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Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni
((...))
Testo
coordinato alla L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
TITOLO I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del
presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e
117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare
riferimento alle materie di competenza statale della tutela
della concorrenza, dell'ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure
necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli
43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei
pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e
vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino
consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente
concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione
di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di
lavoro.
((1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti
speciali e alle relative norme di attuazione. ))
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore
dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone
e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti
un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti
e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con
riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
((a) l'obbligatorietà di tariffe)) fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
((b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali,
le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i
costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e'
verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di
tipo interdisciplinare da parte di società di persone o
associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto
sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere
esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a
più di una società e che la specifica prestazione deve essere
resa da uno o più soci professionisti previamente indicati,
sotto la propria personale responsabilità.))
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio
delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le
eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela
degli utenti. ((Il giudice provvede alla liquidazione
delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di
liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base
della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza
pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe,
ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dei compensi per attività
professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi
tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti
che stabiliscono i compensi professionali».))
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1
sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della
qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio
2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima
data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono
in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della
distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione
delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme
di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e
servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,
comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, ((le
attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e
bevande)) sono svolte senza i seguenti limiti e
prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di
requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività
commerciali, ((fatti salvi quelli riguardanti il settore
alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle
bevande));
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, ((fatta salva la
distinzione tra settore alimentare e non alimentare));
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale
((sub)) regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali,
a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni
di ordine temporale o ((quantitativo)) allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali, ((tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i
medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia
presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli
arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.))
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di
cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di
cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di
produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto
maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed
assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai
relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n.
1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a
dichiarazione di inizio attività da presentare al comune
competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in
merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal
permesso di agibilità dei locali, ((nonche'
dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività
produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in
conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la
qualità del prodotto finito.
2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al
comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione
per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi
dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto
comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che
svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla
lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane
prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di
interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o
alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti
intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo
l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo
rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita
entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie
esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione
dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle
specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonche'
delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.))
3. I comuni e le autorità competenti in materia
igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di
vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo
sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera
c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei
farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti
i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica,
((previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione
in cui ha sede l'esercizio)) e secondo le modalità
previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma
incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario
di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, ((alla presenza e con
l'assistenza personale e diretta al cliente)) di uno o
più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed
iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi,
le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad
oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore
sulla confezione del farmaco ((rientrante nelle categorie
di cui al comma 1)), purche' lo sconto sia esposto in
modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti
gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla.
Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
((3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente
normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua
italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi
delle specialità medicinali e dei preparati galenici come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574)).
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso
farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in
commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la
possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso
altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.
362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le
seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la societa»; al
comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e'
soppressa la parola: «distribuzione,».
((6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano
meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente
causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni
dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita
della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere
titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate
nella provincia dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e' abrogato.))
Art. 6.
((Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi
necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità,
in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed
a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche' la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio
adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli
43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo,
lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le
commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo
partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle
ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico
circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.
Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente
lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla
disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti
stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla
guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente
normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune
almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente
programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad
assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a
titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da
assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in
caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in
caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per
cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la
restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune
per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al
miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di
linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche
mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e
in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori
temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare
particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)
e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di
utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento
di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal
caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo
quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio
all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di
licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo
7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio
di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza
dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le
modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda
effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia
di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli
operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più
licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15
gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle
regioni.))
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni
mobili registrati
1. L'autenticazione ((della sottoscrizione))
degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione
di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli
uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati,(*)
degli sportelli telematici dell'automobilista di cui
all'articolo 2 del ((regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i
previsti diritti di segreteria, nella stessa data della
richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.
(*) Nota: Periodo
aggiunto dall'art. 1, c. 68 della L. n. 296/2006 (Finanziaria
2007)
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile
auto
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza
e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie
assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di
imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta
((ai consumatori)) di polizze relative
all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o
più agenti assicurativi o altro distributore di servizi
assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una
o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai
medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo
praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle
secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le
clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del
presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale
scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione
esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al
consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano
il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente
all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.
