TestoIL
MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie e dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3
e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a
decretare in materia di norme costruttive funzionali dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella
legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art.
1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei
trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e
93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile 5 agosto 1974, recante norme relative alla omologazione
parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per
quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido ed i
dispositivi di protezione posteriori, di recepimento della
direttiva 70/221/CEE del Consiglio, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
16 febbraio 2001, di recepimento della direttiva 2000/8/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che da ultimo ha modificato
la direttiva 70/221/CEE relativa ai serbatoi di carburante
liquido ed ai dispositivi di protezione posteriori, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001;
Visto il comunicato di errata-corrige, relativo al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001 di
recepimento della direttiva 2000/8/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 9 agosto 2001, di recepimento della rettifica alla
direttiva 2000/8/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206
del 5 settembre 2001;
Vista la direttiva 2006/20/CE della Commissione del 17 febbraio
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 48 del 18 febbraio 2006, che modifica, per adattarla al
progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio
relativa ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di
protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;
A d o t t a
il seguente decreto:
Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo
Art. 1.
1. L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva
70/221/CEE, e successive modificazioni, e' modificato
conformemente all'allegato del presente decreto che ne
costituisce parte integrante.
Art. 2.
1. A decorrere dall'11 settembre 2007, se non sono
soddisfatti i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti
e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della
direttiva 70/221/CE, come da ultimo modificato dal presente
decreto, per motivi concernenti i dispositivi di protezione
posteriore antincastro, non e' consentito:
a) il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale di un tipo di veicolo, ed
b) il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro
come entita' tecnica.
2. A decorrere dall'11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i
requisiti del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CE,
come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi
concernenti i dispositivi di protezione posteriore antincastro,
non e' consentita:
a) l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di
veicoli, e
b) la vendita o entrata in servizio di un dispositivo di
protezione posteriore antincastro come entita' tecnica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2007
Il Ministro: Bianchi
Allegato
L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva
70/221/CEE, e successive modificazioni, e' modificato come
segue:
1) e' inserito il seguente punto 5.1 bis:
«5.1 bis. I veicoli sono sottoposti a prova nelle seguenti
condizioni:
il veicolo e' fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida
e liscia;
le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta;
i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal
costruttore del veicolo;
se e' necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il
veicolo puo' essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal
costruttore del veicolo;
se il veicolo e' equipaggiato con sospensione idropneumatica,
idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento
automatico in funzione del carico, e' sottoposto a prova con la
sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali
previste dal costruttore.»;
2) il testo del punto 5.4.5.2 e' sostituito dal seguente:
«5.4.5.2. Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente
applicata una forza orizzontale pari al 25% della massa massima
tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a 5
x 10^4 N»;
3) e' inserito il seguente punto 5.4 bis:
5.4 bis. Nei veicoli attrezzati con una sponda elevatrice, il
dispositivo di protezione posteriore antincastro puo'
interrompersi per consentire il funzionamento del meccanismo. In
questi casi si applicano le seguenti disposizioni speciali:
5.4 bis. 1. la distanza laterale tra gli elementi di fissazione
del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli
elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria
l'interruzione non puo' essere superiore a 2,5 cm;
5.4 bis. 2. i singoli elementi del dispositivo di protezione
posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie
effettiva di almeno 350 cm2;
5.4 bis. 3. i singoli elementi del dispositivo di protezione
posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per
soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le
posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono
situati entro la zona d'interruzione di cui al punto 5.4 bis, i
punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione
laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro;
5.4 bis. 4. le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano
alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione
posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice |