IL MINISTRO DELLA
SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e in
particolare l'articolo 70, comma 9, e l'articolo 17, comma 1,
lettera d), che prevedono rispettivamente la determinazione dei
modelli e delle modalita' di tenuta del registro delle cartelle
sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni e l'istituzione da parte del medico competente della
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, ed in particolare l'articolo 20;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, nel testo sostituito dall'articolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Sentito il parere dell'AIPA ora Centro Nazionale per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza
del 4 maggio 2000 e il parere del 16 aprile 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 100.1/1667-G/1956, dell'11 maggio 2007, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito, finalita' e campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai settori di attivita'
pubblici o privati rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni.
2. I dati relativi agli accertamenti sanitari e la conseguente
registrazione degli stessi nelle cartelle sanitarie o nel
registro di cui ai successivi articoli possono essere trattati
esclusivamente per le finalita' di igiene e sicurezza del
lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 70, e dell'art. 17, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro), pubblicato nelle
Gazzette Ufficiali 12 novembre 1994, n. 265, S.O., e' il
seguente:
"Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). - 1. I
lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel
quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta,
l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e'
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la
tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'art. 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartelle
sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unita'
produttiva sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i
dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al
lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di
ogni attivita' che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con
salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei
dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica
loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne
facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita'
copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza
competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il
datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche'
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del
Ministro delle sanita', di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita'
dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al
comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.".
"Art. 17 (Il medico competente). - 1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrita' psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica al
lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una
cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di
lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali
agenti. Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due
volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale
richiesta sia correlata a rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attivita' di formazione e informazione di cui
al capo VI.
2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di
cui all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneita'
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente
che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma,
la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita'
di medico competente, qualora esplichi attivita' di vigilanza.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e'
il seguente:
"Art. 20 (Principi applicabili al trattamento dei dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di
dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le
finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e'
consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei
principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare
adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate
ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di
rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2 il trattamento dei
dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i
tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.".
- Il testo dell'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro), reca:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore
generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui
delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro,
laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in
chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero della sanita'
ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri:
industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti;
risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della
funzione pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome
designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia
nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina
sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della
piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Ai predetti componenti, per le riunioni o
giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro
supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione
e la funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui
al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione delle associazioni professionali, dell'universita'
e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i
segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione degli organismi
competenti e durano in carica tre anni.".
- Il testo dell'art. 26 del gia' citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, reca:
"Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro). - 1. Sostituisce l'art.
393, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547.
2. Sostituisce l'art. 394, decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e' soppresso.".
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, si vedano le note alle premesse.
Art. 2. Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
1. Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' istituito
dal datore di lavoro, conformemente al modello di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento e compilato sulla base della valutazione di cui
all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.
2. Il registro di cui al comma 1 e' costituito da fogli legati e
numerati progressivamente.
3. Il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico
competente, la copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
e all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta
giorni dalla sua istituzione.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 70 del decreto legislativo n. 626 del
1994 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, reca:
"Art. 63 (Valutazione del rischio). - 1. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i
risultati della quale sono riportati nel documento di cui
all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della
loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacita' degli stessi di penetrare nell'organismo per le
diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta
o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in
una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di
esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e
protettive del presente titolo, adattandole alle particolarita'
delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e' integrato con
i seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di
sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei
motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come
impurita' o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente
utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui
al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati
di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9,
comma 3.".
Art. 3. Cartella sanitaria e di rischio
1. Le cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli
17 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono
compilate in conformita' al modello di cui all'allegato 2 che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono costituiti da fogli legati
e numerati progressivamente.
3. E' consentita l'adozione di cartelle sanitarie e di rischio
diverse dal modello di cui all'allegato 2, sempre che vi siano
comunque inclusi i dati e le notizie indicati nell'allegato
stesso.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le cartelle
sanitarie di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per
la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
5. Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a
radiazioni ionizzanti e ad agenti cancerogeni per i quali e'
istituito il documento sanitario personale ai sensi
dell'articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
il predetto documento va integrato con le informazioni previste
nel modello di cui all'allegato 2.
6. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere
assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante
esposizione ad agenti cancerogeni.
7. La conservazione dei dati raccolti deve essere assicurata per
30 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a
radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati
successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel
caso in cui tali dati non risultano indispensabili, quale fonte
d'informazione polivalente in relazione alla relativa
esposizione anche ad agenti cancerogeni.
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 17 e 70 del decreto legislativo n.
626 del 1994 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 162 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) reca: "Art.
162. - I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi
dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda
personale conforme al modello A, allegato n. 9. Sulla base di
detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art.