((3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione
r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al
consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o,
distintamente, dalle imprese per conto di cui opera.
L'informazione e' affissa nei locali in cui l'intermediario
opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato,
il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche'
lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del
contratto».))
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso
ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico
e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei
comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad
essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai
medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche
mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti
radio televisive ((e gestori del servizio di telefonia)).».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche
interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
((1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta
la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le
altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato
motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341,
secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta
giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende
approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto
entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del
rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci,
se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni
di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi
debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali
da non recare pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre
la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza
spese di chiusura.))
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono
svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti
amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono
svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e
dalle ((camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.))
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e
successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al
ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8
della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono
svolte rispettivamente dalle ((camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)) e dal Ministero
dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le ((camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura)) per la
rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i
rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella
specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di
trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità
ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al
fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle
connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio
del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono
prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al
pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in
tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati,
anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti
tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al
comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi
forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo
ferroviario, portuale o aeroportuale e' comunque tenuto a
consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori
autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino
servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale
ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse
pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali
disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli
operatori economici ed in conformità ai principi di
sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso,
il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati
di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle
specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e
di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione,
possono altresì essere previste zone di divieto di fermata,
anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego
di mezzi di rilevazione fotografica o telematica ((nel
rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del
trattamento dei dati personali)).
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici
regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli
operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto,
costituite ((o partecipate)) dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi
strumentali all'attività di tali enti, ((in funzione della
loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali)),
nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza,
devono operare esclusivamente con gli enti costituenti ((o
partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a
favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento
diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società
o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione
finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto
di partecipazione ad altre società od enti.)).
2. Le società ((di cui al comma 1)) sono ad
oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione
delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti
disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro
ventiquattro(*) mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono
cedere, ((nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica)), le attività non consentite a terzi ovvero
scorporarle, anche costituendo una separata società [da
collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori ((diciotto))
mesi](**). ((I contratti relativi alle attività non
cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono
efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo
del presente comma.))
4. I contratti conclusi, ((dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto)), in violazione delle
prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. ((Restano validi,
fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti
conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto,
ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite(***) prima
della predetta data)).
(*) Nota:
Termine così prorogato dall'art.1 , c. 720 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
(**) Nota:
Periodo soppresso dall'art. 1, c. 720 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
(***) Nota:
L'originario termine "perfezionate" è stato così sostituito
dall'art. 1, c. 720 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato
1. Al capo II ((del titolo II)) della legge 10
ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza
dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la
concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un
sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare
l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 ((non
possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate)).
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione
che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni
amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
((Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla
notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento
della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o
degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono
presentare impegni tali da far venire meno i profili
anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità,
valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti
dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare
l'infrazione.))
2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in
virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria ((può essere non
applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
comunitario)).».
((Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di
impegni da parte delle imprese interessate e' parimenti ammessa
nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza
nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione
elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del
codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata
dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati
individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai
mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei
ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto
di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di
mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità
trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di
settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa
incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto
dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della
decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso
concreto. ))
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del
((testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: ((«31 dicembre 2006, relativamente al solo
servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».))
TITOLO II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI,
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI
CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.
Capo I
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.
58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro
annui e' corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale
direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006,
emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover
procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei
trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in
conto capitale relative agli interventi per il trasporto su
ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica
sono escluse dal patto di stabilità interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema
alta velocita/alta capacita», per l'anno 2006, e' concesso un
contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni
di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del
gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo
2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «2.913 milioni». ((Le risorse integrative di cui
al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i
cantieri aperti.))
((Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali
1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di
90 milioni di euro per l'anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di
euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007». ))
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del
Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per
lo spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile
di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il
triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni
di euro annui per il triennio 2006-2008.
((Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato
connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di
10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti
accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per
l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000
di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a
500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a
5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 1.900.000
euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
Capo II
INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE POLITICHE
GIOVANILI E PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI
OPPORTUNITÀ
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata
la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale,
anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione
del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare
l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche
giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro
per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale
e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di
dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio
1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro per
l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
((3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui
ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, non e' richiesto per
le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano
essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto
ai contributi di cui al medesimo comma 10. ))
Art. 21.
