IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come
modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n.
93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della
direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che
prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla
Commissione dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della
direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che
prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della
conformita';
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea
96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con
la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita'
per i prodotti oggetto del presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea
2004/C 67/05 del 17 marzo 2004 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee serie C67 del 17 marzo 2004
contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in
materia di «Sistemi per il controllo di fumo e calore» EN
12101-2:2003 e EN 12101-3:2002;
Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei
riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reso nella
seduta del 19 aprile 2005;
Espletata, con notifica 2005/0227/I la procedura d'informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva
98/48/CE;
Decretano:
Art. 1.
Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti
alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui
estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale
ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, costituiscono riferimento per
l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo,
in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n.
246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di
attestazione della conformita' ai requisiti di cui all'appendice
ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al
presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono
indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di
attestazione della conformita» delle relative norme europee
armonizzate elencate nell'allegato 1.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
europea di sistemi per il controllo di fumo e calore, dichiara
le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto,
secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al
presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle
norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.
Art. 3.
Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con
marcatura CE non conforme al presente decreto
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente
immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non
conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle
regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre
ventiquattro mesi dalla data di scadenza del periodo di
coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni
dopo la sua pubblicazione.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI
RIFERIMENTO
Per i prodotti «Sistemi per il controllo di fumo e calore»
le norme europee di riferimento sono:
EN 12101-2:2003 recepita come UNI EN 12101-2:2004 «Sistemi per
il controllo di fumo e calore - Parte 2 - Specifiche per gli
evacuatori naturali di fumo e calore»;
EN 12101-3:2002 recepita come UNI EN 12101-3:2004 «Sistemi per
il controllo di fumo e calore - Parte 3 - Specifiche per gli
evacuatori motorizzati di fumo e calore».
Allegato 2
SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'
I metodi di attestazione della conformita' dei sistemi per
il controllo di fumo e calore sono quelli riportati nella
decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati
nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati
nella seguente tabella.
=====================================================================
Caratteristiche tecniche
|Dichiarazione
=====================================================================
Condizioni
nominali di attivazione/sensibilita'.... |SI
Ritardo di
risposta (tempo di risposta).... |SI
Affidabilita' del funzionamento.... |SI
Efficacia di
estrazione di fumo/gas caldi.... |SI
Superficie
utile di apertura.... |SI
Parametri
prestazionali in condizione di incendio.... |SI
Resistenza
al fuoco - stabilita' meccanica.... |SI
Capacita' di
aprirsi in condizioni ambientali.... |SI
Reazione al
fuoco.... |SI
Rilascio di
sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale
italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento
della dichiarazione.
Sistemi per il controllo di fumo e calore Evacuatori motorizzati
di fumo e calore
=====================================================================
Caratteristiche tecniche
|Dichiarazione
=====================================================================
Ritardo di
risposta.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Affidabilita' operativa.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Efficacia di
estrazione di fumo/gas caldo.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Parametri
prestazionali in condizioni d'incendio.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Resistenza
all'incendio: perdite di fumo, stabilita' |
mec-
canica.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Abilita' di
apertura in condizioni ambientali.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di
sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale
italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento
della dichiarazione