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La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1 Delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro
(integrato
dall'art. 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e
alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di
cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario
coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e
coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117
della Costituzione;
b) applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio,
anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare
pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed
ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica
amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e
nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di
sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché
assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa
in materia ambientale;
c) applicazione
della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e
subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di
particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e
lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di
attività;
2) adeguate e
specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in
relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i
principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18
febbraio 2003;
d) semplificazione
degli adempimenti meramente formali in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle
piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di
unificazione documentale;
e) riordino della
normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di
lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione
individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra
le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la
tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione
e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo
e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della
responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto
obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del
preposto, nonché della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione
delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di
strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione
del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti
amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la
determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e
dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano
interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai
criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare
in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena
dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali,
della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni
ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione
della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non
punite con sanzione penale;
4) la graduazione
delle misure interdittive in dipendenza della particolare
gravità delle disposizioni violate;
5) il
riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei
familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice
di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla
persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) la previsione
della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per
interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e
alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali;
g) revisione dei
requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei
soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il
medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi,
con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e
potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche
quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione
di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle
attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali
uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche
sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione,
della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di
coordinamento;
l) valorizzazione,
anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali,
territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici
di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi
della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di
tutela definiti legislativamente;
m) previsione di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle
competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi
mirati;
n) definizione di
un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e
circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone
pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute
e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi
le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione
della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo,
costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo
del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle
associazioni e degli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute
delle donne;
p) promozione
della cultura e delle azioni di prevenzione [, da finanziare,
a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1)
e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in
sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,]
(parole soppresse) attraverso:
1) la
realizzazione di un sistema di governo per la definizione,
tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti
formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e
micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della
bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di
prevenzione aziendale;
2) il
finanziamento degli investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui
oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle
spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve
essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e
la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul
lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e
nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia
didattica e finanziaria;
q)
razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e
territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di
rendere più efficaci gli interventi di pianificazione,
programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto
dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni,
duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le
specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle
amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di
qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice
subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione
all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute
dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della
normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare
l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed
appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione
dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche
attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e
private, considerando il rispetto delle norme relative alla
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative
agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad
agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica;
2) modificare il
sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo
ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini
la diminuzione del livello di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la
disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza
debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione
delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro,
ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché al
criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:
u) rafforzare e
garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione
dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a
fornire tempestivamente la risposta.
3. I decreti di
cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento
dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una
riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle
loro rappresentanze.
4. I decreti di
cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a
quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo
economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del
comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee,
il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a
quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri
Ministri competenti per materia, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei
decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza
dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal
presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la
procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione
dei criteri di delega recati dal presente articolo, con
esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e
2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti
attuativi della presente delega le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie
risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in
dotazione alle medesime amministrazioni.
7-bis. Per
l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera
p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a
decorrere dal 1° gennaio 2008.
Art. 2 Notizia all'INAIL, in
taluni casi di esercizio dell'azione penale
(abrogato dall'art. 304, comma 1,
lett. c), del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81)
[1. In caso di
esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o
di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato
una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà
immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione
di parte civile e dell'azione di regresso.]
Art. 3 Modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(abrogato dall'art. 304, comma 1,
lett. c), del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81)
[1.
Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3
dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"3. Il datore di
lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto
o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7,
dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferme
restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del
lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici,
nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto,
di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono
essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza
del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.";
c) all'articolo
18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il
rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto
dai lavoratori";
d) all'articolo
18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. L'elezione
dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il
territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo
19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il datore di
lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,
copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché
del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4,
comma 5, lettera o).";
f) all'articolo
19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. I
rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui
all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le
attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte
le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza".]
Art. 4 Disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati
regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
In particolare, sono individuati:
a) nell'ambito
della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di
intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i
progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di
poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di
amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia
o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle
amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti
nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL,
l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze
nella materia predispongono le attività necessarie per
l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche
attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai
singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento
delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di
prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare
utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in
dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle
banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei
dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
4. Le risorse
stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di
cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1,
vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro
per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo
1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
a partire dal 1° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro
per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività
ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto
intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la
ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Il personale
amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta
d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla
disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile
2004, n. 124.
7. Nel rispetto
delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica
istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale
disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo
1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e
nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la
conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro.
Art. 5 Disposizioni per il
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori
(abrogato dall'art. 304, comma 1,
lett. c), del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81)
[1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione
di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle
competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di
queste ultime di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo
non inferiore al doppio della durata della sospensione e
comunque non superiore a due anni.
2. E' condizione
per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 1:
a) la
regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento
del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di
una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui
al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate.
3. E' comunque
fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e
amministrative vigenti.
4. L'importo delle
sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui
al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi
di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2
dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) il
pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto
delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate".
6. I poteri e gli
obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi,
nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie
locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo
delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento
di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la
disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).]
Art. 6 Tessera di riconoscimento
per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici
(abrogato dall'art. 304, comma 1,
lett. c), del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81)
[1.
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o
subappalto, a decorrere dal 1? settembre 2007, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di
lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito
registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro,
degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative,
si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere
dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui
al comma 1.
3. La violazione
delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione,
in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera dì riconoscimento di cui al comma 1 che non
provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.]
Art. 7 Poteri degli organismi
paritetici
(abrogato dall'art. 304, comma 1,
lett. c), del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81)
[1.
Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei
luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti
produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare
l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e
tutela della salute sui luoghi di lavoro:
2. Degli esiti dei
sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente
autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi
paritetici possono chiedere alla competente autorità di
coordinamento delle attività dì vigilanza di disporre
l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro
mirati a specifiche situazioni.]
Art. 8 Modifiche all'articolo 86
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. All'articolo 86
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dai
seguenti:
"3-bis. Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente
indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai
fini del presente comma il costo del lavoro è determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo
relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d'asta".
Art. 9 Modifica del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Dopo l'articolo
25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è
inserito il seguente:
"Art. 25-septies.
- (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione
ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del
codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore a mille quote.
2. Nel caso di
condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
Art. 10 Credito d'imposta
1. A decorrere dal
2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009,
in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni
di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50
per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei
lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere
formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma,
i criteri e le modalità della certificazione della formazione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni
anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse
tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma
può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti
dall'applicazione della disciplina dei minimi di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006.
2. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante
utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per
la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale
europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Art. 11 Modifica dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito
dal seguente:
"1198. Nei
confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di
regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno
a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di
controllo e vigilanza nelle materie oggetto della
regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la
facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di
eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie
oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro.
L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al
completo adempimento degli obblighi in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori".
Art. 12 Assunzione di ispettori
del lavoro
1. Al fine di
fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di
rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro
sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di
gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di
personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei
concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795
posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a
75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre
2004, per l'area funzionale C, posizione economica C2, per gli
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione
con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1,
per le spese relative all'incremento delle attività ispettive,
all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché
per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni
svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere
dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro
10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad
euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte
dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà
sociale.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o
delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
3 agosto 2007
NAPOLITANO
PRODI,
Presidente del
Consiglio dei Ministri
DAMIANO,
Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
TURCO,
Ministro della
salute
Visto, il
Guardasigilli: MASTELLA |