IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2005», ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva
2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE, della direttiva
2003/10/CE e della direttiva 2003/18/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro
sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 20 settembre
2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, degli affari regionali e le autonomie locali e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato:
«decreto legislativo n. 626 del 1994», e' sostituito dal
seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE,
2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'Allegato B, della legge 25 gennaio 2006, n.
29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n.
32, supplemento ordinario, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso
il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE,
della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE,
della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE,
della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE,
della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE
della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE,
della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e
della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi
e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art.
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi
di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27,
paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui
una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora
esercitata trascorsi quattro mesi dal temine previsto dalla
direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia
conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia a giustificazione
del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni
quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle
direttive da parte delle regioni e delle province autonome
nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della
buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi
che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza
delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per
le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi
terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in
un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che
cooperino con le autorita' competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente
l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle
persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua
il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne
per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro
fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la
direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva
90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica
la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da
applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti
d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di
Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo.».
- La direttiva 2004/40/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
aprile 2004, n. L 159.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265
supplemento ordinario.
- La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29
giugno 1989, n. L 183.
- Le direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE e 89/656/CEE sono
pubblicate nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 90/269/CEE e 90/270/CEE, sono pubblicate
nella G.U.C.E. . 21 giugno 1990, n. L 156.
- La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26
luglio 1990 n. L. 196.
- La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1990, n. 374.
- La direttiva 93/88/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29
ottobre 1993, n. L 268.
- La direttiva 95/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
dicembre 1995, n. L 335.
- La direttiva 97/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8
luglio 1997, n. L 179.
- La direttiva 98/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5
maggio 1998, n. L 131.
- La direttiva 99/38/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1°
giugno 1999, n. L 138.
- La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19
luglio 2001, n. L 195.
- La direttiva 99/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28
gennaio 2000, n. L 23.
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15
febbraio 2003, n. L 42.
- La direttiva 2003/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15
aprile 2003, n. L 97.
- La legge 22 febbraio 2001, n. 36, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55.
Art. 2.
Modifica della rubrica del titolo V- bis e inserimento del
titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994
1. La rubrica del titolo V-bis e' sostituita dalla
seguente: «Protezione da agenti fisici: rumore».
2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del
1994, e' inserito il seguente:
«"Titolo V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-terdecies
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti
dall'articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le
disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti
nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti
dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento
di energia, nonche' da correnti di contatto.
2. Il presente titolo non disciplina la protezione da
eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi
risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Art. 49-quaterdecies
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si
intendono per:
a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo
di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a
campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli
effetti sulla salute accertati e su considerazioni
biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i
lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti
contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
c) «valori di azione»: l'entita' dei parametri direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo
elettrico (E), intensita' di campo magnetico (H), induzione
magnetica (B) e densita' di potenza (S), che determina
l'obbligo di adottare una o piu' delle misure specificate
nel presente titolo. Il rispetto di questi valori assicura
il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Art. 49-quindecies
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati
nell'allegato VI-bis, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis,
lettera B, tabella 2.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-sexiesdecies
Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura o calcola i livelli dei campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La
valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate
del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).
Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le
pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione,
misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai
campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le
specifiche linee guida individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e successive modificazioni, o, in alternativa,
quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo
conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai
fabbricanti delle attrezzature in confonnita' alle
specifiche direttive comunitarie di prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformita' al comma 1,
qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies, il datore di lavoro valuta e,
quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione
sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai
commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in
luoghi di lavoro accessibili al pubblico purche' si sia gia'
proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni
relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino
rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla
raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio
1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai
commi 1 e 2 sono programmati ed effettuati, con cadenza
almeno quinquennale, da personale competente nell'ambito del
servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8.
I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del
livello di esposizione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione del rischio.
