IL MINISTRO DEI
TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Vsto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare
in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci
pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art.
1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei
trasporti;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato
l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati
nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282
del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114
alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione
della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n.
186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di
attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che
adegua per la seconda
volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2001, con il quale e' stata attuata la direttiva
2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada, ed e' stato abrogato il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996
ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 21 gennaio 2002, di recepimento della
direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza
volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
156 dell'8 luglio 2003, di recepimento della direttiva
2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
219 del 20 settembre 2005, di recepimento della direttiva
2004/111/CE della Commissione che adatta per la quinta volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Vista la direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 305 del 4 novembre 2006, che adatta per la sesta
volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).
Art. 1.
1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo
aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 2 agosto 2005, sono cosi' modificati:
a) l'allegato A e' sostituito dal seguente:
«Allegato A - Disposizioni dell'allegato A all'accordo europeo
sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR),
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, fermo restando che
l'espressione "parte contraente" e' sostituita da "Stato
membro"»;
b) l'allegato B e' sostituito dal seguente:
«Allegato B - Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo
sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR),
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, fermo restando che
l'espressione "parte contraente" e' sostituita da "Stato
membro"».
2. Le disposizioni degli allegati A e B all'accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR),
nel testo consolidato dalla versione 2007, in vigore dal 1°
gennaio 2007, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito
Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla
versione 2007 delle disposizioni degli allegati A e B
all'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci
pericolose su strada, di cui al comma 1, sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero dei
trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.
Art. 2.
1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati A e B,
di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2007 con
un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2007
Il Ministro: Bianchi
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