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La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente
legge:
Art. 1 Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo
(modificato dall'art. 64, comma 1,
lett. a) e b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e abrogato
dall'art. 85, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003,
n. 276)
[1. Il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto
mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo,
di seguito denominata «impresa fornitrice», iscritta all'albo
previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di
seguito denominati «prestatori di lavoro temporaneo», da essa
assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a
disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione
lavorativa, di seguito denominata «impresa utilizzatrice», per
il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo
individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto
di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
a) nei casi
previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di
appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di
temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali
assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di
sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di
cui al comma 4.
3. Nei settori
dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo
sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti
di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in
via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità
della sperimentazione. La predetta limitazione non trova
applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla
categoria degli impiegati.
4. E' vietata
la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le
mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con
particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può
presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di
lavoro o di soggetti terzi;
b) per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
c) presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura,
salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
d) presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti
o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di
imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro
di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le
lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per
lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Il contratto
di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e
contiene i seguenti elementi:
a) il numero
dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni
alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro
inquadramento;
c) il luogo,
l'orario ed il trattamento economico e normativo delle
prestazioni lavorative;
d) assunzione
da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del
versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione
dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare
all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali
applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso
di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del
rapporto;
f) assunzione
dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare
all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da
questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di
lavoro temporaneo;
g) assunzione
da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento
dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei
contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro
temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa
fornitrice;
h) la data di
inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo;
i) gli estremi
dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
6. E' nulla
ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la
facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al
termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di
cui all'articolo 3.
7. Copia del
contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro
dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori
di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei
lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di
contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti
collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi.]
Art. 2 Soggetti abilitati all'attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo
(integrato dall'art. 117, comma 1,
lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 17
della legge 3 febbraio 2003, n. 14 e abrogato dall'art. 85,
comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276)
[1. L'attività
di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto
da società iscritte in apposito albo istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la
commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla
richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,
provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel
predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro
i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto
andamento dell'attività svolta.
2. I requisiti
richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i
seguenti:
a) la
costituzione della società nella forma di società di capitali
ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole:
«società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione,
quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione
di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la
sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di
altro Stato membro dell'Unione europea;
b) la
disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee
allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè
la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) a garanzia
dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui
all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di
altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per
cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire
700 milioni. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di
cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad
obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla
legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) in capo agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di
rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne
penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per
delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non
colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in
materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di
sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a
società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a
soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno
cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un
numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di
lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto
i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione
e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di
lavoro temporaneo.
4. I requisiti
di cui ai commi 2 e 3 nonchè le informazioni di cui al comma 7
sono dichiarati dalla società alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha
la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e
controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo
e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di
cui al comma 2.
7. La società
comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione
dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
8. La
disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di
riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con
riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono
computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice,
delle predette disposizioni.]
Art. 3 Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
(abrogato dall'art.
85, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276)
[1. Il contratto di lavoro per
prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale
l'impresa fornitrice assume il lavoratore:
a) a tempo
determinato corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo
indeterminato.
2. Con il
contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la
durata della prestazione lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché
sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima;
nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore
rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in
cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa
utilizzatrice.
3. Il contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma
scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5
giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa
utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) i motivi di
ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
b)
l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione
all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c)
l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni
alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo
inquadramento;
e) l'eventuale
periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo,
l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
g) la data di
inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa
presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali
misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.
4. Il periodo
di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con
il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la
durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di
categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera
lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso
di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una
giusta causa di recesso.
5. L'impresa
fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive
in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per
la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione
nel contratto di cui al comma 3.
6. E' nulla
qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la
facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte
dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.]
Art. 4 Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento
retributivo
(integrato dall'art. 64, comma 1,
lett. c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e abrogato
dall'art. 85, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003,
n. 276)
[1. Il
prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività
secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per
l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto
inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto
collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa
utilizzatrice.
2. Al
prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non
inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari
livello dell'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro
temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento
previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso
quando tale inquadramento sia considerato dal contratto
collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. I
contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono
modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in
cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto
stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la
misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in
quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore
per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal
contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta
misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad
attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in
cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività
prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di
riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità
di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la
differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del
predetto importo.]
Art. 5 Interventi specifici per i lavoratori
temporanei
(sostituito dall'art. 64, comma 1,
lett. d), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e abrogato
dall'art. 85, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003,
n. 276)
[1. Le imprese
fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un
contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le
risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei
lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione
di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche
misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni
finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la
sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del
lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati
nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo
applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nel predetto ambito.
2. I contributi
di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle
parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese
di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma
5:
a) come
soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo
36 del codice civile;
b) come
soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo
12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento
rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Fondo di
cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica
della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste
al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del
Fondo.
