incluso il mouse, il software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unità a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il
piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza
un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti
Articolo 174
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di
lavoro, all'atto della valutazione del rischio di
cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con
particolare riguardo a:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed
all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate
per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della
somma ovvero della combinazione della incidenza dei
rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i
posti di lavoro di cui all'articolo 173, in
conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato
XXXIV.
Articolo 175
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore,
ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite
dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di
quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni
possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle
interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di
lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono
compresi i tempi di attesa della risposta da parte
del sistema elettronico, che sono considerati, a
tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il
lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte
integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono
la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Articolo 176
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di
cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai
sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una
frequenza diversa stabilita dal medico competente,
la periodicità delle visite di controllo è biennale
per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico
competente stabilisce il termine per la successiva
visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo
per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta,
secondo le modalità previste all'articolo 41, comma
2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione
visiva, in funzione dell'attività svolta, quando
l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne
evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare
i dispositivi normali di correzione.
Articolo 177
Informazione e formazione
1. In ottemperanza
a quanto previsto in via generale dall'articolo 18,
comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1,
lettera a).
Capo III
Sanzioni
Articolo 178
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente (*)
1. Il datore di
lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176,
commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 176, comma 6, e 177.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi alle attrezzature munite di videoterminale
di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è
considerata una unica violazione ed è punita con la
pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di
vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede
di contestazione, i diversi precetti violati.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 95 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 179
Sanzioni a carico del preposto (*)
[...] (*)
Articolo abrogato dall’art. 96 del D.Lgs. 106/2009
TITOLO VIII
Agenti fisici
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 180
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del
presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni,
le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici,
le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche che possono
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo,
per le attività comportanti esposizione a rumore si
applica il Capo II, per quelle comportanti
esposizione a vibrazioni si applica il Capo III, per
quelle comportanti esposizione a campi
elettromagnetici si applica il Capo IV, per quelle
comportanti esposizione a radiazioni ottiche
artificiali si applica il Capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive
modificazioni.
Articolo 181
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito
della valutazione di cui all'articolo 28, il datore
di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici in modo da identificare
e adottare le opportune misure di prevenzione e
protezione con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da
esposizioni ad agenti fisici è programmata ed
effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da
personale qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione in possesso di specifiche
conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è
aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti
che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano
necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla
valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di
esposizione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi
precisa quali misure di prevenzione e protezione
devono essere adottate. La valutazione dei rischi è
riportata sul documento di valutazione di cui
all'articolo 28, essa può includere una
giustificazione del datore di lavoro secondo cui la
natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria
una valutazione dei rischi più dettagliata.
Articolo 182
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del
progresso tecnico e della disponibilità di misure
per controllare il rischio alla fonte, i rischi
derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono
eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La
riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli
agenti fisici si basa sui principi generali di
prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti
a valori superiori ai valori limite di esposizione
definiti nei Capi II, III, IV e V. Allorché,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di
lavoro in applicazione del presente Capo i valori
limite di esposizione risultino superati, il datore
di lavoro adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione, individua le cause del superamento dei
valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le misure di protezione e prevenzione per evitare un
nuovo superamento.
Articolo 183
Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di
lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle
esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio, incluse le
donne in stato di gravidanza ed i minori.
Articolo 184
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito
degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il
datore di lavoro provvede affinché i lavoratori
esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul
luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano
informati e formati in relazione al risultato della
valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente
Titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi
II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi
associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o
calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti
fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli
effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e agli
obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di
protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni sanitarie all'uso.
Articolo 185
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici
viene svolta secondo i principi generali di cui
all'articolo 41, ed è effettuata dal medico
competente nelle modalità e nei casi previsti ai
rispettivi Capi del presente Titolo sulla base dei
risultati della valutazione del rischio che gli sono
trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del
servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli
in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello
stato di salute correlata ai rischi lavorativi il
medico competente ne informa il lavoratore e, nel
rispetto del segreto professionale, il datore di
lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio;
Articolo 186
Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella
di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il
medico competente riporta i dati della sorveglianza
sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione
individuali, ove previsti negli specifici Capi del
presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per
il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Capo II
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI
ESPOSIZIONE
AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 187
Campo di applicazione
1. Il presente Capo
determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore
durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Articolo 188
Definizioni
1. Ai fini del
presente Capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak):
valore massimo della pressione acustica istantanea
ponderata in frequenza "C";
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):
[dB(A) riferito a 20 Pa]: valore medio, ponderato in
funzione del tempo, dei livelli di esposizione al
rumore per una giornata lavorativa nominale di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul
lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w):
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei
livelli di esposizione giornaliera al rumore per una
settimana nominale di cinque giornate lavorative di
otto ore, definito dalla norma internazionale ISO
1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Articolo 189
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite
di esposizione e i valori di azione, in relazione al
livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX
= 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C)
riferito a 20 µPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX
= 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)
riferito a 20 µPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX
= 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C)
riferito a 20 µPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche
della attività lavorativa l'esposizione giornaliera
al rumore varia significativamente, da una giornata
di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini
dell'applicazione dei valori limite di esposizione e
dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione
settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore,
come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda
il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al
minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di
esposizione settimanale va considerato il livello
settimanale massimo ricorrente.
Articolo 190
Valutazione del rischio
1. Nell’ambito di
quanto previsto dall’articolo 181, il datore di
lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore
durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
a) il livello, il tipo e la durata
dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore,
con particolare riferimento alle donne in gravidanza
e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l’attività svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni
fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni
che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di
infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite
dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in
conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al
rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali
di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione
dell’udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma
1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori
di azione possono essere superati, il datore di
lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori
sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono
essere adeguati alle caratteristiche del rumore da
misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori
ambientali secondo le indicazioni delle norme
tecniche. I metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purché sia rappresentativa
dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto nel presente
articolo, il datore di lavoro tiene conto
dell’incertezza delle misure determinate secondo la
prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le
misure di prevenzione e protezione necessarie ai
sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è
documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro,
macchine e impianti può essere stimata in fase
preventiva facendo riferimento a livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui
validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, riportando la
fonte documentale cui si è fatto riferimento. (*)
Nota:
(*) Comma aggiunto dall’art. 97 del D.Lgs. 106/2009
Articolo 191
Valutazione di attività a livello di esposizione
molto variabile
1. Fatto salvo il
divieto al superamento dei valori limite di
esposizione, per attività che comportano un'elevata
fluttuazione dei livelli di esposizione personale
dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a
detti lavoratori un'esposizione al rumore al di
sopra dei valori superiori di azione, garantendo
loro le misure di prevenzione e protezione
conseguenti e in particolare: a) la disponibilità
dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il
controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla
valutazione si limita a determinare il livello di
rumore prodotto dalle attrezzature nei posti
operatore ai fini dell'identificazione delle misure
di prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e organizzative di
cui all'articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo
28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così
classificati, va riportato il riferimento al
presente articolo.
Articolo 192
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 182, il datore di
lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al
minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al
rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei
posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell’intensità dell’esposizione e
l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 190 risulta che i valori superiori (*)
di azione sono superati, il datore di lavoro elabora
ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l’esposizione al
rumore, considerando in particolare le misure di cui
al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono
essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori
superiori di azione sono indicati da appositi
segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e
l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di
esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il
lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di
riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il
rumore in questi locali è ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni
di utilizzo.
Nota:
(*) Parola così modificata dall’art. 98 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 193
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. In ottemperanza
a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera
c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi
derivanti dal rumore non possono essere evitati con
le misure di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 192, fornisce i dispositivi di
protezione individuali per l'udito conformi alle
disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, e
alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i
valori inferiori di azione il datore di lavoro mette
a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari
o al di sopra dei valori superiori di azione esige
che i lavoratori utilizzino i dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale
dell'udito che consentono di eliminare il rischio
per l'udito o di ridurlo al minimo, previa
consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di
protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione
prodotta dai dispositivi di protezione individuale
dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto
del valore limite di esposizione. I mezzi
individuali di protezione dell’udito sono
considerati adeguati ai fini delle presenti norme
se, correttamente usati, e comunque rispettano le
prestazioni richieste dalle normative tecniche. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 99 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 194
Misure per la limitazione dell?esposizione
1. Fermo restando
l'obbligo del non superamento dei valori limite di
esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure
prese in applicazione del presente Capo, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il
datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione
per evitare che la situazione si ripeta.
