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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche
di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una
relazione dettagliata sulla gestione delle attivita' connesse
alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-bis
del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla
stessa data.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2, art. 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96
(Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3
della legge 19 dicembre 1992, n. 488) cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per i
progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art. 9, per
i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n.
157, sia stato gia' disposto il trasferimento a regioni, enti
locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e
consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per
la definizione dei relativi rapporti e' attribuita alla Cassa
depositi e prestiti con le modalita' di cui all'art. 8, commi 2,
3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data
di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una
procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori
compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa
depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.
2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre
opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre
2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa
d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e
non oltre il 31 dicembre 2006, nel limite del 25 per cento delle
pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione
monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e'
altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano
iscritte esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori.
Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o
una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la
definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per
cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione
monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede
transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione
forfetario pari al 5 per cento annuo comprensivo di
rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro
sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza.
Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data
dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della
proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al parere
dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel
termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione
secondo le norme di contabilita' pubblica. In tal caso il
termine e' interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale
parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non
esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta
da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del
silenzio assenso.
L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i
due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura
generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre
2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase
esecutiva. Tale procedimento si applica altresi' ai progetti
speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile
1987, n. 157, individuati all'art.2, comma 2, della legge 19
dicembre 1992, n. 488, gia' trasferiti dal commissario ad acta
ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.
4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata
presentata istanza di definizione transattiva, nonche' alla
definizione delle istanze non esaminate dal commissario
liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il
Ministero dei lavori pubblici.
5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi
dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al
comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione
dell'attivita' dello stesso commissario, al Ministero dei lavori
pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino
alla data del 30 aprile 1995.
Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la
diretta gestione delle attivita'.
6. Per la definizione delle attivita' previste dai commi 2, 3 e
4 dell'art. 9, dal comma 5 del presente articolo, nonche'
dall'art. 10, in favore del commissario ad acta possono essere
disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di
accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma
stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440;
qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio
in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli
successivi.
7. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il commissario ad
acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
8. Per gli eventuali completamenti, nonche' per la realizzazione
di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le
disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n.
2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilita' generale
dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva
l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i
presupposti.
9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi
del commissario ad acta, nonche' per i componenti della
commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non piu' di
cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione
del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui
all'art. 19, comma 5, assegnata al
Ministero dei lavori pubblici.».
Art. 1-bis.
Servizi a domanda individuale
(( 1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli
172, comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali
operative della Polizia locale degli impianti di allarme
collocati presso abitazioni private ed attivita' produttive e
dei servizi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 172
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti
documenti:
a)-d) (omissis);
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche',
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 243
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai
controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni
servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita
certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda
individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con i relativi proventi tariffari e contributi
finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine
i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per
cento del loro ammontare;».
Art. 2.
Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le
industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30
giugno 2006».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in
materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta
affidata, non oltre il 30 giugno 2006, alla Banca nazionale del
lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.».
Art. 3.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
da ultimo prorogato al 31 dicembre 2005 dall'articolo 15 del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli
enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto legislativo,
per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per
la storia del Risorgimento italiano, nonche' per il rinnovo dei
relativi organi statutari, e' prorogato al 31 dicembre 2006.
(( 2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema
degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al
comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il
30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti
decorre dal 1° gennaio 2002.».
- Si riporta il testo della tabella «A» del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1)
Giunta centrale per gli studi storici
Istituto italiano di numismatica
Istituto storico italiano per il medio evo
Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea
Istituto italiano per la storia antica
Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Ente per le ville vesuviane
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"
Ente "Casa di Oriani"
Centro nazionale di studi leopardiani
Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"
Istituto italiano per la storia della musica
Istituto italiano di studi germanici (Roma)
Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)
Ente "Casa Buonarroti" (Firenze)
Ente "Domus Galileana" (Pisa)
Istituto "Domus mazziniana" (Pisa)
Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia (Milano)
Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)
Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio"
(Vicenza)
Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
Erbario tropicale di Firenze
Ente nazionale della cinofilia italiana.».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni
ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59) cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica
gia' avviate o concluse, le regioni possono disporre una
eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due
anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo
transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti
condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia
avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica,
di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale
ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi
eserciti a societa' di capitali, anche consortili, nonche' a
cooperative e consorti, purche' non partecipate da regioni o da
enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante
fusione di almeno due societa' affidatarie di servizio di
trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla
costituzione di una societa' consortile, con predisposizione di
un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due
societa' affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale
nel territorio nazionale. Le societa' interessate dalle
operazioni di fusione o costituzione di societa' consortile
devono operare all'interno della medesima regione ovvero in
bacini di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo
tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
maggiore livello di servizio di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.».
Art. 4.
Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli
centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in
servizio permanente volontario, gia' prorogato al 15 maggio 2006
dall'articolo (( 5-quater )) del decreto-legge 10 settembre
2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 2004, n. 263, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno
2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5-quater del decreto-legge 10
settembre 2004, n. 238 (Misure urgenti per il personale
appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e
altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di
Stato e i consigli della rappresentanza militare), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263:
«Art. 5-quater (Proroga del mandato dei consigli della
rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in
carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza
militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle
categorie del personale in servizio permanente e volontario, e'
prorogato fino al 15 maggio 2006.».
Art. 4-bis.
Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa
(( 1.
All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136, le
parole: «per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2009».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 2
aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di sviluppo,
valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello
Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili
pubblici) cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita'
inerenti all'accatastamento delle infrastrutture
dell'amministrazione della difesa, fino al 30 giugno 2009, la
medesima amministrazione puo' affidare a tecnici liberi
professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla
direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli
incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti
l'accatastamento degli immobili, la loro
assunzione in consistenza, nonche' la redazione delle tabelle
millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facolta' di
cui al periodo precedente puo' essere esercitata nel limite
delle disponibilita' finanziarie derivanti dalle riassegnazioni
disposte ai sensi dell'art. 3, comma 109, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e degli articoli 19 e 44 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 43 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.».
Art. 4-ter.
Differimento di termini in materia fiscale
(( 1.
All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30
settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2006» e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle
seguenti:
«31 ottobre 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 3
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003) cosi' come modificato dalla presente
legge:
«1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione e in attesa ella legge quadro sul federalismo
fiscale:
a) (omissis);
b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo
interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno 2002, e'
istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo,
sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119
della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio
della compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della
Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo
propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione
del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o
parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In
particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37
dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone
le modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese
industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio
della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di
stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione
tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, e'
definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale
fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le
disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita
la data di inizio delle sue attivita'.
Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente
periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione
di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 30
settembre 2006; il Governo presenta al Parlamento entro i
successivi trenta giorni una relazione nella quale viene dato
conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all'art. 119 della Costituzione.
Per l'espletamento della sua
attivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di
supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la
quale e' soppressa con decorrenza dalla data di costituzione
dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento
dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche
finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa
Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Se la
scadenza del 30 settembre 2006 non e' rispettata, la Commissione
e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce
al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2006, i motivi per i
quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione
dell'art. 119 della Costituzione con particolare riferimento ai
principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e
di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane
e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di
tributi erariali riferibili al loro territorio.».
Art. 4-quater.
Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero
della difesa
(( 1. All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
«non ubicati nelle infrastrutture militari» si intendono
riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio
di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.
2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 1 sono destinate, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
alla riduzione del debito.
3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del
predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per
50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169;
la restante parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al
Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel
corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del
Ministro
della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 11-quater dell'art. 26 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326:
«11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo
I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla
legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture
militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto
e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del
Ministero della difesa, ne' classificati quali alloggi di
servizio connessi all'incarico occupati dai titolari
dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente
comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si
trovino in una delle seguenti situazioni:».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 agosto 1978, n.
497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di
servizio per il personale militare e disciplina delle relative
concessioni):
«Art. 5. - Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree
ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o
posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a
tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari. Fanno
eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi
rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165 e successive
integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data
anteriore all'entrata in vigore dello stesso.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006):
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi
derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio
immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del
debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al
Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'art. 2
della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa
destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata
alla previa verifica con la Commissione europea della
compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del
programma di stabilita' e
crescita presentato all'Unione europea.».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi
del comma 38 e' contestualmente iscritto in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, per la restituzione parziale alle
amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la
riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria. Una quota del
predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per
50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la
restante parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al
Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel
corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del
Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio
centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti».
Art. 5.
Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli
adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture
ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al ((
31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la
richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno
2005. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266 (Proroga o differimento di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306: «Art. 14 (Adeguamenti alle
prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti).
- 1. Il termine di cui all'art. 3-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005. 1-bis. La
proroga del termine di cui al comma 1 er il completamento
dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti
per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al
comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di
adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita'
previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».
Art. 6.
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
1.
All'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le
parole: «2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006» sono sostituite dalle
seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della legge 28
marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e
2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri di gradualita' e
in forma di sperimentazione, compatibilmente con la
disponibilita' dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto
dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita',
al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine
che compiono i tre anni di eta'
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono
scriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine
che compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004.».
Art. 7.
Universita' «Carlo Bo» di Urbino
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,
n. 168, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro dieci mesi».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168, cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Il
consiglio di amministrazione dell'universita',
integrato da due esperti di elevata qualificazione
amministrativo-contabile nominati per gli anni 2005 e 2006 dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per
il risanamento economico-finanziario dell'universita',
salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in
particolare:».
Art. 8.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, recante «Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in
materia di esami di Stato e di Universita», convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143:
«Art. 5 (Spese di personale docente e non docente
universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del
sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle
universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del
limite previsto dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini
dell'applicazione dell'art. 3, comma 53, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli
incrementi per il personale docente e ricercatore delle
universita' previsti dall'art. 24, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario,
docente e non docente che presta attivita' in regime
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono
ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie
previste dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266 recante «Proroga o differimento di termini previsti
da disposizioni legislative», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306:
«Art. 10 (Personale docente e non docente universitario). - 1.
Gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre
2005».
Art. 9.
Programma Socrates
1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi fino al ((
31 dicembre 2006, )) per la realizzazione del programma
Socrates, del personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del Centro europeo
dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e
trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e
della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di documentazione
pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa). - 1. La biblioteca di
documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' trasformata in Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione
con propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle
quali l'Istituto si uniforma.
2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto
pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato di autonomia
contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia
finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3,
comma 6.
3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i
compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica,
con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
(I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione
finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e
pedagogica in ambito nazionale internazionale oltre che alla
creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attivita'
didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni
formativi con riferimento ai risultati
della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione
riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed
elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca
coordinandosi con le universita' e con gli organismi formativi
nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi
risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione
per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione
europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di raccolta,
elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di
produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione
didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione
delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della
comunicazione nelle scuole; cura la
valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario gia'
appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo
di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di
banche dati».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, recante «Proroga o differimento di termini
previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306:
«Art. 11 (Programma Socrates). - 1. L'istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del
personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato
con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del
programma Socrates».
Art. 10.
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al
codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: (( «15 maggio
2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 180 e 181 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia
di protezione dei dati personali», cosi' come modificati dalla
presente legge:
«Art. 180 (Misure di sicurezza). - 1. Le misure minime di
sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che
non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive
ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'art. 34 e delle
corrispondenti modalita' tecniche di cui all'allegato B),
descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da
conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici
detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure
organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al
piu' tardi entro il 30 giugno 2006».
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi
di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3,
e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 15 maggio
2006;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata,
ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro
il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro
il 30 giugno 2004;
e); f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2,
e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore
del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata
in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30
giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante
ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4,
e' effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate
prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta
richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti
pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui
nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi
informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono
adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del
presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del
rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3,
lettera a), possono proseguire l'attivita' di trattamento nel
rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la
conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di
cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171».
Art. 11.
Procedure di integrazione della documentazione in materia
edilizia
1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera (( b),
)) del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, puo' essere
effettuata entro il 30 aprile 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326:
«La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
integrata entro il 31 ottobre 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito
edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della
rendita catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del
suolo pubblico».
Art. 12.
Diritto annuale delle Camere di commercio
1. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n.
273, le parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«2004, 2005 e 2006».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 44 della legge 12
dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata
e lo sviluppo della concorrenza), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art.
18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive
modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004, 2005 e
2006.»
Art. 13.
Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e (( successive modificazioni )) le parole: «ai sensi
dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare
entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare
entro il 31 dicembre 2007».
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge
30 aprile 1999, n. 136, gia' prorogati al 31 dicembre 2005
dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n.
266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 150 dell'art. 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«150.
Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni
dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli
accordi di programma per la localizzazione degli interventi di
cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, che non siano stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del
medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in
altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale
ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione,
sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, da ratificare entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento
dei programmi e'
comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data
della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma,
sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di
cui al citato art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203».
Art. 14.
