Normativa nazionale

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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65

2003

organo

Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Rev. 2010_07

GU n. 87 del 14-4-2003  - Suppl. Ordinario n.61

Testo vigente

Testo aggiornato con modifiche alla legge n. 43/2005

Il D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260 (in S.O. n. 163/L, relativo alla G.U. 5/11/2004, n. 260) ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 9, 10, 11 e 14 e degli all. I, II, III, IV, V, VI, VII e XI.

Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/1/2005, n. 24), conv. con. mod. con L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 74) ha disposto (con l'art. 7-duodevicies) la modifica dell'art. 20

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Viste  le  direttive  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del 31 maggio 1999, e 2001/60/CE della Commissione, del 7
agosto 2001;
    Vista  la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo
per   il   recepimento   delle   direttive   comunitarie  1999/45/CE,
1999/74/CE,   1999/105/CE,   2000/52/CE,   2001/109/CE,  2002/4/CE  e
2002/25/CE;
    Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001;
    Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n. 52, ed in
particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
    Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
    Vista  la  preliminare  deliberazione dei Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;
    Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;
    Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2003;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e  della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                        Campo di applicazione

   1.    Il   presente   decreto   disciplina   la   classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che
contengono  almeno  una  sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2
del   decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  e  che  sono
classificati  come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli
articoli 4, 5, e 6.
   2.  Le  disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma
2, 13 e 16, comma 1, si applicano anche ai preparati non classificati
come  pericolosi  ai  sensi  degli  articoli 4, 5 e 6, ma che possono
presentare dei pericoli specifici.
   3.  Fatte  salve  le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.   194,   il   presente   decreto  si  applica  anche  alla
classificazione,  all'imballaggio,  all'etichettatura  e  alle schede
informative in materia di sicurezza dei prodotti fitosanitari.
   4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio
2000,   n.   174,   il   presente   decreto  si  applica  anche  alla
classificazione,  all'imballaggio,  all'etichettatura  e  alle schede
informative in materia di sicurezza dei biocidi.
   5.  Le  norme  del presente decreto non si applicano ai preparati,
allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di
seguito elencati:

a) medicinali per uso umano e veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) mangimi;
f) preparati contenenti sostanze radioattive;
g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il
   corpo umano.

6. Le norme del presente decreto non si applicano, altresi':

a) al  trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per
   via fluviale, marittima o aerea;
b) ai  preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non
   siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
 
	        
	      
                               Art. 2
                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) sostanze:  gli  elementi  chimici  ed  i loro composti, allo stato
   naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione,
   compresi  gli  additivi  necessari per mantenere la stabilita' dei
   prodotti  e  le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma
   esclusi  i  solventi  che  possono essere eliminati senza incidere
   sulla  stabilita'  delle  sostanze  e  senza  modificare  la  loro
   composizione;
b) preparati:  le  miscele  o  le  soluzioni costituite da due o piu'
   sostanze;
c) polimero:  una  sostanza composta di molecole caratterizzate dalla
   sequenza  di  uno  o piu' tipi di unita' monomeriche che comprenda
   una  maggioranza  ponderale semplice di molecole contenenti almeno
   tre  unita'  monomeriche  aventi  un  legame  covalente con almeno
   un'altra  unita'  monomerica  o altro reagente e sia costituita da
   meno  di  una  maggioranza  ponderale  semplice  di molecole dello
   stesso  peso  molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite
   su  una  gamma  di  pesi  molecolari  in cui le differenze di peso
   molecolare  siano  principalmente  attribuibili  a  differenze nel
   numero di unita' monomeriche. Nel contesto di tale definizione per
   unita'  monomerica  s'intende la forma sottoposta a reazione di un
   monomero in un polimero;
d) immissione  sul  mercato:  la  messa  a  disposizione  di  terzi e
   l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;
e) ricerca  e  sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o
   le  analisi  e  le  ricerche  chimiche  effettuate  in  condizioni
   controllate,   compresa   la   determinazione   delle   proprieta'
   intrinseche,  degli  effetti e dell'efficacia, nonche' le ricerche
   scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;
f) ricerca  e  sviluppo  di  processo: ogni ulteriore sviluppo di una
   sostanza  nel  corso  del  quale  i  settori di applicazione della
   sostanza  stessa vengono controllati utilizzando impianti pilota o
   prove di produzione;
g) Inventano Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti, di seguito
   denominato  EINECS:  l'inventano  europeo  delle sostanze chimiche
   considerate  presenti  sul  mercato  comunitario  alla data del 18
   settembre 1981;
h) Lista  Europea  delle  Sostanze  Chimiche  Notificate,  di seguito
   denominata   ELINCS:   l'elenco   delle  nuove  sostanze  chimiche
   notificate,  nella  comunita'  europea, a partire dal 19 settembre
   1981.

   2.  Ai  sensi degli articoli 4,5 e 6 sono considerati pericolosi i
preparati classificati come:

a) esplosivi:  i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che,
   anche  senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare
   una  reazione  esotermica  con  rapida formazione di gas e che, in
   determinate  condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente
   o  esplodono in seguito a riscaldamento quando soggetti a parziale
   contenimento;
b) comburenti:  i  preparati  che  a  contatto  con  altre  sostanze,
   soprattutto   se   infiammabili,   provocano  una  forte  reazione
   esotermica;
c) estremamente  infiammabili:  i  preparati  liquidi  che presentano
   punto di infiammabilita' estremamente basso e punto di ebollizione
   basso  e  le  sostanze  ed i preparati gassosi che a temperatura e
   pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria;
d) facilmente infiammabili:

1) i  preparati  che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e
   senza  apporto  di  energia, possono subire innalzamenti termici e
   infiammarsi;
2) i  preparati  solidi  che  possono  facilmente infiammarsi dopo un
   breve  contatto  con una sorgente di accensione e che continuano a
   bruciare  o  a  consumarsi  anche  dopo il distacco della sorgente
   stessa;
3) i  preparati  liquidi  il  cui  punto  di infiammabilita' e' molto
   basso;
4) i   preparati   che,  a  contatto  con  l'acqua  o  l'aria  umida,
   sprigionano gas estremamente infiammabile in quantita' pericolose;


e) infiammabili:   i   preparati   liquidi  con  un  basso  punto  di
   infiammabilita';
f) molto  tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione
   o  assorbimento  cutaneo,  in  piccolissime quantita', sono letali
   oppure provocano lesioni acute o croniche;
g) tossici:  i  preparati  che,  in  caso di inalazione, ingestione o
   assorbimento  cutaneo,  in  piccole  quantita', sono letali oppure
   provocano lesioni acute o croniche;
h) nocivi:  i  preparati  che,  in  caso  di inalazione, ingestione o
   assorbimento  cutaneo,  possono  essere  letali  oppure  provocare
   lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono
   esercitare su di essi un'azione distruttiva;
l) irritanti:  i  preparati  non  corrosivi, il cui contatto diretto,
   prolungato  o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una
   reazione infiammatoria;
m) sensibilizzanti:  i  preparati  che, per inalazione o assorbimento
   cutaneo,    possono    dar    luogo    ad    una    reazione    di
   ipersensibilizzazione  per  cui  una  successiva  esposizione alla
   sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
n) cancerogeni:   i  preparati  che,  per  inalazione,  ingestione  o
   assorbimento  cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la
   frequenza di insorgenza;
o) mutageni:   i   preparati   che,   per  inalazione,  ingestione  o
   assorbimento  cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari
   o aumentarne la frequenza di insorgenza;
p) tossici   per   il   ciclo  riproduttivo:  i  preparati  che,  per
   inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o
   rendere  piu' frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o
   danni  a  carico  della  funzione  o  delle capacita' riproduttive
   maschili o femminili;
q) pericolosi  per l'ambiente: i preparati che, qualora si diffondano
   nell'ambiente,  presentino o possano presentare rischi immediati o
   differiti per una o piu' delle componenti ambientali.
 
	        
	      
                                Art.3
   Determinazione delle proprieta' pericolose dei preparati, loro
                  classificazione ed etichettatura

   1.  La  valutazione delle proprieta' pericolose di un preparato si
basa  sulla  determinazione  delle  proprieta' chimico-fisiche, delle
proprieta' aventi effetti sulla salute e delle proprieta' ambientali,
secondo i criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6.
   2.  Ove  sia  necessario  effettuare  prove di laboratorio ai fini
della valutazione delle proprieta' pericolose di cui al comma 1, esse
sono eseguite sul preparato cosi' come immesso sul mercato.
   3.  Ai fini della determinazione delle proprieta' pericolose, sono
prese  in  considerazione,  secondo le modalita' stabilite dal metodo
utilizzato,  tutte  le  sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, in particolare quelle che:

a) sono indicate nell'Allegato VIII;
b) sono  classificate  ed  etichettate  provvisoriamente  a  cura del
   responsabile  dell'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 6
   del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
c) sono  classificate  ed  etichettate  in  base  all'articolo  7 del
   decreto  legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e non figurano ancora
   nell' ELINCS;
d) sono   contemplate  dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  3
   febbraio 1997, n. 52;
e) sono  classificate  ed  etichettate  in  base  all'articolo 13 del
   decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

   4.  Per  i preparati contemplati dal presente decreto, le sostanze
pericolose   che   rientrano  nelle  categorie  di  pericolo  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  anche  se sono presenti come impurezze o
additivi, sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione
sia pari o superiore a quella definita all'Allegato IX.
   5.  La  classificazione  dei  preparati pericolosi in funzione del
grado   e  della  natura  specifica  dei  pericoli  e'  basata  sulle
definizioni  delle categorie di pericolo di cui all'articolo 2, comma
2.
   6.  I principi generali della classificazione e dell'etichettatura
dei  preparati sono applicati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52, e secondo i criteri
definiti  nell'allegato  VI del decreto del Ministro della sanita' in
data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 192 del 19 agosto
1997,  e  successivi  aggiornamenti,  tranne  quando  si  applicano i
criteri  alternativi  di  cui  agli  articoli  4,  5,  6,  e  9  ed i
corrispondenti allegati del presente decreto.
 
	        
	      
                               Art. 4
 Valutazione dei pericoli derivanti dalle proprieta' chimico-fisiche

   1.  I  pericoli  derivanti  dalle proprieta' chimico-fisiche di un
preparato  sono  valutati  ai  sensi  dell'articolo  37, comma 2, del
decreto  legislativo  3 febbraio 1997, n. 52, determinando, secondo i
metodi  specificati  alla  parte  A  dell'allegato  V del decreto del
Ministro   della  sanita'  in  data  28  aprile  1997,  e  successivi
aggiornamenti, le proprieta' chimico-fisiche del preparato necessarie
per  una  classificazione ed un'etichettatura adeguate, conformemente
ai criteri definiti nell'allegato VI di detto decreto.
   2.  In  deroga  al  comma  1,  la  determinazione delle proprieta'
esplosive,    comburenti,   estremamente   infiammabili,   facilmente
infiammabili  o  infiammabili  di  un  preparato  non e' necessaria a
condizione che:

a) nessuno  dei  componenti  presenti  tali proprieta' e che, in base
   alle  informazioni  di cui dispone il fabbricante, sia improbabile
   che il preparato presenti questo tipo di pericolo o rischio;
b) in  caso  di  modifica  della  composizione  di  un  preparato  di
   composizione  nota si concluda, su base scientifica, che una nuova
   valutazione   dei   pericoli   non   comporta  un  cambiamento  di
   classificazione;
c) se  il  preparato  e'  immesso sul mercato sotto forma di aerosol,
   esso  soddisfi  le  disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto
   del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, n. 741, e definite
   dall'articolo  1,  comma  2,  punto  2.4, del decreto del Ministro
   dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 maggio 1997, n.
   208.

