|
LA CONFERENZA UNIFICATA
VISTO l’articolo 117 della Costituzione;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, recante "Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza", e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO, in particolare. l'articolo 125 del
citato decreto n. 309 del 1990, che prevede l'adozione di un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute, volto ad Individuare le
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e
la salute dei terzi, allo scopo di sottoporre gli appartenenti
alle categorie di lavoratori destinati a tali mansioni ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima
dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti
periodici, nonché volto a determinare la periodicità degli
accertamenti e le relative modalità;
VISTO il decreto del Ministro della sanità
12 luglio 1990. n. 186, recante "Regolamento concernente la
determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per
accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope,
delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24
ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le
dosi medie giornaliere";
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, recante "Disciplina
dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile (articolo 37, ultimo comma della legge n.
833 del 1978)";
VISTO il regio decreto legge 14 dicembre
1933, n. 1773, recante "Accertamento dell'idoneità fisica della
gente di mare di prima categoria";
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495,"Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice della Strada" e le successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 settembre
1994 n. 626, di attuazione di direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro;
VISTO il decreto del Ministero dei
trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999 n. 88 recante
"Norme concernenti l’accertamento ed il controllo dell’idoneità
fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto";
VISTO l’articolo 6 della legge 23 dicembre
1978 n. 833,concernente i servizi sanitari istituiti per le
Forze armate e i Corpi di polizia,per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale del vigili del fuoco,nonché i
servizi delle ferrovie dello Stato relativi all’accertamento
tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente;
VISTO l’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753,in materia di
idoneità del personale delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto pubblico;
VISTO l’articolo 14 della legge 17 maggio
1985 n. 210, in materia di idoneità fisica e psico-attitudinale
e di controlli sul personale delle ferrovie dello Stato da parte
del relativo servizio sanitario;
VISTO l’articolo 131 comma 1 della legge 23
dicembre 2000, n. 388,concernente fra l’altro l’assegnazione al
gestore dell’infrastruttura ferroviaria delle attività già
attribuite o riservate per legge o con atti amministrativi alle
ferrovie dello Stato;
VISTA la legge 3 agosto 2007 n. 123,recante
"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al governo per il riassetto della riforma della
normativa in materia";
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131,
recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che
all'articolo 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere
la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di
Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle
rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni, ritenuto di
dover procedere, anche con modalità sperimentali, ai sensi del
citato articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131,
per raggiungere posizioni unitarie e conseguire obiettivi comuni
nella materia di cui trattasi;
CONSIDERATO che l’assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope sia saltuaria sia abitudinaria ,
determinando alterazioni dell’equilibrio psicofisico comporta il
medesimo rischio per la salute e la sicurezza dell’operatore
stesso e dei terzi;
CONSULTATO il Garante per la protezione dei
dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia
di protezione dei dati personali";
STIPULA LA SEGUENTE INTESA
TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI
LOCALI:
Art. 1
(Mansioni a rischio)
1. Le mansioni che comportano
rischi per la sicurezza,l’incolumità e la salute proprie e di
terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di
sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di
trasporto, anche quelle individuate nell’Allegato I, che forma
parte integrante della presente intesa. Per tali mansioni è
obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato
disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
2. In relazione alla peculiarità
dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse
all’espletamento delle correlate mansioni al personale, delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, delle Forze
armate, di polizia, degli altri corpi armati e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, si applicano le disposizioni
previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità
fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti
disciplinati dalla presente intesa.
Art. 2
(Struttura sanitaria competente)
1. Ai fini della presente intesa
per struttura sanitaria competente, si intende il Servizio per
le tossicodipendenze dell’ASL nel cui territorio ha sede
l’azienda nella quale è occupato il lavoratore interessato.
2. Per il personale navigante
delle acque interne e per il personale in attesa di imbarco la
struttura sanitaria competente è identifica nell’Ufficio dei
servizi assistenza sanitaria naviganti territorialmente
competente ad effettuare le visite preventive di imbarco e le
visite periodiche di idoneità previste dalla vigente normativa
sulla navigazione marittima ed aerea, ai sensi dell’articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n.
620.
3. Per il personale marittimo
imbarcato la struttura sanitaria competente è identificata in
riferimento al compartimento di iscrizione della nave ovvero a
qualsiasi porto di arrivo nazionale, scelto dal datore di lavoro
nell’ambito di competenza territoriale dell’Ufficio di Sanità
marittima servizio assistenza sanitaria naviganti. Qualora la
nave nel corso dell’anno solare attracchi esclusivamente in
porti esteri, ferme restando le procedure di cui all’articolo 7,
commi 2, 3 e 4, l’accertamento periodico è effettuato a cura dei
medici fiduciari nominati dal Ministero della Salute ed
accreditati presso le autorità italiane.