Spese di giustizia
((1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso
il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali,
tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e
per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei
procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico
dell'erario.))
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede
secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa
di contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di
giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità
previsionale di base 2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di
previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50
milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo
dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti
dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
((per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza,
di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello
Stato)) e per i ricorsi ((di esecuzione della
sentenza o di)) ottemperanza ((del giudicato))
il contributo dovuto e' di euro 250. ((L'onere relativo al
pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla
parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale
delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai
fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i
ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del
1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale.))
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali.».
((4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso
6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000
euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede,
per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni
2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.))
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le
seguenti: «e allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi
pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per
consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non
territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria,
individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie
ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, ((degli enti e degli
organismi gestori delle aree naturali protette)) e delle
istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per
cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli
enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità
esclusivamente civilistica, i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri
6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget
2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di
beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme
provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono
versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X,
capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1,
per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo
restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla
riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma
sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun
ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i
bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori
non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente
articolo.
((Art. 22-bis.
Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale.
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria.
1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione
globale non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «fino alla data, certificata dalla
regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte
dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi
strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività
libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio
2007».
3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione
aziendale, e' informato ai principi organizzativi fissati da
ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva
autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei
principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività
istituzionale e attività libero-professionale intramuraria,
anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di
attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità di
svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette
ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte
delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi
anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In
ogni caso l'attività libero-professionale non può superare, sul
piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale
dell'anno precedente. ))
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti
dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario
Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di
professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori,
nonche' alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e' abrogato e
nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18,
sono soppresse le parole: «, nonche' alla loro conferma in
ruolo».
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da
leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri,
di cui al punto 9 della tabella D allegata al
((regolamento di cui al)) decreto del Ministro della
giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a
tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non
composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso
spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima
tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle
amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle
Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre
2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla
gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali di
base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello
stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle
previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio
2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1,
nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per
il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e
documentate esigenze gestionali, il Ministro competente,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari, alla Corte dei conti, ed al ((rispettivo))
Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti
di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto
complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio
2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di
legge finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale
di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6
del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal
predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo
operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle
eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli
esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non
ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono
tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre
rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari
alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente,
entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione
delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «40 per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella
B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e
successive modificazioni, pubblicato nella ((Gazzetta
Ufficiale)) n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del
20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato nelle missioni
internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo
1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati,
operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta
per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai
suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi
limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista
dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui
al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al riordino degli organismi, anche mediante
soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da
regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi.
((e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli
obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima
della scadenza del termine di durata degli organismi individuati
dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con
l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per
l'eventuale proroga della durata dello stesso.))
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi
criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare
previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica
degli organi interni di controllo e all'approvazione
dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more
dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni
assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1
entro il termine ivi previsto.
((4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.))
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto
alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti
degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti
locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e(*) agli organi di direzione,
amministrazione e controllo.
(*) Nota:
Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 421 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed
enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi
di risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini
del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al
citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed
autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo
tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati
dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento degli affari regionali ((e del
Ministero dell'interno)), con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle
finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della
norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle
misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a
50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti
risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la
puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato
adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al
contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti
destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale,
alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del
lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui
alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in
ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
(( 204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e
204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo
di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo
le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo
determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e
continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005». ))
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale»
sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o
composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo
con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti
all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il numero massimo di unità pari
al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici
di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento
della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ((il comma 6 e' sostituito))
dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative
per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
((testo unico di cui al)) decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma
6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e
delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento
civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del
presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di
trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età,
possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche
ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico,
previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento
della richiesta.
3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli
incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa
e di uniformità e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e
il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e
trasparenza».
((Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del
Ministero dell'interno
1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con i
decreti indicati nel comma 1 e' determinata, altresì,
annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la
quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni,
alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno quali proventi
specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio.
Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266».
Art. 34-ter.
Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili
1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: «enti territoriali» sono inserite le
seguenti: «e degli enti previdenziali destinatari delle
operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n.
311».