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo
dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di
cui all'articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri
dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi
indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel
corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni
reperibili in pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del
rischio di cui all'articolo 4 deve precisare le misure
adottate, previste dagli articoli 49-septiesdecies e
49-octiesdecies. Nel documento di valutazione del rischio il
datore di lavoro puo' includere una giustificazione, per la
quale data la natura e l'entita' dei rischi connessi con i
campi elettromagnetici non e' stata necessaria una
valutazione dei rischi piu' dettagliata. La valutazione dei
rischi viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti che
potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati
della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione.
Art. 49-septiesdecies
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore
di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della
disponibilita' di misure per controllare il rischio alla
fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. A seguito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori
di azione di cui all'articolo 49-quindecies sono superati,
il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a
norma dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i
valori limite di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed
applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche
e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai
valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del
lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi
di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di
protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di
protezione individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla
valutazione del rischio di cui all'articolo 49-sexiesdecies
possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano
i valori di azione devono essere indicati con un'apposita
segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla
valutazione effettuata a norma dell'articolo
49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i
valori limite di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree
sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e'
limitato, laddove cio' sia tecnicamente possibile e sussista
il rischio di un superamento dei valori limite di
esposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a
valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche',
nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione del presente titolo i valori limite di
esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta
misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e adegua di
conseguenza le misure di protezione e prevenzione per
evitare un nuovo superamento.
5. A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro
adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze
dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art. 49-octiesdecies
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22,
il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti
a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di
lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati
in relazione al risultato della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione di cui all'articolo
49-quindecies, nonche' ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei
livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate
a norma dell'articolo 49-sexiesdecies;
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i
rischi derivanti dall'esposizione.
Art. 49-noviesdecies
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e
dall'articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali
e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite
di cui all'articolo 49-quindecies, comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
inferiore decisa dal medico competente con particolare
riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio,
tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 49-sexiesdecies.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un
lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico
competente ne informa il datore di lavoro che procede ad
effettuare una nuova valutazione del rischio a norma
dell'articolo 49-sexiesdecies.
Art. 49-vicies
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede ad istituire
e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I
singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati
medici personali.».
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;»
sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies,
comma 3, secondo periodo;» sono inserite le seguenti:
«49-sexiesdecies, comma 2, 49-septiesdecies, comma 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49, comma 1;»
sono inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»;
2. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «17,
comma 1, lettere b), d), h) e l);» sono inserite le
seguenti: « 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;».
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 89, del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e
dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
49-quinquies, commi 1 e 6 49-sexiesdecies, commi 1 e 6;
59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5,
lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7,
comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22,
commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32;
35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma
8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6;
36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a),
b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e
7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies;
49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3,
secondo periodo 49-sexiesdecies, comma 2, 49-septiesdecies,
comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2;
58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma
1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4;
59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1,
2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63,
comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies,
comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c),
f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12,
comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere
c), e) ed f); 49, comma 1; 49-septiesdecies, commi 3 e 4;
56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies,
commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e
4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma
4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro
258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis,
commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4,
36-quinquies, comma 1;
b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro
250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies,
comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5,
lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3;
59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87,
commi 3 e 4.».
- Il testo vigente dell'art. 92, del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita: «Art. 92 (Contravvenzioni
commesse dal medico competente). - 1. Il medico competente
e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un
milio a lire sei milioni,per la violazione degli articoli
17, comma 1, lettere b), d), h) e l) 49-noviesdecies, comma
3, 49-vicies, 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;
72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli
articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonche' del
comma 3 e 70, comma 2.».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma
3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del
presente decreto legislativo riguardanti ambiti di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell'esercizio
del potere sostituivo dello Stato e con carattere di
cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del
presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province
autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,
fermi restando i principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Note all'art. 4:
- L'art. 117, terzo e quinto comma della Costituzione, cosi'
recitano:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.».
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
2005, n. 37».