Attivita' di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le
seguenti: «e per l'anno 2006».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per
l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali,
per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli
adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione,
nonche' altre misure urgenti», convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Interventi per i beni e le attivita' culturali). - 1.
Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per
lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS
S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'art. 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006,
continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore
delregolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128».
Art. 15.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1.
All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il
30 giugno 2006».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva
2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva
2001/14/CE in materia ferroviaria», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria). - 1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e
non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte
delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle
imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione
da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo
parere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, e'
stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura
ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di
quanto disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle
imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede
alla riscossione dello stesso.
3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in
considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i
costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura
ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attivita',
nonche' le spese generali dirette e quota di quelle indirette.
Dai costi cosi' considerati devono dedursi gli eventuali
indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi
natura previsti nel contratto di programma di cui all'art. 14.
4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli
importi medi e marginali del canone per usi equivalenti
dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi
comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al
pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie
deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della
rete.
5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i
seguenti parametri:
a)
qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocita'
massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;
b) saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle singole
tratte infrastrutturali all'interno della giornata e
all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;
c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e
alla velocita' del convoglio, nonche' alle caratteristiche del
contatto tra pantografo e catenaria;
d) velocita', intesa come grado di assorbimento di capacita'
sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia
oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;
e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione
utilizzata.
6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene
utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da
ciascun assegnatario di capacita' per le tracce orarie
programmate nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui
al comma 5 si applicano su base chilometrica.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
individuare con proprio decreto, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa consultazione del gestore
dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo
da prendere in considerazione ai fini della determinazione del
canone.
8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e' soggetto a revisione annuale in base al tasso di
inflazione programmato. Eventuali modifiche agli elementi
essenziali per il calcolo del canone devono essere rese
pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di
applicazione.
9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla base dei
principi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei
volumi e della qualita' delle capacita' richieste, nonche' in
relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del
livello di congestionamento dell'infrastruttura, con
corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi.
In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo
trasparente e non discriminatorio.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1,
della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore
dell'infrastruttura e del recepimento delle modalita' e termini
di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e
comunque non oltre il 30 giugno 2006, i canoni di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati
sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo
2000 e dal decreto ministeriale 22 marzo 2000 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e
successive modifiche ed integrazioni.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso
all'infrastruttura ed i principi e procedure per l'assegnazione
della capacita' di cui all'art. 27 e per il calcolo del canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei
corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'art. 20.
Con lo stesso decreto sono definite le regole in materia di
servizi di cui all'art. 20».
Art. 16.
Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti
universitari
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU),
rinnovato ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale
composizione, fino al 30 aprile 2007. ((Gli studenti eletti dal
CNSU quali rappresentanti in seno al Consiglio universitario
nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con
diritto di voto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le universita' e
gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale
degli studenti universitari e il Consiglio universitario
nazionale). - 1. Al fine di soddisfare esigenze di continuita'
operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in
materia di attuazione della nuova disciplina concernente
l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale
degli studenti universitari (CNSU) e' prorogato nella sua
attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il
rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003.
L'elettorato attivo e passivo e' attribuito a tutti gli studenti
iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea
specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a tutti gli
studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature
relative alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate
per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a
sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore
al numero degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato dei
componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro
tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non
decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea
specialistica entro l'anno accademico successivo al
conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato e'
rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella
composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30
aprile 2004, per assicurare continuita' al processo di riforma
degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti
adottati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127».
Art. 17.
Codice della strada
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: (( «31 dicembre 2006»; ))
b) al comma 2-ter il primo periodo (( e' sostituito dai
seguenti: )) «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi,
abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno
carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di
tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in
caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli
nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo
codice della strada», cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e
loro rimorchi). - 1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli
autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a
0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia.
Gli autoveicoli devono altresi' essere equipaggiati con:
a)
dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi
di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti
di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna
categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel
regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati
per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti
specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati
con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
Le
caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono
definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione
devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma
dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31
dicembre 2006.
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati
al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo
omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso
di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le
caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con
apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche
urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle
condizioni di viabilita'. Possono altresi' essere equipaggiati
con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel
regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo
di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma
1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono
altresi' essere equipaggiati con idonei dispositivi di
agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i
dispositivi supplementari di cui devono o possono essere
equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione
alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza
di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli
invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo
modalita' stabilite con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art.
162. Negli stessi decreti e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi' stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni
tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e
funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno
che indica la conformita' dei dispositivi alle norme del
presente articolo ed a quelle attuative e le modalita'
dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a
dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo
il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a
quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione e'
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciuta valida in
Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvi gli accordi
internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e
norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti
alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei
dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o
non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti
provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 71 a euro 286».
Art. 18.
Giurisdizioni
(( 1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato e' scaduto o
scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per
effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali
non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto
di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono
prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31
dicembre 2006. ))
2. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982,
n. 186, le parole: «nei primi quindici giorni del mese di
gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi
dell'anno».
3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
interpreta nel senso che e' consentita l'assunzione prioritaria
degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consigliere di
Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 la dotazione organica del
Consiglio di Stato e' incrementata di una unita' a decorrere dal
1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante
l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
(( 4-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, le parole: «sette anni» sono sostituite
dalle seguenti: «nove anni».
4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione
territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle
risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia
tributaria, con l'obiettivo del piu' spedito conseguimento della
definitivita' dei giudizi necessaria ad assicurare la
stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli
accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con
le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla
durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi
giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche¨ con la riforma del
sistema della riscossione, entro il termine previsto
dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si
provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi
di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo
della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli
stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31
dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di
ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti
in funzione del relativo flusso medio dei processi, come
previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti
rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un
triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione
del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma e' prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo n. 545 del 1992. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, recante «Proroga o differimento di
termini previsti da disposizioni legislative» convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306:
«1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la
data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre
2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'art.
4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando
il disposto di cui all'art. 4, comma 4, della stessa legge, sono
prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre
2005».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 luglio 1997, n.
276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso
civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari»:
«Art. 4 (Durata dell'ufficio). - 1. La nomina a giudice onorario
aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata
quinquennale e puo' essere prorogata per una sola volta e per il
termine massimo di un anno».
2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di
definizione delle cause di cui all'art. 1, comma 1, pendenti
presso l'ufficio giudiziario cui e' assegnato, salvo quanto
disposto dal comma 5 del presente articolo, nonche' all'atto del
compimento del settantaduesimo anno di eta' e nelle ipotesi di
cui all'art. 7.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi
dall'inizio della attivita' delle sezioni stralcio, verifica
l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'art.
1, comma 1, e, in relazione ai risultati di tale verifica,
ridetermina, se del caso, con le stesse modalita' di cui
all'art. 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari
aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.
4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione
dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale
nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici
giudiziari ove siano aumentate lerelative piante.
5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, puo' assegnare ad altro
tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di
incompatibilita', i giudici onorari aggregati i cui posti
vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o
per altre cause.
6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i
posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del
singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova
pubblicazione dei posti».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982,
n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa
e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Nomina a consigliere di Stato). - I posti che si
rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono
conferiti:
1) in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale
amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano
almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La
nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal
consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo
restando il disposto di cui all'art. 12, primo comma, su
proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n.
2) dell'art. 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello stesso
articolo, da quello avente qualifica piu' elevata o, a parita'
di qualifica, maggiore anzianita', in base alla valutazione
dell'attivita' giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di
carattere scientifico, presentati nonche' dell'anzianita' di
servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati
consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma
dell'art. 21, l'anzianita' maturata nella qualifica di
consigliere di tribunale amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari
di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici
anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali
od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle
altre amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con
qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte
d'appello o equiparata.
La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica,
su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del
consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1),
contenente valutazioni di piena idoneita' all'esercizio delle
funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e
degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti
attitudinali e di carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i
magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un
anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno
quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti,
nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di
anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro
anni di anzianita', nonche' i funzionari delle
Amministrazionidello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a
carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in
giurisprudenza. Il concorso e' indetto dal presidente del
Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I vincitori
del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso
stesso. Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri,
sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme
di attuazione e le modalita' di svolgimento del concorso. Nelle
more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano
ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21
aprile 1942, n. 444».
- Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)»:
«97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione
all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente
considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico
urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonche':
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato
servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco
presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici ai sensi dell'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli
ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1
dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei
al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale
giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati
idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano
conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la
nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore
della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del
Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie fiscali,
ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico
unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia
e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al
decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le
ulteriori finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli
impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di
personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004;
h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro
gia' prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a
tempo indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori
carenze di organico».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 21 luglio 2000,
n. 205 recante «Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa», che aggiunge l'art. 53-bis della legge 27
aprile 1982, n. 186:
«Art. 20 (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali). - 1. ....(Aggiunge l'art.
53-bis legge 27 aprile 1982, n. 186)».
«53-bis (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno
2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di
un fondo iscritto in apposita unita' previsionale di base
denominata Consiglio di Stato e tribunali amministrativi
regionali, nell'ambito del centro di responsabilita' Tesoro
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio
preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione
delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 245 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 recante «Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado», cosi' come
modificato dalla resente legge:
«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto,
in forza delle quali possono essere addetti al tribunale
ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non
sara' attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni
della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo
comma, della Costituzione, e comunque non oltre nove anni dalla
data di efficacia del presente decreto.».
- Si
riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale
e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). -
1. All'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono
inserite le seguenti: "comunque denominati";
b) al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Appartengono
alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative
alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone
per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo
smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie
attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni".
2. L'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 545, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi
per trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei
componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali
non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e
regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso, al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti
delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono
essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione
per piu' di cinque anni consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico
per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in
servizio e' disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la
vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di
vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali e' annunciata dal Consiglio di
presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle
commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni
svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti
che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera
a) si procede in conformita' a quanto previsto dall'art. 9,
commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal
Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i
punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 44-ter, allegate al presente
decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e
della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente
dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere
all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno
in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico
ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il
procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro che
aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni
tributarie provinciali e regionali".
3. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, settantadue anni di eta';".
4. All'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua
attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione
dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a
far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e"».
5. All'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
il comma 3 e' abrogato.
6.
All'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, dopo le parole:
"commissione tributaria adita," sono inserite le seguenti: "o
trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con
avviso di ricevimento,".
7. All'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il
ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,
l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia
dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione
tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".
8.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli
avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti
commerciali, nonche' i consulenti del lavoro purche' non
dipendenti dall'amministrazione pubblica";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del
lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di
sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono
soppresse.
10. All'art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo
comma, e' inserito il seguente: "I consulenti del lavoro
svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non
titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'art. 34,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 del
succitato decreto-legge 203/2005:
«7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita
proposta diretta alle societa' concessionarie del servizio
nazionale della riscossione, puo' acquistare una quota non
inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali societa'
ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la
gestione diretta dell'attivita' di riscossione, a condizione che
il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale
sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto
proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali
del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai
soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste
nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento.
Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della
Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai predetti soci privati
possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a
favore dei soci pubblici.
8. Entro
il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a.
riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati;
entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni
eventualmente ancora detenute da privati nelle societa' da essa
non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui
al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle regole
di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del
capitale sociale della Riscossione S.p.a.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione
degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413»:
«4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere
adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del succitato decreto
legislativo n. 545/1992:
«Art. 18. (Durata). - 1. Il consiglio di presidenza dura in
carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del
quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se
eletti in qualita' di giudice, conseguono la nomina a
presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo
dei non eletti di corrispondente qualifica».
Art. 19.
Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su
frequenze terrestri
1. All'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, le parole: «entro l'anno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «entro l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree
all digital in cui accelerare la completa conversione».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante «Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per
il risanamento di impianti radiotelevisivi», convertito con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi
multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate
esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2008. A tale
fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la
completa conversione».
Art. 19-bis.
Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(( 1.
L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga
alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»:
«Art. 58
(Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a
distanza). - 1. L'impiego da parte di un professionista del
telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il
consenso preventivo delconsumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui
al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale,
possono essere impiegate dal professionista se il consumatore
non si dichiara esplicitamente contrario».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 reca «Codice in
materia di protezione dei dati personali» (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.).
Art. 20.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. All'art. 1., comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291, dopo le parole: «puo' essere prorogato»
sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in
sede governativa,» e, nel secondo periodo, le parole: «43
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di
euro».
2. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'art.
6-septies del decreto-legge 30 dicem-bre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006» e dopo le parole: «per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni
di euro per il 2006».
(( 2-bis. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste
dall'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, possono affluire nella speciale evidenza
contabile istituita nell'ambito del bilancio dell'I.N.P.S. fino
al 30 giugno 2006. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249 recante «Interventi urgenti in materia di
politiche del lavoro e sociali», convertito con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di
cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un settore di
attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di essi, il
trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi
aziendale puo' essere prorogato, sulla base di specifici accordi
in sede governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso
di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi
dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle
eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per
l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4 recante «Disposizioni urgenti in materia
di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di
carattere previdenziale», convertito con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'art.