Art. 34-quater.
Controllo del costo del lavoro
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura
del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione
delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità,
enti montani (UNCEM), per via telematica».
Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio
2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo
anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione». [Per l'anno 2006 non si
applica quanto previsto al primo periodo del comma 323
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.](*)))
(*) Nota:
Periodo soppresso dall'art.1, c. 673 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE,
DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI
DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI
GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto,
in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche
e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di
intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo
e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle
operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui
al ((secondo comma)) sono desunte sulla base del
valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi
dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d),
dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni,
la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche
se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del
valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, ((di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»)).
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
e' abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le disposizioni di cui al ((quinto comma)) si
applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero
nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro
subappaltatore.».
6. ((Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano))
alle prestazioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della
((direttiva 77/388/CEE del Consiglio)), del 17 maggio
1977.
((6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e
sesto».
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica
l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità
di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato
dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per
almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di
contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000
di euro)).
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo
10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta
in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il
versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta
successivo.
Art. 10-quater. (Indebita compensazione). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da
quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte
e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio
degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati
alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel
relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle
effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31,
primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge
5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti
passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta
in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»));
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le
parole: «o la rivendita» sono soppresse;
c) (soppressa);
d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce di cui al
numero 127-ter e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo
10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la
rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo
19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai
fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio
2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali
il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per
i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione
dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto
stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non viene esercitata
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo
comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai
sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)», sono sostituite
dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi
dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per
cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma
dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative
a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul
valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o
trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi
immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero
banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da
concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle
imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma
10-bis, del presente articolo, sono ridotte della metà. La
disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre
2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette
previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno
favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore
complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore
normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte
proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti
di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore
aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di
esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la
registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere
esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili
strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della
Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo
comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e
i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte
proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria,
anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad
oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5 comma 1,
lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto
n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto
della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo
di imposte ipotecaria e catastale)).
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento
per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono
individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono
l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti
veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli
autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del
testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)),
ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono
((inseriti)) i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono
obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai
quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o
bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale
nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per
importi unitari inferiori a 100 euro.».
12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma
dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente
articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000
euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito
in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia
e delle finanze presenta al Parlamento una relazione
sull’applicazione del presente comma. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che
individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al
pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel
presente comma.(*)
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, ((di cui al)) decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società
ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359,(( primo comma)), del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
se, in alternativa:
a) sono ((controllati)), anche indirettamente, ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono ((amministrati)) da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio
dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di
cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si
tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui
all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al ((comma 13)) ha
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le società e gli
enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria,
non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli
incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli
straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, e'
inferiore alla somma degli importi che risultano applicando
((le seguenti percentuali)):
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
((di cui al)) decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da
beni immobili e da beni indicati nell'articolo ((8-bis,
primo comma)), lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche
in locazione finanziaria. Le disposizioni ((del primo
periodo)) non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per
la particolare attività svolta, e' fatto obbligo di costituirsi
sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si
trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in
amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed
enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di
trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a
100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti
non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del
periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma
degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni
posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera
a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'((articolo
8-bis, primo comma)), lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di
esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di
cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne'
può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione
ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta
consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e'
ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa
ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei
ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del
reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non
hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società
interessata può richiedere la disapplicazione delle relative
disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.».
16. Le disposizioni del ((comma 15)) si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione
ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si
applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando
le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in
capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la
data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di
scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società
partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo ((37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica)) 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo
il ((comma 121)) e' inserito il seguente:
«121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a
condizione che il costo della relativa manodopera sia
evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle
spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti
hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se
viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per
cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già
applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto
l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante
l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha
l’obbligo di dichiarare:
a) se si è
avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire
i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la
denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del
legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica,
ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato
per la stessa società;
b) il codice
fiscale o la partita IVA;
c) il numero di
iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante
o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l’ammontare
della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità
di pagamento della stessa.
22.1. In caso
di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in
mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare
specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di
cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500
euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni
trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi
dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni.(**)
((22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati
pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza
dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per
ciascuna annualita»)).