   3.  I  pericoli  derivanti  dalle proprieta' chimico-fisiche di un
preparato  contemplato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
sono   valutati   determinando   le  proprieta'  chimico-fisiche  del
preparato  necessarie  per  una  classificazione  adeguata  secondo i
criteri  e  i  metodi  definiti negli allegati richiamati al comma 1,
salvo  se  sono  accettabili  altri  metodi in base alle disposizioni
degli  allegati  II  e  III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, riconosciuti a livello internazionale.
 
	        
	      
                               Art. 5
               Valutazione dei pericoli per la salute

   1.  I pericoli per la salute di un preparato sono valutati secondo
una o piu' delle seguenti procedure:

a) un metodo convenzionale descritto all'allegato I;
b) la  determinazione  delle proprieta' tossicologiche necessarie per
   una  classificazione adeguata, ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
   del  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri
   dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' in data 28
   aprile  1997,  e  successivi  aggiornamenti,  ed i metodi indicati
   nell'allegato V, parte B, del medesimo decreto, salvo se, nel caso
   di  prodotti  fitosanitari, sono accettabili altri metodi, in base
   alle  disposizioni degli allegati II e III del decreto legislativo
   17 marzo 1995, n.194, riconosciuti a livello internazionale.

   2.  Fatti salvi i requisiti del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  solo  qualora  la  persona  responsabile dell'immissione in
commercio  del  preparato sia in grado di dimostrare scientificamente
che  le  proprieta'  tossicologiche  del  medesimo non possono essere
correttamente  determinate  ne'  con  il  metodo indicato al comma 1,
lettera  a),  ne' sulla base di risultati di prove gia' effettuate su
animali,  possono  essere  utilizzati  i  metodi indicati al comma 1,
lettera  b),  fermo  il  rispetto  dei decreti legislativi 27 gennaio
1992,  n.  116,  relativo  alla protezione degli animali utilizzati a
fini  sperimentali  o ad altri fini scientifici e 27 gennaio 1992, n.
120,  relativo  all'applicazione  dei principi della buona pratica di
laboratorio.
   3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 allorche' una
proprieta'  tossicologica  e'  stata  determinata  sulla  base  delle
procedure  di  cui  al  comma 1, lettere a) e b), per classificare il
preparato  si utilizzano i risultati dei metodi indicati alla lettera
b), tranne nel caso di effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la
riproduzione, nel qual caso si applica soltanto il metodo di cui alla
lettera a).
   4.  Le  proprieta'  tossicologiche  del  preparato  che  non  sono
valutate  con  il metodo di cui al comma 1, lettera b), sono valutate
secondo il metodo di cui al comma 1, lettera a).
   5.  Qualora  si  possa  dimostrare  mediante studi epidemiologici,
studi  di  casi  clinici  scientificamente validi, o sulla base delle
valutazioni  statistiche  fornite  dai centri antiveleni o sulla base
dei  dati  statistici  dai dati sulle malattie professionali, che gli
effetti   tossicologici  sull'essere  umano  differiscono  da  quelli
rilevati  applicando  i  metodi di cui al comma 1, il preparato viene
classificato in base ai suoi effetti sull'uomo.
   6.  Qualora  si possa dimostrare che una valutazione convenzionale
porterebbe  a  o  sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di
effetti  quali, rispettivamente, il potenziamento o l'antagonismo, la
classificazione tiene conto di tali effetti.
   7.  Qualora  non esistano valide ragioni scientifiche per ritenere
che  una  nuova  valutazione  del  pericolo non porti a modificare la
classificazione,  per  i preparati di composizione nota, ad eccezione
di  quelli contemplati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 ,
classificati  ai  sensi  del  comma  1, lettera b), si procede ad una
nuova valutazione mediante i metodi indicati al comma 1, lettere a) o
b), allorche':

a) il   fabbricante   modifichi   il   tenore  iniziale  espresso  in
   percentuale  peso/peso  o  volume/volume  di  uno  dei  componenti
   pericolosi  rientranti  nella  composizione, sulla base dei valori
   riportati nella tabella di cui all'Allegato X;
b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo
   uno o piu' componenti a prescindere dal fatto che si tratti o meno
   di   componenti   pericolosi   secondo   le   definizioni  di  cui
   all'articolo 2.
 
	        
	      
                                Art.6
               Valutazione dei pericoli per l'ambiente

   1. I pericoli per l'ambiente di un preparato sono valutati secondo
una o piu' delle seguenti procedure:

a) metodo   convenzionale  descritto  all'allegato  II  del  presente
   decreto;
b) determinazione   delle   proprieta'   pericolose   per  l'ambiente
   necessarie per una classificazione adeguata ai sensi dell'articolo
   37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1997, n. 52,
   secondo  i criteri dell'allegato VI del decreto del Ministro della
   sanita'  in  data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, ed i
   metodi  indicati  nell'allegato  V, parte C, del medesimo decreto,
   salvo  se,  nel  caso  di  prodotti fitosanitari, sono accettabili
   altri  metodi,  in  base alle disposizioni degli allegati II e III
   del  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194, riconosciuti a
   livello   internazionale.   Fatte  salve  le  prove  richieste  da
   quest'ultimo  decreto,  le condizioni di applicazione di metodi di
   prova  sono  descritte nella parte C dell'allegato II del presente
   decreto.

   2.  Se  e'  constatata una proprieta' ecotossicologica secondo uno
dei  metodi indicati al comma 1, lettera b), per ottenere nuovi dati,
le  prove  devono  essere  realizzate  secondo i principi della buona
pratica di laboratorio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 120, e successivi aggiornamenti.
   3.  Se  i  pericoli  per  l'ambiente  sono  stati valutati secondo
entrambe  le  procedure  di  cui  al  comma  1,  per  classificare il
preparato  si  utilizza il risultato ottenuto secondo i metodi di cui
al comma 1, lettera b).
   4.  Qualora  non esistano valide ragioni scientifiche per ritenere
che  una  nuova  valutazione  del  pericolo non porti a modificare la
classificazione,  per  i preparati di composizione nota, ad eccezione
di  quelli contemplati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
classificati  ai  sensi  del  comma  1, lettera b), si procede ad una
nuova valutazione mediante i metodi indicati al comma 1, lettere a) o
b), allorche':

a) il   fabbricante   modifichi   il   tenore  iniziale  espresso  in
   percentuale  peso/peso  o  volume/volume  di  uno  dei  componenti
   pericolosi  rientranti  nella  composizione, sulla base dei valori
   riportati nella tabella di cui all'Allegato X;
b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo
   uno o piu' componenti a prescindere dal fatto che si tratti o meno
   di   componenti   pericolosi   secondo   le   definizioni  di  cui
   all'articolo 2.
 
	        
	      
                               Art. 7
                          Obblighi generali

   1.  I  preparati  di cui all'articolo 1 possono essere immessi sul
mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente decreto.
   2. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato tiene
a disposizione delle autorita' competenti

a) i dati sulla composizione del preparato;
b) i  dati  utilizzati  per  la classificazione e l'etichettatura del
   preparato;
c) qualsiasi   informazione   utile   concernente  le  condizioni  di
   imballaggio  ai  sensi  dei  dell'articolo 8, comma 3, compreso il
   certificato  delle prove, redatto ai sensi dell'articolo 37, comma
   2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1997, n. 52, secondo i
   criteri  riportati  nell'allegato  IX,  parte  A,  al  decreto del
   Ministro  della  sanita'  in  data  28  aprile  1997, e successivi
   aggiornamenti;
d) i  dati utilizzati per la predisposizione della scheda informativa
   in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 13.
 
	        
	      
                               Art. 8
                             Imballaggio

   1.  I  preparati  di  cui  all'articolo 1 sono immessi sul mercato
soltanto se i loro imballaggi soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono  progettati  e  realizzati  in modo tale a impedire qualsiasi
   fuoriuscita del contenuto; questo requisito non si applica qualora
   siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i  materiali  che  costituiscono  l'imballaggio  e la chiusura non
   devono  deteriorarsi  a contatto con il contenuto, ne' formare con
   questo composti pericolosi;
c) tutte  le  parti  dell'imballaggio  e della chiusura devono essere
   solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da
   sopportare  in  piena sicurezza le normali sollecitazioni dovute a
   manipolazione;
d) recipienti muniti di un sistema che puo' essere riapplicato devono
   essere  progettati  in  modo che l'imballaggio stesso possa essere
   richiuso varie volte senza fuoriuscite di contenuto.

   2.  I  recipienti  contenenti  preparati  di  cui  all'articolo 1,
offerti o venduti al dettaglio, non devono avere:

a) una  forma  o  una  decorazione  grafica  che attiri o risvegli la
   curiosita'  dei  bambini  o  che  sia tale da indurre in errore il
   consumatore; oppure
b) una   presentazione   o   una  denominazione  usata  per  prodotti
   alimentari, alimenti per animali, medicinali o cosmetici.

   3.  I  recipienti contenenti taluni preparati offerti o venduti al
dettaglio  e di cui all'allegato III devono essere muniti di chiusura
di   sicurezza  per  bambini  e  recare  un'indicazione  di  pericolo
riconoscibile al tatto.
   4. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di
sicurezza  di  cui  al  comma  3  sono  indicate nell'allegato IX del
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data  28  aprile  1997, e
successivi aggiornamenti.
   5.   L'imballaggio  dei  preparati  si  considera  rispondente  ai
requisiti  di  cui al comma 1, lettere a), b) e c), se e' conforme ai
criteri  previsti  per il trasporto di merci pericolose su rotaia, su
strada, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.
 