6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al reddito). - 1.
Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma
17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative
alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di
quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro,
e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006 ai fini dei benefici
contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel
limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998
e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di
45 milioni di euro per il 2006 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), previa
rendicontazione».
- Si riporta il testo del comma 2 lettera a) dell'articolo 13
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale», convertito con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori
sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli
anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1°
aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennita'
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui
all'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, e' elevata a
sette mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica
pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta indennita' e'
elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e'
fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al
trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il
riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di
percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i
soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e di
nove mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al
presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria
conrequisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita'
di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e'
istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza
contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55
milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di
euro;».
Art. 20-bis.
Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40
(( 1. Alla
legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18
della legge 21 dicembre 1978, n. 845» sono sostituite dalle
seguenti: «come definite dall'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in
materia»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «siano emanazione o delle
organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori
dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di
associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e
loro consorzi, o del movimento cooperativo;» sono soppresse;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «15 febbraio»;
d) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e
modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi».
2. Per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40,
e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politichesociali. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 14
febbraio 1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese
generali di amministrazione degli enti privati gestori di
attivita' formative), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 1987, n. 45, cosi' come modificati dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
concede agli enti privati, che svolgono attivita' rientranti
nell'ambito delle competenze statali come definite dall'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle
vigenti normative in materia, contributi per le spese generali
di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello
nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo
regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti
privati che applichino per il personale il contratto nazionale
di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per
ciascun centrodi attivita'; non perseguano scopi di lucro;
abbiano carattere nazionale; operino in piu' di una regione;
siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della succitata legge n.
40/1987, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. L'erogazione dei contributi previsti dalla
presente legge e' effettuata, nell'ambito delle disponibilita'
di cui al successivo art. 4, sulla base di richieste presentate
dagli enti entro il 15 febbraio di ogni anno. In sede di prima
applicazione della presente legge, le predette richieste devono
essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della legge medesima.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e
modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi».
Art. 21.
Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 recante «Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della
legge 31 marzo 2000, n. 78.»,cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26 (Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e
dell'Aeronautica). - 1. In relazione alle esigenze operative e
funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore
della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2007,
transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di
centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti
dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai
gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici
fissati».
Art. 22.
Incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11
maggio 2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
(( 1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis.
Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella
produzione di energia elettrica e che utilizzano come
combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e
3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il
termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2007».
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 9 dell'art. 21 del decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva
2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli impianti
esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto
entro il 28 febbraio 2006.
2-8 (Omissis).
9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28
febbraio 2006, previsto nel comma 1, si applicano agli impianti
esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
Art. 22-bis.
Conferimento in discarica dei rifiuti
(( 1. Al comma 9 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «di tipo A» sono
inserite le seguenti: «, di tipo ex 2A e alle discariche per
inerti». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005,n. 248, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«9.
All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006». La disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti cui si conferiscono materiali di matrice
cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di
conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto».
Art. 23.
Disposizioni in materia di energia e attivita' produttive
1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e'
prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato
fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle
condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente
prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o
concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico
interesse.
3. Sono
fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' la
facolta' di riscatto anticipato durante il periodo transitorio,
di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di
concessione.
4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per
la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di
gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre
1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.
266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
di approvazione delle risultanze finali dell'intervento.
5. I
termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni
contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano
emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni,
decorrenti:
a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di
avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data
successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale
l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle
condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi
dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede
il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera
a base oraria.
(( 5-bis.
I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di
liquidazione degli interventi per le finalita' di cui
all'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilita'
finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero
risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla
prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con
provvedimento del Ministero delle attivita' produttive da
adottare entro il 30 giugno 2006. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 15 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144):
«5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e
le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla
trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla
scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal
comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le
concessioni in essere per i quali non e' previsto un termine di
scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo
transitorio, proseguono fino al completamento del periodo
transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli
affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un
rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8
dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla
volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta
sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante
dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 15 del gia' citato
decreto legislativo n. 164 del 2000:
«9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la
durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti
mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici
anni a partire dal 31 dicembre 2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la
razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per
la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della
produzione e della gestione degli impianti del gruppo
Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di
metanizzazione):
«11. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi
straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei
rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, interessati all'attuazione del
programma medesimo, nonche' dei tempi di realizzazione delle
opere.
Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE con la
stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
Per
l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti e'
autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle
seguenti finalita':
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale
del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui
all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro
consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla
precedente lettera a), nonche' della trasformazione o
dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la
realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di
cui alla precedente lettera a).
A tal fine e' autorizzata:
1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in
conto capitale, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa
preventiva per le opere e le finalita' indicate dal precedente
comma;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli
interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3
per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della
spesa per le opere indicate dal precedente comma. In
sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro
consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in
conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto
interessi determinato in valore attuale secondo le modalita'
fissate con decreto del Ministro del tesoro.
3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel
limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la
realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di
infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza
ai fini dell'attuazione del programma generale della
metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma
del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100
miliardi. La individuazione degli adduttori secondari da
ammettere a contributo avviene contestualmente e con le
procedure previste dal primo comma.
I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di cui al
numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il
principio che le annualita' di ammortamento decorrono, a carico
dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio
dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere
di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono
fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle
regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del
Ministro del tesoro.
In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del
presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle
somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai
numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le
procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato
numero 1). Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per
la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo,
deve altresi' stabilire le modalita' per la concessione ai
comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa
depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con
la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali
o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il
finanziamento totale delle opere da realizzare.
L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative,
nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni
e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma
di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono
ridotti alla meta'.
I comuni e
i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la
gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti
di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti
esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti
dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni
debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener
conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di
metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della
presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas
per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano
trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione,
ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto
contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso
preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero
preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni
caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre
alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere
dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla
copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi
sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle
delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene
concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello
Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla
base dei criteri e delle modalita' fissate dal CIPE con decreto
del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa
per il Mezzogiorno.
I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo
europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi
e prestiti che a tal fine istituisce apposita contabilita'
separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i
necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento
dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta per
cento del complesso dell'opera stessa ed in misura
corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di
societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre che
per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque
certificato dal comune, e' presentato dal legale rappresentante
della societa', sotto la sua personale responsabilita',
corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente
iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso
l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai
comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il
completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.
Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o
regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione
dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la societa' o
della regione.
In attesa
del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da
acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore
principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8
della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi
finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e
prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare
la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi
compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di
infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della legge
26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le
modalita' per la messa a disposizione dei predetti mezzi
finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i
criteri, le misure e le modalita' per la concessione delle
citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui
contributi di cui al precedente comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite
convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria
delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al
presente articolo.
Al fine di
incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile
per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente
articolo e' esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art.
10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con
il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione
del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al
Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione
del programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara' iscritta,
negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno
finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190
miliardi.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n.
266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 9 (Metanizzazione del Mezzogiorno). - Al fine di
consentire il completamento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni, e' autorizzata
la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le
somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'art.
1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a
valere sulle disponibilita' sui mutui di cui all'art. 1 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine
sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in
conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo
dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi
sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso
del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento
del costo dell'investimento previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche
di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare
importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalita' previste
dall'art. 11, quarto comma, numero 3) della legge 28 novembre
1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento
dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento
della spesa ammessa al finanziamento.
2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure
per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme
da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti
priorita': a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che
non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di
contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11
febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
b) avvio
del programma di metanizzazione della regione Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata
deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni
appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il CIPE da'
preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti
immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE
stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per
cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per
cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non
possono superare il 75 per cento del costo previsto.
5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al
presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'art.
2, commi 1996 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'
essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui
al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della
quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione
europea per gli interventi ammessi.
5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno
2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso
dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del
centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in
cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, per consentire il completamento della
rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68 e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche
alternative al metano. Il relativo riparto e' effettuato dal
CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari
a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia.
5-quater.
All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1
e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna e'
attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di
distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con
fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle
leggi concernenti il programma di metanizzazione del
Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione
delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della
legge 16 aprile 1987, n. 183):
«2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a
regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai
comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da
tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 103 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001):
«5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di
cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina
comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta,
non rimborsabile, che puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario in una o piu' soluzioni, per i versamenti di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni
dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore
produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione di contributi in
conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.».
Art. 23-bis.
Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle
imprese artigiane
(( 1. Le
convenzioni per le concessioni relative alle
agevolazioni,sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese
artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26
novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con
atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e
per un periodo di tempo non superiore alla meta' dell'originaria
durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle
relative commissioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 26
novembre 1993, n. 489 (Proroga del termine di cui all'art. 7,
comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante
disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del
patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico,
nonche' altre norme sugli istituti medesimi):
«3. - 1. Le societa' per azioni derivanti dalla trasformazione
del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e
nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano
titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di
contratti. Le societa' per azioni di cui al precedente periodo
stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con
le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo
altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e
separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla scadenza
della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi
sara' affidata anche ad una o piu' societa' che presentino
adeguati requisiti di affidabilita' imprenditoriale. Le
convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi
spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 15. (Agevolazioni alle imprese artigiane). - 1. Le regioni
provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo
quanto previsto con legge regionale.
Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli
obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in
forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente
decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi
alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese
artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi
comunque denominati.».
Art. 23-ter.
Convenzione di Parigi per il disarmo chimico
(( 1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma
4,della legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi
dell'art.25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono
rinnovabili allerispettive scadenze per ulteriori due anni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 18
novembre 1995, n. 496 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed
uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi,
fatta a Parigi il 13 gennaio 1993):
«4. Per lo
svolgimento delle sue attivita', il Ministero degli affari
esteri si avvale di proprio personale, nonche' di personale di
altri Ministeri interessati in posizione di comando e puo'
conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei
all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici
unita', per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive
professionalita' non reperibili nell'ambito
dell'Amministrazione. Della stessa facolta' puo' avvalersi il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai
fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un
contingente di cinque unita'.
Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti,
rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della
durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un
anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attivita'
di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i
soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione):
«Art. 25 (Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale
per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi
chimiche). - 1. Gli incarichi di cui all'art. 9, comma 4, della
legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni,
conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima
disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza
del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un
periodo ulteriore di due anni.».
Art. 23-quater.
Denunce dei pozzi
(( 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 23 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole), cosi' come modificato dalla presente legge:
«6-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la
presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione
preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290,
per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2006. In
tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.».
Art. 23-quinquies.
Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite
da calamita' naturali
(( 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10
dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26, nonche¨ i termini di cui all'art. 7,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile
2000, n. 125, e all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3
agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30
giugno 2006.
2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai
sensi degli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al
decreto 10 dicembre 2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze
di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n. 228, e 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12
ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 dicembre 2000, n. 365.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di
cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori
svolti in economia nonche' le disposizioni di cui agli articoli
5, 6 e 7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai
finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge
19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. Ai
fini delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d),
del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, sono ammesse alle
agevolazioni, nel limite della capacita' produttiva, anche se
prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di
integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di
preammortamento. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383
(Regolamento concernente i contributi al pagamento degli
interessi ai fini della ripresa delle attivita' da parte delle
imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade
del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro
del tesoro, nonche' le modalita' per l'annullamento delle
revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni):
«Art. 1.
(Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti
agevolati). - 1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno
beneficiato dei contributi previsti dall'art. 2, comma 2 e
dall'art. 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano gia'
provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o
altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai
fini della ripresa dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994
e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformita' con le
voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purche'
attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad una relazione
dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto.
Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle
sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con
l'attivita' d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994,
nonche' quelle derivanti da lavori svolti in economia, con
attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati
alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante
autocertificazione. La banca trasmette la predetta
documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad
Artigiancassa S.p.a.»
«Art. 2. (Modalita' e termini di presentazione delle domande di
revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni). -
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento le imprese di cui all'art. 1, comma 1, nei confronti
delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di
Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale
dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995,
presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto
di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della
revoca e di riammissione alle agevolazioni.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione della spesa
sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso di MCC
S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa
beneficiaria di cui all'art. 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della
domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la
documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione
sullo stato del finanziamento agevolato.».
Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, recante:
«Proroga di termini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2004, n. 306.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del regolamento di
cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125 (Regolamento
recante criteri e modalita' per la rinegoziazione dei
finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 16 febbraio 1995, n. 35):
«Art. 7 (Procedimento di rinegoziazione). - 1. I soggetti
interessati presentano alle banche richiesta di rinegoziazione
dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento. Non e' ammessa la
rinegoziazione per le operazioni finanziarie in relazione alle
quali e' gia' avvenuto il recupero delle somme da parte delle
banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di
garanzia.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 (Disposizioni
urgenti in materia di personale del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di
applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per
imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale
di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di
gestione commissariale della associazione italiana della Croce
Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi
immobiliari):
«5. La durata dei finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive
modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle
avversita' atmosferiche di cui al comma 1, e' fissata in
venticinque anni, compreso il periodo di tre anni di
preammortamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure urgenti per la
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone
colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994):
«Art. 2. -
1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli
interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai
sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n.
1142, e' incrementato della somma di lire 234 miliardi per
l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117
miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate
alla corresponsione di contributi agli interessi sui
finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali,
commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e
alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma
1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima
decade del mese di novembre 1994.
3. I
finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al
ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture
aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni
danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare
anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del
4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo'
superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso
di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata
dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un
periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo
massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono
concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo
miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della
spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al
50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento
nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo
di ammortamento del finanziamento.
4-bis.
5. Al fine
di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di
interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale
S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un
contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso
fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non
superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta
del mese precedente a quello di stipula del contratto di
finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia,
maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso
agevolato del 3 per cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli
anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate
alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione
del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi
interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o
dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La
garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del
relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita
che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A
valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo
avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il
Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia
attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo
conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi
agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma
6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo
quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai
confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del
Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui
finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente
articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non gia'
disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle
agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3
della legge 26 novembre 1993, n. 489.».
«Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli
interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n.
949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato della somma di lire 200
miliardi per l'anno 1995. Tale somma e' soggetta a gestione
separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate alla
corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti
concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle
regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per
effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I
finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al
ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture
aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni
danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare
anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del
4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo'
superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso
di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima
del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non
superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3
miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al tre per
cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del
periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di
preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a
carico del fondo di cui al comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a
ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle
predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i
prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito
alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art.
41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai
sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per
il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono
estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai
sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli
interventi del Fondo nessun onere e' posto a carico delle
imprese beneficiarie.Ai fini di cui al presente comma la natura
della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria a
sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al
100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver
sofferto.
7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le
banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo,
che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima
del 50 per cento; la restante parte della garanzia e'
conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino al cento
per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle
collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente
articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi
agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato
comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite,
salvo quanto precisato dall'art. 2-bis, comma 2, del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i
finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano
assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del
Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle
predette garanzie.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto n. 383
del 2003:
«Art. 3 (Annullamento della revoca e riammissione al
contributo). - 1. MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a., sulla
base della documentazione pervenuta ai sensi dell'art. 2, comma
3, provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della
stessa:
a) all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata
per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del decreto ministeriale 23 marzo 1995;
b) alla
riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell'art. 1 e
del decreto ministeriale 23 marzo 1995;
c) all'invio della deliberazione alla banca che ne da'
comunicazione all'impresa;
d) alla restituzione dei contributi gia' rimborsati dall'impresa
a seguito dei provvedimenti di revoca annullati.»
- Si riporta il testo dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale,
nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e
agricoltura):
«Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita' produttive
collocate in aree a rischio di esondazione). -
1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali,
di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi
nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere
adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di bacino
del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita'
produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno
colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in
condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle
citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo
comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri,
nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito
centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2
e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
2. I
finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree
idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento
delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonche' delle
abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari
capacita' produttiva nonche' di demolizione e di ripristino
delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi,
fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire
dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista
superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi
anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria
capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione
tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico
dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e
di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei
finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e
successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi
alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti
di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene
contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita'
finanziarie di cui al medesimo comma 1.
4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 e' da
considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 6, comma 16-quinquies, del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive
modificazioni, non concorre alla formazione del reddito
d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione.
5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del
Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti
concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'art. 3
della legge 26 novembre 1993, n. 489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma 214, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i
prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato,
non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al
Mediocredito centrale S.p.a..
6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica all'unita' previsionale di base
3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera», ai
titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le
cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione
e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la
propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4,
limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di
accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il
comma 5 del presente articolo.
6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal
presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi,
ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato
dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei
limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 3.2.1.8, «Sviluppo dell'esportazione e della domanda
estera», ai crediti agevolati di cui al presente articolo al
fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a
condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad
interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il
finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e
all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di
rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata,
all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di
mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti
all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono
essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi.
L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea
manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha
attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del
procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le
modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale
S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il decreto
ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate
con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro per
le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in
materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite
da calamita' naturali):
«5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita'
professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo
settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima
decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e'
assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento
dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei
finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento
alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle
provvidenze di cui al comma 8 dell'art. 4, possono estinguere il
mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995,
con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del
medesimo decreto.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del gia' citato
decreto n. 383 del 2003:
«Art. 5
(Cessazione dell'attivita' dell'impresa). - 1. In caso di
cessazione dell'attivita' il mutuatario, che abbia regolarmente
sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni, puo' proseguire
nel pagamento delle rate residue del finanziamento erogato,
beneficiando dei contributi concessi e della garanzia.»
«Art. 6 (Fallimento dell'impresa beneficiaria). - 1. In caso di
fallimento dell'impresa purche' la stessa abbia regolarmente
sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la domanda di cui
all'art. 2 e' presentata dal curatore direttamente a MCC S.p.a.
o ad Artigiancassa S.p.a.
2. Il
contributo e' concesso fino al giorno antecedente la data della
sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa.»
«Art. 7 (Garanzia). - 1. La revoca del contributo per
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto ministeriale 23 marzo 1995 o la cessazione
dell'attivita' non producono la decadenza della garanzia
prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.»
Art. 24.
Termini in materia di assicurazioni
1. L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo,
dellalegge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall'articolo
353 delcodice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio
2007.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-bis della legge 29
ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia
di assicurazioni private e di contratti vitalizi):«Art. 1-bis
(Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli
a motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie
della responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta
sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale
misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto
siano assicurati, insieme al rischio della responsabilita'
civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai
danni causati dalla loro circolazione.»
Art. 24-bis.
Tutela del risparmio
(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma
2,lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo
caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo
2006. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 28
dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari):
«2.
All'art. 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le
obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti
di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,
nonche' con le societa' da queste controllate o che le
controllano o sono ad esse collegate»;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite
dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 11 della gia'
citata legge n. 262 del 2005:
«2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 30, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari
emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo
di consegna del prospetto informativo»;
b) la lettera f) del comma 1 dell'art. 100 e' abrogata;
c) dopo l'art. 100 e' inserito il seguente:
«Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). - 1. Nei
casi di sollecitazione all'investimento di cui all'art. 100,
comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di
prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori
professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto
previsto ai sensi dell'art. 21, rispondono della solvenza
dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali, per la durata di un anno
dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412,
secondo comma, del codice civile.
2. Il
comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento
informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB
agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche
qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta
all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli
obblighi indicati dal presente comma»;
d) all'art. 118, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi
dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari
che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».
«3. Nella
parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente:
«Art.
25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla
sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi
da banche nonche', in quanto compatibili, da imprese di
assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, la
CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di
assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e
ispettiva di cui all'art. 6, comma 2, all'art. 8, commi 1 e 2, e
all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7, comma
1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il
comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di
assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti
o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri
compiti, che possano costituire una violazione delle norme di
cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile delle
imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico,
che possano costituire una grave violazione delle norme di cui
al presente capo ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge
funzioni di controllo e alle societa' incaricate della revisione
contabile presso le societa' che controllano l'impresa di
assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni
da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna
autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere accertamenti su
aspetti di propria competenza».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 della gia' citata
legge n. 262 del 2005:
«2. Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti
assicurativi di cui al punto III della lettera a) della tabella
di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono
esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.»
Art. 25.
Disposizioni in materia di catasto
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66
del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' prorogato di
un anno.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1998, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi
di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le
regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti
trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il
Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse
deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite
e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il
ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in
rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito
il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita'
montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i
decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al
comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro
novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione
di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di
riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di
novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale
termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998,
un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale
all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui
ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
I. «Art. 7
(Attribuzione delle risorse). - 1. I provvedimenti di cui
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la
decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti
locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto
legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia
l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente
decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da
ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali,
osservano i seguenti criteri:
a) la
decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai
sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo,
degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di
programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti
locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse
finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito
dellerisorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali
derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni
ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del
conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei
beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale
pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione
delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di
programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere,
con riferimento sia agli anni che precedono la data del
conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio
pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e
delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di
ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa
e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale
trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione
retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per
il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la
disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario
accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro
per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni
conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle
materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai
sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al
finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa
mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o
dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati
altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi
gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle
convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, la Conferenza unificata
Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
«Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed
enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del
medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti
debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da
cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la
contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse
erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto
dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli
enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio
delle funzioni amministrative conferite e del personale da
trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in
relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri
connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo
esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti
al comma 2 del presente articolo.
9. In caso
di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e
i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo,
la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o
del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei
ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte
ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei
termini previsti, la regione e gli enti locali interessati
chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o
l'inerzia al Presidente del Consiglio dei ministri, che indica
il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il
Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario ad
acta.»
- Si riporta il testo dell'art. 66 del gia' citato decreto
legislativo n. 112 del 1998:
«Art. 66 (Funzioni conferite agli enti locali). - 1. Sono
attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla
conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del
catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla
revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto
previsto dall'art. 65, lettera h); b); c) alla rilevazione dei
consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli
immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono
essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni
componenti.»
Art. 26.
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
1. All'articolo 1, comma 1, del (( decreto-legge 23 ottobre
1996,n. 552, )) convertito, con modificazioni, dalla legge (( 20
dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, )) le parole:
«31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2007».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 642 e successive modificazioni
(Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della
pesca per il 1996), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli
allevamenti). - 1. Il termine di cui all'art. 7 del
ddecreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo
alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2007. La gestione del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura e' affidata alle regioni.»
Art. 27.
Disposizioni in materia di Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione
della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa o in
amministrazione straordinaria».
2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.
410, e successive modificazioni»;
b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le
seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche
agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al
comma 1-ter,».
3. All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
306, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
e' istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei
consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri,
appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 della legge 28
ottobre 1999, n. 410 e successive modificazioni (Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«4. Entro il 31 dicembre 2005 l'autorita' amministrativa che
vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione
coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata
presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi
dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia
stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di
ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di
societa' cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in
regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria.
Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita'
d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di
immobili e le licenze di commercio e di produzione. Decorso il
predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione
della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa o in
amministrazione straordinaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 306 (Proroga o differimento di termini
previsti da disposizioni legislative), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Consorzi agrari). - 1. All'art. 5, comma 4, della
legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».
1-bis. Decorso il termine di cui all'art. 5, comma 4, della
legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il
Ministero delle attivita' produttive, che vigila sulla procedura
di liquidazione, valuta, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali e previo parere della commissione
di cui al comma 1-ter, la sussistenza di eventuali situazioni
oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria
e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento
dell'attivita' anche mediante autorizzazione alla ulteriore
prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
1-ter. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
e' istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei
consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri,
appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato.».
Art. 28.
Personale del Ministero degli affari esteri
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da
impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del
22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 10 dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005 (Autorizzazione
ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a
norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre
2004, n. 311):
«Art. 1. - 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
amministrazioni, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente
decreto, sono autorizzate ad assumere, nell'anno 2005, un
contingente di personale a tempo indeterminato pari a
complessive 4.213 unita', come risulta dalle citate tabelle 1 e
2, corrispondente ad una spesa di Euro 30.216.348,00 quale onere
relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda
pari ad Euro 113.462.227,00 a decorrere dall'anno 2006, da far
valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. 2.-9. (Omissis).
10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e
non oltre il 30 novembre 2005, a trasmettere per le necessarie
verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti
e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed
area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto,
indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del
part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area
professionale, la spesa per l'anno 2005, nonche' quella annua
lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento
delle procedure di assunzione va, altresi', fornita
dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del
rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.».
Art. 28-bis.
Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai
territori attualmente italiani, gia' austroungarici, e ai loro
discendenti.
(( 1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a),della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque
anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 e' prorogato di
ulteriori cinque anni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 14
dicembre 2000, n. 379 (Disposizioni per il riconoscimento della
cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei
territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro
discendenti):
«Art. 1. -
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero
austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti.
I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo
in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10
novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi
della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al
comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale
Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro
discendenti, e' riconosciuta la cittadinanza italiana qualora
rendano una dichiarazione in tal senso con le modalita' di cui
all'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Art. 29.
Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,(( e successive modificazioni, )) le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006 ».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), cosi' come modificata dalla presente
legge:
«Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti pubblici). - 1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di
ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2006, il Governo, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua
gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati
dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive
funzioni non possono piu' proficuamente essere svolte da altri
soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario
anche la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni
di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti
o organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari.
Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli
organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun
provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.».
Art. 30.
Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004,n. 99, (( e successive modificazioni, )) le parole: «nel
limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei
limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2006 al 2010» e le parole: «da emanarsi
entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «da
emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione
europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente
comma».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni
(Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Ai
giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma
societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui
all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, e'
attribuito nel limite della somma di dieci milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010 un ulteriore
aiuto,sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro
annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresi' ai fini
del rapporto di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni
dalla decisione della Commissione europea di approvazione del
regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate le
modalita' di applicazione del presente comma, tenuto conto delle
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.».
Art. 31.
Disposizioni in materia di fiscalita' di impresa
1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo
1,comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono
prorogati di dodici mesi.
2. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all'anno finanziario
2006, e' specificata nel senso che la stessa si applica al
periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al
comma 340 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al
primo periodo del medesimo comma.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265 (Disposizioni urgenti in materia
di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto
all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni,
di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i
oncessionari della riscossione e di imposta di bollo):
«4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo
superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il contribuente comunica
all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine
di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di
comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa. In
caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la
minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile. In
attuazione delle disposizioni previste dal presente comma,
l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali
derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro
per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione
dell'attivita' prevista ai sensi del presente comma e di evitare
un pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del
9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state
attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche
funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione
espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate
illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere
corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad
una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative
funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2 della legge 13
agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di
qualificazione del personale anche a tempo determinato delle
pubbliche amministrazioni. All'art. 12, comma 3, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo e' soppresso.».
- Si riporta il testo del comma 337 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
«337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e
sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo
di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al
5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta
del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art.
7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)
finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente.».
- Si riporta il testo del comma 340 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 266 del 2005:
«340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle
somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti
relativamente alle finalita' di cui al comma 337, lettera a). Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite
all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito
fondo.».
Art. 31-bis.
Differimento di termini in materia di etichettatura
(( 1.
L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e,
comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 10 del predetto codice. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). - 1. I prodotti o
le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche
merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza
del prodotto.».
Art. 32.
Controllo sulla gestione degli enti
1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai
Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti e'
prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere
dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai
predetti Ministeri nonche', insieme ai conti consuntivi, ai
bilanci di previsione e alle relative variazioni, al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli
stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a
decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere
generale delloStato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' applicative del
presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della
sua prima attuazione.
Art. 33.
Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy
1. Le risorse gia' previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di
cui al comma 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il
patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal
Ministro delle attivita' produttive per la gestione
dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in
Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono
alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al
fine di favorirne l'immediata operativita'.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 70 dell'art. 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004):
«70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.».
- Si
riporta il testo del comma 230 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005):
«230. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate
alle attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato art.
4 della legge n. 350 del 2003, nonche' alle attivita' di cui al
comma 232 del presente articolo.
Il
relativo riparto e' stabilito con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'art. 4,
comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalita'
di cui al citato comma 70 e' autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per l'anno 2005.».
Art. 34.
Servizi pubblici di motorizzazione
1. In relazione alla pubblica utilita' del servizio erogato dal
Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
fine di garantire la piena continuita' nelle more del
completamento delle procedure per il nuovo affidamento della
gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e'
autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per
le attivita' del CED, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
23 della citata legge n. 62 del 2005, l'ulteriore proroga del
contratto vigente fino al (( 31 dicembre 2006 )) e, comunque,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure per il nuovo affidamento.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 18 aprile 2005,
n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004):
«Art. 23 (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi). -
1. L'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
2. I
contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia'
scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi
contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica
a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che
il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e
servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione
dell'art. 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, possono essere prorogati per una sola volta per un
periodo di tempo non superiore alla meta' della originaria
durata contrattuale, a condizione che venga concordata una
riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta
fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del
presente comma in ogni caso non puo' superare la data del 31
dicembre 2008.».
Art. 35.
Procedure di reclutamento docenti universitari
1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4
novembre 2005, n. 230, le parole: «alla medesima data» sono
sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 4
novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per
il riordino del reclutamento dei professori universitari), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono bandite per la copertura dei posti di professore
ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di
cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di
valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore
gia' bandite alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti
di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di
procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono approvati,
conservano l'idoneita' per un periodo di cinque anni dal suo
conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e
di professore associato da parte delle singole universita',
mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto
anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le
riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5,
deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle
procedure di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.».
Art. 36.
Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
1. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il
seguente: «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 160 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
- L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che
puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate
dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa'
da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura,
le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai
creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi
diverse.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende
anche lo stato di insolvenza.».
Art. 37.
Interventi per taluni settori industriali
1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali,
gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi
alle aree ad elevata specializzazione (( del settore «Tessile -
Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia
nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati
territoriali P.I.T. n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area
della Murgia e P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese, ))
pubblicate nel supplemento del Bollettino Ufficiale della
regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 11 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale):
«8. Al
fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli
interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale
di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi,
nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende
operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici,
nonche' al territorio dei comuni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli
accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti
economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art. 1,
commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
Art. 38.
Disposizioni per il servizio farmaceutico
1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di
assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate,
le percentuali di sconto a carico delle farmacie con un
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al
netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono
ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale
decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla
riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del
Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di
euro per l'anno 2006.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro
2.100.000,00 per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006,
dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27. 3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«40. A
decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di
vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle
classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende
farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti
rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7
per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario
nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di
quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota
sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al
3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento
per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al 12,5
per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita
al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19
per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita
al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della
salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a
revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di
fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che
godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo 2
della legge 8 marzo 1968, n. 221, e
successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di
Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a
lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio
sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500
milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte
in misura pari al 60 per cento.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27 (Proroga della partecipazione
militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei
programmi delle Forze di polizia italiane in Albania):
«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis,
valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonche'
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.»
Art. 39.
Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le
infrastrutture
1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'art. 13,
comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli
anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005,
costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella
competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei
rispettivi limiti.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della legge 1°
agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti):
«Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di
infrastrutture). - 1. Per la progettazione e realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di
captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno
2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
che, ai fini del soddisfacimento del principio di
addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per
cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da
rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono
stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli
istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per
le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le
somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.»
[Art. 39-bis.
Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146
(( 1. Al
punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e
successive modificazioni, le parole da: «A partire dal 1°
gennaio 2013» fino alla fine sono soppresse. ))] (*)
(*)
N.d.R.: Articolo abrogato per effetto dell'art. 6, c. 8-novies,
del D.L. 300/2006, introdotto in sede di conversione in L. n.
17/2007 (GU n. 47 del 26-2-2007- Suppl. Ordinario n.48)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni
(Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione
degli animali negli allevamenti), nonche' del punto 22
dell'allegato di cui al precedente comma 1 dell'art. 2, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori
degli animali). - 1. Il proprietario o il custode ovvero il
detentore deve:
a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei
propri animali e affinche' non vengano loro provocati dolore,
sofferenze o lesioni inutili;
b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e
anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato.»
«22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di
macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel
rispetto delle prescrizioni seguenti.
Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia,
superficie libera con esclusione del nido:
per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per
spazio, centimetri quadrati 2550.
L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza
non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.
Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in
caso di ristrutturazione degli esistenti.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a
centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono
adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001;
tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a
centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono
adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2010.»
Art. 39-ter.
Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti
sportivi
(( 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto
del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, e' prorogato
all'inizio della stagione calcistica 2006-2007. ))
Art. 39-quater.
Modifica al processo civile
(( 1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come
sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1,
comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1°
gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «1° marzo 2006».
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n.
263, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle
seguenti:«1° marzo 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies
dell'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale), come sostituiti ed
introdotti dall'art. 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168 e dall'articolo 1, comma 6 della legge 28 dicembre 2005, n.
263, cosi' come modificato dalla presente legge:
«3-quater.
Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1),
entrano in vigore il 1° marzo 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed
e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1°
marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri
da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e)
ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche
alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in
vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la
stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in
vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo
conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005,
n. 263 ((Interventi correttivi alle modifiche in materia
processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al codice di
procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al
regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al
codice civile, alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in
tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge
divorziato) cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 92, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti
motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice
puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le
parti";
b) all'art. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che
ne rilascia ricevuta, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per
la notifica";
2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a
mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi";
c) all'art. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La
notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli articoli
138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente
qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora
nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino
specificati residenza, domicilio e dimora abituale";
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi
precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata
nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere eseguita anche a
norma degli articoli 140 o 143";
d) l'art. 147 e' sostituito dal seguente:
"Art. 147 (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non
possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21";
e) all'art. 149, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al
momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e,
per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale
conoscenza dell'atto";
f) all'art. 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai
termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori
dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.Resta fermo
il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita'
giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del
sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa";
g)
all'articolo 163-bis, primo comma, le parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: "novanta
giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "centocinquanta giorni";
h) all'art. 170, quarto comma, l'ultimo periodo e' sostituito
dai seguenti: "Il giudice puo' autorizzare per singoli atti, in
qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la
comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a
mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto
di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del
giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara
di voler ricevere le comunicazioni";
i) all'art. 186-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza
il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il
termine per la notificazione";
l) all'art. 186-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza
il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il
termine per la notificazione";
m) all'art. 186-quater, il quarto comma e' sostituito dal
seguente:
"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile
sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta
entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla
comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e
depositato in cancelleria, la volonta' che sia pronunciata la
sentenza";
n) all'art. 255, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il
giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure
disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra
successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di
mancata comparizione senza giustificato motivo, puo' condannarlo
ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore
a 1.000 euro";
o) all'art. 256, le parole: "Il giudice puo' anche ordinare
l'arresto del testimone" sono soppresse;
p) all'art. 269, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le
parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di
trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma
dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella
udienza di comparizione del terzo";
q) l'art. 283 e' sostituito dal seguente:
"Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale,
quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione
alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in
tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della
sentenza impugnata, con o senza cauzione";
r) all'art. 293, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in
ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione
delle conclusioni";
s) all'art. 642, secondo comma, dopo le parole:
"grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti:
"ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore, comprovante il diritto fatto valere;" e la parola:
"ma" e' soppressa;
t) all'art. 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato»
sono sostituite dalle seguenti:
"il professionista delegato";
u) all'art. 788 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice
istruttore provvede con ordinanza a norma dell'art. 569, terzo
comma, se non sorge controversia sulla necessita' della
vendita";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La vendita si
svolge davanti al giudice istruttore.
Si applicano gli articoli 570 e seguenti";
3) al quarto comma, la parola: "notaio" e' sostituita dalla
seguente: "professionista".
2. All'art. 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sette giorni";
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte,
nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa
la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il
giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza
giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata
al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e
non superiore a 1.000 euro".
3. All'art. 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: ", ancorche' festivo" sono
soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle
dodici" sono soppresse.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1°
marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore.».
Art. 39-quinquies.
Finanziamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(( 1.
Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n.266,
l'ultimo periodo e' soppresso e dopo il medesimo comma e'
inserito il seguente:
«68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente
articolo,l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, gia'
determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),
della legge 14 novembre 1995,n. 481, resta fissata in una misura
non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Successive variazioni della misura,
necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento, e delle modalita' della contribuzione possono
essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi
risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio
immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima
procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 266 del 2005, come modificato dalla presente legge:
«68. All'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel primo periodo, le parole:
«nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi.
L'art. 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
abrogato.».
Art. 39-sexies.
Risorse per apprendistato per ultra diciottenni
(( 1.
All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005 e 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«16. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una
quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per le
attivita' di formazione nell'esercizio all'apprendistato anche
se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno
1997, n. 196.».
Art. 39-septies.
Validita' del documento unico di regolarita' contributiva
(( 1. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ha validita' di tre mesi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili):
«8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso
di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale
certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e
dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle
casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i
predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di
regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di
cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione
della regolarita' contributiva, anche in caso di variazione
dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del
titolo abilitativi.».
Art. 39-octies.
Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture
(( 1.
All'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, dopo il primo
comma sono inseriti i seguenti: «Il fondo e' altresi'
autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in
relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di
infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli
interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle
infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme
necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei
concessionari interessati al versamento al fondo di cui al
presente comma.
Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per
finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di
infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al fondo
specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate
dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze
determina i criteri di assegnazione delle disponibilita' del
fondo, anche con riferimento agli impegni gia' assunti, da
destinare alle attivita' autorizzate dai commi secondo e terzo
ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del fondo
stesso, occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai
nuovi compiti». ))
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n.