4. Per il personale addetto alla
circolazione dei treni e alla sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie ed
impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari
aerei e terrestri, per il personale addetto alla circolazione
dei treni ed alla sicurezza dell’esercizio ferroviario sulla
rete nazionale RFI e per il personale navigante sulle navi del
gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del
personale di camera e mensa, oltre al servizio per le
tossicodipendenze dell’ ASL di cui al comma 1, la struttura
sanitaria competente è individuata nella Direzione Sanità di
R.F.I. (già Servizio Sanitario dalle Ferrovie dello Stato).
Art. 3
(Accertamenti sanitari per accertare
assenza di assunzione di sostanze stupefacenti)
1. Gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono:
a) visita medica da effettuare in
conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite
dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
cui all'articolo 8, comma 2 della presente intesa;
b) esami complementari
tossicologici di laboratorio da effettuare in conformità alle
procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'Accordo
lo Stato, le
Regioni e le province autonome di cui all'articolo 8 comma 2
della presente intesa.
2. Tali esami sono effettuati nei
casi espressamente previsti dalla presente intesa.
Art. 4
(Accertamenti sanitari preventivi di screening)
1. Il datore di lavoro, prima di
adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese
nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di
rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico
competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il
nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all’atto
dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui
all’allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare
alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle
mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici
tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione,
secondo le modalità definite nell’ articolo 8.
3. A seguito degli accertamenti di
cui al comma precedente, il lavoratore risultato positivo ai
tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità
temporanea, viene inviato da parte del Medico Competente al
servizio per le tossicodipendenze (SERT ) dell’ASL, nel cui
territorio ha sede l’attività produttiva o in cui risiede il
lavoratore,o alle altre strutture sanitarie indicate
all’articolo 2, rispettivamente competenti.
4. Qualora gli ulteriori
accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura sanitarie
competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il
lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di
recupero, che renda possibile un successivo inserimento
nell’attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
5. Il medico competente entro 30
giorni dalla richiesta di cui al comma 2 comunica la data ed il
luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno
prima.
Art. 5
(Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza)
1. Il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori che svolgono le mansioni comprese
nell'elenco di cui all'Allegato I siamo sottoposti ad
accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale, dal
medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la
necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori
accertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di
tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le
Tossicodipendenze della ASL competente per territorio, o alle
altre strutture sanitarie competenti di cui all’articolo 2.
2. AI fine di non pregiudicare
l'attività lavorativa, il medico competente concorda con il
datore di lavoro l’organizzazione e la tempistica per
l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono effettuati dal Servizio
per le Tossicodipendenze in tutti i casi in cui il medico
competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle altre
strutture sanitarie di cui all’articolo 2 rispettivamente
competenti.
4. Il datore di lavoro informa il
lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli
comunica il luogo ove l'accertamento si svolgerà all'inizio del
turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento.
5. Nel caso in cui il lavoratore
non si sottoponga all'accertamento di assenza di
tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone,
entro 10 giorni, un nuovo accertamento.
6. Nel caso in cui il lavoratore
non si sottoponga, senza giustificato motivo, all'accertamento
di cui al comma 5, il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare
dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui
all'Allegato I, fino a che non venga accertata l'assenza di
tossicodipendenza.
7. La sospensione intervenuta al
sensi dei comma 6 non comporta automaticamente la risoluzione
del rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a
mansioni diverse, trovando applicazione la disciplina normativa
o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di
appartenenza.
8. Per il lavoratore che non si
sottopone controllo sanitario di cui al comma 5, trovano
applicazione le sanzioni di cui all’articolo 93, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
9. Nei confronti del datore di
lavoro, che non ottempera alle disposizioni relative all’obbligo
della cessazione da parte del lavoratore dall’espletamento delle
mansioni in caso di accertamento dello stato di
tossicodipendenza, trova applicazione la sanzione prevista
dall’articolo 125, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990.
Art. 6
(Corpi
speciali)
1.
Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza di cui all'articolo 3, sono
effettuati, con le modalità di cui all’articolo 8 della presente
intesa, dai rispettivi servizi sanitari, secondo le disposizioni
vigenti. E' fatta salva la facoltà delle rispettive
Amministrazioni di provvedere all'effettuazione di specifici
accertamenti sanitari con la relativa periodicità, in relazione
al settore di impiego.