	        
	      
                             Art. 9 (1)
                            Etichettatura

  1. I preparati di cui all'articolo 1, sono immessi sul mercato solo
se  l'etichettatura  dell'imballaggio  risponde a tutte le condizioni
del   presente  articolo  e  alle  disposizioni  particolari  di  cui
all'allegato IV, parti A e B.
  ((  2.  I  preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti
nell'allegato  IV,  parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se
l'etichetta  dell'imballaggio  risponde  alle condizioni del comma 4,
lettere  a)  e  b),  e  alle  disposizioni  particolari  dello stesso
allegato IV, parti B e C. ))
  3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e
dell'allegato  V  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, i
prodotti   fitosanitari   sono   immessi   sul  mercato  soltanto  se
l'etichettatura  e' conforme alle prescrizioni del presente decreto e
se  recano  la  dicitura:  "Per  evitare  rischi  per  l'uomo  e  per
l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso".
  4.  Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in
modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
a) denominazione o nome commerciale del preparato;
b) nome  e  indirizzo  completi,  compreso il numero di telefono, del
   responsabile  dell'immissione  sul  mercato  stabilito nell'Unione
   europea;
c) il  nome  chimico  delle sostanze presenti nel preparato che hanno
   dato   luogo   alla   classificazione   ed   alla   scelta   delle
   corrispondenti  frasi  di  rischio,  secondo  i  criteri  indicati
   nell'allegato VII, parte A;
d) simboli  ed  indicazioni  di  pericolo  individuati sulla base dei
   criteri di cui all'allegato VII parte B;
e) frasi  di  rischio  (frasi  R) individuati secondo quanto previsto
   all'allegato VII parte C;
f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto
   dall'allegato VII parte D;
q) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto,
   nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico.
  5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
a) per   i   preparati  classificati  come  facilmente  infiammabili,
   comburenti  o  irritanti,  tranne quelli contrassegnati con R41, o
   pericolosi  per  l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non
   e' necessario indicare e frasi R o S;
b) per   i  preparati  classificati  infiammabili  o  pericolosi  per
   l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N e' necessario indicare
   le frasi R, ma non e' necessario indicare le frasi S.
  6.  Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  16, comma 4, del
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  sull'imballaggio  o
sull'etichetta  dei  preparati  contemplati  dal presente decreto non
possono  figurare  indicazioni  quali  non  tossico,  non nocivo, non
inquinante,  ecologico  o  qualsiasi  altra  indicazione  diretta  ad
indicare  il  carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i
pericoli inerenti tali preparati.
 
	        
	      
                             Art. 10 (1)
           Applicazione dei requisiti per l'etichettatura

  1.  Se  le  indicazioni  prescritte  dall'articolo  9  figurano  su
un'etichetta,  questa  deve  essere  saldamente apposta su uno o piu'
lati  dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale
quando  l'imballaggio si trova in posizione normale. L'etichetta deve
contenere  esclusivamente  le  informazioni  richieste  dal  presente
decreto  e,  se  necessario,  indicazioni complementari in materia di
salute o di sicurezza.
  2.  L'etichetta  non e' necessaria quando e' l'imballaggio stesso a
recare  ben  visibili  le indicazioni richieste, secondo le modalita'
del comma 1.
  3.  Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio
nel  caso  previsto  dal comma 2, devono essere tali da far risaltare
con chiarezza il simbolo di pericolo con il suo fondo.
  4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'articolo
9,  devono  risultare  chiaramente  sul  fondo e la loro dimensione e
spaziatura  devono  essere  sufficienti  per  consentirne  un'agevole
lettura.  Le  disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed
il   formato   di   queste   informazioni,   nonche'   le  dimensioni
dell'etichetta,  sono  stabilite, ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
del  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, (( secondo i criteri
riportati nella Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52. ))
  5.  I  requisiti  di etichettatura previsti dal presente decreto si
considerano soddisfatti:
a) nel  caso  di  imballaggi  esterni  che  racchiudono  uno  o  piu'
   imballaggi  interni,  quando l'imballaggio esterno e' provvisto di
   una  etichetta  conforme ai regolamenti internazionali relativi al
   trasporto  di  merci  pericolose  e l'imballaggio o gli imballaggi
   interni  sono  provvisti di una etichettatura conforme al presente
   decreto;
b) nel caso di imballaggi unici:
   ((  1)  quando  l'imballaggio  e'  provvisto  di una etichettatura
   conforme  ai  regolamenti  internazionali relativi al trasporto di
   merci  pericolose  e conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a),
   b),  c), e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6
   sono  altresi'  applicabili le disposizioni dell'articolo 9, comma
   4,  lettera d), concernenti tale proprieta' se quest'ultima non e'
   stata espressamente indicata sull'etichetta; ))
   oppure
   2)  ove  opportuno,  per tipologie particolari di imballaggio, ivi
   comprese  le  bombole  mobili  per il gas, se sono soddisfatte, ai
   sensi  dell'articolo  37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
   febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche secondo i criteri
   di  cui all'allegato VI decreto del Ministro della sanita' in data
   26 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.
 
	        
	      
                             Art. 11 (1)
        Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio

  1.  Gli  articoli 8, 9 e 10 non si applicano agli esplosivi immessi
sul  mercato allo scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o
effetti pirotecnici.
  2.  Gli  articoli  8,  9  e  10 non si applicano a taluni preparati
pericolosi  ai  sensi degli articoli 4, 5 e 6 , definiti all'allegato
VI  che  non presentano, nella forma in cui sono immessi sul mercato,
rischi  di  natura  chimico-fisica  o  rischi  per  la  salute  o per
l'ambiente.
  3.  Quando  gli  imballaggi  sono  di  dimensioni  ridotte  o  sono
altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme a quanto
previsto  dall'articolo  10,  commi  1  e  2, l'etichetta puo' essere
realizzata  in  dimensioni  ridotte,  comunque  non  inferiore  a  10
centimetri  quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro
quadrato.
  4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una
etichettatura  conforme alle modalita' di cui al comma 3, il Ministro
della  salute,  con  decreto  da adottare di concerto con il Ministro
delle  attivita'  produttive,  stabilisce le caratteristiche cui deve
corrispondere l'etichetta.
  (( 5. Il Ministro della salute stabilisce altresi', di concerto con
le Amministrazioni competenti e con le modalita', di cui al comma 4:
a) in  deroga  agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
   preparati  pericolosi  che  non  sono  classificati  come  nocivi,
   estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili,
   irritanti  o  comburenti  possono non essere etichettati o possono
   essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi
   talmente  limitati  da  non  comportare  alcun pericolo sia per le
   persone che manipolano tali preparati che per terzi;
b) in  deroga  agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
   preparati  pericolosi,  classificati conformemente all'articolo 6,
   possono  non  essere  etichettati  o possono essere etichettati in
   modo  diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da
   non comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) in  deroga  agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
   preparati  pericolosi  che  non  ricadono nelle fattispecie di cui
   alle  lettere  a)  e  b),  sono  etichettati in altro modo idoneo,
   qualora  le  dimensioni  ridotte non consentano l'etichettatura di
   cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo
   sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.
  6.  In  caso  di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non e' consentito
l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o
consigli  di  prudenza  (S)  diversi da quelli stabiliti dal presente
decreto. ))
  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5  sono  comunicate
immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.
 
	        
	      
                               Art. 12
                         Vendita a distanza

   1. In caso di utilizzo di una tecnica di comunicazione a distanza,
quale  definita  dal  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 185, ai
fini della conclusione di un contratto avente ad oggetto un preparato
contemplato  dal  presente  decreto  legislativo, il fornitore, fermo
restando  il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del citato
decreto  legislativo n. 185 del 1999, deve informare l'acquirente del
tipo  di  pericolo  e delle precauzioni d'uso indicate sull'etichetta
del prodotto.
 
	        
	      
                               Art. 13
             Scheda informativa in materia di sicurezza

   1.  Per  consentire agli utilizzatori professionali di adottare le
misure  necessarie  per la protezione della salute, della sicurezza e
dell'ambiente  sul  luogo  di lavoro, il responsabile dell'immissione
sul  mercato  di  un  preparato  pericoloso ai sensi dell'articolo 1,
comma  1,  deve  fornire gratuitamente, al destinatario del preparato
stesso  una  scheda  informativa  in materia di sicurezza su supporto
cartaceo   ovvero,   nel   caso   in  cui  il  destinatario  disponga
dell'apparecchiatura  necessaria  per  il  ricevimento,  su  supporto
informatico.
   2.  Su richiesta di un utilizzatore professionale, il responsabile
dell'immissione  sul  mercato di un preparato deve fornire una scheda
di  sicurezza  contenente  informazioni  adeguate per i preparati non
classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che
contengono  in concentrazione individuale uguale o maggiore all'1 per
cento  in peso, per i preparati diversi da quelli gassosi, e uguale o
maggiore allo 0,2 per cento in volume per i preparati gassosi, almeno
una  sostanza  che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente o
una  sostanza  per la quale esistono limiti di esposizione comunitari
sul posto di lavoro.
   3.  La  scheda di sicurezza deve essere redatta in lingua italiana
conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro della salute
in  data  7 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  252  del  26  ottobre  2002,  e  successivi
aggiornamenti.
   4.  Il  responsabile  dell'immissione sul mercato di un preparato,
allo scopo di compilare quanto disposto dai commi 1 e 2, nonche' allo
scopo  di  assicurare una corretta applicazione delle norme di tutela
dei  lavoratori,  deve  ricevere  informazioni  adeguate nel rispetto
dell'articolo  25  del  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successivi   aggiornamenti.   Qualora  dette  informazioni  risultino
carenti   o   erronee,  egli  puo'  chiedere  un'integrazione  o  una
correzione  della  scheda  informativa  in  materia  di  sicurezza al
responsabile  dell'immissione sul mercato della sostanza. In caso non
vengano   fomite   le   informazioni   richieste,   il   responsabile
dell'immissione sul mercato del preparato informa gli organi deputati
alla  vigilanza  di cui all'articolo 17, i quali ove ritengano che la
scheda  informativa  in  materia  di  sicurezza contenga informazioni
effettivamente  carenti  o erronee, adottano i provvedimenti ritenuti
necessari  ai  fini  della  tutela  della  salute  pubblica,  cui  il
produttore  della  sostanza  deve  ottemperare entro sessanta giorni,
dandone  formale  comunicazione  scritta. In caso di inadempienza, si
applicano  le  sanzioni di cui all'articolo 18, comma 5, aumentate da
un terzo a due terzi.
   5.  Gli  organi  di vigilanza informano immediatamente e, comunque
entro  cinque  giorni, il Ministero della salute dei provvedimenti di
cui al comma 4.
   6.  Il  responsabile  dell'immissione  sul  mercato della sostanza
fornisce la scheda informativa in materia di sicurezza, aggiornata ai
sensi  del comma 4, ai responsabili dell'immissione sul mercato di un
preparato che contenga quella sostanza.
 