382 (Norme per agevolare il finanziamento degli enti
concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - E' istituito un fondo centrale di garanzia a cui
saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del
tesoro, gli oneri derivanti dall'operativita' della garanzia
statale prevista dalla presente legge. Il fondo e' altresi'
autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in
relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di
infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli
interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle
infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme
necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei
concessionari interessati al versamento al fondo di cui al
presente comma. Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle
garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione e
gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali
versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi delle
garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto
versato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle
finanze determina i criteri di assegnazione delle disponibilita'
del fondo, anche con riferimento agli impegni gia' assunti, da
destinare alle attivita' autorizzate dai commi secondo e terzo
ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del fondo
stesso, occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai
nuovi compiti. Il fondo centrale di garanzia ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un comitato
composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del
Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di
credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli
altri istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza
degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di
autostrade. Il collegio sindacale del "Fondo" e' composto di tre
membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del
tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore e degli
enti concessionari suindicati. I membri del comitato e del
collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il
tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene
nominato, tra i membri, il presidente dei suddetti organi. Il
"Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.».
Art. 39-novies.
Termine di efficacia e trascrivibilita' degli atti di
destinazione per fini meritevoli di tutela
(( 1. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile e' inserito il
seguente:
«Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione per la
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
persone con disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri
enti o persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni
immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono
destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la
durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
persone con disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri
enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo
comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile
ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di
tali interessi puo' agire, oltre al conferente, qualsiasi
interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni
conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire
oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915,
primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. ))
Art. 39-decies.
Perseguitati politici
(( 1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955,
n. 96, e successive modificazioni, le parole: «terzo anno» sono
sostituite dalle seguenti: «quinto anno». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art.4 della legge 10
marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni (Provvidenze a
favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei
loro familiari superstiti), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Ai
dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o
razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a
disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione,
e' concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data
della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al
compimento del quinto anno successivo al limite di eta' per il
collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi
dipendenti si applica l'art.16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.».
Art. 39-undecies.
Interventi per la ricostruzione del Belice
(( 1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un
contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2006.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art.17 della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
«5. Per
consentire il completamento degli interventi a carico dello
Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei
privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice
colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di
cui all'art.6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
sono incrementate ai sensi dell'art.36 della legge 7 marzo 1981,
n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione
di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992.».
Art. 39-duodecies.
Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale
colpite da eventi sismici
(( 1. Per
il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28
luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n. 536, e' autorizzato un contributo
triennale di1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.
2.
All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, recante:
«Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale
colpite da eventi sismici.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 1981, n. 208.
Art. 39-terdecies.
Utilizzo di somme residue dell'8 per mille
(( 1. Le
somme iscritte nel fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 47,
comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, di pertinenza del
centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale di
base 4.1.2.10 «8 per mille IRPEF Stato», non utilizzate al
termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei
residui del predetto fondo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.47 della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
«A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali,
e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di
carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a
scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa
cattolica.».
Art. 39-quaterdecies.
Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659 3 giugno 1999, n.
157, e 2 maggio 1974, n. 195
(( 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981,
n.659, e successive modificazioni, le parole: «i cinque milioni
di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli
indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso» sono sostituite dalle
seguenti: «euro cinquantamila».
2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: «e'
interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunque
effettuato»;
b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 1, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente
articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai
partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di
operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a
terzi»;
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai
partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi
dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini
dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei
partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I
creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente
legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori
dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o
movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito
con dolo o colpa grave.
2. Per il
soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici
maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della
presente legge e' istituito un fondo di garanzia alimentato
dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati
all'articolo 1. Le modalita' di gestione e funzionamento del
fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze».
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica
anche per i giudizi e procedimenti in corso.
4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed
il secondo periodo sono soppressi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art.4 della legge 18
novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni (Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo
dello Stato al finanziamento dei partiti politici), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai
soggetti indicati nell'art. 7, legge 2 maggio 1974, n. 195, e
nel primo comma del presente articolo, per un importo che
nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma,
compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li
eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne
dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento,
depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero
a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento.
Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda
la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo
di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica per tutti i finanziamenti
direttamente concessi da istituti di credito o da aziende
bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art.1 della legge 3
giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni (Nuove norme in
materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la
contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con
cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.
L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di
alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' comunque effettuato. Il versamento della
quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente
comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una
frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del
presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro,
vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire
oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque
cedibili a terzi.».
- Si
riporta il testo dell'art.6 della legge 2 maggio 1974, n. 195
(Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. I
contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad
alcuna tassa ne' imposta, diretta o indiretta.».
Art. 39-quinquiesdecies.
Genova capitale europea della cultura 2004
(( 1. Per gli interventi connessi al programma «Genova capitale
europea della cultura 2004», di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 2001, n. 29, e' destinato un contributo di 8.000.000
di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere
sulle somme resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti
relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di
8.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per
essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello
Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.4 della legge 23 febbraio 2001,
n. 29 (Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e
le attivita' culturali):
«Art. 4 (Interventi per Genova capitale europea della cultura
2004). - 1. Al fine di consentire i primi interventi
propedeutici al programma «Genova capitale europea della cultura
2004», e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
L'individuazione degli interventi e' effettuata con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa con
il sindaco di Genova.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.1 della legge 18
marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere connesse alla
esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1.1. - Per l'immediata realizzazione di interventi diretti
al completamento dell'area spositiva della esposizione
internazionale "Colombo '92", nonche' alla realizzazione di
opere strettamente correlate all'evento, il comune di Genova e'
autorizzato a stipulare, anche oltre i limiti di indebitamento
previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali fino
all'importo di lire quattrocentosettanta miliardi, di cui
centocinquanta miliardi a decorrere dal secondo semestre del
1991, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi dalla
data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della
prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di
mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara' corrisposto
unitamente alla prima rata di ammortamento. In relazione agli
oneri di ammortamento e di preammortamento sono autorizzati i
limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere
dall'anno 1991 e di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno
1992.».
Art. 39-sexiesdecies.
Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2005, n.
248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(( 1.
All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, al terzo periodo, le parole: «28 febbraio
2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2006» e, al
quinto periodo, le parole: «30 marzo 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 maggio 2006».
2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente:
«Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi
140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti».
3. L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: «Per gli
stessi fini di cui al comma 138:». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.11-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11-bis (Interventi in materia di programmazione dello
sviluppo economico e sociale). - 1. E' autorizzata la spesa di
euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno
2006 per la concessione di ulteriori contributi statali al
finanziamento degli interventi di cui all'art.1, comma 28, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente
comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo
periodo, dell'art.1 della medesima legge n. 311 del 2004, e
successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori
pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2006, non
risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere
riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo.
Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre
annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di
assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo
di destinazione del finanziamento statale. Ai fini
dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette
entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema
stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo,
dell'art.1 della legge n. 311 del 2004.».
- Si riporta il testo del comma 138 dell'art.1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006), cosi' come modificato dalla presente legge:
«138 Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica
e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilita'
interno dall'art.1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni
con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunita'
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140
e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti.».
- Si riporta il testo del comma 140 dell'art.1 della gia' citata
legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«140. Per gli stessi fini di cui al comma 138:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con
esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi
del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere superiore
al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004
diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che
nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media
pro capite inferiore a quella media pro capite della classe
demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i
restanti enti locali. Per le comunita' montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti la riduzione e' del 6,5 per cento.
Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene
conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto
residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della
popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica,
si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno
calcolata secondo i criteri previsti dall'art.156 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per
tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite
sono cosi' individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro
capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media
pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro
capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media
pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre,
spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si
applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso
delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno
2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso
delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.».
Art. 39-septiesdecies.
Rideterminazione di contributi
(( 1. La rideterminazione dei contributi previsti per gli anni
2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e dall'articolo 2-bis
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per effetto
delle rimodulazioni operate dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' effettuata in misura proporzionale all'entita' dei
contributi individuati per ciascun ente beneficiario negli
elenchi allegati ai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze del 18 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005, e dell'8 luglio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio
2005.
2.
All'articolo 11-quaterdecies, comma 20, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «n. 174,» sono
inserite le seguenti: «nonche' per la realizzazione di opere di
natura sociale, culturale e sportiva, ». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«28. - Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine
di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di
euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno
2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di
contributi statali al finanziamento di interventi diretti a
tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere
lo sviluppo economico e sociale del territorio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43 (Disposizioni urgenti per l'universita' e
la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei
pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi
a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti):
«Art. 2-bis. - Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni
culturali, nonche' per lo sviluppo economico e sociale del
territorio.
1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004,
di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per
l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la
concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi
disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29
dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a
euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno
2007, si provvede: per l'anno 2004, quanto a euro 45.000.000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro
2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il
2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 11-quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«20. - Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.».
Art. 39-duodevicies.
Proroga del termine di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 maggio 2005
(( 1. Il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 118 del 23 maggio 2005, relativo allo stato di emergenza
concernente la situazione socio-economica, ambientale
determinatasi nella Laguna di Grado e Marano, e' prorogato fino
al 30 novembre 2006. ))
Art. 39-undevicies.
Disposizioni concernenti le cooperative edilizie
(( 1. Al
testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 97:
1) alla lettera b), le parole: «, gli ufficiali generali e i
colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito,
nonche' gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle
altre Forze Armate dello Stato» sono soppresse;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo
della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento
civile»;
b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e'
abrogato.
3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «del Ministero dei lavori pubblici»
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «dei Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, gia' provveditorati
regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata
dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa'
per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato piu`
interventi edilizi in varie localita', l'autorizzazione deve
essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del
Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per
territorio»;
b) al comma 2:
1) alla fine della lettera a), e' aggiunto il seguente periodo:
«In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di
ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti
assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna»;
2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in
proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli
alloggi effettivamente consegnati facenti parte
dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un
intervento edilizio piu` edifici separati ed i soci assegnatari
degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano
avvalersi della facolta' prevista nel comma 3, ad una richiesta
di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che
riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente
consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In
entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non
riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve
assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta
gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta'
individuale». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.97 del regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 97. - Il requisito della lettera b) dell'art. 95 non e'
richiesto:
a) per i membri delle due Camere del Parlamento;
b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i
consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di
carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i
primi presidenti e i procuratori generali presso le Corti
d'Appello;
c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo
della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento
civile;
d) per il personale indicato nell'art. 91, lettera b), comunque
destinato a prestare servizio presso gli uffici
dell'Amministrazione centrale decentrati.»
- Si riporta il testo dell'art.9 della legge 30 aprile 1999, n.
136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a
carattere ambientale), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9. (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle
Forze armate e alle Forze di polizia). -
1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite tra
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che
abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'art. 7, terzo
comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive
modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a
proprieta' individuale, previa autorizzazione dei Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, gia' provveditorati
regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata
dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa'
per azioni.
Qualora la cooperativa abbia realizzato piu' interventi edilizi
in varie localita', l'autorizzazione deve essere concessa per
singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato
infrastrutture e trasporti competente per territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi
nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai
sensi e per gli effetti dell'art.98 del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'art.1 della legge
9 febbraio 1963, n. 131. In caso di mancata consegna di tutti
gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono
comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva
di consegna;
b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci
assegnatari;
b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in
proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli
alloggi effettivamente consegnati facenti parte
dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un
intervento edilizio piu' edifici separati ed i soci assegnatari
degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano
avvalersi della facolta' prevista nel comma 3, ad una richiesta
di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che
riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente
consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In
entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non
riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve
assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta
gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta'
individuale.
3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici
separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi
in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi,
previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in
cooperativa a se' stante.
4. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si trasformano
avvalendosi della facolta' prevista dal presente articolo, si
applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative
edilizie a proprieta' individuale dal testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni.
5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della
durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per
la concessione di contributi integrativi da destinare
prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o
ultimato il programma dei lavori per le finalita' di cui
all'art.7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n.
376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
n. 492.
L'entita' dei contributi integrativi e' determinata dal Ministro
dei lavori pubblici in misura tale che il contributo
complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento
della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri
finanziari.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere
dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a
tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi
annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per
un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
Art. 39-vicies.
Conto residui di somme per le scuole non statali
(( 1. Le
somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno
2005 sulle unita' previsionali di base denominate «Scuole non
statali», non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. ))
Art. 39-vicies semel.
Partecipazione di personale militare a missioni internazionali .
(( 1. E'
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active
Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n.
111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. E'
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione internazionale International Security
Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 157. 3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006,
la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione
di personale militare, compreso il personale appartenente al
corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario
dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n.
111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito
elencate:
a) Over
the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated
Police Unit-IPU.