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici
formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal
secondo giorno successivo alla pubblicazione nella ((Gazzetta
Ufficiale)) del presente decreto.
((23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA
finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai
fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo
comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere
inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il
comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».))
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le
attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche
ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte
ipotecaria ((e catastale previste dal testo unico di cui al))
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' ((aggiunto))
il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle
richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla
stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della
riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata
((dai direttori generali)) degli agenti della
riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle
entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal ((comma 25)),
gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i
restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche
in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li
detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia
degli atti riguardanti i predetti dati, nonche' di ottenere, in
carta libera, le relative certificazioni.
((26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26
l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti
degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed
accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci
i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro
il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali,
calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del
pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426
e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano
nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti
sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie
del servizio nazionale della riscossione o dei commissari
governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al
rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data
del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o
giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima
della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del
2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), sono inserite le
seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni»)).
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei
contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a
qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in
via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme
liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e
dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a
decorrere dal 1° ottobre 2006. ((I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata)). Il contenuto,
le modalità ed i termini delle trasmissioni ((mediante
posta elettronica certificata)), nonche' le specifiche
tecniche del formato, sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
a cui e' tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma
28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può
sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da
parte del subappaltatore della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al
comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso
termine anche al responsabile in solido. La competenza degli
uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque
determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di
quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti
di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio
affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma
32 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai
fini della presente sanzione si applicano le disposizioni
previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La
competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e'
comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
((34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si
applicano, successivamente all'adozione di un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, che stabilisca la
documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di
cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e
subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti
che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
con esclusione dei committenti non esercenti attività
commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli
73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la
responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.))
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di
prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse
alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli
altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di
procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di
trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo
che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il
transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta
di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia
delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società
di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle
società e alle persone fisiche esercenti le attività di
movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana
delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le
finalità di cui al presente comma e' considerata di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del ((codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al)) decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza
agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui
al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle
misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle
facoltà concesse agli operatori inadempienti.
((35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione
fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a
inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei
contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli
atleti professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i
compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle
Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da
società sportive professionistiche residenti in Italia anche
indirettamente con analoghe società estere.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: «121-ter. Per il
periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui
al comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro
per abitazione»)).
(*) Nota:
Comma così sostituito dall'art. 1, c. 69 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
(**) Nota:
Comma così sostituito dall'art. 1, c. 48 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007), Si riporta di seguito il c. 49: "49. Le
disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti
effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.".
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, e'
((soppressa la voce di cui al numero 123-bis)).
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del ((testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del ((testo unico delle imposte sui redditi, di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili
provenienti».
4. Le disposizioni del ((comma 3)) si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
((4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
le parole: «utili relativi alla partecipazione al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono
sostituite dalle seguenti: «utili provenienti»)).
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura
stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione
per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164,
comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a
due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164,
comma 1, lettera b), del citato testo unico ((di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)), acquistati
nel corso di precedenti periodi di imposta.
((6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma
1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2».
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con
riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione
finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto)).
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere
assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione
e di quelle che ne costituiscono pertinenza. ((Il costo
delle predette aree e' quantificato in misura pari al valore
risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti
iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore
al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento
del costo complessivo)).
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai
fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di
imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi
anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non
possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati
dalle società partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del ((citato testo unico di cui
al decreto n. 917 del 1986)), dopo le parole: «del terzo» sono
((inserite)) le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal
periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle
società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a
partire dalla predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
((di cui al)) decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono
((inserite)) le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che
si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' ((abrogata)).
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive
dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del ((citato
testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986)), come modificato
dal comma 12 ((del presente articolo)), formatesi in esercizi
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data,
possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi
d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità
previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre
l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano
ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti
di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti
all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia
residenziale convenzionata(*), comunque denominati,
realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la
definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il
periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le
scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto)).
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze
di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi
2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, ((di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere
a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e
b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi
((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' ((abrogato)).
21. Le disposizioni del ((comma 20)) si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui
al)) decreto del Presidente della Repubblica 22
((dicembre)) 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,
formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonche' delle
deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e
12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel
territorio dello Stato»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi,
((di cui al)) decreto del Presidente della
Repubblica 22 ((dicembre)) 1986, n. 917, il comma
4-bis e' ((abrogato. La disciplina di cui al predetto
comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche'
con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti
di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data
certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente
decreto)).