	        
	      
                            Art. 14. (1)
                   Riservatezza delle informazioni

  ((  1.  Il  responsabile  dell'immissione sul mercato del preparato
puo'  essere  autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante
una   denominazione  che  identifichi  i  principali  gruppi  chimici
funzionali  o  mediante  una denominazione alternativa, qualora possa
dimostrare che la divulgazione dell'identita' chimica della sostanza,
sull'etichetta  o  sulla  scheda informativa in materia di sicurezza,
compromette    il    carattere   riservato   della   sua   proprieta'
intellettuale.  Tale  possibilita'  e'  ammessa  nei  casi  in cui la
sostanza e' classificata come:
    a)  irritante,  ad eccezione di quelle cui e' stata attribuita la
frase  di  rischio  R41,  o  irritante in combinazione con una o piu'
delle altre proprieta' di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4;
    b)  nociva, o nociva in combinazione con una o piu' proprieta' di
cui  all'Allegato  VII,  parte  A,  punto  4,  che presenta, da sola,
effetti acuti letali. ))
  2.  Questa facolta' e' comunque esclusa nel caso in cui la sostanza
in questione sia soggetta ad un limite di esposizione comunitario.
  3.   Il   responsabile  dell'immissione  sul  mercato  che  intenda
avvalersi  dell'  autorizzazione di cui al comma 1, presenta apposita
domanda  al  Ministero  della salute, redatta in conformita' a quanto
disposto nell'Allegato V.
  4.  Il  Ministero della salute puo' chiedere ulteriori informazioni
al  responsabile  dell'immissione  sul  mercato  qualora  lo  ritenga
necessario ai fini di una corretta valutazione della richiesta.
  5.   Il  Ministero  della  salute  notifica  la  sua  decisione  al
richiedente,  il  quale,  in  caso  di  accoglimento  della  domanda,
trasmette copia dell'autorizzazione a ciascuno degli Stati membri nei
quali intende immettere il prodotto sul mercato.
  6.  Le informazioni considerate riservate, portate a conoscenza del
Ministero  della  salute,  sono trattate a norma dell'articolo 17 del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
 
	        
	      
                               Art. 15
    Organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai
                        preparati pericolosi

   1.  L'Istituto  superiore  di sanita' e' l'organismo incaricato di
ricevere  le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e
considerati  pericolosi  per i loro effetti sulla salute o in base ai
loro  effetti  a  livello  fisico e chimico, compresa al composizione
chimica, disciplinati dal presente decreto.
   2.  Il  responsabile  dell'immissione  sul mercato di un preparato
pericoloso   e   i   fabbricanti  o  le  persone  responsabili  della
commercializzazione   dei  prodotti  autorizzati  o  registrati  come
biocidi  ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e
classificati  come  pericolosi  ai sensi del presente decreto, devono
inviare  all'istituto  Superiore  di  Sanita'  le informazioni di cui
all'allegato  XI  secondo le modalita' ivi riportate. Le informazioni
cosi' raccolte costituiscono l'Archivio dei preparati pericolosi.
   3.  Le  informazioni  ed i dati, contenuti nell'archivio di cui al
comma  2, sono utilizzabili esclusivamente per rispondere a richieste
di  carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in
particolare  caso  d'urgenza,  mediante  consultazione  dell'archivio
preparati  pericolosi  da  parte  dei centri antiveleni, riconosciuti
idonei  ad  accedere  all'archivio,  sulla  base dei criteri indicati
nell'Allegato XI.
   4.  Per  gli  stessi  scopi  di  cui  al  comma 3, le informazioni
contenute  nell'Archivio  preparati pericolosi possono essere fornite
ad altri soggetti a cura dell'istituto superiore di sanita',
   5.  I  soggetti che sono a conoscenza delle informazioni contenute
nell'archivio   preparati  pericolosi  sono  tenuti  a  mantenere  la
riservatezza delle stesse e a non utilizzare quanto a loro conoscenza
per  scopi  diversi  da  quelli per i quali hanno avuto il diritto di
accesso alle informazioni medesime.
   6. L'Istituto superiore di sanita' ed i centri antiveleni ritenuti
idonei  tengono  una  registrazione  delle  richieste di informazione
concernenti i prodotti contenuti nell'archivio.
   7.  L'istituto  superiore  di  sanita' trasmette periodicamente, e
comunque con una frequenza non superiore ad un anno, una relazione al
Ministero  della  salute  in  merito alla consultazione dell'archivio
preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle eventuali
problematiche  connesse,  evidenziando  i dati epidemiologici anomali
per l'eventuale attivazione delle attivita' di vigilanza da parte del
Ministero della salute.
   8.  Qualora  l'istituto  superiore di sanita' riscontri che per un
prodotto  vi  sono  state  ripetute richieste di informazione, ne da'
immediata comunicazione al responsabile dell' immissione sul mercato,
nonche' al Ministero della salute.
 
	        
	      
                               Art. 16
                Limitazione alla libera circolazione

   1. Qualora sussistano motivi per ritenere che un preparato immesso
sul mercato in conformita' al presente decreto costituisce un rischio
per  la salute umana o per l'ambiente, il Ministero della salute o il
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, in base alla
loro  sfera  di  competenza,  possono,  con  provvedimento d'urgenza,
vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari l'uso o
la vendita del preparato medesimo.
   2.  Delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1 viene data immediata
informazione  alla  Commissione  Europea  e  agli altri Stati membri,
precisando i motivi che giustificano le disposizioni medesime.
 
	        
	      
                               Art. 17
                              Controlli

   1.  All'accertamento  dell'osservanza  delle  norme  del  presente
decreto  e  agli  esami  e  alle analisi dei campioni si applicano le
procedure  di  controllo  di  cui  agli  articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
 
	        
	      
                               Art. 18
                              Sanzioni

   1.  Chiunque  immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al
presente   decreto,   in   violazione   delle  disposizioni  in  tema
d'imballaggio  e  di  etichettatura  di  cui agli articoli 8, 9 e 10,
nonche' in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui
all'articolo  3,  e' punito con l'ammenda da euro centoquattro a euro
cinquemilacentosessantacinque.
   2.  Nei  casi  di  maggiore  gravita'  si  applica  anche  la pena
dell'arresto fino a sei mesi.
   3.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non si applicano al
commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce
per   il   consumo  preparati  pericolosi  in  confezioni  originali,
sempreche'  non  sia  a  conoscenza  della violazione e la confezione
originale non presenti segni di alterazione.
   4.  Le  violazioni  delle  disposizioni  di cui all'articolo 12 in
materia   di   vendita   a  distanza  sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settemilacinquecento.
   5.  Le  violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15
in materia di scheda informativa e di informazioni sono punite con la
sanzione        amministrativa        pecuniaria        da       euro
duemilacinquecentottantadue                   a                  euro
quindicimilaquattrocentonovantatre.
 
	        
	      
                               Art. 19
                      Disposizioni transitorie

   1.  Nelle  materie  nelle quali lo Stato ha competenza esclusiva a
norma   dell'articolo   117   della   Costituzione,  si  provvede  al
recepimento  di  direttive  tecniche  di  modifica degli allegati con
provvedimento   amministrativo  del  Ministro  della  salute,  previa
comunicazione  al  Ministro delle attivita' produttive ed al Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio; ogni qualvolta la nuova
direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento, il
provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive,  nonche',  ove le modifiche riguardino aspetti relativi a
pericoli  per l'ambiente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio.
   2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1,  salvo che sia diversamente
indicato  dalle  direttive  che  con  essi  si  recepiscono,  possono
prevedere  un  periodo  massimo  di tre mesi per lo smaltimento delle
scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore
e  di  sei mesi per lo smaltimento di quelle gia' immesse sul mercato
alla  data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, purche'
conformi alla previgente normativa.
   3.  Le  disposizioni  di  cui al comma 2 si applicano anche per lo
smaltimento  dei  preparati pericolosi prodotti o immessi sul mercato
contenenti  le  sostanze di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
   4.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  si  provvede  alla
pubblicazione   dell'elenco   consolidato   delle  sostanze  chimiche
pericolose  di  cui  all'allegato  I  del  decreto del Ministro della
salute  in  data 14 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  197  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del
17   ottobre   2002,  ogni  qualvolta  una  nuova  direttiva  prevede
cancellazioni, aggiunte o modifiche a tale elenco.
   5.  L'Allegato  XI  e'  modificato  con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
 
	        
	      
                            Art. 20. (2)
                         Disposizioni finali

   1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  legge  di
procedura  dello  Stato di cui alla stessa disposizione normativa, le
norme  del  presente  decreto  e dei decreti ministeriali applicativi
nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni
e  province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento
delle  direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE sino alla data di entrata in
vigore  della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.  Tale  normativa  di  attuazione  e'  adottata  da ciascuna
regione  e  provincia autonoma nel rispetto dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
   2.  Il  decreto  legislativo 16 luglio 1996, n. 285, ed il decreto
Presidente  della  Repubblica  24 maggio 1988, n. 223, sono abrogati.
Sono parimenti abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, ultimo
periodo,  del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7.
   3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
concessi  sei  mesi  per  lo  smaltimento  delle scorte dei preparati
pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo
smaltimento di quelle gia' immesse sul mercato, purche' conformi alla
previgente normativa. ((2))
   4.  per  i preparati che rientrano nell'ambito di applicazione dei
decreti legislativi del 17 marzo 1995, n. 194, e 25 febbraio 2000, n.
174, le disposizioni entrano in vigore il 30 luglio 2004.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 14 marzo 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
AGGIORNAMENTO (2)

1.  Il  termine  di  dodici  mesi,  previsto  dal  comma  3,  per  lo
smaltimento  delle  scorte  dei preparati pericolosi gia' immessi sul
mercato,  purche' conformi alla previgente normativa, e' prorogato di
diciotto mesi.
2.  Il  termine di sei mesi, previsto dal comma 3, per lo smaltimento
delle  scorte  dei  preparati  pericolosi  presenti nel magazzino del
produttore,  purche' conformi alla previgente normativa, e' differito
di dodici mesi.
 
	        
	      
                                                       ALLEGATO I (1)


          ---->   Vedere allegato da pag. 22 a pag. 35    <----

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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260 ha disposto le seguenti modifiche
all'allegato I:
a) all'Allegato  I,  parte A, il primo punto: "1.2" e' sostituito dal
   seguente: "1.1.2";
b) all'Allegato  I,  parte  A,  punto  2.1.2.,  nella  sommatoria, al
   secondo membro, eliminare il segno + all'apice di P(Base T+);
c) all'Allegato  I,  parte A, il secondo punto: "4.2.1" e' sostituito
   dal seguente: "4.2.2";
d) all'Allegato  I,  parte  A,  al  punto 5.1.2., ai primi due membri
   della   sommatoria,   sostituire  "L(base  xi,R38,)"  con  "L(base
   xi,R41,)";
e) all'Allegato  I,  parte A, il secondo punto: "5.2.2" e' sostituito
   dal seguente: "5.2.3";
f) all'Allegato  I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda
   "b)" e' soppressa;
g) all'Allegato  I,  parte  A,  punto  5.4. le parole: "l'indicazione
   pericolo"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'indicazione  di
   pericolo";
h) all'Allegato  I,  parte A, all'alinea del punto 5.4.3., la parola:
   "contrassegnata" e' sostituita con la seguente: "contrassegnate";
i) all'Allegato  I,  parte  A,  punto  6.2.,  lettera  b)  le parole:
   "decreto  del  Ministero  della  sanita'  dell'11  aprile  2001  e
   successivi   aggiornamenti   e   successivi  aggiornamenti,"  sono
   sostituite  dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 11
   aprile 2001 e successivi aggiornamenti,";
l) all'Allegato  I,  parte  B,  Tabella  II,  alla  terza colonna, le
   parole:  "39  (*)  obbligatoria"  sono  sostituite dalle seguenti:
   "R39(*) obbligatoria";
m) all'Allegato  I,  parte  B,  Tabella  III,  alla terza colonna, le
   parole:  "minore  o  uguale  conc.  <  10%"  sono sostituite dalle
   seguenti: "1% minore o uguale conc. < 10%"
n) all'Allegato  I,  parte  B, Tabella IV e Tabella IV A, nel N.B. le
   parole:  "e  dell'articolo  5,  comma 8 del presente decreto" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "e  dell'articolo  5,  comma  6, del
   presente decreto.";
o) all'Allegato  I,  parte  B,  Tabella IVA, alla seconda colonna, le
   parole:  "35  obbligatoria"  sono  sostituite dalle seguenti: "R35
   obbligatoria";
p) all'Allegato  I,  parte  B, Tabella V A, nella prima e nella terza
   colonna,  le  parole:  "R  42/43"  sono sostituite dalle seguenti:
   "R43"
 