157, conforme al modello B, allegato n. 10. Nel caso in cui il
lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi
associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se
iniziale, la suddetta attestazione e' redatta secondo il modello
C, allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore
non puo' essere assunto o permanere nelle lavorazioni medesime
ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157. L'abbandono
della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in
cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli
accertamenti. La scheda, l'originale ed una copia firmata
dell'attestazione, nonche' i documenti radiografici e
schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o
dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo
e' tenuto a far pervenire la copia dell'attestazione, entro
cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato ed a
conservare i documenti originali, unitamente al registro di cui
all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un
periodo di almeno sette anni, nonche' a presentarli ad ogni
richiesta dell'Ispettorato del lavoro o del Distretto minerario.
L'Ispettorato del lavoro puo' autorizzare la conservazione dei
documenti e del registro predetti in altro luogo.".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, reca:
"Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1. La
sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico
competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai
fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione
specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici
e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.".
- Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti), e' il seguente:
"Art. 90 (Documento sanitario personale). - 1. Per ogni
lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica
deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento
sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite
mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della
sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i
successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni
normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero
soggette ad autorizzazione speciale utilizzando i dati trasmessi
dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle
valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e
radiotossicologici, nonche' ai risultati delle valutazioni di
idoneita', che li riguardano, e di ricevere, dietro loro
richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del
documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico
all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino
alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il
settantacinquesimo anno di eta', ed in ogni caso per almeno
trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante
esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione
dell'attivita' di impresa comportante esposizioni alle
radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari
personali unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1,
lettere d) ed e) all'ISPESL, che assicurera' la loro
conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita'
previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico
e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico
centrale del lavoro puo' concedere proroga ai predetti termini
di consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari
modalita' di tenuta e di conservazione della predetta
documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i
casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e
ad altri fattori di rischio.".
Art. 4. Accertamenti integrativi
1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella
cartella sanitaria e di rischio, vistati e numerati dal medico
competente, devono essere allegati alla cartella stessa, di cui
costituiscono parte integrante.
Art. 5. Modalita' di istituzione del registro e delle
cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro istituisce il registro di cui
all'articolo 2 apponendo la propria sottoscrizione sulla prima
pagina del registro stesso, debitamente compilato con le
informazioni previste nell'allegato 1.
2. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di
rischio di cui all'articolo 3 per ogni lavoratore da sottoporre
a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione
sulla prima pagina della cartella, debitamente compilata, con le
informazioni previste nell'allegato 2.
3. Il datore di lavoro appone la data e la propria
sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti istituiti ai
sensi del comma 2, dichiarando altresi' il numero di pagine di
cui si compongono i documenti medesimi.
Art. 6. Compilazione dei documenti
1. I registri di cui all'articolo 2 e le cartelle sanitarie
di cui all'articolo 3 sono compilati in modo chiaramente
leggibile, con inchiostro o altro materiale indelebile, senza
abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore
sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile, gli
spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati.
2. La compilazione dei registri di cui al comma 1 e' effettuata
in conformita' alle indicazioni riportate nell'allegato 4 che fa
parte integrante del presente regolamento.
3. Le registrazioni sui documenti di cui al comma 1 sono
effettuate, ove sia possibile, mediante fogli prestampati. In
tale caso tutti i fogli devono essere applicati in modo stabile
sulle pagine dei documenti e controfirmati dai responsabili
delle informazioni ivi contenute in maniera che la firma
interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale
e' applicato.
Art. 7. Comunicazioni periodiche
1. Il datore di lavoro provvede a comunicare le variazioni di
cui all'articolo 70, comma 8, lettera a) del decreto legislativo
n. 626 del 1994, inerenti i dati dell'azienda o dell'unita'
produttiva, utilizzando il modello di cui all'allegato 1A,
compilato solo nelle parti interessate dalle variazioni stesse.
Le variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori sono
comunicate tramite invio della copia, in busta chiusa siglata
dal medico competente, della corrispondente pagina del registro
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 8. Comunicazione all'ISPESL in caso di cessazione delle
attivita' lavorative
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di
passaggio del dipendente di una amministrazione pubblica ad
altri soggetti, pubblici o privati il datore di lavoro adotta le
misure necessarie affinche' siano trasmesse, all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)
come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, le variazioni delle annotazioni
individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di
rischio entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro o nel caso di passaggio o trasferimento.
2. In caso di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di
trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di
soppressione di pubblica amministrazione, il datore di lavoro
trasmette il registro e le cartelle sanitarie e di rischio
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro, nel termine previsto al comma 1 e con le modalita' di
cui al comma 3.