5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
638.599 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei
territori della ex Jugoslavia- EUMM, di cui all'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
727.361 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione internazionale Temporary International
Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 157.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale
militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
297.528 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan
(UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005,
n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
114.106 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella
Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
10. E'
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594
per la partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico
di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in
Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del
Consiglio, del 25 novembre 2005.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
136.311 per la partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione
n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
12. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla
missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
13. Per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate
albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006,
la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali,
attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il Ministero della
difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
15. E'
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per
l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per
l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del
comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.
16. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per
l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del
comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi
essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e
ALTHEA, di cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei
contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessita' e
urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti
e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, entro i
seguenti limiti complessivi:
a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
18. Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata, per
l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.
19. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria
rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15.
20. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
696.404 per la proroga della partecipazione del personale della
Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28
giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157.
21. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157.
22. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
792.264 per la proroga della partecipazione di personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma
3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 157.
23. E'
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia
di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di
cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005,
n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
24. E'
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per
la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle
attivita' per l'istituzione di una missione dell'Unione europea
di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli
doganali in Moldavia e Ucraina.
25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni
di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12
e 20, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui
al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nella misura del 98 per
cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti
agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
26. La misura dell'indennita' di cui al comma 25, per il
personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12
nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio
di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,
e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
27.
L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che
partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera.
28. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale
che partecipa alle missioni di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7,
8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per
cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di
vitto e alloggio gratuiti.
29. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta ai funzionari
diplomatici di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera
incrementata del 30 per cento. Per il funzionario diplomatico di
cui al comma 15, l'indennita' e' calcolata sul trattamento
economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman.
30. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21
si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate
e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i
reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni
internazionali di cui al presente articolo sono validi ai fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5
ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e
l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n.
6.
33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle
missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta
del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale e'
del Tribunale di Roma.
35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano
il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di
equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite
complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui al comma 44.
37. Per
quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali
di cui al presente articolo si applicano gli articoli 2, commi 2
e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14,commi 1, 2, 4, 5 e
7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
38. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000
per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo
prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di
uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in
campioni biologici di militari impiegati nelle missioni
internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute,
di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n.
68.
39.
L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli
articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio
1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge
27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i
trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e
sono erogati per compensare disagi e rischi collegati
all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari
disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro
straordinario.
40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero»
sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile
delle Forze armate estere».
41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21
novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo
della potesta' sul figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero,
ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia
militare impiegato in missioni militari internazionali».
42. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;
b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n.
311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006,
mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo
anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma
1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,».
43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n.
226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «821 unita» sono sostituite dalle
seguenti: «478 unita»;
b) alla lettera c), le parole: «749 unita» sono sostituite dalle
seguenti: «406 unita».
44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro
324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
45. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 157 (Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a
missioni internazionali):
«Art. 1 (Partecipazione di personale militare a missioni
internazionali). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005,
la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione internazionale Enduring
Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a
essa collegate, di cui all'art.1, comma 1, della legge 21 marzo
2005, n. 39.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro
138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione internazionale International Security
Assistance Force-ISAF, di cui all'art.1, comma 2, della legge 21
marzo 2005, n. 39. 3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005,
la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione
di personale militare, compreso il personale appartenente al
corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario
dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui
all'art.1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito
elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro
36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale
militare all'operazione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art.2 della
legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione
Integrated Police Unit-IPU.
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro
614.078 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei
territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'art.1, comma 5,
della legge 21 marzo 2005, n. 39.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro
588.866 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione internazionale Temporary International
Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'art.1, comma 6, della
legge 21 marzo 2005, n. 39. 7. E' autorizzata, fino al 31
dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione
internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea
(UNMEE), di cui all'art.1, comma 7, della legge 21 marzo 2005,
n. 39. 8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di
euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale
militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui
all'art.1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.».
«Art. 2. (Missione ONU in Sudan). - 1. E' autorizzata, fino al
31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la
partecipazione di personale militare alla missione denominata
United Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione n. 1590
approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo
2005.».
«Art. 3 (Missione UE nella Repubblica democratica del Congo). -
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro
116.149 per la partecipazione di personale militare alla
missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata
EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata
dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.».
- Si riporta il testo dell'art.12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti per la proroga della
partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali):
«Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei
programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui
all'art.1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e'
autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di
mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di
interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati
informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni
dell'art.3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.
174. 2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze
navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera e'
autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art.3,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 4. Al
personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora
impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore
della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in
attivita' congiunte con le Forze armate italiane, si applicano
le disposizioni di cui all'art.1, comma 102, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.3 del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 giugno 1997, n. 174 (Partecipazione italiana alle
iniziative internazionali in favore dell'Albania):
«Art. 3 (Cessioni di beni e servizi). - 1. Per le finalita'
umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per
l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei
limiti temporali di cui al comma 1 dell'art.1, e' autorizzata la
cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base
delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di
consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.».
- Si riporta il testo dell'art.11 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti per la proroga della
partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali):
«Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E' autorizzata,
per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa
per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da
inserire nel contingente militare italiano impiegato nella
missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di
euro 425.250.».
- Si riporta il testo dell'art.7 del gia' citato decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 157:
«Art. 7 (Partecipazione di personale delle Forze di polizia a
missioni internazionali). - 1. E' autorizzata, fino al 31
dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la proroga della
partecipazione del personale della Polizia di Stato alla
missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui
all'art.5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
2. E'
autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro
4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art.5, comma 2, della legge 21 marzo 2005,
n. 39.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro
646.968 per la proroga della partecipazione di personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'art.5, comma 3,
della legge 21 marzo 2005,n. 39.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro
166.693 per la proroga della partecipazione di personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di
polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL
Proxima, di cui all'art.5, comma 4, della legge 21 marzo 2005,
n. 39.».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante:
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.
- Si riporta il testo dell'art.3 della legge 8 luglio 1961, n.
642 («Trattamento economico del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero
presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali.»:
«Art. 3. -
Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora
l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto
sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio,
una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta
dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita'
previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante:
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art.1, comma 97,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2
e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge
2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono,
tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione
per l'avanzamento nel sruolo di appartenenza degli ufficiali in
servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante:
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a
norma dell'art.1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto
legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
- Si riporta il testo dell'art.9 del decreto-legge 1° dicembre
2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
gennaio 2002, n. 6 (Disposizioni urgenti per la partecipazione
di personale militare all'operazione multinazionale denominata
«Enduring Freedom»):
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si applicano le
disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare
di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato
con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento
giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II
dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio
decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art.380, comma 1, del codice
di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria
militare procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza
di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art.173, secondo comma,
del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art.174 del codice penale militare di
pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art.175 del codice penale
militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.186 del
codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore
aggravata, previsto dall'art.195, secondo comma, del medesimo
codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di
sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art.124 del codice
penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.138, commi
secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze
belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto
tempestivamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria
militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purche'
il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro
quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida
si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore
dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del
pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui
le oggettive circostanze belliche od operative non lo
consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico
ministero, ai sensi dell'art.388 del codice di procedura penale,
e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini
preliminari, ai sensi dell'art.391 del codice di procedura
penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od
audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge
l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e senza
aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il
difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un
ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel luogo in cui si
trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita'
dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti e
redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la
tempestivita' dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi'
diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un
altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa
non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art.294 del
codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare
per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria
militare.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, commi 1
e 2, 9, 13 e 14 del gia' citato decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza dalla data
di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello
spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita
dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al
personale e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga
ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,
l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata
del periodo, detraendo eventuali indennita' e contributi
corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali. L'indennita' e' corrisposta in euro, sulla base
della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30
novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di
cui all'art.1, comma 3, la misura del 90 per cento e' calcolata
sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle
normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in
costanza di missione, al personale militare e della Polizia di
Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria
di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i
volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata
delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in
servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). - 1. Al
personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il
trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n.
301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art.10
della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale
minimo al trattamento economico del personale con il grado di
sergente maggiore o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si
applicano, rispettivamente, l'art.3 della legge 3 giugno 1981,
n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia
di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e
di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma
1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge
3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926,
n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e
successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica
l'art.4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
27, come modificato dall'art.3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si
applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato
in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di
prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del
trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che partecipa
alle operazioni internazionali di cui all'art.1:
a) non si applica l'art.3, primo comma, lettera b), della legge
21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto
di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di
lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze
telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto
adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le
priorita' correlate alle esigenze operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art.1 si applicano le disposizioni del presente decreto per
quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art.6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In relazione
alle operazioni di cui all'art.1, in caso di urgenti esigenze
connesse con l'operativita' dei contingenti, gli Stati maggiori
di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza
armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso
contratti accentrati gia' operanti, possono disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente
normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei
limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui
all'art.1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di
necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni
di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il
limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo
stanziamento di cui all'art.15, in relazione alle esigenze di
revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e
di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa
nucleare, biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le esigenze
connesse con le operazioni di cui all'art.1, il periodo di ferma
dei volontari in ferma annuale di cui all'art.16, comma 2, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere
prolungato da un minimo di ulteriorisei mesi ad un massimo di
ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di partecipazione
ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il
personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi
concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui
all'art.1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio
nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e'
rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dal bando diconcorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del
concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto,
sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita'
assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato
domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che
avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».
«Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica). -
1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un
programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia
italiane e quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti
iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di
polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del
contrasto alle attivita' di criminalita' organizzata operante in
tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente
diretti verso il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di
collegamento interforze in Albania, composto da personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza, nonche' a sviluppare rapporti di
cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri
Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento
economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art.3 della medesima
legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo
servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo e'
corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31
marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1°
giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di
recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego
all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza
di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla
diaria estera percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'art.3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il
coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano dal 1ª gennaio
2002 e fino al 31 marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento
una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui
risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi
effettuati.».
- Si riporta il testo dell'art.13-ter del decreto-legge 20
gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 marzo 2004, n. 68 (Proroga della partecipazione italiana a
operazioni internazionali):
«Art. 13-ter (Attivita' di ricerca scientifica a fini di
prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di euro
1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio
epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato
all'accertamento dei livelli di uranio e
di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati
nelle operazioni internazionali, al fine di individuare
eventuali situazioni espositive idonee a
costituire fattore di rischio per la salute.».
- Si riporta il testo dell'art.1 del gia' citato regio decreto
n. 941 del 1926:
«Art. 1. - a) Ai personali civili e militari dello Stato,
destinati in missione all'estero, sono
corrisposte le seguenti indennita' giornaliere, coll'aumento del
relativo aggio sull'oro:
Caporali,
soldati e gradi equiparati.... |L. 12
---------------------------------------------------------------------
Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati.... |
" 20
---------------------------------------------------------------------
Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi |
delle tre
classi, e gradi quiparati | " 25
---------------------------------------------------------------------
Personale
subalterno civile ed equiparato.... | " 25
---------------------------------------------------------------------
Personale
dal 13° al 10° grado.... | " 30
---------------------------------------------------------------------
Personale
del 9° grado.... | " 35
---------------------------------------------------------------------
Personale
dell'8° e 7° grado.... | " 40
---------------------------------------------------------------------
Personale
del 6° e 5° grado.... | " 45
---------------------------------------------------------------------
Personale
del 4° grado.... | " 50
---------------------------------------------------------------------
Personale
del 3° e 2° grado.... | " 60
---------------------------------------------------------------------
Personale
del 1° grado.... | " 70
Le indennita' di cui sopra valgono anche per il personale non di
ruolo, che a tale effetto e' parificato ai gradi del personale
di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di
servizio attivo non inferiori, nel complesso all'importo della
retribuzione di cui il detto personale non di ruolo e'
provvisto, escluse le indennita' temporanee mensili
(caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.
In ogni caso la indennita', di cui al precedente comma, non puo'
essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei
gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda
delle funzioni disimpegnate.
b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari
con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro piu' del 2 per
cento, nonche' nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono
aumentate come segue:
per i gradi dal 1° all'8° incluso, lire 18 giornaliere oro;
per i gradi dal 9° al 13° incluso, lire 13 giornaliere oro;
pei marescialli e personale subalterno, lire 10 giornaliere oro;
gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro.
Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non
hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia
prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con
aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si
applicano le riduzioni del comma seguente.
c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira (esclusa la
Turchia, pel quale Stato il trattamento di missione e' quello di
cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non
superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono
diminuite di:
lire 10
oro per il personale dal 1° all'8° grado;
lire 8 oro per il personale del 9° grado;
lire 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i
subalterni civili e sottufficiali;
lire 5 oro per i caporali e soldati.
d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro e'
ragguagliato, per la liquidazione dell'indennita' relativa a
ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio
1961, n. 642 (Trattamento economico del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente
all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero
presso enti, comandi od organismi internazionali):
«Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o
Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6
mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso
e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile
ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in
vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle
disposizioni contenute negli articoli che seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresi' in caso di
destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi
internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe.