4.
All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da
effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del
Fondo di cui al comma 2.
5. In caso di
omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso;
gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo
di cui al comma 2.]
Art. 6 Obblighi dell'impresa utilizzatrice
(abrogato dall'art. 85, comma 1,
lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276)
[1. Nel caso in
cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo
richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
2. L'impresa
utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro
temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata
comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone
copia al lavoratore medesimo.
3. L'impresa
utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo
della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi
non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice,
ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal
comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive
spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il
prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i
servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva,
esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione
ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
5. Il
prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico
dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza
sul lavoro.
6. Ai fini
dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa
fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa
utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi
arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio
delle sue mansioni.]
Art. 7 Diritti sindacali
(abrogato dall'art.
85, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276)
[1. Al
personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. Il
prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo
contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa
utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale
nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente
delle imprese utilizzatrici.
3. Ai
prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice,
che operano presso diverse imprese utilizzatrici compete uno
specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con
le modalità specifiche determinate dalla contrattazione
collettiva.
4. L'impresa
utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale:
a) il numero ed
i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula
del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il
contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici
mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i
motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi,
la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.]
Art. 8 Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori
in mobilità
(abrogato dall'art.
85, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276)
[1. Nel
caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da
parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare
dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita
dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso
l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità
di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta
l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al
medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto,
rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di
indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale
differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di
fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto
dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle
liste di mobilità.
2. All'impresa
fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di
mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a
tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma
4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente con
riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di
mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed
è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta
indennità da parte del lavoratore medesimo.
3. Le agenzie
regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui
all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da
parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il
reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità
mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel
rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2
dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive
modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo
svolgimento di attività formative che possono essere finanziate
a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Nei
confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte
dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la
Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione
circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di
mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e
comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è
ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale
del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti
giorni.]
Art. 9 Norme previdenziali
(modificato dall'art. 55, comma 6,
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e modificato e integrato
dall'art. 69, comma 13 e dall'art. 117, comma 1, lett. b), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e abrogato dall'art. 85, comma 1,
lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276)
[1. Gli
oneri contributivi, previdenziali ed `i assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle
imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate
nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi
per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi e i contributi
sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato,
stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso
l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono
determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della
voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente
prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
3. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è stabilita la misura di retribuzione convenzionale
in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero
abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima
misura.
3-bis. Nel caso
in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone
fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici,
i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo
le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive
modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.
3-ter. Le
imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono
tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2001, al versamento
dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.]
Art. 10 Norme sanzionatorie
(modificato dall'art. 117, comma 1,
lett. c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e abrogato
dall'art. 85, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003,
n. 276)
[1. Nei
confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura
di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché
nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro
dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2,
comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre
1960, n. 1369.
2. Il
lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa
utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma
scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di
mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi
di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a
tempo determinato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.
3. Se la
prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del
termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il
lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento
della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione
del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta
maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la
prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la
prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si
considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa
utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
4. Chi esiga o
comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda
da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione
penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo
2, comma 1.
5. La vigilanza
sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme
richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i
propri organi periferici.]
Art. 11 Disposizioni varie
(modificato dall'art. 64, comma 1,
lett. e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e abrogato
dall'art. 85, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 settembre 2003,
n. 276)
[1. Quando il
contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova
applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le
disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa
utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non
imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non
trovano comunque applicazione le previsioni relative alla
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi
previsti dalla presente legge.
3. Le
autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere
rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e
promozione dell'occupazione.
4. Qualora,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a) ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la
determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei
casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di
promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione
dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in
via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi e le
relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8.
5. Qualora,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i
lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro
temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle
predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un
accordo tra le stesse.
6. Decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle
disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di
prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento
entro sei mesi.]
Art. 12 Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo
determinato
1. Il secondo
comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è
sostituito dal seguente:
"Se il rapporto
di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari
al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per
cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro
continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli
altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga
riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero
venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata,
rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti
di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del
primo contratto".
Art. 13 Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli
orari di lavoro, lavoro a tempo parziale
(modificato dall'art. 59, comma 37,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. L'orario
normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti
collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e
riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della
nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non
oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo
dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n.
692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive
modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione
solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.
2. Allo scopo
di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche
attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di
lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di
riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in
funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario
di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno
attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo
decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle
aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino
a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre
trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta
ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando
l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette,
anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale
verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il
contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo
indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o
la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di
personale.
3. I benefici
concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli
previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse
preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le
parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse.
