IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE,
della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e
14ª del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni
riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute, delle attivita' produttive, per gli
affari regionali e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 626 del 1994», il titolo e' sostituito dal
seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2000, n. 96, S.O.
- La direttiva
2003/10/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 42 del 15 febbraio
2003.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265,
S.O.
- La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 183 del
29 giugno 1989.
- La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 393 del
30 dicembre 1989.
- Le direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicate nella
GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989.
- Le direttive 90/269/CEE e 90/270/CEE sono pubblicate nella
GUCE n. L 156 del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 196 del
26 luglio 1990.
- La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 374 del
31 dicembre 1990.
- La direttiva 93/88/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 268 del
29 ottobre 1993.
- La direttiva 95/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 335 del 30
dicembre 1995.
- La direttiva 97/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 179 dell'8
luglio 1997.
- La direttiva 98/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 131 del 5
maggio 1998.
- La direttiva 99/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 138 del 1°
giugno 1999.
- La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 195 del
19 luglio 2001.
- La direttiva 1999/92/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 23 del
28 gennaio 2000.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e le
direttive, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626 del
1994
1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994,
e' inserito il seguente:
«Titolo V-bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-bis.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro
e in particolare per l'udito.
Art. 49-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione
del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i
rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di
cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite
di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di
picco, sono fissati a:
a) valori limite
di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa
(140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A)
e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A)
e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della
attivita' lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e'
possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori
limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di
esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione
settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come
dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite
di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i
rischi associati a tali attivita'.
Capo II
Obblighi del
datore di lavoro
Art. 49-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti
sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni
fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita'
svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali
di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di
ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle
vigenti
disposizioni in materia;
g) l'esistenza di
attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni
raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con
adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo'
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore
cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati
nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle
condizioni prevalenti in particolare alla luce delle
caratteristiche del rumore da misurare, della durata
dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi
utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le
strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si
considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell'applicare
quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene
conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo
la prassi metrologica.
6. La valutazione
di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e
protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies,
49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e' documentata in
conformita' all'articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono
programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da
personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il
datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione
di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la
necessita'.
Art. 49-sexies.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di
lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in
ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile,
inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo
III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al
rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati,
con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono
oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un
programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre
l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure
di cui al comma 1.
3. I luoghi di
lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al
di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso
alle stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore
benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione
dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Art. 49-septies.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore
non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi
di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni
contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori
inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui
l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori
superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al
minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta
dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati
dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori
limite di esposizione.
Art. 49-octies.
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori
limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure
prese in applicazione del presente titolo, si individuano
esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le
misure di protezione e di prevenzione per evitare che la
situazione si ripeta.
Art. 49-nonies.
Informazione e
formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il
datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori
uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano
informati e formati in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o
ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui
all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore
effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a
una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
f) all'utilita' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare
sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore.
Art. 49-decies.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore
eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne
conferma l'opportunita'.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a
rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed
il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la
valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo
49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a
norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le
misure affinche' sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli
altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
Art. 49-undecies.
Deroghe
1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe all'uso dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore
limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro,
l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi
potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
2. Le deroghe di
cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali,
dall'organo di vigilanza territorialmente competente che
provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e
le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga
stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali
deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non
appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di
sussistere.
3. La concessione
delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata dalla
intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni
che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze,
che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di
lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria
ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni
alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e
motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49-duodecies.
Linee guida
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione
del presente capo nei settori della musica e delle attivita'
ricreative.».
Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note alle
premesse.
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «11, primo periodo;» sono
inserite le seguenti: «49-quinquies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49, comma 2;» sono
inserite le seguenti: «49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies,
comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies,
commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo;».
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 89 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita: «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4,
lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6;
commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86,
comma 2-ter.
2. Il datore di
lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5,
lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1,
lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi
3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6;
36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41;
43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies,
comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1,2 e 4;
49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55,
commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e
7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5;
72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma
2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77,
comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83;
85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies;
88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies; b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli
4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p);
7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e
c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2,
3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1,
2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e
2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258
a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1,
2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies,
comma 1.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o),
e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e
4».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione le norme del Titolo V-bis del decreto
legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni,
introdotti dal presente decreto, afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente titolo.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione cosi'
recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza».
- Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note alle
premesse.
- Per la direttiva 2003/10/CE, vedi note alle premesse.
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al
danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce
«rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del
1956 e' soppressa.
Note all'art. 5:
- Il Capo IV, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 77:
(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212),
reca: «Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore durante il lavoro».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, S.O.
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi
note alle premesse.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano
trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Per il settore
della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15
febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attivita' ricreative, le
disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal
15 febbraio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro
per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro
degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Berlusconi,
Ministro della salute (ad interim)
Scajola, Ministro
delle attivita' produttive
La Loggia,
Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro
per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
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