Eventuali
particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla
missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti,
comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al
primo comma.».
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non
sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni
di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa
valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le
modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n.
361.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.4 della legge 27
dicembre 1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
all'estero e trattamento economico del personale della Difesa
ivi destinato):
«Art. 4. - 1. Al personale di cui all'art.2 competono lo
stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per
l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al
personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al
personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso
le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli
addetti:
a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per
situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di
famiglia;
b) indennita' di sistemazione;
c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'art.8
della presente legge;
e) contributo spese per abitazione;
f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri
di rappresentanza;
g) provvidenze scolastiche;
h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di
servizio comunque e dovunque compiuti;
i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli
addetti, addetti aggiunti e assistenti;
l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini,
fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione
all'estero del personale;
m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei
familiari a carico o dei domestici.»
- Si riporta il testo del comma 102 dell'art.1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), cosi' come modificato dalla presente legge:
«102. Nel
quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di
sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa
e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli
appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti,
scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane,
assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per
la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento
ed il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal
Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli
eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi,
personale militare estero facente parte di Forze armate di
Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo
deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei
quali non siano state accertate, da parte delle appropriate
istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni
della convenzione internazionale in materia di diritti
dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo dall'Italia
assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse
eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il
Ministro della difesa e', altresi', autorizzato a concedere
contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale
militare e civile delle Forze armate estere ammesso a
frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.».
- Si riporta il primo comma dell'art.3 della legge 21 novembre
1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3. - Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria
potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della
persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona
diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della
autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e'
necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro
genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul
figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di
servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari
internazionali;
c);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della
liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per
questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare
l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non
siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta'
personale, o la loro conversione non importi una pena superiore
a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza
detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli
articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al
servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali
obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorita' da
lui delegata non assenta al rilascio del passaporto];
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il
passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20°
anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in
rapporto all'obbligo del servizio militare.».
- Si riporta il testo dell'art.4-bis del decreto-legge 19
gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2005, n. 37 (Proroga della partecipazione italiana alla
missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della
produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli
affari esteri), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis. (Incentivazione della produttivita' del personale
dei Ministeri della difesa e degli affari esteri). - 1. In
relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse
all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate
impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti
maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta
complessita' delle funzioni assegnate al personale appartenente
alle aree professionali in servizio presso il Ministero della
difesa, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di
euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione
collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del predetto personale.
2. E' autorizzata a decorrere dal 2005 la spesa di euro
3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita'
del personale delle aree funzionali in servizio presso il
Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei
compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione
umanitaria, distabilizzazione e di ricostruzione di cui
all'art.1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli
interventi, l'invio di esperti, nonche' l'attivita'
amministrativa connessa all'operativita' dell'ambasciata
d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a
euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.1, comma
233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, a decorrere
dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dal medesimo anno,dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art.32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, e
quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art.23 della legge 23
agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5. - Al fine di compensare il personale in formazione non
impiegabile in attivita' operative, a decorrere dall'anno 2005 e
fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze
stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata
alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di
cui al comma 2, e' computato un contingente di volontari in
ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure
progressivamente decrescenti di seguito indicate:
a) 4.021
unita' nell'anno 2005;
b) 478 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
c) 406 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.»
- Si riporta il testo del comma 1997 dell'art.1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad
eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al
Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del
Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.».
Art. 39-viciesbis.
Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in
Iraq
(( 1. E'
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria,
distabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di
fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella
ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati
nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno
2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate,
oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in
particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche
alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo
iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione,
delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione
dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1
e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilita' generale dello Stato.
4. Al capo
della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata
la direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8.
5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai
commi da 1 a 8 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei
contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato
decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altres` le
disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione
per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della
giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione
europea denominata EUJUST LEX.
8. Nei
limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle
indennita' orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di
viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle
indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti
ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione internazionale in Iraq, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n.
37.
10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il comandante
del contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita'
e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, entro il
limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a
esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso
il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro
4.000.000.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla
riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno
iracheni, nonche' alle attivita' di formazione e addestramento
del personale delle Forze armate irachene.
12. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq,
nell'ambito della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il
servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e
del Consolato generale, e' attribuito il trattamento
assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro
8.605.
13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale, al personale di cui al comma 9, e'
corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, 'indennita' di missione di cui al regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali.
14. La misura dell'indennita' di cui al comma 13 e' calcolata
sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
15. L'indennita' di cui ai commi 13 e 14 e' corrisposta nella
misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui
al comma 11, e, nell'ambito della missione di cui al comma 9, al
personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti.
16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate
e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i
reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni
di cui al presente articolo sono validi ai fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5
ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
17. Al
personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da 9
a 11 si applicano il codice penale militare di guerra e
l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n.
6.
18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle
missioni di cui al presente articolo sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro
della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle
Forze armate.
19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale
e'del Tribunale di Roma.
20. Le
disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono
estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di
equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite
complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui al comma 22.
21. Per
quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla
missione internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano
gli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.1 del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla
missione internazionale in Iraq):
«Art. 1 (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di
ricostruzione in Iraq). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della
missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in
Iraq, di cui all'art.1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37,
al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella
ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati
nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno
2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate,
oltre che ai settori di cui all'art.1, comma 2, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in
particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche
alla realizzazione di iniziative concordate con il governo
iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione,
delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei
servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente
articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei
casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori
da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di
contabilita' generale dello Stato.»
- Si
riporta il testo del comma 2 dell'art.1 del decreto-legge 10
luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 219 (Interventi urgenti a favore della
popolazione irachena):
«2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in
particolare:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la
riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il
potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita'
pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di
prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento
alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali
ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle
comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla
riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per
il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla
tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei
beni culturali danneggiati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.2, dell'art.3 e 4 del
gia' citato decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219:
«2. Al
personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al
presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista
dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata
del 30 per cento.».
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la realizzazione
degli interventi di cui all'art.1 si applicano le disposizioni
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge
1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano
altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n.
180,anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di
cui all'art.4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni
materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri
puo' procedere ai sensi dell'art.24, comma 1, lettera b), e
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si
applica l'art.7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione
di forniture si applica l'art.9, comma 4, lettera d), del testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in
deroga a quanto previsto dall'art.24, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in
economia.
5. Le disposizioni di cui all'art.5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli
interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono
soggetti privati e' necessaria la presentazione di idonea
garanzia fideiussoria bancaria.
6. Per le attivita' di soccorso e di intervento umanitario, ai
volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene
riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro
per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non
continuativi, che il datore di lavoro e' tenuto a consentire. In
virtu' dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta e
corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma
non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri
assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori
di lavoro. Il rimborso di tali somme potra' avvenire previa
apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi
entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al
presente Capo.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1. Il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di
diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare
contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con
personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito
dall'art.34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la
durata degli interventi di cui all'art.1, ad avvalersi di
personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui
all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito
delle procedure di mobilita' di cui all'art.30, comma 1, del
medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a stipulare
contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie
dotazioni materiali e strumentali per assicurare la
realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, con le
procedure previste dall'art.3, comma 3.
3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure
volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non
governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante: «Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1987, n. 49.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.4 del decreto-legge
19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2005, n. 37 (Proroga della partecipazione
italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di
incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri
della difesa e degli affari esteri):
«Art. 4 (Partecipazione di personale militare alla missione
internazionale in Iraq). - 1. E' differito al 30 giugno 2005 il
termine previsto dall'art.4, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione di
personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno
2005, la spesa di euro 267.805.813.».
Art. 39-viciester.
Attivita' socialmente utili
(( 1. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, al primo periodo, dopo le parole: «e' autorizzato a
prorogare» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la
regione interessata». ))
- Si riporta il testo del comma 430 dell'art.1 della gia' citata
legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare
previa intesa con la regione interessata, limitatamente
all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite
complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva
del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'art.10,
comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, e prorogate nelle more di una
definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In
presenza delle suddette convenzioni il termine di cui
all'art.78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite
complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella
disponibilita' da almeno sette anni di comuni con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta altresi' analoga procedura per
l'erogazione del contributo previsto all'art.3, comma 82, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.1, comma 263, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini di cui al presente comma
il Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, per l'anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di
150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art.61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.».
Art. 39-viciesquater.
Formazione di personale sanitario
(( 1.
All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: «2-bis. La formazione dei soggetti
di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni
medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti
operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un
rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione».
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.1 della legge 3 aprile 2001, n.
120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extraospedaliero), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. -
E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non
medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto
una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione
cardio-polmonare.
2. Le
regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei
defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1,
nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per
territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la
responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri
indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita',
con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere
svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza
scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore
dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che
dispongano di una rete di formazione.».
Art. 39-viciesquinquies.
Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
(( 1.
All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai
rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «nonche' tra
persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art.2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni
(Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione
e riqualificazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«6. Il dirigente amministrativo e' scelto tra i dirigenti di
prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni
pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi
ordinamenti nonche' tra persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dall'art.19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed e' incaricato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica,
ove nominato, su proposta del direttore. Il dirigente
amministrativo resta in carica per quattro anni e puo' essere
confermato.».
Art. 39-vicies sexies.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
(( 1.
All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
al comma 1, le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle
seguenti: «da sette a nove membri». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.12 del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli
enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto
privato), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto deve
prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di
amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi
lo presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede
requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti
dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di
attivita' della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di
amministrazione devono essere rappresentati l'autorita' di
Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio
della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti
e' attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di
amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto
al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di
amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo
siano attribuiti almeno due rappresentanti.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente
alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e'
composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco
di Roma, dei quali uno designato dall'autorita' di Governo
competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui
territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo
accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare
attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attivita'
artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne
dimostrino la compatibilita' con i bilanci degli esercizi
precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e
degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di
attivita';
e)
stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria
della fondazione;
f) ha ogni
potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria
che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro
organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione
del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu'
dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti
della delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri
consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b)
e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono
partecipare i componenti del collegio dei revisori.
8. Lo statuto puo' prevedere che determinate deliberazioni siano
prese con maggioranze qualificate.».
Art. 39-vicies septies.
Interventi per il patrimonio culturale
(( 1. La
disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,
n. 240, si applica anche nei confronti della soprintendenza
archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della
realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione
dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali puo' destinare, nel limite massimo di 30 milioni di
euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai
complessi archeologici, riscossi dalla soprintendenza nei
precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza
di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi,
all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali
immediatamente cantierabili.
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti,
iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, non impegnati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio
culturale immediatamente cantierabili, nonche' ad interventi di
sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali. A
tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art.4 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 (Regolamento
concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la
disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di
autonomia gestionale):
«3. Al
fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle
soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' annualmente disporre con proprio
decreto che una quota non superiore al trenta per cento delle
entrate di cui al comma2 sia versata in conto entrata del
bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Tale
quota e' ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali in relazione
alle rispettive esigenze finanziarie.».
Art. 39-duodetricies.
Commissione per le adozioni internazionali
(( 1. Al
comma 3 dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n.184, e
successive modificazioni, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art.38 della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni (Diritto del
minore ad una famiglia), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Il
presidente dura in carica quattro anni e l'incarico puo' essere
rinnovato una sola volta.».
Art. 39-undetricies.
Indennita' di trasferta per le Forze armate e di polizia
(( 1.
All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di
concertazione per il personale delle Forze armate» sono
soppresse.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 213, e' inserito il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano
al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli
ordinari stanziamenti di bilancio». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 213 dell'art.1 della gia' citata
legge n. 266 del 2005, cosi' come modificata dalla presente
legge:
«213. L'indennita' di trasferta di cui all'art.1, primo comma,
della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'art.1, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.
513, l'indennita' supplementare prevista dal primo e secondo
comma dell'art.14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonche'
l'indennita' di cui all'art.8 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono
soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli
accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere
prefettizia e diplomatica.».
Art. 39-tricies.
Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da
calamita' naturali
(( 1. Al
comma 100, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: «articolo 5» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 15». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art.1 della gia' citata
legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«100. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli
interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da
calamita' naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi
dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi
dell'art.5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal
fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento
degli interventi di cui all'art.3, comma 2, della legge 23
gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1980-81, e' autorizzato un
contributo quindicennale in favore della regione Puglia per
l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da
destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei
comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti
dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si
provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottate ai sensi dell'art.5, comma 2, della citata
legge n. 225 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici
anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel
territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati
alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei
territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'art.15, comma
1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di
euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere
dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma,
e' concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un
contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a
decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a
completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi
difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorita'
di bacino competente. Per l'anno 2006 e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.».
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. |