4. Con il
decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della
riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei
seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di
lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle
aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad
incremento degli organici esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di età
compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle
predette aree;
b) contratti di
lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di
lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nel
successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento
pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con
contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo
non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani
inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;
c) contratti di
lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici
precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattività;
d) contratti di
lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori
nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio,
del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei
beni culturali;
e) contratti di
lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano
provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e
all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
5. Decorsi due
anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo
procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al
presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui
livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro
a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno
finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al
Parlamento.
6. Le misure
previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi
dell'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997,
di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1999, nonché ai sensi dell'articolo
25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà
superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è
determinato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la
destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione
degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo
parziale.
[7. I contratti
collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere
al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo
parziale.] (comma
abrogato)
Art. 14 Occupazione nel settore della ricerca
(integrato dall'art. 5, comma 8,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. Con uno o
più decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi
annualmente, delle somme disponibili, di competenza della
medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di
cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e
successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488; articolo 11, comma 5,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di
conversione 19 luglio 1994, n. 451; decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22
novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e
relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di
conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di
conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata
prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese,
alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e
27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati
all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati
e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula
di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo
parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata
predeterminata.
2. In deroga
alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di
ricerca e delle università e in attesa del riordino
generale del settore, è consentito agli enti e agli atenei
medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il
trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo
15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie
imprese, nonchè presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3.
L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante,
con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta
su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2,
previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a
quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese
tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di
inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso
l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di
cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al
trattamento corrisposto dall'ente o dall'ateneo
assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca
distaccati.
4. Con i
decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di
cui alla predetta disposizione, nonchè, dall'anno 1999 e con
riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad
essi destinati, possono essere altresì concesse agli enti
pubblici di ricerca e alle università, i quali procedano
alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2,
eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla
copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli
oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale
distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o
di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro
subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a
quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di
ricerca.
5. I decreti di
cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e
di selezione delle richieste di contributo e di integrazione,
gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni
soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali
interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di
cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo
e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione
del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del
distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e
di verifica.
Art. 15 Contratto di formazione e lavoro
1. All'articolo
16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le seguenti: "enti
pubblici di ricerca";
b) al comma 6
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aree di cui
all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in
caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese,
dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera
a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a
trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le
disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo
del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i
suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente
licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei
benefici contributivi percepiti nel predetto periodo".
2. La
Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi
dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di
formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla
base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere
derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi
per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
Art. 16 Apprendistato
(modificato dall'art. 2 del D.L. 1
luglio 1999, n. 214, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n.
263 e dall'art. 117, comma 1, lett. d), della legge 23 dicembre
2000, n. 388)
1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e
non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree
di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella
stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e
superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di
handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati
di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati
nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti
di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni
contributive non trovano applicazione nel caso di mancata
partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione
esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte
dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del
comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e
le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione
del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di
formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la
disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e
le misure di prevenzione per la tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per
l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue,
prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di
titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il
predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per
la certificazione dell'attività formativa svolta,
per la dislocazione territoriale della stessa nonchè per le
comunicazioni da parte delle imprese per consentire
all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività
formativa esterna.
3. In via
sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive
per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative
formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i
titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di
tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati le esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di
tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali
benefici nei limiti delle risorse
da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
4. Sono fatte
salve le condizioni di maggior favore in materia di
apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla
vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo
emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di
lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il
contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una
disciplina organica della materia secondo criteri di
valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo
delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini
della creazione di occasioni di impiego delle specifiche
tipologie contrattuali, nonché di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove
occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito,
nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema
organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul
reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con
la previsione di specifiche sanzioni amministrative per
l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano
state assicurate.
6. Sono
abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del
predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione
dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere
derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi
per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire
550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Art. 17 Riordino della formazione professionale
(modificato dall'art. 67, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144)
1. Allo scopo
di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione
ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del
sistema di formazione professionale con il sistema scolastico
e universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale
utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate
alla formazione professionale e al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina
organica della materia, anche con riferimento ai profili
formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e
il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo
definisce i seguenti princìpi e criteri generali, nel rispetto
dei quali sono adottate norme di natura regolamentare
costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di
riforma della disciplina in materia:
a)
valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le
capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con
riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese
artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di
formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili,
adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di
promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei
lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità
adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione
dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso
generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra
formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il
momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto
dei giovani con le imprese;
c) svolgimento
delle attività di formazione professionale da parte delle
regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di
istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti
predeterminati;
d) destinazione
progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli
interventi di formazione dei lavoratori e degli altri
soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di piani
formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti
sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori
in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in
mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività
formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali,
articolati regionalmente e territorialmente aventi
configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con
partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere
definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni
propositive ai fini della definizione da parte del comitato di
cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di
certificazione delle competenze acquisite con la formazione
professionale;
f) adozione di
misure idonee a favorire, secondo piani di intervento
predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità
interna o esterna al settore degli addetti alla formazione
professionale nonchè la ristrutturazione degli enti di
formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative
al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare
l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare
a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilità; da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
g)
semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo
56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle
disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello
nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento
ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali
oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei
casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi
del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di
stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi
operative ai fini dell'accreditamento;
h) abrogazione,
ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le
disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a
norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
3. A garanzia
delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere
sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi
cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale
per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di
cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei
soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonchè,
per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che
graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito
della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi
dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e
per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo
articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di
cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per
rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei
finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello
Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n.