Art. 7
(Personale marittimo)
1. Per il personale marittimo
l’accertamento di assenza di tossicodipendenza viene effettuato
in occasione delle visite preventive di immatricolazione di cui
al regio decreto legge 14 dicembre 1933. n. 1773, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Le strutture sanitarie
competenti effettuano, direttamente o mediante apposite
convenzioni con strutture pubbliche, gli accertamenti sanitari
periodici di assenza di tossicodipendenza di cui all'articolo 5,
selezionando per sorteggio i nominativi dei componevi
l'equipaggio.
3. Il datore di lavoro invia l'elenco con i
nominativi dei componenti l'equipaggio, almeno una volta nel
corso dell'anno solare con un preavviso di almeno 3 giorni
rispetto all'arrivo della nave nel porto, alla struttura
sanitaria competente per territorio di cui all’ articolo 2,
comma 2, della presente intesa. Il datore di lavoro invia,
altresì, l'elenco dei periodi programmati di permanenza a terra
dei singoli lavoratori e l'indicazione del loro domicilio.
4. La struttura sanitaria
competente comunica al datore di lavoro i nominativi sorteggiati
in ragione della percentuale massima indicata, dallo stesso ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente intesa, almeno 24
ore prima della prevista partenza della nave dal porto. I1
datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data
dell’accertamento lo stesso giorno nel quale e fissata la visita
a bordo.
5. Restano a carico del datore di
lavoro sia l'onere di cui all’articolo 10 sia l'onere
eventualmente correlato alla retribuzione del lavoratore
Art. 8
(Modalità dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza)
1. Gli accertamenti di assenza di
tossicodipendenza di cui all’articolo 3 comma 1 sono effettuati
nel rispetto della dignità e della libertà della persona.
2. Le procedure diagnostiche e
medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e
catena di custodia dei campioni, sono individuate con Accordo
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
intesa. L’accordo individua altresì le tecniche analitiche più
specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi,
garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di
qualità condivise.
3. La struttura sanitaria
competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura
appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad
accertamento e per assicurare la corretta conservazione dei
campioni fino all’esecuzione delle analisi, nonché per
custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di
analisi
4. La struttura sanitaria
competente dà immediata comunicazione dell’esito degli
accertamenti al medico competente,che lo comunica nel rispetto
della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore
interessato. per il personale marittimo la comunicazione va
altresì inoltrata al Ministero dei trasporti.
5. Il lavoratore di cui sia
accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro
dieci giorni dalla comunicazione dell’esito,la ripetizione
dell’accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze
dell’ASL.
6. La ripetizione di indagini sui
campioni biologici è effettuata sul medesimo campione oggetto
dell’accertamento.
Art. 9
(Effetti dell’accertamento della tossicodipendenza)
1. In caso di esito positivo degli
accertamenti sanitari preventivi di cui all’articolo 4, il
giudizio del medico competente, di temporanea inidoneità alla
mansione, potrà essere modificato positivamente ove venga
esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga
attestato il positivo recupero. Il medico competente al fine di
certificare l’idoneità alla mansione provvederà, in maniera
individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a
effettuare controlli ripetuti per escludere l’assunzione di
droghe da parte del lavoratore.
2. In caso di esito positivo degli
accertamenti sanitari di cui all’articolo 5 il datore di lavoro
è tenuto a far cessare il lavoratore interessato
dall’espletamento delle mansioni comprese nell’elenco di cui
all’Allegato 1.
3. Il lavoratore del quale sia
stata accertata la tossicodipendenza può essere adibito a
mansioni diverse da quelle comprese nell’elenco di cui
all’Allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione del
posto di lavoro nell’ipotesi di cui all’articolo 124 comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e
successive modificazioni.
Art.
10
(Tariffe)
1. I
costi degli accertamenti preventivi e periodici di cui alla
presente intesa non possono essere superiori a quelli previsti
per tali specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica
17 febbraio 1992, recante "'Approvazione della tariffa minima
nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed
odontoiatriche", pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 giugno 1992, n. 128 S.O., e sono a carico
del datore di lavoro.
Art.
11
(Aggiornamenti)
1. La
presente intesa è aggiornata sulla base delle esperienze
acquisite e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Art.
12
(Invarianza oneri)
1.
L’applicazione della presente intesa deve avvenire nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art.
13
(Norme
transitorie)
1. Fino all'approvazione
dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le
modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12
luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
|