	        
	      
                                                      ALLEGATO II (1)


          ---->   Vedere allegato da pag. 36 a pag. 41    <----

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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260 ha disposto le seguenti modifiche
all'allegato II:
a) all'Allegato   II,  parte  A,  dopo  l'intestazione  "a)  Ambiente
   acquatico", il numero: "l." e' soppresso;
b) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 1.2, seconda riga,
   i numeri: "1.1.1" sono sostituiti dai seguenti: "1.1";
c) all'Allegato  II,  parte A, lettera a), al punto 2, le parole: "ai
   sensi  del  precedente  punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
   "ai  sensi  del punto 1"; d) all'Allegato II, parte A, lettera a),
   punto  2.2,  alla  seconda riga, i numeri: "1.2.1" sono sostituiti
   dai  seguenti: "2.1" e nella definizione di "P(base N,R51-53)", le
   parole: "R50-53" sono sostituite dalle seguenti: "R51-53";
e) all'Allegato  II,  parte A, lettera a), al punto 3, le parole: "ai
   sensi  dei  precedenti  punti  1.1.  o  1.2" sono sostituite dalle
   seguenti: "ai sensi dei punti 1 o 2";
f)all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3.2, seconda riga, i
   numeri: "1.3.1" sono sostituiti dai seguenti: "3.1";
g) all'Allegato  II,  parte A, lettera a), al punto 4, le parole: "ai
   sensi  del  precedente  punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
   "ai sensi del punto 1";
h) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 4.3, seconda riga,
   i  numeri:  "1.4.1  o  1.4.2" sono sostituiti dai seguenti: "4.1 o
   4.2";
h) all'Allegato  II,  parte A, lettera a), al punto 5, le parole: "ai
   sensi  dei  precedenti  punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4" sono sostituite
   dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4";
i) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 5.2, seconda riga,
   i numeri: "1.5.1" sono sostituiti dai seguenti: "5.1";
l) all'Allegato  II,  parte A, lettera a), al punto 6, le parole: "ai
   sensi  dei  precedenti punti 1.1, 1.2 o 1.3" sono sostituite dalle
   seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2 o 3";
m) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 6.2, seconda riga,
   i numeri: "1.6.1" sono sostituiti dai seguenti:"6.l";
n) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 6.3, seconda riga,
   i numeri: "1.6.2" sono sostituiti dai seguenti: "6.2";
o) all'Allegato  II,  parte A, alla lettera b), dopo le intestazioni:
   "1.  STRATO DI OZONO" e "2. AMBIENTE TERRESTRE", il numero: "I" e'
   soppresso;
p) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  1,  alla quarta colonna, la
   formula:  "0,25% ( Cn < 2,5%" e' sostituita dalla seguente: "0,25%
   minore o uguale Cn < 2,5%";
q) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  2,  nell'intestazione della
   seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "N,R50";
r) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  3,  nell'intestazione della
   seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R52";
s) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  4,  nell'intestazione della
   seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 53";
t) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  5, nella prima intestazione
   della  seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "N,R59",
   mentre,  nella  seconda  intestazione  della seconda colonna, sono
   aggiunte le seguenti parole: "R59";
u) all'Allegato II, parte C, terzo capoverso, le parole: "parte C del
   Ministero  della sanita' del 28 aprile 1997" sono sostituite dalle
   seguenti:  "parte  C  del  decreto  del  Ministro della sanita' 28
   aprile 1997".
 
	        
	      
                                                     ALLEGATO III (1)


               DISPOSIZIONI SPECIALI PER I RECIPIENTI
                    CONTENENTI PREPARATI OFFERTI
                        O VENDUTI AL PUBBLICO
                           (art. 8, comma3)

                               PARTE A

           Recipienti che devono essere muniti di chiusura
                      di sicurezza per bambini

   1.  I  recipienti  di  qualsiasi  capacita'  contenenti  preparati
offerti  o  venduti  al  dettaglio  e etichettati come molto tossici,
tossici o corrosivi, secondo l'articolo 9 e nelle condizioni previste
(( all'articolo 5  del presente decreto legislativo )) devono  essere
muniti di chiusure di sicurezza per bambini.
   2.  I  recipienti  di qualsiasi capacita' contenenti preparati che
presentano  un  pericolo  all'inalazione  (Xn. R65) e classificati ed
etichettati  in base al punto 3.2.3  dell'allegato VI del  (( decreto
del Ministro della sanita' )) del   28   aprile   1997  e  successivi
aggiornamenti,  ad  eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto
forma  di  aerosol  o  in  un  recipiente  munito  di  un  sistema di
nebulizzazione sigillato.
   3. I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti almeno una delle
sostanze  di  seguito enumerate e presente in concentrazione uguale o
superiore alla concentrazione limite specifica.


====================================================================
  N.                   Identificazione                Limite di
                       della sostanza                 concentrazione
====================================================================
        CAS Reg. n         Nome          EINECS n.
--------------------------------------------------------------------
 1       67-56-1         Metanolo      (( 200-659-6 ))  > o = a 3%
--------------------------------------------------------------------
 2       75-09-2         Diclorometano (( 200-838-9 ))  > o = a 1%
--------------------------------------------------------------------
che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di
chiusure di sicurezza per bambini.

                               PARTE B
       Recipienti che devono recare un'indicazione di pericolo
                       riconoscibile al tatto


   I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti preparati offerti o
venduti  al  dettaglio  ed  etichettati  come molto tossici, tossici,
corrosivi,    nocivi,    estremamente   infiammabili   o   facilmente
infiammabili  secondo  l'articolo  9 e nelle condizioni previste agli
articoli  4 e 5 del presente decreto, devono recare un'indicazione di
pericolo riconoscibile al tatto.
   Questa  disposizione non si applica agli aerosol classificati solo
come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.
 
	        
	      
                                                      ALLEGATO IV (1)


            DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L'ETICHETTATURA
                         DI TALUNI PREPARATI



A. Preparati classificati pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6

1. Preparati venduti al pubblico

   1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene tali preparati deve
riportare,  oltre  agli  specifici  consigli di prudenza, appropriati
consigli  di  prudenza  S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti
all'allegato VI  del (( decreto del Ministro della sanita' )) del  28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti.
   1.2.  Se  tali  preparati  sono  classificati  molto tossici (T+),
tossici  (T)  o corrosivi (C) ed e' materialmente impossibile fornire
una  simile  informazione  sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che
contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l'uso
precise  e  comprensibili  a  tutti  e  comprendenti,  se necessario,
informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.

2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione

   L'etichetta   dell'imballaggio   contenente  tali  preparati  deve
obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato
da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di
applicazione  stabiliti  all'allegato VI  del (( decreto del Ministro
della sanita' )) del 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

3.  Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33:
"Pericolo di effetti cumulativi"

   Se  un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla
frase  R33,  l'etichetta  del  preparato  deve  riportare il testo di
questa frase R33, come  indicato (( nell'allegato III del decreto del
Ministro  della   sanita'  del   28  aprile   1997  ))  e  successivi
aggiornamenti, qualora tale sostanza sia  presente  nel preparato  in
concentrazione pari  o superiore  all'1%,  a  meno  che  all'allegato
III  del (( decreto del Ministro della sanita' )) dell'11 aprile 2001
E successivi aggiornamenti, siano indicati valori diversi.

4.  Preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla frase R64:
"Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno"

   Se  un preparato contiene almeno una sostanza caratterizzata dalla
frase  tipo R64, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di
questa frase R64, come  indicato (( nell'allegato III del decreto del
Ministro  della  sanita'   del  28   aprile   1997 ))  e   successivi
aggiornamenti, qualora tale sostanza  sia presente nel  preparato  in
concentrazione  pari o superiore all'1%, a  meno che all'allegato III
del (( decreto del Ministro della sanita' )) dell'11 aprile  2001   e
successivi aggiornamenti, siano specificati valori diversi.

B.  Altri  preparati  indipendentemente dalla loro classificazione ai
sensi degli articoli 4, 5 e 6

1. Preparati contenenti piombo

1.1. Pitture e vernici

   L'etichettatura  dell'imballaggio  di  pitture  e  vernici, il cui
tenore in piombo totale determinato secondo la norma ISO 6503-1984 e'
superiore  a  0,15% (espresso in peso di metallo) del peso totale del
preparato, deve recare le seguenti indicazioni:
   "Contiene  piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere
masticati o succhiati dai bambini".
   Per  gli  imballaggi  il cui contenuto e' inferiore a 125 ml, deve
essere riportata la frase seguente:
   "Attenzione! Contiene piombo"

2. Preparati contenenti cianoacrilati

2.1. Colle

   L'imballaggio    contenente   direttamente   colle   a   base   di
cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni:
   "Cianoacritato.
   Pericolo.

   Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.
   Tenere fuori dalla portata dei bambini."
   Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all'imballaggio.

3. Preparati contenenti isocianati

   L'etichetta  dell'imballaggio  dei preparati contenenti isocianati
(monomeri,  oligomeri,  prepolimeri,  ecc., tal quali o in miscuglio)
deve riportare le seguenti indicazioni:
   "Contiene isocianati.
   Leggere le informazioni fornite dal fabbricante."

4. Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio =
700

   L'etichetta   dell'imballaggio  dei  preparati  contenenti  resine
eposaidiche di peso molecolare medio = 700 deve riportare le seguenti
indicazioni:
   "Contiene resine epossidiche.
   Leggere le informazioni fornite dal fabbricante."

5. Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico

   L'imballaggio  dei  preparati  contenenti  piu'  dell'1%  di cloro
attivo deve riportare le seguenti indicazioni:
   "Attenzione!  Non  utilizzare  in combinazione con altri prodotti.
Possono formarsi gas pericolosi (cloro)".

6.   Preparati  contenenti  cadmio  (leghe)  e  destinati  ad  essere
utilizzati per la brasatura e la saldatura.

   L'imballaggio  di tali preparati deve recare in forma leggibile ed
indelebile le seguenti menzioni:
   "Attenzione! Contiene cadmio.
   Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.
   Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
   Rispettare le disposizioni di sicurezza."

7. Preparati disponibili sotto forma di aerosol

   Fatte  salve  le  disposizioni  del  presente  decreto,  anche  ai

preparati   disponibili  sotto  forma  di  aerosol  si  applicano  le
disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato
al  decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, n.
2DB dell'8 maggio 1997.

8. Preparati contenenti sostanze non ancora completamente testate

   Se  un  preparato  contiene  almeno  una  sostanza  che,  in  base
all'articolo  13,  punto  8,  del  Decreto  Legislativo  n.  52 del 3
febbraio  1997  reca  la  menzione  "attenzione - sostanza non ancora
completamente  sottoposta  a  test",  l'etichetta  del preparato deve
recare  la  menzione  "attenzione  -  questo  preparato  contiene una
sostanza  non ancora completamente sottoposta a test", qualora questa
sostanza sia presente in concentrazione pari o superiore all'1%.

9.  Preparati  non  classificati  come  sensibilizzanti ma contenenti
almeno una sostanza sensibilizzante

   L'etichetta  dell'imballaggio  dei preparati contenenti almeno una
sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione
pari  o  superiore  allo  0,1% o in concentrazione pari o superiore a
quella  specificata  in  una  nota  specifica  dell'allegato  III del
decreto  del (( decreto del Ministro della sanita' ))  dell'11 aprile
2001 e successivi aggiornamenti, deve recare l'indicazione:
   "Contiene  (nome  della  sostanza sensibilizzante): puo' provocare
una reazione allergica".

10. Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati

   L'etichetta   dell'imballaggio   dei  preparati  liquidi  che  non
presentano   un   punto   d'infiammabilita'  o  presentano  un  punto
d'infiammabilita'  superiore  a  55  °C  e  contengono un idrocarburo
alogenato  e  sostanze  infiammabili  o  facilmente  infiammabili  in
concentrazione  superiore al 5% deve recare, se del caso, la seguente
indicazione:
   "Puo'  diventare  facilmente  infiammabile  durante l'uso" o "Puo'
diventare infiammabile durante l'uso".

11.  Preparati contenenti una sostanza a cui si applica la frase R67:
"L'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e vertigini".

   Quando  un  preparato contiene una o piu' sostanze contraddistinte
dalla  frase R67, l'etichetta del preparato deve contenere tale frase
per  esteso  come  stabilito  all'allegato III  del  ((  decreto  del
Ministro della sanita' )) 28  aprile 1997 e successivi aggiornamenti,
quando  la  concentrazione  totale di queste sostanze  presenti  nel
preparato e' uguale o superiore al 15%, a meno che:

- il  preparato  sia  gia'  classificato  con le frasi R20, R23, R26,
  R68/20, R39/23 o R39/26,
oppure il preparato sia in confezione che non supera i 125 ml.

12. Cementi e preparati di cemento

   Gli  imballaggi  di cementi e preparati di cemento contenenti piu'
di  dello  0,0002%  di cromo solubile ( VI) sul peso totale secco del
cemento devono recare l'iscrizione seguente:
   "Contiene cromo (VI). Puo' produrre una reazione allergica"
   a  meno  che il preparato non sia gia' classificato ed etichettato
come sensibilizzante con la frase R43.

C.  Per i preparati non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7
ma contenenti almeno una sostanza pericolosa

1. Preparati non destinati alla vendita al pubblico

   L'etichetta  dell'imballaggio  dei  preparati  di  cui  al comma 2
dell'articolo  14  del  presente  decreto  deve  recare l'indicazione
seguente:
   "Scheda  dati  di  sicurezza  disponibile  su  richiesta  per  gli
utilizzatori professionali".
 
	        
	      
                                                       ALLEGATO V (1)


          RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' CHIMICA DI UNA SOSTANZA
                           (articolo 14)

                               PARTE A
  Informazioni che devono figurare nella richiesta di riservatezza

Note introduttive:


   A.  L'articolo  14  precisa  a  quali  condizioni  il responsabile
dell'immissione sul mercato puo' avvalersi della riservatezza.
   B.  Per  evitare  piu' dichiarazioni di riservatezza relative alla
stessa  sostanza  utilizzata  in  preparati  diversi,  e' sufficiente
un'unica richiesta di riservatezza se alcuni preparati hanno:
   le  stesse  componenti  pericolose  presenti nella stessa gamma di
concentrazione;
   la stessa classificazione e la stessa etichettatura:
   gli stessi stilizzi.
   Per   non  rivelare  l'identita'  chimica  della  stessa  sostanza
presente  in  tutti  i preparati in questione, deve essere utilizzata
un'unica denominazione alternativa. La richiesta di riservatezza deve
comprendere  tutte  le  informazioni  previste nella richiesta qui di
seguito,  senza dimenticare il nome o la denominazione commerciale di
ciascun preparato.
   C.  La  denominazione  alternativa  utilizzata sull'etichetta deve
essere     la     stessa     che     figura     nella    rubrica    2
"Composizione/informazioni   sugli   ingredienti"   dell'allegato  al
(( decreto  del  Ministro  della  Sanita' ))  del  4  aprile  1997, e
successivi aggiornamenti.
   Questo implica l'uso di una denominazione alternativa che fornisca
sufficienti   informazioni   sulla   sostanza   per   garantire   una
manipolazione senza pericolo del preparato.
   D.  Nel  presentare  la richiesta di utilizzo di una denominazione
alternativa,  il  responsabile dell'immissione sul mercato deve tener
conto   della   necessita'  di  tornire  informazioni  sufficienti  a
garantire  che  siano prese le necessarie precauzioni per la salute e
la  sicurezza  sul  posto  di  lavoro e che possano essere ridotti al
minimo i rischi derivanti dalla manipolazione del preparato.

                      Richiesta di riservatezza

   A  norma  dell'articolo  14,  la  richiesta  di  riservatezza deve
obbligatoriamente comprendere le informazioni seguenti:
   1.  Nome e indirizzo completo (compreso il numero di telefono) del
responsabile  dell'immissione sul mercato all'interno della Comunita'
(produttore, importatore o distributore).
   2.  Indicazione  precisa  della/e  sostanza/e  per la/e quale/i e'
richiesta la riservatezza, e della denominazione alternativa.


====================================================================
Numero CAS     Numero EINECS     Nome chimico secondo  Denominazione
                                 nomenclatura interna- alternativa
                                 zionale e classifi-
                                 cazione (allegato I
                                 della direttiva
                                 (( 67/548/CEE )) del
                                 Consiglio o classifi-
                                 cazione provvisoria
====================================================================
a)

b)

c)
--------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna
      aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che
      dimostrano che la classificazione provvisoria è stata
      effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e
      disponibili relativi alle proprietà della sostanza.

3. Motivazione della riservatezza (probabilità - plausibilità).

4. Norme/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.

5. La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta
   la Comunità:

                     SI []             NO []

   In caso negativo, precisare il nome o la denominazione commerciale
utilizzati negli altri Stati membri:

Austria:  Belgio:  Danimarca  Germania:  Grecia:  Finlandia: Francia:
Spagna:   Svezia:   Irlanda:   Italia:   Lussemburgo:   Paesi  Bassi:
Portogallo: Regno Unito:

   6.  Composizione  del/i  preparato/i  (come  definita  nel punto 2
dell'allegato  al  (( decreto  del Ministro  della Sanita' ))  del  4
aprile 1997, e successivi aggiornamenti.



   7.  Classificazione  del/dei  preparato/i  a norma dell'articolo 3
(( . . .  . ))



   8.  Etichettatura  del/dei  preparato/i  a  norma  dell'articolo 9
(( . . .  . ))



   9. Utilizzi previsti del/dei preparato/i.



   10. (( Scheda  informativa  in  materia  di  sicurezza a norma del
decreto  del  Ministro  della  sanita'  4  aprile  1997 e  successivi
aggiornamenti. ))



                               PARTE B



  Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative (nomi
                              generici)

1. Nota introduttiva

   Questa    guida   lessicale   e'   basata   sulla   procedura   di
classificazione   delle   sostanze   pericolose  (ripartizione  delle
sostanze  in   famiglie),  quale  riportata  nell'allegato  III   del
(( decreto  del  Ministro della  Sanita' ))  dell'11  aprile  2001  e
successivi

 aggiornamenti.
   Possono  essere  utilizzate  denominazioni  alternative  a  quelle
basate sulla seguente guida. Tuttavia, le denominazioni scelte devono
fornire  in  ciascun caso informazioni sufficienti a garantire che il
preparato  possa  essere manipolato senza rischi e che possano essere
prese  le  necessarie  precauzioni  per  la salute e la sicurezza sul
posto di lavoro.
   Le famiglie sono definite nel modo seguente:
   sostanze  inorganiche  od organiche che hanno in comune l'elemento
chimico piu' caratteristico che determina le loro proprieta'. Il nome
della  famiglia  e'  dedotto  dal  nome dell'elemento chimico. Queste
famiglie  sono numerate come all'allegato I in base al numero atomico
dell'elemento chimico (da 001 a 103):
   sostanze  organiche  che hanno in comune il gruppo funzionale piu'
caratteristico che determina le loro proprieta'.
   Il nome della famiglia e' dedotto dal nome del gruppo funzionale.

   Queste  famiglie  sono numerate in base al numero convenzionale di
cui all'allegato I (da 601 a 650).
   In  alcuni  casi sono state aggiunte sottofamiglie che raggruppano
le sostanze che hanno in comune caratteristiche specifiche.

2. Determinazione del nome generico

Principi generali

   La  determinazione  del  nome generico avviene secondo la seguente
procedura generale, in due tappe consecutive:

i) identificazione  dei  gruppi  funzionali  e degli elementi chimici
   presenti nella molecola;
ii) presa  in  considerazione  dei gruppi funzionali e degli elementi
   chimici piu' significativi.

   I   gruppi   funzionali  e  gli  elementi  identificati  presi  in
considerazione  sono  i  nomi  delle  famiglie  e delle sottofamiglie
definiti al punto 3 seguente, il cui elenco non ha tuttavia carattere
esclusivo.

3. Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sottofamiglie


====================================================================

Numero della         Famiglie                          Sottofamiglie
famiglia Allegato
III del D.M.
11/04/2001 e
successivi
aggiornamenti
====================================================================
    001              Composti dell'idrogeno
                     Idruri
--------------------------------------------------------------------
    002              Composti dell'elio
--------------------------------------------------------------------
    003              Composti del litio
--------------------------------------------------------------------
    004              Composti del berillio
--------------------------------------------------------------------
    005              Composti del boro
                     Borani
                     Borati
--------------------------------------------------------------------
    006              Composti del carbone
                     Carbammati
                     Composti inorganici del carbone
                     Sali dell'acido cianidrico
                     Urea e derivati
--------------------------------------------------------------------
    007              Composti dell'azoto
                     Composti di ammonio quaternario
                     Composti acidi dell'azoto
                     Nitrati
                     Nitriti
--------------------------------------------------------------------
    008              Composti dell'ossigeno
--------------------------------------------------------------------
    009              Composti del fluoro
                     Fluoruri inorganici
--------------------------------------------------------------------
    010              Composti del neon
--------------------------------------------------------------------
    011              Composti del sodio
--------------------------------------------------------------------
    012              Composti del magnesio
                     Derivati organometallici del magnesio
--------------------------------------------------------------------
    013              Composti dell'alluminio
                     Derivati organometallici dell'alluminio
--------------------------------------------------------------------
    014              Composti del silicio
                     Siliconi
                     Silicati
--------------------------------------------------------------------
    015              (( Composti del fosfonio ))
                     Composti acidi del fosforo
                     Composti del fosforo
                     Esteri fosforici
                     Fosfati
                     Fosfiti
                     Fosforamidi e derivati
--------------------------------------------------------------------
    016              Composti dello zolfo
                     Composti acidi dello zolfo
                     Mercaptani

                     Solfati
                     Solfiti
--------------------------------------------------------------------
    017              Composti del cloro
                     Clorati
                     Perclorati
--------------------------------------------------------------------
    018              Composti dell'argon
--------------------------------------------------------------------
    019              Composti del potassio
--------------------------------------------------------------------
    020              Composti del calcio
--------------------------------------------------------------------
    021              Composti dello scandio
--------------------------------------------------------------------
    022              Composti del titanio
--------------------------------------------------------------------
    023              Composti del vanadio
--------------------------------------------------------------------
    024              Composti del cromo


                     Composti del cromo IV (cromati)
--------------------------------------------------------------------
    025              Composti del manganese
--------------------------------------------------------------------
    026              Composti del ferro
--------------------------------------------------------------------
    027              Composti del cobalto
--------------------------------------------------------------------
    028              Composti del nichel
--------------------------------------------------------------------
    029              Composti del rame
--------------------------------------------------------------------
    030              Composti dello zinco
                     Derivati organometallici dello zinco
--------------------------------------------------------------------
    031              Composti del gallio
--------------------------------------------------------------------
    032              Composti del germanio
--------------------------------------------------------------------
    033              Composti dell'arsenico
--------------------------------------------------------------------
    034              Composti del selenio
--------------------------------------------------------------------
    035              Composti del bromo
--------------------------------------------------------------------
    036              Composti del cripton
--------------------------------------------------------------------
    037              Composti del rubinio
--------------------------------------------------------------------
    038              Composti dello stronzio
--------------------------------------------------------------------
    039              Composti dell'ittrio
--------------------------------------------------------------------
    040              Composti dello zirconio
--------------------------------------------------------------------
    041              Composti del niobio
--------------------------------------------------------------------
    042              Composti del molibdeno
--------------------------------------------------------------------
    043              Composti del tecnezio
--------------------------------------------------------------------
    044              Composti del rutenio
--------------------------------------------------------------------
    045              Composti del rodio
--------------------------------------------------------------------
    046              Composti del palladio
--------------------------------------------------------------------
    047              Composti dell'argento
--------------------------------------------------------------------
    048              Composti del cadmio
--------------------------------------------------------------------
    049              Composti dell'indio
--------------------------------------------------------------------
    050              Composti dello stagno
                     Derivati organometallici dello stagno
--------------------------------------------------------------------
    051              Composti dell'antimonio
--------------------------------------------------------------------
    052              Composti del tellurio
--------------------------------------------------------------------
    053              Composti dello iodio
--------------------------------------------------------------------
    054              Composti dello xeno
--------------------------------------------------------------------
    055              Composti del cesio
--------------------------------------------------------------------
    056              Composti del bario
--------------------------------------------------------------------
    057              Composti del lantanio
--------------------------------------------------------------------
    058              Composti del ceario
--------------------------------------------------------------------
    059              (( Composti del praseodimio ))
--------------------------------------------------------------------
    060              Composti del neodimio
--------------------------------------------------------------------
    061              Composti del promezio
--------------------------------------------------------------------
    062              Composti del samario
--------------------------------------------------------------------
    063              Composti dell'europio
--------------------------------------------------------------------
    064              Composti del gadolinio
--------------------------------------------------------------------
    065              Composti del terbio
--------------------------------------------------------------------
    066              Composti del disprosio
--------------------------------------------------------------------
    067              Composti dell'olmio
--------------------------------------------------------------------
    068              Composti dell'erbio
--------------------------------------------------------------------
    069              Composti del tulio
--------------------------------------------------------------------
    070              Composti dell'itterbio
--------------------------------------------------------------------
    071              Composti del lutezio
--------------------------------------------------------------------
    072              Composti dell'afnio
--------------------------------------------------------------------
    073              Composti del tantalio
--------------------------------------------------------------------
    074              Composti del tungsteno
--------------------------------------------------------------------
    075              Composti del renio
--------------------------------------------------------------------
    076              Composti dell'osmio
--------------------------------------------------------------------
    077              Composti dell'iridio
--------------------------------------------------------------------
    078              Composti del platino
--------------------------------------------------------------------
    079              Composti dell'oro
--------------------------------------------------------------------
    080              Composti del mercurio
                     Derivati organometallici del mercurio
--------------------------------------------------------------------
    081              Composti del tallio
--------------------------------------------------------------------
    082              Composti del piombo
                     Derivati organometallici del piombo
--------------------------------------------------------------------
    083              Composti del bismuto
--------------------------------------------------------------------
    084              Composti del potonio
--------------------------------------------------------------------
    085              Composti dell'astato
--------------------------------------------------------------------
    086              Composti del radon
--------------------------------------------------------------------
    087              Composti del francio
--------------------------------------------------------------------
    088              Composti del radio
--------------------------------------------------------------------
    089              Composti dell'attinio
--------------------------------------------------------------------
    090              Composti del torio
--------------------------------------------------------------------

    091              Composti del protoattinio
--------------------------------------------------------------------
    092              Composti dell'uranio
--------------------------------------------------------------------
    093              Composti del nettunio
--------------------------------------------------------------------
    094              Composti del plutonio
--------------------------------------------------------------------
    095              Composti dell'americio
--------------------------------------------------------------------
    096              Composti del curio
--------------------------------------------------------------------
    097              Composti del berkelio
--------------------------------------------------------------------
    098              Composti del californio
--------------------------------------------------------------------
    099              Composti dell'einsteinio
--------------------------------------------------------------------
    100              Composti del fermio
--------------------------------------------------------------------
    101              Composti del mendelevio
--------------------------------------------------------------------
    102              Composti del nobelio
--------------------------------------------------------------------
    103              Composti del laurenzio
--------------------------------------------------------------------
    601              Idrocarburi
                     Idrocarburi alifatici
                     Idrocarburi aromatici
                     Idrocarburi aliciclici
                     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
--------------------------------------------------------------------
    602              Idrocarburi alogenati(*)
                     Idrocarburi alifatici alogenati (*)
                     Idrocarburi aromatici alogenati (*)
                     Idrocarburi aliciclici alogenati (*)
                     -----------------------------------------------
                     (*) Da precisare secondo la (( famiglia ))
                         corrispondente all'alogeno
--------------------------------------------------------------------
    603              Alcoli e derivati
                     Alcoli alifatici
                     Alcoli aromatici
                     Alcoli aliciclici
                     Alcanolamine
                     Derivati epossidici
                     Eteri
                     Glicoli eteri
                     Glicoli e polioli
--------------------------------------------------------------------
    604              Fenoli e derivati
                     Derivati alogenati (*) dei fenoli
                     -----------------------------------------------
                     (*) Da precisare secondo la famiglia corrispon-
                         dente all'alogeno.
--------------------------------------------------------------------
    605              Aldeidi e derivati
                     Aldeidi alifatiche
                     Aldeidi aromatiche
                     Aldeidi alicicliche
                     Acetati alifatici
                     Acetati aromatici
                     Acetati aliciclici
--------------------------------------------------------------------
    606              Chetoni e derivati
                     Chetoni alifatici
                     Chetoni aromatici (*)
                     Chetoni aliciclici
                     -----------------------------------------------
                     (*) Compresi i chinoni
--------------------------------------------------------------------
    607              Acidi organici e derivati
                     Acidi alifatici
                     Acidi alifatici alogenati (*)
                     Acidi aromatici
                     Acidi aromatici alogenati (*)
                     Acidi aliciclici
                     Acidi aliciclici alogenati (*)
                     Anidridi di acido alifatico
                     Anidridi di acido alifatico alogenato (*)
                     Anidridi di acido aromatico
                     Anidridi di acido aromatico alogenato (*)
                     Anidridi di acido aliciclico
                     Anidridi di acido aliciclico alogenato (*)
                     Sali di acido alifatico
                     Sali di acido alifatico alogenato (*)
                     Sali di acido aromatico
                     Sali di acido aromatico alogenato (*)
                     Sali di acido aliciclico
                     Sali di acido aliciclico alogenato (*)
                     Esteri di acido alifatico
                     Esteri di acido alifatico alogenato (*)
                     Esteri di acido aromatico
                     Esteri di acido aromatico alogenato (*)
                     Esteri di acido aliciclico


                     Esteri di acido aliciclico alogenato (*)
                     Acrilati
                     Metacrilati
                     Lattoni
                     Alogenuri d'acile
                     -----------------------------------------------
                     (*) Da precisare secondo la famiglia corrispon-
                         dente all'alogeno.
--------------------------------------------------------------------
    608              Nitrili e derivati
--------------------------------------------------------------------
    609              Nitrocomposti
--------------------------------------------------------------------
    610              Composti cloronitrati
--------------------------------------------------------------------
    611              Azossicomposti e azocomposti
--------------------------------------------------------------------
    612              Derivati amminici
                     Ammine alifatiche e derivati
                     Ammine alicicliche e derivati
                     Ammine aromatiche e derivati
                     Anilina e derivati
                     Benzidina e derivati
--------------------------------------------------------------------
    613              Basi eterocicliche e derivati
                     Benzimidazolo e derivati
                     Imidazolo e derivati
                     Piretrinoidi
                     Chinolina e derivati
                     Triazina e derivati
                     Triazolo e derivati
--------------------------------------------------------------------
    614              Glucosidi e alcaloidi
                     Alcaloidi e derivati
                     Glucosio e derivati
--------------------------------------------------------------------
    615              Cianati e isocianati
                     Cianati
                     Isocianati
--------------------------------------------------------------------
    616              Ammidi e derivati
                     Acetammide e derivati
                     Anilidi
--------------------------------------------------------------------
    617              Perossidi organici
--------------------------------------------------------------------
    647              Enzimi
--------------------------------------------------------------------
    648              Derivati complessi del carbone
                     Estratto acido
                     Estratto alcalino
                     Olio di antracene
                     Residuo di estratto di olio di antracene
                     Frazione di olio di antracene
                     Olio carbolico
                     Residuo di estratto di olio carbolico
                     Liquidi di carbone, estrazione con solvente
                     liquido
                     Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione
                     con solvente liquido
                     Carbolio
                     Catrame di carbone
                     Residuo di estratto di catrame di carbone
                     fossile
                     Coke (catrame di carbone) bassa temperatura,
                     pece di alta temperatura
                     Coke (catrame di carbone), pece di alta
                     temperatura
                     Coke (catrame di carbone), mista pece di
                     carbone di alta temperatura
                     Benzolo grezzo
                     Fenoli grezzi
                     Basi di catrame grezze
                     Basi distillate
                     Fenoli distillati
                     Distillati
                     Distillati (carbone), estrazione con solvente
                     liquido, primaria
                     Distillati (carbone), idrocracking di
                     estrazione con solvente
                     Distillati (carbone), frazione intermedia
                     idrogenata di idrocracking di estrazione con
                     solvente
                     (( . . . ))
                     Residui di estrazione (carbone), catrame di
                     carbone a bassa temperatura, alcalino
                     Olio fresco
                     Combustibili, diesel, estrazione del carbone
                     con solvente, di idrocracking idrogenati
                     Combustibili per aerei a reazione, estrazione
                     del carbone con solvente, d'idrocracking
                     idrogenati
                     Benzina, estrazione del carbone con solvente,
                     nafta di idrocracking
                     Prodotti da trattamento termico
                     Olio di antracene pesante
                     Ridistillati di olio di antracene pesante
                     Olio leggero
                     Olio leggero lavato, altobollente
                     Olio leggero lavato, mediobollente