24. All'articolo 25, ((primo comma)), primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di
terzi» sono ((inserite)) le seguenti: «o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
((25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti
periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2
si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non
siano comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il
valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente
nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del
dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le
azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto
termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed e'
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene
la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore
delle azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la
differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente
concorre a formare il reddito.».
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25
rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle
assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione
deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del
calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data
successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto.)).
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle
azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle società
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo
derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a
ciascun socio o associato nella proporzione stabilita
dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita
semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la
presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci
accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate
attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo
5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma
non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in
essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84
e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato
articolo 84».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle
perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui
al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono ((inseriti)) i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli
oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee
all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità
percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di
corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il
costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi
percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi
immateriali comunque riferibili all'attività artistica o
professionale»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' ((inserito))
il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se
sostenute dal committente per conto del professionista e da
questi addebitate nella fattura»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e'
((inserita)) la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se
percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo
unico delle imposte sui redditi ((di cui al)) decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai
redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo
testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi,
((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a
formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche,
resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da
disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente
dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono
versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o
esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati
solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e' stata già
effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di
entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento
degli stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamità
pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio
1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nella determinazione dell'acconto dovuto ((dai soggetti di
cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta
sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle
attività produttive)) per il periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente decreto;
eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero
unica rata dell'acconto.
((34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso
che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano
classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono comunque considerati come redditi diversi.
(*) Nota:
L'originaria dicitura "edilizia residenziale convenzionata
pubblica" è stata così sostituita dall'art. 1, c. 306 della L.
n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza
dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in
attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, nonche' le competenze in tema
di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di
salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione
dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20
per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel
cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del
provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di
questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo
non inferiore al doppio della durata della sospensione, e
comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le
attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza
ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei
lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque
fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e
amministrative vigenti.
b-bis) il
pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto
delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.(*)
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono
munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente
nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi
sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo
delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione
avente data certa».
7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.
73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste
dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria e' altresì punito con la sanzione amministrativa da
euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di
euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo
delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al
periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al
comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei
confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei
requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette
agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori
di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato
per la violazione della normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla
pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale
ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL)».
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le
seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai
periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge
n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1,
comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da
480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono
corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni
di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni. ))
(*) Nota:
Lettera aggiunta dall'art. 5 della L. n. 123/2007, pubblicata
nella G.U. n. 185 del 10-8-2007
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre
misure di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le
persone fisiche che esercitano arti o professioni,» sono
inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore,
((ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,
può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni
e con le modalità ivi previste.
4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli
stessi sono ((comunicate)) all'anagrafe
tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione
dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le
rilevazioni e le evidenziazioni» sono ((inserite))
le seguenti: «, nonche' le comunicazioni» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono
altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione
mediante ruolo, ((nonche' dai soggetti di cui all'articolo
4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini
dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di
un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia
nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di
carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste
da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle
misure di prevenzione»)).
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i
termini per la comunicazione delle informazioni di cui al
((comma 4)), relative ai rapporti posti in essere a
decorrere dal ((1° gennaio 2005)), ancorche'
cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico delle medesime
informazioni.
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione»
((sono inserite le seguenti)): (dei dati, delle notizie
e);
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
((dell'articolo)) 51, secondo comma, numero 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633»;
b) dopo il comma 1 e' ((inserito)) il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di
violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole
«individuazione del soggetto» e' inserita la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla
fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del
((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la
presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il
contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti
sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la
comunicazione nonche', in relazione al medesimo periodo,
l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono
effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono
indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle
operazioni effettuate, al netto delle relative note di
variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta,
nonche' dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle
esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella ((Gazzetta Ufficiale)):
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli
elenchi previsti dal presente comma, nonche' le modalità per la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può
essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica,
ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti,
anche in considerazione della dimensione dei dati da
trasmettere»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi,
nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non
veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui
confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di
partita IVA.