Articolo 195
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori
uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall'esposizione al rumore.
Articolo 196
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di
lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i
lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i
valori superiori di azione. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno
o con periodicità diversa decisa dal medico
competente, con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi
rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è
estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione, su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi
l'opportunità.
Articolo 197
Deroghe
1. Il datore di
lavoro può richiedere deroghe all'uso dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto
del valore limite di esposizione, quando, per la
natura del lavoro, l'utilizzazione di tali
dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute
e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a
quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse,
sentite le parti sociali, per un periodo massimo di
quattro anni dall'organo di vigilanza
territorialmente competente che provvede anche a
darne comunicazione, specificando le ragioni e le
circostanze che hanno consentito la concessione
delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. Le circostanze che
giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono
riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venir
meno dei relativi presupposti, riprende immediata
applicazione la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è
condizionata dall'intensificazione della
sorveglianza sanitaria e da condizioni che
garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al
minimo. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed
il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla
Commissione della Unione Europea un prospetto
globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi
del presente articolo.
Articolo 198
Linee Guida per i settori della musica, delle
attività ricreative e dei call center
1. Su proposta
della Commissione permanente per la prevenzione
degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui
all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due
anni dall’entrata in vigore del presente Capo, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione
del presente Capo nei settori della musica, delle
attività ricreative e dei call center. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 100 del D.Lgs.
106/2009
CAPO
III
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE
A VIBRAZIONI
Articolo 199
Campo di applicazione
1. Il presente Capo
prescrive le misure per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o
possono essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti
indicati all'articolo 3, comma 2, del presente
decreto legislativo le disposizioni del presente
capo sono applicate tenuto conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, quali
individuate dai decreti ivi previsti.
Articolo 200
Definizioni
1. Ai fini del
presente Capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema
mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare
disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo
intero, comportano rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e
traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio A(8): [ms -2 ]:
valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza,
delle accelerazioni misurate per una giornata
lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al
corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato
nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate
per una giornata lavorativa nominale di otto ore.
Articolo 201
Valori limite di esposizione e valori d?azione
1. Ai fini del
presente Capo, si definiscono i seguenti valori
limite di esposizione e valori di azione.
a) Per le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è
fissato a 5 m/s 2 ; mentre su periodi
brevi è pari a 20 m/s 2 ;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare
l'azione, è fissato a 2,5 m/s 2 .
b) Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è
fissato a 1,0 m/s 2 ; mentre su periodi
brevi è pari a 1,5 m/s 2 ;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s
2 .
2. Nel caso di variabilità del livello di
esposizione giornaliero va considerato il livello
giornaliero massimo ricorrente.
Articolo 202
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di
quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura, i
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori
sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni
meccaniche può essere valutato mediante
l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche
e il riferimento ad appropriate informazioni sulla
probabile entità delle vibrazioni per le
attrezzature o i tipi di attrezzature nelle
particolari condizioni di uso reperibili presso
banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro
assenza, dalle informazioni fornite in materia dal
costruttore delle attrezzature. Questa operazione va
distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego
di attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata e che resta comunque il metodo di
riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o
misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni
trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in
base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV,
parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei
seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni
intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori
d'azione specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili
al rischio con particolare riferimento alle donne in
gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e
salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra
le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di
lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore
dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione alle
vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a
vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle
ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse
temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del
rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica.
Articolo 203
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando
quanto previsto nell'articolo 182, in base alla
valutazione dei rischi di cui all'articolo 202,
quando sono superati i valori d'azione, il datore di
lavoro elabora e applica un programma di misure
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo
l'esposizione e i rischi che ne conseguono,
considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore
esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate
concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che
producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il
minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per
ridurre i rischi di lesioni provocate dalle
vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente
le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al
sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei
sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e
dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei
lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle
attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre
al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati,
con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti
per la protezione dal freddo e dall'umidità.
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore
limite di esposizione è stato superato, il datore di
lavoro prende misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto di tale valore, individua
le cause del superamento e adatta, di conseguenza,
le misure di prevenzione e protezione per evitare un
nuovo superamento.
Articolo 204
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori
esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì
sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando,
secondo il medico competente, si verificano una o
più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere
possibile l'individuazione di un nesso tra
l'esposizione in questione e una malattia
identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed
è probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di
lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la
malattia o gli effetti nocivi per la salute.
Articolo 205
Deroghe
1. Nei settori
della navigazione marittima e aerea, il datore di
lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può
richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei
valori limite di esposizione per il corpo intero
qualora, tenuto conto della tecnica e delle
caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non
sia possibile rispettare tale valore limite
nonostante le misure tecniche e organizzative messe
in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui
l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni
meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di
azione, ma può occasionalmente superare il valore
limite di esposizione, il datore di lavoro può
richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a
condizione che il valore medio dell'esposizione
calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri, con
elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo
di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono
inferiori a quelli derivanti dal livello di
esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse,
per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo
di vigilanza territorialmente competente che
provvede anche a darne comunicazione, specificando
le ragioni e le circostanze che hanno consentito la
concessione delle stesse, al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. Le deroghe
sono rinnovabili e possono essere revocate quando
vengono meno le circostanze che le hanno
giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e
2 è condizionata all'intensificazione della
sorveglianza sanitaria e da condizioni che
garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al
minimo. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed
il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla
Commissione della Unione europea un prospetto dal
quale emergano circostanze e motivi delle deroghe
concesse ai sensi del presente articolo.
CAPO
IV
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE
A CAMPI ELETTROMAGNETICI
Articolo 206
Campo di applicazione
1. Il presente Capo
determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti
dall'articolo 207, durante il lavoro. Le
disposizioni riguardano la protezione dai rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli
effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo
umano derivanti dalla circolazione di correnti
indotte e dall'assorbimento di energia, e da
correnti di contatto.
2. Il presente Capo non riguarda la protezione da
eventuali effetti a lungo termine e i rischi
risultanti dal contatto con i conduttori in
tensione.
Articolo 207
Definizioni
1. Agli effetti
delle disposizioni del presente Capo si intendono
per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a
300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti
all’esposizione a campi elettromagnetici che sono
basati direttamente sugli effetti sulla salute
accertati e su considerazioni biologiche. Il
rispetto di questi limiti garantisce che i
lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono
protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve
termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l’entità dei parametri
direttamente misurabili, espressi in termini di
intensità di campo elettrico (E), intensità di campo
magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente
indotta attraverso gli arti (IL) e
densità di potenza (S), che determina l’obbligo di
adottare una o più delle misure specificate nel
presente Capo. Il rispetto di questi valori assicura
il rispetto dei pertinenti valori limite di
esposizione. (*)
Nota:
(*) Lettera così modificata dall’art. 101 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 208
Valori limite di esposizione e valori d?azione
1. I valori limite
di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI,
lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato
XXXVI, lettera B, tabella 2.
Articolo 209
Identificazione dell?esposizione e valutazione dei
rischi
1. Nell’ambito
della valutazione dei rischi di cui all’articolo
181, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura o calcola i livelli dei campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
La valutazione, la misurazione e il calcolo devono
essere effettuati in conformità alle norme europee
standardizzate del Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le
citate norme non avranno contemplato tutte le
pertinenti situazioni per quanto riguarda la
valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione
dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore
di lavoro adotta le specifiche buone prassi (*)
individuate od emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del
Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo
conto, se necessario, dei livelli di emissione
indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformità al comma
1, qualora risulti che siano superati i valori di
azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro
valuta e, quando necessario, calcola se i valori
limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di
cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere
effettuati in luoghi di lavoro accessibili al
pubblico, purché si sia già proceduto ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative
alla limitazione dell'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e
risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del
Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi
rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro presta
particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e
il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi
medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e
altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in
campi magnetici statici con induzione magnetica
superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di
materiali infiammabili provocata da scintille
prodotte da campi indotti, correnti di contatto o
scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai
campi elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate
raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria,
comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni
scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze
diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione
del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure
adottate, previste dall'articolo 210.