2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio
decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di
cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota
del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può
essere rideterminata con successivo decreto per assicurare
l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non
grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto
i beneficiari.
Art. 18 Tirocini formativi e di orientamento
1. Al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici
e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri generali:
a) possibilità
di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli
enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo
di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento
delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali
per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri
pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione
pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità
terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi
di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici
delegati dalla regione;
b) attuazione
delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di
formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di
programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
c) svolgimento
dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra
i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici
e privati;
d) previsione
della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro,
in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro
mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in
funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da
parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti
mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore
come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per
l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può
stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a
proprio carico;
f) attribuzione
del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso
degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al
comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità
di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari
connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al
presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso
imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta
area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli
oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e
l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione,
ove occorra, delle norme vigenti;
i)
computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei
tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Art. 19 Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 20 Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili
1. Per la
prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero
per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il
1997 di lire 26 miliardi.
2. Le
disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili
trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti
e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad
utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o
hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di
mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego
in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non
fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere
prevista una durata del progetto fino ad un massimo di
ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio
di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti
delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo
1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n.
95," sono inserite le seguenti: "anche con capitale sociale non
inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la
costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la
realizzazione delle attività da affidare alle società medesime,
è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 45 miliardi in
favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui
una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al
capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con le risorse
derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85.
Art. 21 Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n.
510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995
1. Al comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse
del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente,
assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno
esserlo in quello successivo".
2. Dopo il
comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996
è inserito il seguente:
"12-bis.
Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di
cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione delle liste medesime da parte delle competenti
Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto
dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su
segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le
quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i
nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente
utili".
3. Al comma 13
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi
vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego".
4. Al comma 24
dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: "I predetti nominativi
vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione
regionale per l'impiego".
Art. 22 Delega al Governo per la revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili
1. Per
provvedere alla revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è
delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1
un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti
settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili
con particolare riguardo:
1) ai servizi
alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia,
all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di
tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi
mirati nei confronti delle devianze sociali;
2) alla
valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla
salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla
raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di
impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla
manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela
della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al
miglioramento della rete idrica;
8)
all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle
operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
10) al recupero
e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela
degli assetti idrogeologici;
12) alle aree
protette e ai parchi naturali;
b) condizioni
di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le
categorie di lavoratori nonché soggetti inoccupati da utilizzare
in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per
l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di
lavori socialmente utili;
d) trattamento
economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;
e)
individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti
previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di
lavori socialmente utili;
f)
armonizzazione della disciplina in materia di formazione di
società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili
e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni
protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili,
da parte delle stesse;
g)
individuazione di forme di incentivazione da erogare alle
società miste di cui alla lettera f) successivamente alla
conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in
regime di appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto
legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la
costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al
coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di
decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23 Disposizioni in materia di contratti di
riallineamento retributivo
1. All'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese
operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge
1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione
dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389";
b) al comma 3,
secondo periodo, dopo le parole: "di fiscalizzazione" sono
inserite le seguenti: "di leggi speciali in materia e di
sanzioni a ciascuna di esse relative" e sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "I provvedimenti di esecuzione in corso, in
qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del
riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati
previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e
le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi
dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di
trattamento retributivo";
c) dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le
imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli accordi di
cui al comma 2, nella loro qualità di soggetti indicati nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati
all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori
da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa
dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto,
sono ammesse a versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine finale concesso dal comma 2 per la stipula degli
accordi, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori
ritenute relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi,
effettivamente corrisposti fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Conseguentemente, entro lo stesso
termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun
periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute
relative ai compensi e senza applicazione di sanzioni,
dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate
utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi
periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze."