10. Al ((regolamento di cui al)) decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15
febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre,
dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono
inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite
dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via
telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via
telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a
quello di chiusura del periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate
le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel
medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro
10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti
parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un
ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese
successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle
seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis «per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese », ovunque
ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun
anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del ((regolamento di cui
al)) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal
seguente: «16».
12. Al ((regolamento di cui al)) decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ((ovunque
ricorrano)), e «20 dicembre» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1°
maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis. (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I
contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali,
agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di
realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non
hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni
all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e
da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle
fatture di acquisto e delle bollette doganali e di
certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta
a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e
sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi
che si avvalgono di regimi speciali di determinazione
((dell'imposta e)) i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni
di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
di cui all'articolo 10, n. 8), ((del presente decreto))
e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
((con modificazioni)), dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal
decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce
un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese,
arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del
comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la
dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente
articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e'
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata. La revoca e' comunicata con
le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in
corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa
rettifica si applica se il contribuente transita, anche per
opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al
mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto
della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 e' versata in tre
rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale e'
intervenuta la modifica. La prima rata e' versata entro il 27
dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato
versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e'
applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta
dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 6 per le quali non si e' ancora verificata
l'esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo
30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione
annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 e'
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti
intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al
presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi
assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura
informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la
connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle
entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere
efficacia ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina di
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi
ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume
d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio
supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del
limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero
anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli
acquisti relativi al medesimo periodo.
14-bis.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di
regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata.
I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto
legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati
qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute
dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge
successiva non lo escluda espressamente.(*)
15. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per
il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione
delle disposizioni del presente articolo».
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono
aggiunte le seguenti «nonche' le cessioni di beni effettuate dai
soggetti che applicano il regime di franchigia di cui
all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a
partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
((determina la)) esecuzione di riscontri automatizzati
per la individuazione di elementi di rischio connessi al
rilascio dello stesso ((nonche' l'eventuale))
effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività,
avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del
numero di partita IVA ((determina la possibilità di
effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a
condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del
rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto
e comunque non inferiore a 50.000 euro.».
c) (Soppressa) )).
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle
richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a
decorrere ((dal 1° novembre 2006)).
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano
specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e'
attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre
gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe
tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico
elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di
iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla
((lettera f) del primo comma)) dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, anche se relative a singole unità locali, nonche' i dati
dei bilanci di esercizio depositati.
((21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle
entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche
tecniche del formato elettronico elaborabile per la
presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al
registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non
successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa
obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione)).
22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di
deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
forniranno le informazioni di cui al ((comma 21)),
senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e
del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini
e le modalità delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche
del formato dei dati. La prima trasmissione e' effettuata entro
il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata
commessa la violazione».
25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata
commessa la violazione».
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i
termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' ((inserita))
la seguente: «b-bis) se il consegnatario non e' il
destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede
a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione
dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso
del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di
procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa
e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente:
«e-bis) e' facoltà del contribuente che non ha la residenza
nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera
d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale,
comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui
alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione
degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso
di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante
spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;»;
d) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'elezione di
domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto
dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla
lettera e-bis) del comma precedente»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite
dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta
nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto».
28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul ((quale)) non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul ((quale)) non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a
2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione
con risposte incomplete o non veritiere, nonche'
l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei
medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui
al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonche' gli organi
giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa
autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono
((inserite)) le seguenti: «nonche' nei confronti di
altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e
prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli
indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare
complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le modalità tecniche e i termini per la
trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle
regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, ((e 71
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), comprese quelle
previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono
sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al ((comma
33)). Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della
fattura su richiesta del cliente.
((35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico
degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica
prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un
credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione
dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa
prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori
adattati)).
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti
le violazioni degli obblighi di registrazione e ((di))
quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli
obblighi previsti ((dai commi 33 e 34)) e' punito
con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35
decorre dalla data progressivamente individuata, per singole
categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno
2008.(**)
37-bis. Gli
apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1º
gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica
prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è
consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente
comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23
settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione
telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale,
secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma
37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono
emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio
delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore
fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica,
dei corrispettivi medesimi. (***)
38. All'articolo
67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di
cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il
predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto
da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo
di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal
donante.».