Nota:
(*) Parole sostituite dall’art. 102 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 210
Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della
valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori
di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il
datore di lavoro, a meno che la valutazione
effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2,
dimostri che i valori limite di esposizione non sono
superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un
programma d'azione che comprenda misure tecniche e
organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione, tenendo
conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto
conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei
campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso
di dispositivi di sicurezza, schermature o di
analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi
e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono
essere esposti a campi elettromagnetici che superano
i valori di azione devono essere indicati con
un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste
nel caso che dalla valutazione effettuata a norma
dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro
dimostri che i valori limite di esposizione non sono
superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre
identificate e l'accesso alle stesse è limitato
laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il
rischio di un superamento dei valori limite di
esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti
a valori superiori ai valori limite di esposizione.
Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal
datore di lavoro in applicazione del presente Capo,
i valori limite di esposizione risultino superati,
il datore di lavoro adotta misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto dei valori
limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e
adegua di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c),
il datore di lavoro adatta le misure di cui al
presente articolo alle esigenze dei lavoratori
esposti particolarmente sensibili al rischio.
Articolo 211
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa
dal medico competente con particolare riguardo ai
lavoratori particolarmente sensibili al rischio di
cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati
della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di
lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità
diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a
controllo medico i lavoratori per i quali è stata
rilevata un’esposizione superiore ai valori di
azione di cui all’articolo 208, comma 2 a meno che
la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209,
comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione
non sono superati e che possono essere esclusi
rischi relativi alla sicurezza. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 103 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 212
Linee guida
1. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del
Servizio Sanitario Nazionale, sentita la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, entro due
anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
elabora le linee guida per l'applicazione del
presente Capo nello specifico settore dell'utilizzo
in ambito sanitario delle attrezzature di Risonanza
Magnetica.
CAPO
V
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI
DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Articolo 213
Campo di applicazione
1. Il presente Capo
stabilisce prescrizioni minime di protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che possono derivare, dall'esposizione
alle radiazioni ottiche artificiali durante il
lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti
agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Articolo 214
Definizioni
Agli effetti delle
disposizioni del presente Capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni
elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda
compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle
radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni
ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni
infrarosse: (*)
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda
degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm),
UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La
regione degli infrarossi è suddivisa in IRA
(780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1
mm); (**)
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione
stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al
quale si possa far produrre o amplificare le
radiazioni elettromagnetiche nella gamma di
lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche,
soprattutto mediante il processo di emissione
stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da
un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione
ottica diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di
esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati
direttamente sugli effetti sulla salute accertati e
su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi
limiti garantisce che i lavoratori esposti a
sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano
protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi
e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza
radiante incidente per unità di area su una
superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo
dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato
(J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per
unità d'angolo solido per unità di superficie,
espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W
m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza,
esposizione radiante e radianza alle quali è esposto
un lavoratore.
Nota:
(*) n.d.r. Riportiamo la corretta indicazione
dell'unità di misura delle radiazioni ottiche (nm)
erroneamente trascritta in Gazzetta Ufficiale.
(**) Numeri sostituiti dall’art. 104 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 215
Valori limite di esposizione
1. I valori limite
di esposizione per le radiazioni incoerenti sono
riportati nell'allegato XXXVII, Parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni
laser sono riportati nell'allegato XXXVII, Parte II.
Articolo 216
Identificazione dell?esposizione e valutazione dei
rischi
1. Nell’ambito
della valutazione dei rischi di cui all’articolo
181, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle
radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i
lavoratori. La metodologia seguita nella
valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo
rispetta le norme della Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC), per quanto riguarda le
radiazioni laser, e le raccomandazioni della
Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE)
e del Comitato europeo di normazione (CEN) per
quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle
situazioni di esposizione che esulano dalle suddette
norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno
disponibili norme e raccomandazioni adeguate
dell’Unione europea, il datore di lavoro adotta le
buone prassi (*) individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in
subordine, linee guida nazionali o internazionali
scientificamente fondate. In tutti i casi di
esposizione, la valutazione tiene conto dei dati
indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se
contemplate da pertinenti direttive comunitarie di
prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della
valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la
durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di
radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui
all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultante dalle
interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni
ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento
temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni
ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate
raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria,
comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita
conformemente alla pertinente norma IEC e, in
relazione a tutte le sorgenti artificiali che
possono arrecare danni simili a quelli di un laser
della classe 3B o 4, tutte le classificazioni
analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti
delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle
relative attrezzature di lavoro in conformità delle
pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione
dei rischi deve precisare le misure adottate
previste dagli articoli 217 e 218.
Nota:
(*) Parole sostituite dall’art. 105 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 217
Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i
rischi
1. Se la
valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite
d'esposizione possono essere superati, il datore di
lavoro definisce e attua un programma d'azione che
comprende misure tecniche e/o organizzative
destinate ad evitare che l'esposizione superi i
valori limite, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno
radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche, incluso, quando
necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermatura o analoghi meccanismi di protezione
della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi
e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello
dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle
attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui
all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i
lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di
radiazioni ottiche che superino i valori limite di
esposizione (*) devono essere indicati con
un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre
identificate e l’accesso alle stesse è limitato,
laddove ciò sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al
presente articolo alle esigenze dei lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio.
Nota:
(*) Parole sostituite dall’art. 106 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 218
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa
dal medico competente con particolare riguardo ai
lavoratori particolarmente sensibili al rischio,
tenuto conto dei risultati della valutazione dei
rischi trasmessi dal datore di lavoro. La
sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo
di prevenire e scoprire tempestivamente effetti
negativi per la salute, nonché prevenire effetti a
lungo termine negativi per la salute e rischi di
malattie croniche derivanti dall'esposizione a
radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1,
sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i
lavoratori per i quali è stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di cui
all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure
sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata
comunica al lavoratore i risultati che lo
riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le
informazioni e i pareri relativi al controllo
sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine
dell'esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati
significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria
tenendo conto del segreto professionale.
Capo VI
Sanzioni
Articolo 219
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente (*)
1. Il datore di
lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli
articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi
1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209,
commi 2 e 4.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli
182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195,
196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma
4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione
degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo,
210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 107 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 220
Sanzioni a carico del medico competente (*)
1. Il medico
competente è punito con l’arresto fino tre mesi o
con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione
degli articoli 185 e 186.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 108 del D.Lgs.
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TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO
I
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Articolo 221
Campo di applicazione
1. Il presente capo
determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli
effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa
che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si
applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che
sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le
disposizioni relative agli agenti chimici per i
quali valgono provvedimenti di protezione
radiologica regolamentati dal decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano
altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi,
fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei
decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio
1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13
gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice
IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite
dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del
Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie
navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR),
quali incorporate nella normativa comunitaria e
nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di
merci pericolose emanate alla data del 25 maggio
1998.
4. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano alle attività comportanti esposizione ad
amianto che restano disciplinate dalle norme
contenute al Capo III del presente Titolo.
Articolo 222
Definizioni
1. Ai fini del
presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo
stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni,
nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al
predetto decreto. Sono escluse le sostanze
pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati
pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65 e successive modificazioni, nonché gli
agenti che rispondono ai criteri di classificazione
come preparati pericolosi di cui al predetto
decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo
per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo
classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1)
e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza
e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del
modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato
assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti
chimici: ogni attività lavorativa in cui sono
utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi
la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento,
il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei
rifiuti, o che risultino da tale attività
lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se
non diversamente specificato, il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un
agente chimico nell'aria all'interno della zona di
respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento; un primo elenco
di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della
concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di
tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello
stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente
chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il
potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione
o esposizione.