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte
delle regioni e delle province autonome). - 1.-2. (Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di
cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
Art. 5.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al
49-vicies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal presente decreto, le amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in
vigore il 30 aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Lanzillotta, Ministro degli affari regionali e le autonomie
locali
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato VI-bis
(previsto dall'art. 49-quindecies)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere
l'esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (I c). La corrente di contatto tra una
persona e un oggetto e' espressa in Ampere (A). Un
conduttore che si trovi in un campo elettrico puo' essere
caricato dal campo.
Densita' di corrente (J). E' definita come la corrente che
passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla
sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o
una sua parte. E' espressa in Ampere per metro quadro
(A/m^2).
Intensita' di campo elettrico. E' una grandezza vettoriale
(E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella
carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E'
espressa in Volt per metro (V/m).
Intensita' di campo magnetico. E' una grandezza vettoriale
(H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo
magnetico in qualunque punto dello spazio. E' espressa in
Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. E' una grandezza vettoriale (B) che
determina una forza agente sulle cariche in movimento. E'
espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali
biologici l'induzione magnetica e l'intensita' del campo
magnetico sono legate dall'equazione 1 A m^-1 = 4pgreco
10^-7 T.
Densita' di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel
caso delle frequenze molto alte per le quali la profondita'
di penetrazione nel corpo e' modesta. Si tratta della
potenza radiante incidente perpendicolarmente a una
superficie, divisa per l'area della superficie in questione
ed e' espressa in Watt per metro quadro (W/m^2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come
l'energia assorbita per unita' di massa di tessuto biologico
e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente
direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non
termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta
del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di
esso, del tasso di assorbimento di energia per unita' di
massa di tessuto corporeo ed e' espresso in Watt per
chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero e' una misura
ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti
termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre
al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari
anche valori locali del SAR per valutare e limitare la
deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo
conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali
ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra,
esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti
nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate
direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto,
le intensita' di campo elettrico e magnetico, e la densita'
di potenza.
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai
campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono
utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
* sono definiti valori limite di esposizione per la densita'
di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino
a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema
cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
* fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di
esposizione per la densita' di corrente, in modo da
prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di
esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico
sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei
tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e
10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si
riferiscono sia alla densita' di corrente che al SAR;
* fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di
esposizione per la densita' di potenza al fine di prevenire
l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del
corpo o in prossimita' della stessa.
Tabella 1
Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1).
Tutte le condizioni devono essere rispettate.
|
Intervallo di frequenza |
Densità di corrente
per corpo e tronco
J
(mA/m2) (rms) |
SAR mediato
sul corpo intero
(W/kg) |
SAR localizzato
(corpo e tronco)
(W/kg) |
SAR localizzato
(arti)
(W/kg) |
Densità di potenza
(W/m2) |
|
Fino a 1 Hz |
40 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
1
- 4 Hz |
40/f |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
4
- 1000 Hz |
10 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
1000 Hz - 100 kHz |
f/100 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
100 kHz - 10 Mhz |
f/100 |
0,4 |
10 |
20 |
/ |
|
10
MHz - 10 GHz |
/ |
0,4 |
10 |
20 |
/ |
|
10
- 300 GHz |
/ |
/ |
/ |
/ |
50 |
Note:
1. f e' la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densita' di
corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti,
risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso
centrale nella testa e nel torace. I valori limite di
esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e
10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul
sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono
essenzialmente istantanei e non v'e' alcuna giustificazione
scientifica per modificare i valori limite di esposizione
nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiche' i
valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti
nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere
densita' di corrente piu' elevate in tessuti corporei
diversi dal sistema nervoso centrale a parita' di condizioni
di esposizione.
3. Data la non omogeneita' elettrica del corpo, le densita'
di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una
sezione di 1 cm ^2 perpendicolare alla direzione della
corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della
densita' di corrente possono essere ottenuti moltiplicando
il valore efficace rms per (2)^«1/2».
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici
pulsati, la massima densita' di corrente associata agli
impulsi puo' essere calcolata in base ai tempi di
salita/discesa e al tasso massimo di variazione
dell'induzione magnetica. La densita' di corrente indotta
puo' essere confrontata con il corrispondente valore limite
di esposizione.