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine
per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione
scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e'
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nonche' del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a
ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite
dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute
ovvero rimborsando quelle spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono
soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti
ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere
dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede
all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo
1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne'
all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a
debito o a credito e' inferiore a cento euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e' eseguita, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre 2008. Entro il medesimo termine e' eseguita la notifica
delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei
contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato
versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n.
289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai
costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In
riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma
45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei
cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, ((di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo
della lettera b) e' sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti
dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore,
gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di
sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria
di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti
dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi
passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto
economico sono deducibili se in un apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di
cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese
relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere
dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di
partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite
intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte,
dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate
spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui
all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.
241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non
producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283
del codice civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 499 a 518, nonche' del comma 519, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo
di» sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della
comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.
1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano
fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di
riduzione dell'imposta. ((Fino alla data di effettiva
operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati
catastali, da accertare con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo
59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446)). Resta fermo l’obbligo di
presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi
rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non
sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico.(****)
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59,
comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la
circolazione e la fruizione della base dei dati catastali
gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro
il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e
ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione
della base dei dati catastali sono unicamente quelli di
connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in
sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può
essere versata con le modalità del Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori
agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei
mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i
coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli
pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della
valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle
unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente
corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di
ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e
pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti
dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della
direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003,
recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed
a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede,
per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata
del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni
successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
recate dal presente decreto.
(*) Nota: Comma
aggiunto dall'art. 1, c. 293 della L. n. 296/2006 (Finanziaria
2007)
(**) Nota:
Comma così sostituito dall'art. 1, c. 327 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
(***) Nota: I
commi 37 bis e 37 ter sono stati agigunti dall'art. 1, c. 328
della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
(****) Nota:
Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 174 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare
ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del
gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31
dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei
quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto
all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota
d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per cento della
somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora
siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la
posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di
iscrizione, sono considerati giochi di abilità;(*)
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie
di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al
gioco ((disciplinato dal regolamento)) di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
nonche' gli ulteriori punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
di cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi
diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici
su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip,
delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni
ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse
dei cavalli;
b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la
raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea,
degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se
in possesso dei requisiti di affidabilità definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento
aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei
punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza
non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e
nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza
non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e
nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza
pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno
2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base
sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di
una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base
d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni
punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro,
previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo
2006, n. 111.».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, ((il numero 3)
)) della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e'
sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8
per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di
euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del
6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di
euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6
per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di
euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del
5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di
euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5
per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;».
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti
del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità
di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici
denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni
ulteriore gioco pubblico;
b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno
Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati
membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento
aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
provincia aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di
vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza
non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e
nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non
inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza
non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e
nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non
inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza
pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno
2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato
totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di
una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base
d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni
punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro,
previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse ippiche ((disciplinate dal
regolamento)) di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, che possono essere installati
presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del
Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il
Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la
determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la
natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il
locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma
10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di
giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero
dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di
sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi
casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei
quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari
affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete
metalliche» sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a
decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
(*) Nota:
Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 93 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che
non abbiano esclusivamente natura commerciale».
Art. 39-bis.
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali
((1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis
per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in
relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della
Costituzione, per l'elezione delle Camere»;
b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle
seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione
alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione
Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono
incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare.
Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo
e' suddiviso tra le ripartizionidella circoscrizione Estero in
proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a
ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione.
Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano
ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che
abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente
espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515.»;
d) al comma 6, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31
luglio di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «I rimborsi
di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro
il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione
referendaria».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157,
dopo le parole: «fondi medesimi» sono inserite le seguenti: «,
ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso
articolo 1,».
3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 3, le parole: «per l'attribuzione della quota di
seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il
rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
nelle elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli
anni successivi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 40.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di
quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a
complessivi 4.384,4, milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6
milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per
l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 40-bis.
Norma transitoria
1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati,
stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in
applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente
non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della
disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le
disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale)).
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella ((Gazzetta Ufficiale)) della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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