Articolo 223
Valutazione dei rischi
1. Nella
valutazione di cui all’articolo 28, il datore di
lavoro determina preliminarmente l’eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di
tali agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza
comunicate dal responsabile dell'immissione sul
mercato tramite la relativa scheda di sicurezza
predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e
successive modifiche;
c) il livello, il modo e la durata della
esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in
presenza di tali agenti tenuto conto della quantità
delle sostanze e dei preparati che li contengono o
li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i
valori limite biologici; di cui un primo elenco è
riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive
adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da
eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese. (*)
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro
indica quali misure sono state adottate ai sensi
dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo
225. Nella valutazione medesima devono essere
incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e
la pulizia, per le quali è prevedibile la
possibilità di notevole esposizione o che, per altri
motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di
tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano
l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i
rischi sono valutati in base al rischio che comporta
la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997,n. 52, e 14 marzo 2003,
n. 65 e successive modificazioni, il responsabile
dell'immissione sul mercato di agenti chimici
pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro
acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la
giustificazione che la natura e l'entità dei rischi
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono
non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la
presenza di agenti chimici pericolosi, la
valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono
predisposte preventivamente. Tale attività comincia
solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei
rischi che essa presenta e all'attuazione delle
misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la
valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero
quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 109 del D.Lgs.
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Articolo 224
Misure e principi generali per la prevenzione dei
rischi
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti
da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati
o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro
specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che
sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti
presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto
sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonché dei rifiuti che contengono detti agenti
chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi
dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità
di un agente chimico pericoloso e alle modalità e
frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a
ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni
degli articoli 225, 226, 229, 230.
Articolo 225
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di
lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 223, provvede
affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante
la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle
condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi
per la salute dei lavoratori. Quando la natura
dell'attività non consente di eliminare il rischio
attraverso la sostituzione il datore di lavoro
garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi
nel seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi
e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali, qualora non
si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma
degli articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il
conseguimento di un adeguato livello di prevenzione
e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente
ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che
possono influire sull'esposizione, provvede ad
effettuare la misurazione degli agenti che possono
presentare un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui è riportato un elenco
meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro
assenza, con metodiche appropriate e con particolare
riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi
dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di
esposizione professionale stabilito dalla normativa
vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le
cause che hanno cagionato tale superamento
dell'evento, adottando immediatamente le misure
appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2
sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi
e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per
l'adempimento degli obblighi conseguenti alla
valutazione dei rischi di cui all'articolo 223.
Sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di prevenzione e protezione, il
datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura delle operazioni,
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e
l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di
loro; in particolare, il datore di lavoro previene
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o quantità
pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non
consenta di prevenire sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in
particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che
potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di
sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed
organizzative previste dalla normativa vigente, gli
effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza
dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o
gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele
di sostanze chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione
attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di
protezione collettiva ed individuale conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti,
in particolare per quanto riguarda l'uso dei
suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente
esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare
un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi
e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi
e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la
pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del
superamento dei valori limite di esposizione
professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà
comunicazione, senza indugio, all'organo di
vigilanza.
Articolo 226
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché
quelle previste dal decreto del Ministro
dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81
del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori
dalle conseguenze di incidenti o di emergenze
derivanti dalla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure
di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di
tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni
di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi
alla tipologia di lavorazione e la messa a
disposizione di appropriati mezzi di pronto
soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore
di lavoro adotta immediate misure dirette ad
attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne
informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta
inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area
colpita o ai lavoratori indispensabili
all'effettuazione delle riparazioni e delle attività
necessarie, sono forniti indumenti protettivi,
dispositivi di protezione individuale ed idonee
attrezzature di intervento che devono essere
utilizzate sino a quando persiste la situazione
anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie
per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare
tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute
nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In
particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività
pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle
misure per l'identificazione dei rischi, sulle
precauzioni e sulle procedure, in modo tale che
servizi competenti per le situazioni di emergenza
possano mettere a punto le proprie procedure e
misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui
rischi specifici derivanti o che possano derivare
dal verificarsi di incidenti o situazioni di
emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti
non protetti devono immediatamente abbandonare la
zona interessata.
Articolo 227
Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando
quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del
rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino
un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli
agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale
e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed
azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro
stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza
messa a disposizione dal responsabile
dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003,
n. 65 e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni
siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della
valutazione del rischio di cui all'articolo 223.
Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del
grado di rischio rivelato dalla valutazione del
rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle
circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli
agenti chimici pericolosi utilizzati durante il
lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il
datore di lavoro provvede affinché la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e gli
eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato
devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le
informazioni concernenti gli agenti chimici
pericolosi prodotti o forniti secondo quanto
stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni.
Articolo 228
Divieti
1. Sono vietate la
produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti
chimici sul lavoro e le attività indicate
all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente
in un preparato, o quale componente di rifiuti,
purché la concentrazione individuale sia inferiore
al limite indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono
essere effettuate, previa autorizzazione da
rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti
attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e
sperimentazione scientifica, ivi comprese le
analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici
che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di
rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad
essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente
capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il
datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori,
stabilendo che la produzione e l'uso più rapido
possibile degli agenti come prodotti intermedi
avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi
possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la
manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le
attività di cui al comma 3 deve inviare una
richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali che la
rilascia sentita la regione interessata. La
richiesta di autorizzazione è corredata dalle
seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare
annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o
processi;
e) misure previste per la tutela della salute e
sicurezza e per prevenire l'esposizione dei
lavoratori.
Articolo 229
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti
chimici pericolosi per la salute che rispondono ai
criteri per la classificazione come molto tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi,
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo,
cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In tale occasione il medico competente deve fornire
al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i
lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato
fissato un valore limite biologico. Dei risultati di
tale monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato. I risultati di tale monitoraggio, in
forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso
rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del
medico competente, adotta misure preventive e
protettive particolari per i singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati. Le misure possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'articolo 42.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza
sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un
gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad
uno stesso agente, l'esistenza di effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili a tale
esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa
individualmente i lavoratori interessati ed il
datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro
deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
effettuata a norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una
visita medica straordinaria per tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli
definiti dal medico competente.
Articolo 230
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella
sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25,
comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore
interessato tutte le informazioni previste dalle
lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo.
Nella cartella di rischio sono, tra l'altro,
indicati i livelli di esposizione professionale
individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza
copia dei documenti di cui al comma 1.
Articolo 231
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione
e partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti sono attuate ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 50.
Articolo 232
Adeguamenti normativi
1. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, è istituito senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
comitato consultivo per la determinazione e
l’aggiornamento dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite biologici relativi
agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove
membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali su proposta
dell’Istituto superiore di sanità, dell’ISPESL e
della Commissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il
Comitato si avvale del supporto organizzativo e
logistico della direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di
cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i
valori di esposizione professionale e biologici
obbligatori predisposti dalla Commissione europea,
sono altresì stabiliti i valori limite nazionali
anche tenuto conto dei valori limite indicativi
predisposti dalla Commissione medesima e sono
aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in
funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici
pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre
determinato il rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori di cui
all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,
alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici,
anche tenuto conto dei valori limite indicativi
fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
4. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al
comma 2, con uno o più decreti del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, possono essere stabiliti, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i parametri per
l’individuazione del rischio basso per la sicurezza
e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui
all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte
delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative,
sentite le associazioni dei prestatori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente
articolo, la valutazione del rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
(*) è comunque effettuata dal datore di lavoro.
Nota:
(*) Parole sostituite dall’art. 110 del D.Lgs.
106/2009
CAPO
II
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 233
Campo di applicazione
1. Fatto salvo
quanto previsto per le attività disciplinate dal
Capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica, le norme
del presente titolo si applicano a tutte le attività
nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa
della loro attività lavorativa.
Articolo 234
Definizioni
1. Agli effetti del
presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o
2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui
al numero 1), quando la concentrazione di una o più
delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie
cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui
all'allegato XLII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto
dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui
al punto 1), quando la concentrazione di una o più
delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie
mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il
limite della concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o
mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un
periodo di riferimento determinato stabilito
nell'allegato XLIII.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 235
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di
lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, se tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo
per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire
l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione
dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un
sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è
tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori
sia ridotto al più basso valore tecnicamente
possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore
limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.
Articolo 236
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo
quanto previsto all'articolo 235, il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a
agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della
quale sono riportati nel documento di cui
all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare,
delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro
durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora
allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie
o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di
tutti i possibili modi di esposizione, compreso
quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati
della valutazione di cui al comma 1, adotta le
misure preventive e protettive del presente Capo,
adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o
l'autocertificazione dell'effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma
5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all'allegato XLII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero
potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e
il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il
tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere
i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo
di cui all'articolo 50, comma 6.