Per gli impulsi di durata la frequenza equivalente per
l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f
= 1/(2).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media
su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato e' pari
a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in
tal modo costituisce il valore impiegato per la stima
dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto
devono essere una massa di tessuto contiguo con proprieta'
elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa
contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto puo'
essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che puo'
presentare difficolta' per le misurazioni fisiche dirette.
Puo' essere utilizzata una geometria semplice quale una
massa cubica di tessuto, purche' le grandezze dosimetriche
calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee
guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza
compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del
capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi
causati da espansione termoclastica, si raccomanda un
ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite e'
rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non
dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di
tessuto.
9. Le densita' di potenza sono ottenute come media su una
qualsiasi superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi
periodo di 68/f^«1,05» minuti (f in GHz) per compensare la
graduale diminuzione della profondita' di penetrazione con
l'aumento della frequenza. Le massime densita' di potenza
nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm^2, non
dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m^2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o
transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione
simultanea a campi di frequenza diversa, e' necessario
adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o
calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle
forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche,
tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal
CENELEC.
B. VALORI DI AZIONE
I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a
partire dai valori limite di esposizione secondo le basi
razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la
protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle
sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle
radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
Tabella 2
Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2)
[valori efficaci (rms) imperturbati]
|
Intervallo di frequenza |
Intensità
di
campo elettrico
E
(V/m) |
Intensità
di
campo magnetico
H
(A/m) |
Induzione magnetica
B(mT) |
Densità di potenza
di
onda piana
Seq
(W/m2) |
Corrente di contatto
(W/m2)
le
(mA) |
Corrente indotta
attraverso gli arti
IL
(mA) |
|
0
- 1 Hz |
/ |
1,63 x 105 |
2
x 105 |
/ |
1,0 |
/ |
|
1
- 8 Hz |
20000 |
1,63 x 105/f2 |
2
x 105/f2 |
/ |
1,0 |
/ |
|
8
- 25 Hz |
20000 |
2
x 104/f |
2,5 x 104/f |
/ |
1,0 |
/ |
|
0,025 - 0,82 kHz |
500/f |
20/f |
25/f |
/ |
1,0 |
/ |
|
0,82 kHz - 2,5 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
/ |
1,0 |
|
|
2,5 - 65 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
/ |
0,4f |
/ |
|
65
- 100 kHz |
610 |
1600/f |
2000/f |
/ |
0,4/f |
/ |
|
0,1 - 1 MHz |
610 |
1,6/f |
2/f |
/ |
0,4/f |
/ |
|
1
- 10 MHz |
610/f |
1,6/f |
2/f |
/ |
40 |
/ |
|
10
- 110 MHz |
61 |
0,16 |
0,2 |
10 |
40 |
100 |
|
110 - 400 MHz |
61 |
0,16 |
0,2 |
10 |
/ |
/ |
|
400 - 2000 MHz |
3f1/2 |
0,008f1/2 |
0,01f1/2 |
f/40 |
/ |
/ |
|
2
- 300 GHz |
137 |
0,36 |
0,45 |
50 |
/ |
/ |
Note:
1. f e' la frequenza espressa nelle unita' indicate nella
colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq»,
E, H, B e I «L» devono essere calcolati come medie su un
qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B
devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo
di 68/f^«1/05» minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di
picco per le intensita' di campo possono essere ottenuti
moltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2». Per gli
impulsi di durata t p, la frequenza equivalente da applicare
per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2t p).
Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di
azione di picco per le intensita' di campo sono calcolati
moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a,
dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di
azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori
efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle
intensita' di campo e per 1000 nel caso della densita' di
potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o
transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di
frequenza diversa, e' necessario adottare metodi appropriati
di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di
analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura
delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme
armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati
modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti
che superano 10 MHz, S e q valutato come media sulla durata
dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per
S e q, o che l'intensita' di campo non superi di 32 volte i
valori di azione dell'intensita' di campo alla frequenza
portante.
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