3-ter. La
presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma
3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la
punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per
le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di cui al
comma 3-bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori
dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le
dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la
deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
3-quinquies. Le
disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente
comma si applicano anche se le violazioni sono già state
rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a
titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le
controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine
finale per la presentazione delle dichiarazioni integrative,
concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, corrisposti fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione,
da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo
del contenzioso tributario presso il quale pende la
controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione
integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio
postale della lettera raccomandata di trasmissione della
dichiarazione stessa, nonché della ricevuta ed attestato di
versamento delle ritenute";
d) al comma 4,
i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle
imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è
quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore
al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50
per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei
minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La
presente disposizione deve intendersi come interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva
ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere
a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del
minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono
essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e
della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale
scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento
dei predetti accrediti di contributi figurativi";
e) dopo il
comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis.
All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di
lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al
comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli
accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di
nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa
applicazione dei contratti collettivi".
2. I limiti
temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
[3. I soggetti
che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di
cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto
indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di cui
all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino al
completo riallineamento.]
(comma abrogato)
Art. 24 Disposizioni riguardanti soci delle
cooperative di lavoro
(modificato dall'art. 1-quater, comma
1, del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5
giugno 1998, n. 176)
1. Per i
crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano
la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i
contributi versati antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno
restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale
senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga
alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero
7°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di
lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i
settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale
assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile
di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento
ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8
agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi
relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e
conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione
delle prestazioni.
3. L'iscrizione
nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello
stato di socio della cooperativa.
4. Le
disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di
trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di
lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi
rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa
all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della
correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa
procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere
preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del
programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini
delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. E'
confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei
soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,
nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente
escluse dalla predetta assicurazione.
6. Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino
all'emanazione della disciplina sulla definizione degli
ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società
cooperative.
Art. 25 Mutui per la realizzazione di politiche per il
lavoro
1. Per la
realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare
per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del
Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n.
148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
del 1993, nonché per gli interventi previsti dall'articolo
9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il
Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui
quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui
ammortamento è a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998.
Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del
Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con
deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di
previsione delle Amministrazioni interessate.
2. La società
per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai sensi
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, può istituire
fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da
essa effettuati, per l'attuazione dei quali è autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
La predetta società, per le medesime finalità, è ammessa a
costituire società in ambito regionale aventi identica ragione
sociale, conservando la maggioranza assoluta del capitale
sociale per un periodo minimo di due anni.
3. I contratti
di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad oggetto anche
interventi nel settore turistico.
Art. 26 Interventi a favore di giovani inoccupati nel
Mezzogiorno
1. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la definizione di un piano straordinario di
lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare
entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna,
Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e
Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo
di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT,
rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale
risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) destinazione
del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32
anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta
mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni
previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto
ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione
delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di
disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle
risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di
pubblica utilità e di borse di lavoro entro il mese di novembre
1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta
delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della
verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire
comunque il raggiungimento degli obiettivi;
c) durata
dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di
lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione
delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e
tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno
100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31
dicembre 1997.
2. Per quanto
riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo di
cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) attuazione
dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali,
mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di
ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia
nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli
stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
b)
ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati,
l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche
nel settore del lavoro autonomo, nonchè i contenuti formativi ad
esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di
promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di
assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il
rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per
la presentazione dei progetti.
3. Per quanto
riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al
comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) possibilità
di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai
settori di attività individuati dalle classi D, H, I, J e K
della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che
non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con
almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non
superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a
condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano
ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei
dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e alle medesime
condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di
attività individuati dalla classe G della predetta
classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di
cento;
b)
determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo
restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in
rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle
imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità, e
ai livelli di scolarità dei giovani;
c)
corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come
modificato dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608; erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente
all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva
partecipazione alle attività previste, con predisposizione di
procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al
comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano
presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS
entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni
datoriali di categoria;
d)
riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al
termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi
di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data
dell'assunzione.
4. Sullo schema
di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo
periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente
agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.
6. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al
comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano
attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di
disposizioni di legge vigenti.
7. Per
l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono
preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300
miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme
non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono
esserlo in quello successivo.
Art. 26 bis Disposizioni fiscali
(introdotto dall'art. 7 della legge
13 maggio 1999, n. 133)
1 I rimborsi
degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto
utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a
corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f),
all'impresa fornitrice dagli stessi, da quest'ultima
effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro
temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile
dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento
fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte
già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26
del citato decreto n. 633 del 1972.
Art. 27 Copertura finanziaria
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione:
a) degli
articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271
miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e
in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
b) degli
articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30;
c)
dell'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a
lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si
provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire
140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire
35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di Bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addì 24 giugno 1997
Il Presidente
del Senato della Repubblica
nell'esercizio
delle funzioni del
Presidente
della Repubblica
ai sensi
dell'articolo 86
della
Costituzione
MANCINO
PRODI,
Presidente del
Consiglio dei
Ministri
TREU,
Ministro del
lavoro e
della
previdenza sociale
Visto il
Guardasigilli: FLICK
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