Articolo 237
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di
lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni
in attesa di impiego, in forma fisica tale da
causare rischio di introduzione, non sono accumulati
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei
lavoratori esposti o che possono essere esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili
soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per
motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o
mutageni deve avvenire il più vicino possibile al
punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q).
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di
un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o
mutageni per verificare l'efficacia delle misure di
cui alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto
legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che
possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni
sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai
fini dello smaltimento degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico
competente, misure protettive particolari con quelle
categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.
Articolo 238
Misure tecniche
1. Il datore di
lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237,
comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e
bevande, fumare, conservare cibi destinati al
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
Articolo 239
Informazione e formazione
1. Il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei
cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per
la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i
rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti
di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti
e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1
e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione e vengono
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura
e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli
impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in
maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni
devono essere conformi al disposto dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,
n. 65 e successive modificazioni;
Articolo 240
Esposizione non prevedibile
1. Qualora si
verifichino eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un'esposizione anomala dei
lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il
datore di lavoro adotta quanto prima misure
appropriate per identificare e rimuovere la causa
dell'evento e ne informa i lavoratori e il
rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente
l'area interessata, cui possono accedere soltanto
gli addetti agli interventi di riparazione ed ad
altre operazioni necessarie, indossando idonei
indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei
dispositivi di protezione non può essere permanente
e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al
tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi
di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure
adottate per ridurre al minimo le conseguenze
dannose o pericolose.
Articolo 241
Operazioni lavorative particolari
1. Per le
operazioni lavorative, quale quella di manutenzione,
per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di
tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori
addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore
di lavoro previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno
accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse
ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e
dispositivi di protezione individuale che devono
essere indossati dai lavoratori adibiti alle
suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei
lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo
strettamente necessario con riferimento alle
lavorazioni da espletare.
SEZIONE III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 242
Accertamenti sanitari e norme preventive e
protettive specifiche
1. I lavoratori per
i quali la valutazione di cui all’articolo 236 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure preventive e
protettive per i singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell’articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell’informazione di cui al comma 4 il
datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all’articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione
della concentrazione dell’agente in aria e comunque
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le
circostanze e le vie di esposizione possibilmente
rilevanti per verificare l’efficacia delle misure
adottate. (*)
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria
cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività
lavorativa.
Nota:
(*) Lettera così modificata dall’art. 111 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 243
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di
cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro
nel quale è riportata, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a
tale agente. Detto registro è istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la
tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a
detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori
di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio
secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1,
lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite
del medico competente, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e,
secondo le previsioni dell’art. 25 del presente
decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso. (*)
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda,
il datore di lavoro consegna il registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno
fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o
mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni
individuali e le cartelle sanitarie e di rischio
sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati
personali e nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del
lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto
previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna copia del registro di cui al comma 1
all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attività con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora
il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del
comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati dal decreto del Ministro della salute 12
luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello
stesso Ministro, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e con il Ministro per le riforme e
l'innovazione nella pubblica amministrazione,
sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, dati
di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui
al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle
regioni.
Nota:
(*) Comma sostituito dall’art. 112 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 244
Registrazione dei tumori
1. L'ISPESL,
tramite una rete completa di Centri operativi
regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse
di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei
rischi occupazionali da esposizione ad agenti
chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne
conseguono, anche in applicazione di direttive e
regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie,
registra, elabora ed analizza i dati, anche a
carattere nominativo, derivanti dai flussi
informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di
registrazione delle esposizioni occupazionali e
delle patologie comunque attivi sul territorio
nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale
rilevati, nell'ambito delle rispettive attività
istituzionali, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di
statistica, dall'Istituto nazionale contro gli
infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni
pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al
presente comma altresì integrano i flussi
informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e
private, nonché gli istituti previdenziali ed
assicurativi pubblici o privati, che identificano
casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad
esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne
danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri
operativi regionali (COR) di cui al comma 1,
trasmettendo le informazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di
tenuta del registro, di raccolta e trasmissione
delle informazioni.
3. Presso l'ISPESL è costituito il registro
nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine
professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di
Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei
seni paranasali, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione
eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base
dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di
cui al comma 1, siano stati identificati cluster di
casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di
incidenza ovvero di mortalità di possibile
significatività epidemiologica in rapporto a rischi
occupazionali.
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
all'INAIL ed alle regioni e province autonome i
risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e
trasmissione delle informazioni e di realizzazione
complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai
commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con le regioni e province autonome.
Articolo 245
Adeguamenti normativi
1. La Commissione
consultiva tossicologica nazionale individua
periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e
tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di
classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, su richiesta, in tema di
classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, sentita la Commissione
consultiva permanente e la Commissione consultiva
tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in
funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione
dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
CAPO
III
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL?ESPOSIZIONE
ALL?AMIANTO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 246
Campo di applicazione
1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,
le norme del presente decreto si applicano a tutte
le rimanenti attività lavorative che possono
comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad
amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto
o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica
delle aree interessate. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 113 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 247
Definizioni
l. Ai fini del
presente titolo il termine amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS
12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 248
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di
intraprendere lavori di demolizione o di
manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche
chiedendo informazioni ai proprietari dei locali,
ogni misura necessaria volta ad individuare la
presenza di materiali a potenziale contenuto
d'amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di
amianto in un materiale o in una costruzione, si
applicano le disposizioni previste dal presente
capo.
Articolo 249
Valutazione del rischio
l. Nella
valutazione di cui all'articolo 28, il datore di
lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti
amianto, al fine di stabilire la natura e il grado
dell'esposizione e le misure preventive e protettive
da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole
intensità e a condizione che risulti chiaramente
dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che
il valore limite di esposizione all’amianto non è
superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si
applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260,
comma 1, nelle seguenti attività: (*)
a) brevi attività non continuative di manutenzione
durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non
degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente
legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali
contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei
campioni ai fini dell'individuazione della presenza
di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche
che possono comportare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6 provvede a definire orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni
sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
Nota:
(*) Alinea così modificato dall’art. 114 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 250
Notifica
1. Prima
dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il
datore di lavoro presenta una notifica all'organo di
vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno
una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei
lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso,
a richiesta, alla documentazione oggetto della
notifica di cui ai commi l e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica
delle condizioni di lavoro possa comportare un
aumento significativo dell'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti
amianto, effettua una nuova notifica.
Articolo 251
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le
attività di cui all’articolo 246, la concentrazione
nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o
dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro
deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di
sotto del valore limite fissato nell’articolo 254,
in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto
o da materiali contenenti amianto deve essere
limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare
dispositivi di protezione individuale (DPI) delle
vie respiratorie con fattore di protezione operativo
adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria.
La protezione deve essere tale da garantire
all’utilizzatore in ogni caso che la stima della
concentrazione di amianto nell’aria filtrata,
ottenuta dividendo la concentrazione misurata
nell’aria ambiente per il fattore di protezione
operativo, sia non superiore ad un decimo del valore
limite indicato all’articolo 254;
c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da
periodo di riposo adeguati all’impegno fisico
richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo
deve essere preceduto da idonea decontaminazione di
cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle
lavorazioni previste dall’art. 249, comma 3, si
applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del
presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in
modo tale da evitare di produrre polvere di amianto
o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di
polvere di amianto nell’aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il
trattamento dell’amianto devono poter essere
sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di
amianto o che contengono amianto devono essere
stoccati e trasportati in appositi imballaggi
chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal
luogo di lavoro il più presto possibile in
appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta
un’etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati
in conformità alla vigente normativa in materia di
rifiuti pericolosi. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 115 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 252
Misure igieniche
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per
tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore
di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da
appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi
debbano accedere a motivo del loro lavoro o della
loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori
adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi
di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino
all'interno dell'impresa. Essi possono essere
trasportati all'esterno solo per il lavaggio in
lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni,
in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non
vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti
monouso per lo smaltimento secondo le vigenti
disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano
riposti in un luogo separato da quello destinato
agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti
sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di
operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in
locali a tale scopo destinati e controllato e pulito
dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per
riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o
deteriorato prima di ogni utilizzazione.