3. Al fine di assicurare la riservatezza dei dati, le cartelle
sanitarie e di rischio vanno trasmesse in busta chiusa, siglata
dal medico competente.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 9. Esposizioni precedenti
1. In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere
stati esposti, presso precedenti datori di lavoro, ad agenti
cancerogeni il datore di lavoro chiede, all'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) copia, se
non consegnata dal lavoratore, della documentazione di cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, facendo uso del modello di cui all'allegato 3, che fa parte
integrante del presente regolamento, compilato in ogni sua
parte.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 10. Sistemi di elaborazione automatica dei dati
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione
automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e
delle cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 1 e
2, nel rispetto del principio di necessita' di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' delle
condizioni previste nel presente articolo.
2. I datori di lavoro e i medici competenti adottano adeguate
misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche
mediante il ricorso a tecniche di cifratura dei dati personali
sensibili o a codici identificativi che assicurano accessi
selettivi ai dati trattati, nonche' il tracciamento degli
accessi medesimi.
3. Le modalita' informatiche di acquisizione, comunicazione,
elaborazione e di archiviazione dei dati riguardanti la gestione
dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio devono
assicurare che l'accesso alle funzioni del sistema sia
consentito ai soli soggetti a cio' espressamente abilitati dal
datore di lavoro e devono rispondere a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n.
513 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2004. Ai fini della conservazione ed esibizione dei
documenti con modalita' alternative al supporto cartaceo deve
farsi riferimento alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio
1998.
4. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli
soggetti espressamente abilitati dal datore di lavoro
all'inserimento dei dati da memorizzare o alla loro
integrazione, come previsto dal successivo comma 5, quali
incaricati del trattamento di dati personali.
5. Le operazioni di validazione delle informazioni, originarie o
integrative, devono essere univocamente riconducibili al
soggetto, al quale si riferisce l'adempimento della tenuta del
registro o predisposizione della cartella sanitaria e di
rischio, con l'apposizione al documento stesso della firma
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni.
6. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai
sostituire il dato originario gia' memorizzato, ma solo
integrarlo.
7. Qualora la formazione del registro o della cartella sanitaria
e di rischio non avvenga direttamente su supporto informatico
non
riscrivibile, di cui alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio
1998, al fine di garantire,al termine della giornata lavorativa,
la non modificabilita' delle informazioni comunque registrate,
il relativo contenuto e' riversato su tale tipo di supporto che,
duplicato, e' conservato dal datore di lavoro nel rispetto di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 gennaio 2004.
8. Deve essere garantita la riproduzione in stampa delle
informazioni contenute sui supporti informatici, raccolte
secondo le modalita' di cui agli articoli 1 e 2.
9. La rispondenza dei sistemi di elaborazione automatica dei
dati ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e' dichiarata dal datore
di lavoro.
10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, o di passaggio
del dipendente di una pubblica amministrazione ad altri
soggetti, pubblici o privati, l'estratto del registro contenente
i dati relativi al singolo lavoratore e la cartella sanitaria e
di rischio, riportati su supporto cartaceo e firmati dai
responsabili dei dati e delle notizie in esso contenuti, e'
inviato all'organo di vigilanza competente per territorio,
nonche' all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
11. In caso di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di
trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di
soppressione di pubblica amministrazione, i registri e le
cartelle sanitarie e di rischio sono trasmessi all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)
secondo le modalita' previste al comma 10.
12. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 70, comma
8, lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo n. 626 del
1994 e successive modificazioni, possono essere effettuate anche
mediante sistemi informatizzati con modalita' fissate dagli
organismi destinatari di tali comunicazioni, idonee ad
assicurare in maniera adeguata la riservatezza e la sicurezza
dei dati comunicati, anche mediante l'eventuale ricorso a posta
elettronica certificata (PEC) e cifratura con firma digitale
delle informazioni trasmesse, o altri sistemi telematici che
assicurano livelli equivalenti di sicurezza.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.,
e' il seguente:
"Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei dati). - 1.
I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita'
che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessita'.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513 reca: "Regolamento recante criteri e modalita' per la
formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2004 reca: "Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici".
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca: "Codice
dell'amministrazione digitale".
- Per il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 11. Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento costituisce nei confronti dei
soggetti pubblici legittimati a trattare i dati sensibili per le
finalita' di rilevante interesse pubblico, che non hanno
adottato il regolamento previsto dall'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fonte legittimante al
trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo 1, comma 2
fino all'emanazione del regolamento stesso.
2. L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro (ISPESL) trasmette annualmente al Ministero della salute
e alle regioni dati di sintesi relativi alle risultanze dei
registri di cui all'articolo 2.
3. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio di cui agli
articoli 2 e 3 del presente decreto, devono essere istituiti
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. In fase di prima applicazione, al fine di consentire
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro
(ISPESL) l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, il datore di
lavoro richiede all'Istituto medesimo copia della documentazione
di cui all'articolo 70, comma 8, lettera d) del decreto
legislativo n. 626 del 1994, non prima che sia trascorso un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nelle
more il datore di lavoro puo' desumere le informazioni
necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 luglio 2007
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Nicolais
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 187
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e dell'art. 70 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
|