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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come
modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n.
93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della
direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che
prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla
Commissione dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della
direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che
prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della
conformita';
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea
96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con
la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita'
per le famiglie di prodotti «Accessori per serramenti»;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea
2005/C319/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee serie C n. 319 del 14 dicembre 2005 contenente i
riferimenti alle norme europee armonizzate EN 1125:1997/A1:2001,
EN 179:1997/A1:2001, EN 1935:2002 EN 1154:1996/A1:2002, EN
1155:1997/A1:2002, EN 1158:1997/A1:2002, EN 12209:2003;
Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei
riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella
seduta del 19 aprile 2005;
Espletata, con notifica 2005/0234/I la procedura d'informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva
98/48/CE;
Decretano:
Art. 1. Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti
alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui
estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale
ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, costituiscono riferimento per
l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo,
in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n.
246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di
attestazione della conformita' ai requisiti di cui all'appendice
ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al
presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono
indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di
attestazione della conformita» delle relative norme europee
armonizzate elencate nell'allegato 1.
Art. 2. Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
europea di accessori per serramenti, dichiara le caratteristiche
tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto
riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente
decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme
europee armonizzate di cui all'allegato 1.
Art. 3. Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE
ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto.
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente
immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non
conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle
regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre sei
mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero,
qualora gia' scaduto, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni
dopo la sua pubblicazione.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
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Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI
RIFERIMENTO
Per i prodotti accessori per serramenti le norme europee di
riferimento sono:
EN 1125:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 1125:2002 «Accessori
per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza
azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di
prova»;
EN 179:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 179:2002 «Accessori per
serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati
mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi
di prova»;
EN 1935:2002 recepita come UNI EN 1935:2004 «Accessori per
serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di
prova»;
EN 1154:1996/A1:2002 recepita come UNI EN 1154:2003 «Accessori
per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte
- Requisiti e metodi di prova»;
EN 1155:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1155:2003 «Accessori
per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per
porte girevoli - Requisiti e metodi di prova»;
EN 1158:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1158:2003 «Accessori
per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza
di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova»;
EN 12209:2003 recepita come UNI EN 12209:2005 «Accessori per
serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate
meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti
e metodi di prova».
Allegato 2
SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'
I metodi di attestazione della conformita' degli Accessori per
serramenti sono quelli riportati nella decisione comunitaria n.
96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di
cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.
| |Sistema di
attestazione
Prodotto |Impiego previsto |della conformita'
---------------------------------------------------------------------
Accessori
per | |
serramenti.... |Sicurezza all'incendio|1
Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n.
89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.
Allegato 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE
Il fabbricante di Accessori per serramenti dichiara tutte le
caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme
previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui
all'allegato 1.
Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza
azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta
Caratteristiche tecniche
|Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Capacita' di
aprirsi.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Durabilita'
della capacita' di aprirsi (per porte |
chiuse da
serrature su uscite di sicurezza).... |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di
sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale
italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento
della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di
sicurezza azionati mediante una barra orizzontale
Caratteristiche tecniche
|Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Capacita' di
aprirsi.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Durabilita'
della capacita' di aprirsi (per porte |
chiuse da
serrature su uscite di sicurezza).... |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di
sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale
italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento
della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
Chiusura
automatica.... |SI
Durabilita'....
|SI
Rilascio di
sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale
italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento
della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata
delle porte
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
Chiusura
automatica.... |SI
Durabilita'
della chiusura automatica.... |SI
Rilascio di
sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale
italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento
della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici
fermoporta per porte girevoli
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
Capacita' di
rilascio.... |SI
Durabilita'
della capacita' di rilascio.... |SI
Rilascio di
sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale
italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento
della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento
della sequenza di chiusura delle porte
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
Chiusura
automatica.... |SI
Durabilita'
della chiusura automatica.... |SI
Rilascio di
sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale
italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento
della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature
azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di blocccaggio
Caratteristiche tecniche
|Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Chiusura
automatica.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Durabilita'
della chiusura automatica.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Capacita' di
mantenere la porta in posizione chiusa e |
di non
contribuire alla propagazione del fuoco.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di
sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale
italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento
della dichiarazione
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