Articolo 253
Controllo dell?esposizione
1. Al fine di
garantire il rispetto del valore limite fissato
all’articolo 254 e in funzione dei risultati della
valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro
effettua periodicamente la misurazione della
concentrazione di fibre di amianto nell’aria del
luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le
condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 249. I
risultati delle misure sono riportati nel documento
di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo
della concentrazione nell’aria della polvere
proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti
amianto. (*)
3. I campionamenti sono effettuati previa
consultazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato
da personale in possesso di idonee qualifiche
nell’ambito del servizio di cui all’articolo 31. I
campioni prelevati sono successivamente analizzati
da laboratori qualificati ai sensi del decreto del
Ministro della sanità in data 14 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25
ottobre 1996. (*)
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da
consentire di stabilire un’esposizione
rappresentativa, per un periodo di riferimento di 8
ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato
di preferenza tramite microscopia a contrasto di
fase, applicando il metodo raccomandato
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel
1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati
equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria,
di cui al comma l, si prendono in considerazione
unicamente le fibre che abbiano una lunghezza
superiore a cinque micrometri e una larghezza
inferiore a tre micrometri e il cui rapporto
lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 116 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 254
Valore limite
1. Il valore limite
di esposizione per l’amianto è fissato a 0,l fibre
per centimetro cubo di aria, misurato come media
ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I
datori di lavoro provvedono affinché nessun
lavoratore sia esposto a una concentrazione di
amianto nell’aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma l viene
superato, il datore di lavoro individua le cause del
superamento e adotta il più presto possibile le
misure appropriate per ovviare alla situazione. Il
lavoro può proseguire nella zona interessata solo se
vengono prese misure adeguate per la protezione dei
lavoratori interessati.
3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al
comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente
ad una nuova determinazione della concentrazione di
fibre di amianto nell’aria.
4. In ogni caso, se l’esposizione non può essere
ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore
limite è necessario l’uso di un dispositivo di
protezione individuale delle vie respiratorie con
fattore di protezione operativo tale da garantire
tutte le condizioni previste dall’articolo 251,
comma 1, lettera b); l’utilizzo dei DPI deve essere
intervallato da periodi di riposo adeguati
all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso
alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea
decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4,
lettera d). (*)
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di
lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i
loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo
necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle
condizioni climatiche.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 117 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 255
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di
determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione di misure tecniche preventive per
limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è
prevedibile che questa superi il valore limite di
cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta
adeguate misure per la protezione dei lavoratori
addetti, ed in particolare:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e altri
dispositivi di protezione individuali tali da
garantire le condizioni previste dall'articolo 251,
comma 1, lettera b);
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare
che si prevede il superamento del valore limite di
esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la
dispersione della polvere al di fuori dei locali o
luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di
cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima
di procedere a tali attività.
Articolo 256
Lavori di demolizione o rimozione dell?amianto
1. I lavori di
demolizione o di rimozione dell’amianto possono
essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all’articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (*)
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori
di demolizione o di rimozione dell’amianto o di
materiali contenenti amianto da edifici, strutture,
apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali
contenenti amianto prima dell’applicazione delle
tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione
non possa costituire per i lavoratori un rischio
maggiore di quello rappresentato dal fatto che
l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano
lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti
all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al
termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei
lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e
per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all’articolo
254, delle misure di cui all’articolo 255,
adattandole alle particolari esigenze del lavoro
specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata
presumibile; (**)
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi
che si intendono utilizzare per attuare quanto
previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei
lavori. Se entro il periodo di cui al precedente
capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata
richiesta di integrazione o modifica del piano di
lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il
datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo
del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei
lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve
essere fornita dal datore di lavoro indicazione
dell’orario di inizio delle attività. (*)
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.
(*)
7. Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso
alla documentazione di cui al comma 4.
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 118 del D.Lgs.
106/2009
(**) Lettera così modificata dall’art. 118 del
D.Lgs. 106/2009
Articolo 257
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 36, il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano
adibiti ad attività comportanti esposizione ad
amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni
su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione
alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi
compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti
protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere
nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo
254 e la necessità del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai
risultati delle misurazioni della concentrazione di
amianto nell'aria emergano valori superiori al
valore limite fissato dall'articolo 254, il datore
di lavoro informa il più presto possibile i
lavoratori interessati e i loro rappresentanti del
superamento e delle cause dello stesso e li consulta
sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni
di urgenza non rendano possibile la consultazione
preventiva, il datore di lavoro informa
tempestivamente i lavoratori interessati e i loro
rappresentanti delle misure adottate.
Articolo 258
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 37, il datore di
lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto
ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad
intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e le
competenze necessarie in materia di prevenzione e di
sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla
salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono
contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare
un'esposizione all'amianto e l'importanza dei
controlli preventivi per ridurre al minimo tale
esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le
attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e
la corretta utilizzazione dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione,
smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree
interessate i lavoratori che abbiano frequentato i
corsi di formazione professionale di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27
marzo 1992, n. 257.
Articolo 259
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori
addetti alle opere di manutenzione, rimozione
dell’amianto o dei materiali contenenti amianto,
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,
nonché bonifica delle aree interessate di cui
all’articolo 246, prima di essere adibiti allo
svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente,
almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità
fissata dal medico competente, sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria finalizzata anche a
verificare la possibilità di indossare dispositivi
di protezione respiratoria durante il lavoro. (*)
2. I lavoratori che durante la loro attività sono
stati iscritti anche una sola volta nel registro
degli esposti di cui all’articolo 243, comma 1, sono
sottoposti ad una visita medica all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione
il medico competente deve fornire al lavoratore le
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare ed all’opportunità di sottoporsi a
successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere
almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico
generale ed in particolare del torace, nonché esami
della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione
delle conoscenze scientifiche e dello stato di
salute del lavoratore, valuta l’opportunità di
effettuare altri esami quali la citologia
dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o
la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di
cui al primo periodo il medico competente privilegia
gli esami non invasivi e quelli per i quali è
documentata l’efficacia diagnostica. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 119 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 260
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di
rischio
1. Il datore di
lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246,
che nonostante le misure di contenimento della
dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei
DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che
l’esposizione è stata superiore a quella prevista
dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si
siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo
240, li iscrive nel registro di cui all’articolo
243, comma 1 e ne invia copia agli organi di
vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro
deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire
l’obiettivo della non permanete condizione di
esposizione superiore a quanto indicato all’articolo
251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli
organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti
di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL, per il
tramite del medico competente, la cartella sanitaria
e di rischio del lavoratore interessato, unitamente
alle annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1. (*)
4. L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui
al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla
cessazione dell’esposizione.
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 120 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 261
Mesoteliomi
1. Nei casi
accertati di mesotelioma, trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.
Capo IV
Sanzioni
Articolo 262
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (*)
1. Il datore di
lavoro è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4
e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo
223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229,
comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2,
241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1,
250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255,
256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e
3, e 260, comma 1;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli
227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239,
commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli
250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243,
commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e
3.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 121 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 263
Sanzioni per il preposto (*)
1. Con riferimento
alle previsioni di cui al presente Titolo, il
preposto è punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli
225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3,
240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma
1, e 254;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
250 a 1000 euro per la violazione degli articoli
229, commi 1, 2, 3, 5, e 239, commi 1, 2 e 4.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 122 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 264
Sanzioni per il medico competente (*)
1. Il medico
competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli
229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma
4;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da
200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243,
comma 2.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 123 del D.Lgs.
106/2009
Art.
264-bis
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in
luoghi esposti (*)
1. Chiunque viola
le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 450 euro.
Nota:
(*) Articolo inserito dall’art. 124 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 265
Sanzioni per i lavoratori (*)
[...] (*)
Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs.
106/2009
TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO
I
Articolo 266
Campo di applicazione
1. Le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di
recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati
e sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati.
Articolo 267
Definizioni
1. Ai sensi del
presente titolo s'intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche
se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in
vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari.
Articolo 268
Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti
biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi
a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che
presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può
causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si
propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può
causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma
di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente
biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili,
di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di
classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di
rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti
biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Articolo 269
Comunicazione
1. Il datore di
lavoro che intende esercitare attività che
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3,
comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30
giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo
titolare;
b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato
all'esercizio di attività che comporta
l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4
è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di
lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende
utilizzare un nuovo agente classificato dal datore
di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la
presenza di microrganismi geneticamente modificati,
ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3
e 4 individuati all'allegato IV del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di
cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia
della documentazione prevista per i singoli casi di
specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4.
Articolo 270
Autorizzazione
1. Il datore di
lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attività, un agente biologico del gruppo 4
deve munirsi di autorizzazione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti
uffici del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentito il parere
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata
di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir
meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4
utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di
impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui
al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse
e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di
agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti
biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui
ai commi 1 e 4.
CAPO
II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271
Valutazione del rischio
1. Il datore di
lavoro, nella valutazione del rischio di cui
all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'agente biologico e delle
modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o,
in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo
268, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono
essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è
affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti
biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona
prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai
rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative ai
fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con
agenti biologici, possono implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di
lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1
e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della
valutazione dimostrano che l'attuazione di tali
misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato
dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che
comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui
alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate,
nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel
caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato
prima dell'effettuazione della valutazione di cui al
comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma
5.
Articolo 272
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le
attività per le quali la valutazione di cui
all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure
tecniche, organizzative e procedurali, per evitare
ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi,
se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o
potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi,
anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza
atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad
agenti biologici; (*)
d) adotta misure collettive di protezione ovvero
misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre
al minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico,
rappresentato nell’allegato XLV, e altri segnali di
avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare,
manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul
luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all’interno e all’esterno del luogo di
lavoro. (*)
Nota:
(*) Lettera così modificata dall’art. 126 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 273
Misure igieniche
1. In tutte le
attività nelle quali la valutazione di cui
all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non
siano mono uso, siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell’utilizzazione successiva; (*)
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di
esposizione è vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano,
usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Nota:
(*) Lettera così modificata dall’art. 127 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 274
Misure specifiche per strutture sanitarie e
veterinarie
1. Il datore di
lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in
sede di valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell’organismo dei pazienti o degli
animali e nei relativi campioni e residui e al
rischio che tale presenza comporta in relazione al
tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il
datore di lavoro definisce e provvede a che siano
applicate procedure che consentono di manipolare,
decontaminare ed eliminare senza rischi per
l’operatore e per la comunità, i materiali ed i
rifiuti contaminati.
3. Nelle strutture di isolamento che ospitano
pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4,
le misure di contenimento da attuare per ridurre al
minimo il rischio di infezione sono scelte tra
quelle indicate nell’ALLEGATO XLVII in funzione
delle modalità di trasmissione dell’agente
biologico. (*)
Nota:
(*) Comma sostituito dall’art. 128 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 275
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI,
punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad
animali da laboratorio deliberatamente contaminati
con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato
XLVII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti
biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al
secondo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con
possibile contaminazione da agenti biologici
patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad
animali da esperimento, possibili portatori di tali
agenti, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del secondo livello
di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso
di agenti biologici non ancora classificati, ma il
cui uso può far sorgere un rischio grave per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del terzo
livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito l'Istituto superiore di sanità, può
individuare misure di contenimento più elevate.
Articolo 276
Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII,
punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso
di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore
di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra
quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche
conto dei criteri di cui all'articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora
classificati, il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
Articolo 277
Misure di emergenza
1. Se si verificano
incidenti che possono provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai
gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto
l'organo di vigilanza territorialmente competente,
nonché i lavoratori ed il rappresentante per la
sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno
determinato e delle misure che intende adottare, o
che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi
infortunio o incidente relativo all'uso di agenti
biologici.
Articolo 278
Informazioni e formazione
1. Nelle attività
per le quali la valutazione di cui all'articolo 271
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti
biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e
protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni
e le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1
e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione, e ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado
dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben
visibile cartelli su cui sono riportate le procedure
da seguire in caso di infortunio od incidente.
CAPO
III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279
Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito
della valutazione del rischio ne rilevi la necessità
i lavoratori esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41. (*)
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali, anche
per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per
quei lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore
secondo le procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il
datore di lavoro effettua una nuova valutazione del
rischio in conformità all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sul controllo sanitario cui
sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta rischio di esposizione a
particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed
inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.
Nota:
(*) Comma sostituito dall’art. 129 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 280
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori
addetti ad attività comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in
cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività
svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di
esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il
registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta
tramite il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione. Il medico competente e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a
detto registro. (*)
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per
territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto
di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1,
fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li
riguardano e consegna al medesimo Istituto per
tramite del medico competente le relative cartelle
sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio
copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL
copia del medesimo registro nonché per il tramite
del medico competente le cartelle sanitarie e di
rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno
esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio. (*)
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a
risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL
fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività
che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti
per i quali è noto che possono provocare infezioni
consistenti o latenti o che danno luogo a malattie
con recrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono avere gravi sequele a lungo termine tale
periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali dati
di sintesi relativi alle risultanze del registro di
cui al comma 1.
Nota:
(*) Comma sostituito dall’art. 130 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 281
Registro dei casi di malattia e di decesso
1. Presso l’ISPESL
è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di
decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie,
pubbliche o private, che refertano i casi di
malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1,
trasmettono all’ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, sentita la Commissione
consultiva, sono determinati il modello e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1,
nonché le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali fornisce alla commissione CE, su
richiesta, informazioni su l’utilizzazione dei dati
del registro di cui al comma 1.
Capo IV
Sanzioni
Articolo 282
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei
dirigenti (*)
1. Il datore di
lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5;
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273,
comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi
1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli
269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 280,
commi 3 e 4.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 131 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 283
Sanzioni a carico dei preposti (*)
1. Con riferimento
alle previsioni di cui al presente Titolo, il
preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o
con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione
degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3,
275, 276, e 278, commi 1 e 3.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 132 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 284
Sanzioni a carico del medico competente (*)
1. Il medico
competente è punito con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione
dell’articolo 279, comma 3.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 133 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 285
Sanzioni a carico dei lavoratori (*)
1. I lavoratori
sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l'ammenda da
300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277,
comma 3;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione
dell’articolo 277, comma 1.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 134 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 286
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in
luoghi esposti (*)
1. Chiunque viola
le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 450 euro.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 135 del D.Lgs.
106/2009
TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 287
Campo di applicazione
1. Il presente
titolo prescrive le misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
come definite all'articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in
sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere
esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di
indagini geologiche, che tale area si possa formare
nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure
mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso,
allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di
sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre,
marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano
le pertinenti disposizioni di accordi internazionali
tra i quali il Regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo
europeo relativo al trasporto internazionale di
merci pericolose per vie navigabili interne (ADN),
l'Organizzazione per l'Aviazione civile
internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima
internazionale (IMO), nonché la normativa
comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il
presente titolo si applica invece ai veicoli
destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
Articolo 288
Definizioni
1. Ai fini del
presente titolo, si intende per: “atmosfera
esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di
gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo
accensione, la combustione si propaga nell’insieme
della miscela incombusta. (*)
1-bis. Per condizioni atmosferiche si intendono
condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno
nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per
cento e che includono variazioni di pressione e
temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di
riferimento, denominate condizioni atmosferiche
normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura
pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un
effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della
sostanza infiammabile o combustibile. (**)
Note:
(*) Comma così modificato dall’art. 136 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma aggiunto dall’art. 136 del D.Lgs.
106/2009
CAPO
II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 289
Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della
prevenzione e della protezione contro le esplosioni,
sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di tutela di cui all'articolo 15,
il datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura dell'attività; in
particolare il datore di lavoro previene la
formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attività non consente di
prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il
datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di
un'esplosione in modo da garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2
sono combinate e integrate con altre contro la
propagazione delle esplosioni e sono riesaminate
periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si
verifichino cambiamenti rilevanti.
Articolo 290
Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere
gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il
datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti
da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei
seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere
esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese
le scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze
utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati
complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno
presi in considerazione i luoghi che sono o possono
essere in collegamento, tramite aperture, con quelli
in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Articolo 291
Obblighi generali
1. Al fine di
salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e secondo i principi fondamentali della
valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo
289, il datore di lavoro prende i provvedimenti
necessari affinché:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in
quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e
la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di
lavoro siano strutturati in modo da permettere di
svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono
svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da
mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori, sia garantito un adeguato controllo
durante la presenza dei lavoratori, in funzione
della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo
di mezzi tecnici adeguati.
Articolo 292
Coordinamento
1. Fermo restando
quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri
temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di
lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun
datore di lavoro è responsabile per le questioni
soggette al suo controllo.
2. Ferma (*) restando la responsabilità individuale
di ciascun datore di lavoro e quanto previsto
dall'articolo 26, il datore di lavoro che è
responsabile del luogo di lavoro, coordina
l'attuazione di tutte le misure riguardanti la
salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel
documento sulla protezione contro le esplosioni, di
cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le
modalità di attuazione di detto coordinamento.
Nota:
(*) Parola così modificata dall’art. 137 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 293
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di
lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato
XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di
cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni
minime di cui all’allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori
sono segnalate nei punti di accesso a norma
dell’allegato LI e provviste di allarmi
ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata
dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia
nell’eventualità di un’emergenza in atto. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 138 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 294
Documento sulla protezione contro le esplosioni
1.
Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo
290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a
tenere aggiornato un documento, denominato:
"documento sulla protezione contro le esplosioni".
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare,
deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati
e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere
gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati
nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le
prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro,
compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti,
impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel
debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati
gli accorgimenti per l'impiego sicuro di
attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere
compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere
riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature
o l'organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante
del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 17, comma 1.
Art.
294-bis
Informazione e formazione dei lavoratori (*)
1. Nell'ambito
degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il
datore di lavoro provvede affinché i lavoratori
esposti al rischio di esplosione e i loro
rappresentanti vengano informati e formati in
relazione al risultato della valutazione dei rischi,
con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente
titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare
la presenza e l'efficacia delle sorgenti di
accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di
protezione dell'impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al
travaso di liquidi infiammabili e/o polveri
combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e
degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di
sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive,
con particolare riferimento all'asfissia;
h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di
protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni all'uso.
Nota:
(*) Articolo aggiunto dall’art. 139 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 295
Termini per l'adeguamento
1. Le
attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a
disposizione dell'impresa o dello stabilimento per
la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono
soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti
minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve
le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a
disposizione dell'impresa o dello stabilimento per
la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L,
parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive devono
soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal
presente titolo.
Articolo 296
Verifiche
1. Il
datore di lavoro provvede affinché le installazioni
elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1,
20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte
alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto
del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462.
Capo III (*)
Sanzioni
Nota:
(*) Numero così modificato dall’art. 140 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 297
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei
dirigenti (*)
1. Il datore di
lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 290.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500
a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289,
comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294,
commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.
Nota:
(*) Articolo sostituito dall’art. 141 del D.Lgs.
106/2009
TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Articolo 298
Principio di specialità
1. Quando uno
stesso fatto è punito da una disposizione prevista
dal titolo I e da una o più disposizioni previste
negli altri titoli, si applica la disposizione
speciale.
Articolo 299
Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di
garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Articolo 300
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231
1. L'articolo
25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, è sostituito dal seguente:
"Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589
del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo
attuativo della delega di cui alla legge 123 del
2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura pari a
1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di
cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione
al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590,
terzo comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a sei mesi".
Articolo 301
Applicabilità delle disposizioni di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758
1. Alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto
nonché da altre disposizioni aventi forza di legge,
per le quali sia prevista la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della
sola ammenda, si applicano le disposizioni in
materia di prescrizione ed estinzione del reato di
cui agli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. (*)
Nota:
(*) Comma così modificato dall’art. 142 del D.Lgs.
106/2009
Art.
301-bis
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a
seguito di regolarizzazione (*)
1. In tutti i casi
di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione
pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine
di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso
al pagamento di una somma pari alla misura minima
prevista dalla legge qualora provveda a
regolarizzare la propria posizione non oltre il
termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante
verbale di primo accesso ispettivo.
Nota:
(*) Articolo aggiunto dall’art. 143 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 302
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola
pena dell?arresto
1. Per le
contravvenzioni previste dal presente decreto e
punite con la sola pena dell'arresto il giudice
applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda
in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non
superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del
giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte
le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali
conseguenze dannose del reato.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni
caso consentita:
a) quando la violazione abbia avuto un contributo
causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;
b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che
abbia già riportato condanna definitiva per la
violazione di norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli
articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente
all'ipotesi di violazione delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si
estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato
della sentenza senza che l'imputato abbia commesso
ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, limitatamente all'ipotesi di
violazione delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro. In questo caso si
estingue ogni effetto penale della condanna.
Art.
302-bis
Potere di disposizione (*)
1. Gli organi di
vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai
fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle
buone prassi, laddove volontariamente adottate dal
datore di lavoro e da questi espressamente
richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino
la non corretta adozione, e salvo che il fatto non
costituisca reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale
richiesta di sospensione dell'esecutività dei
provvedimenti, all'autorità gerarchicamente
sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di
vigilanza, che decide il ricorso entro quindici
giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per
la decisione il ricorso si intende respinto. Con
riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi
di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, la autorità
gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competente.
Nota:
(*) Articolo aggiunto dall’art. 144 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 303
Circostanza attenuante (*)
[...] (*)
Articolo abrogato dall’art. 145 del D.Lgs. 106/2009
TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 304
Abrogazioni
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e
dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge
4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare nella materia disciplinata dal decreto
legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell’articolo
3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; (*)
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
(*)
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 2003, n. 222. (*)
1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico
centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e successive modifiche ed integrazioni, sono
svolte dalla struttura di livello dirigenziale
generale del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, individuata in sede
regolamentare nell’ambito del complessivo processo
di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in
attuazione dell’articolo 74 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (**)
2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della
delega prevista dall'articolo 1, comma 6 della legge
3 agosto 2007, n. 123, si provvede
all'armonizzazione delle disposizioni del presente
decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti
che dispongono rinvii a norme del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate
dal comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di
cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o
regolamentari dispongano un rinvio a norme del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero ad altre
disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si
intendono riferiti alla corrispondenti norme del
presente decreto legislativo.
Note:
(*) Lettere aggiunte dall’art. 146 del D.Lgs.
106/2009
(**) Comma aggiunto dall’art. 146 del D.Lgs.
106/2009
Articolo 305
Clausola finanziaria
1. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2,
dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso
quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente
decreto attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche,
allo stato in dotazione alle medesime
amministrazioni.
Articolo 306
Disposizioni finali
1. Le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 costituiscono
integrazione di quelle contenute nel presente
decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1,
lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in
tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano,
ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie,
previste dal presente decreto, diventano efficaci a
decorrere dal 1° gennaio 2009 (*); fino a tale data
continuano a trovare applicazione le disposizioni
previgenti.
3. Le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV
entrano in vigore alla data fissata dal primo comma
dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva
2004/40/CE; le disposizioni di cui al Capo V del
medesimo Titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile
2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori anteriormente al 6
luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei
valori limite di esposizione tenuto conto del
progresso tecnico e delle misure organizzative messe
in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione di cui all’articolo 201 entra in vigore
il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e
forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite
di esposizione di cui all'articolo 201, ferme
restando le condizioni di cui al precedente periodo,
entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore
della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione al rumore
di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15
febbraio 2011. (**)
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la
commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6, si dà attuazione alle direttive in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro dell’Unione europea per le parti in
cui le stesse modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico previste dagli
allegati al presente decreto nonché da altre
direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto nonché da
atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni
cinque anni a far data dall’entrata in vigore del
presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per il corrispondente periodo,
previo arrotondamento delle cifre al decimale
superiore. (***)
Note:
(*) Termine così modificato dall'art. 4 del D.L. 3
giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni con
L. 2 agosto 2008, n. 129. Successivamente l'art 32,
c.2 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 ha disposto:
"Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, con riferimento alle
disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,
del medesimo decreto legislativo, concernenti la
valutazione dello stress lavoro-correlato e la data
certa, è prorogato al 16 maggio 2009".
(**) Comma così modificato dall’art. 147 del
D.Lgs. 106/2009
(***) Comma aggiunto dall’art. 147 del D.Lgs.
106/2009