                     Olio leggero lavato, bassobollente
                     Ridistillati di olio leggero, altobollenti
                     Ridistillati di olio leggero, mediobollenti
                     Ridistillati di olio leggero, bassobollenti
                     Olio metinaftalenico
                     Residuo di estratto di olio di metilnaftalene
                     Nafta (carbone) estrazione con solvente di
                     idrocracking
                     Olio naftalenico
                     Residuo di estratto di olio naftalenico
                     Olio nafulenico ridistillato
                     Pece
                     Ridistillati di pece
                     Residui peciosi trattati termicamente
                     Pece ossidata
                     Prodotti di pirofisi
                     Ridistillati
                     Residui (carbone), estrazione con solvente
                     liquido
                     Catrame, carbone bruno
                     Catrame, carbone bruno, bassa temperatura
                     Olio di catrame, altobollente
                     Olio di catrame, mediobollente
                     Olio lavaggio gas
                     (( Residuo )) di estratto di olio lavaggio gas
                     Olio lavaggio ridistillato
--------------------------------------------------------------------
    649              Derivati complessi del petrolio
                     Petrolio grezzo
                     Gas di petrolio
                     Nafta con basso punto di ebollizione
                     Nafta modificata con basso punto di ebollizione
                     Nafta di cracking catalitico con basso punto di
                     ebollizione
                     Nafta di reforming catalitico con basso punto
                     di ebollizione
                     Nafta di cracking termico con basso punto di
                     ebollizione
                     Nafta di "hydrotreating" con basso punto di
                     ebollizione
                     Nafta con basso punto di ebollizione non
                     specificata
                     Cherosene ottenuto per via diretta
                     Cherosene non specificato
                     Gasolio da cracking
                     Gasolio non specificato
                     Olio combustibile denso
                     Grasso lubrificante
                     Olio base non raffinato o mediamente raffinato
                     Olio bue non specificato
                     Estratto aromatico distillato
                     Estratto aromatico distillato (trattato)
                     Olio di sedimento
                     Paraffina molle
                     Petrolato
--------------------------------------------------------------------
    650              Sostanze diverse
                     Non utilizzare queste famiglie ma le famiglie e
                     le sottofamiglie summenzionate
--------------------------------------------------------------------

4. Applicazione pratica

   Dopo  aver  stabilito  se  la  sostanza  appartiene  a  una o piu'
famiglie  o  sottofamiglie  dell'elenco, il nome genetico puo' essere
stabilito nel seguente modo:
   4.1.  Se  il  nome  di  una  famiglia  o  di  una sottofamiglia e'
sufficiente   a  caratterizzare  gli  elementi  chimici  o  i  gruppi
funzionali significativi, tale nome e' scelto come nome generico:

Esempi:

1,4 diidrossibenzene
famiglia 604: fenoli e derivati
nome generico: derivato di fenolo

Butanolo
famiglia 603: alcoli e derivati
sottofamiglia: alcoli alifatici
nome generico: alcole alifatico

2-isopropossietanolo
famiglia 603: alcoli e derivati
sottofamiglia: eteri di glicole
nome generico: etere di glicole

Metile acrilato
famiglia 607: acidi organici e derivati
sottofamiglia: acrilati
nome generico: acrilato

4.2. Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia non è
     sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi
     funzionali significativi, il nome generico è una combinazione
     del nome di più famiglie o sottofamiglie:

Esempi:

Clorobenzene
famiglia 602: Idrocarburi alogenati
sottofamiglia: idrocarburi aromatici alogenati
famiglia 017: composti del cloro
nome generico: idrocarburo aromatico clorurato

Acido 2, 3, 6-triclorofenilacetico
famiglia 607: acidi organici
sottofamiglia: acidi aromatici alogenati
famiglia 017: composti del cloro
nome generico: acido aromatico clorurato

1-cloro-1-nitropropano
famiglia 610: derivati cloronitrati
famiglia 601: idrocarburi
sottofamiglia: idrocarburi alifatici
nome generico: idrocarburo alifatico cloronitrato

Ditiopirofosfato di tetrapropile
famiglia 015: composti del fosforo
sottofamiglia: esteri fosforici
famiglia 016: composti dello zolfo
nome generico: estere tiofosforico

N.B.: Per alcuni elementi, in particolare dei metalli, il nome della
      famiglia o della sottofamiglia può essere precisato dalle
      parole "inorganici" o "organici"

Esempi:

Cloruro di mercurio
famiglia 080: composti del mercurio
nome generico: composto inorganico del mercurio

Acetato di bario
famiglia 056: composti del bario
nome generico: composto organico del bario

Etile nitrato
famiglia 007: composti dell'azoto
sottofamiglia: nitriti
nome generico: nitrito organico

Idrosolfito di sodio
famiglia 016: composti dello zolfo
nome generico: composto inorganico dello zolfo

   I  suddetti  esempi riguardano sostanze ricavate dall'allegato III
del (( decreto del Ministro della Sanita' ))  dell'11  aprile  2001 a
successivi aggiornamenti.
 
	        
	      
                                                      ALLEGATO VI (1)


              PREPARATI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 2

   I preparati  di cui al  punto 9.3  dell'allegato VI del (( decreto
del  Ministro  della  sanita' ))  del  28  aprile  1997  e successivi
aggiornamenti
 
	        
	      
                                                     ALLEGATO VII (1)


                               Parte A
     Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini di cui
                 all'articolo 9, comma 4, lettera c)

   Ai   fini   dell'etichettatura   del  preparato,  il  responsabile
dell'immissione sul mercato deve rispettare le seguenti condizioni:

1. per i preparati  classificati T+, T, Xn,  in  base (( all'articolo
   5 )) si devono prendere in  considerazione  unicamente le sostanze
   T+, T, Xn presenti  in  concentrazione pari  o superiore al limite
   rispettivo  piu' basso  (limite Xn)  fissato per  ciascuna di esse
   all'allegato I del  decreto del  Ministro  della sanita' 28 aprile
   1997 e successivi aggiornamenti o, in mancanza, (( all'allegato I,
   parte B; ))
2. per i preparati  classificati C, in  base (( all'articolo 5 )), si
   devono  prendere  in  considerazione  unicamente  le   sostanze  C
   presenti in concentrazione  pari  o superiore al limite piu' basso
   (limite Xi) fissato all'allegato  I del decreto del Ministro della
   sanita' 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti o, in  mancanza,
   (( all'allegato I, parte B; ))
3. deve  figurare  in  etichetta  il  nome  delle  sostanze che hanno
   portato   a   classificare  il  preparato  in  una  o  piu'  delle
   sottoindicate categorie di pericolo:

a) cancerogeno, categoria 1, 2 o 3;
b) mutageno categoria 1, 2 o 3;
c) tossico per il ciclo riproduttivo categoria 1, 2 o 3:
d) molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali
   dopo un'unica esposizione;
e) tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione

   ripetuta o prolungata:
f) sensibilizzante

(( 4. non deve  figurare in etichetta  il nome di qualsiasi  sostanza
che abbia portato a classificare il preparato in  una  o  piu'  delle
categorie di  pericolo  seguenti,  a meno che la  sostanza non  debba
essere menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3:
    c) esplosivo,
    d) comburente,
    e) estremamente infiammabile,
    f) facilmente infiammabile,
    g) infiammabile,
    h) irritante,
    i) pericoloso per l'ambiente. ))


5. in   linea  generale,  un  massimo  di  quattro  nomi  chimici  e'
   sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili
   di  pericoli  rilevanti  per  la  salute  che  hanno  portato alla
   classificazione  ed  alla  scelta  delle  corrispondenti  frasi di
   rischio. In certi casi possono risultare necessari piu' di quattro
   nomi chimici.
6. Laddove richiesto, il nome chimico deve corrispondere ad una delle
   denominazioni  di  cui  all'allegato I del (( decreto del Ministro
   della sanita' 28 aprile 1997 ))  e successivi aggiornamenti, o  ad
   una nomenclatura chimica riconosciuta   a livello  internazionale,
   qualora  la corrispondente denominazione non figuri ancora in tale
   allegato.

                               Parte B

Criteri per l'individuazione dei simboli di cui all'articolo 9, comma
                            4, lettera d)

   Ai   fini   dell'etichettatura   del  preparato  i  simboli  e  le
indicazioni di pericolo che esso presenta devono essere conformi alle
indicazioni  degli  allegati  II  e VI del decreto del Ministro della
Sanita'  28  aprile 1997 e successivi aggiornamenti e sono apposti in
base  ai  risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma
degli  allegati  I,  II  e III del presente decreto. I simboli devono
essere  stampati  in  nero  su  sfondo  giallo arancio. Qualora su un
preparato si debba apporre piu' di un simbolo di pericolo, si seguono
i criteri:

a) Il  simbolo  T  rende  facoltativi  i  simboli C e X, salvo se sia

   altrimenti  previsto  all'allegato  III  del  decreto del Ministro
   della sanita' 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti;
b) Il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;
c) Il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;
d) il simbolo Xn, rende facoltativo il simbolo X;

                               Parte C

Criteri  per l'individuazione delle frasi di rischio (frasi R) di cui
                   all'art. 9, comma 4, lettera e)

Ai fini dell'etichettatura del preparato:

a) le  indicazioni  concernenti  i  rischi specifici (frasi R) devono
   essere    conformi   alle   disposizioni   dell'allegato   III   e
   dell'allegato  VI del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile
   1997  e  successivi  aggiornamenti  e  sono  attribuite in base ai
   risultati  della  valutazione dei pericoli di cui agli allegati I,
   II e III del presente decreto.
b) Le   frasi   tipo   "estremamente   infiammabile"   o  "facilmente
   infiammabile"  possono  essere omesse se riprendono un'indicazione
   di pericolo utilizzata in applicazione del comma 5.
c) In  generale, non e' necessario menzionare piu' di sei frasi R per
   descrivere  i  rischi;  a  tal  fine  le frasi combinate enumerate
   nell'allegato  III  decreto  del  Ministro della sanita' 28 aprile
   1997  e  successivi  aggiornamenti  sono considerate frasi uniche.
   Tuttavia,  se  il  preparato  appartiene  simultaneamente  a  piu'
   categorie  di  pericolo,  tali frasi tipo devono coprire l'insieme
   dei  pericoli principali presentati dal preparate. In alcuni casi,
   pero', possono essere necessarie piu' di sei frasi R;

                               Parte D
    Criteri per l'individuazione dei consigli di prudenza di cui
                   all'art. 9, comma 4, lettera f)

Ai fini dell'etichettatura del preparato:

a) le indicazioni concernenti i consigli di prudenza (frasi S) devono
   essere  conformi  alle disposizioni contenute nell'allegato IV del
   presente  decreto  e  a  quelle  dell'allegato  VI del decreto del
   Ministro della sanita' 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti e
   sono  attribuite  in  base  ai  risultati  della  valutazione  dei
   pericoli di cui agli allegati I, II e III del presente decreto.
b) In  generale,  non  e' necessario menzionare piu' di sei frasi per
   descrivere  i  consigli  di prudenza piu' opportuni; a tal fine le
   frasi  combinate  enumerate  nell'allegato IV decreto del Ministro
   della  sanita'  28  aprile  1997  e  successivi aggiornamenti sono
   considerate  frasi  uniche.  In alcuni casi, pero', possono essere
   necessarie piu' di sei frasi S.
c) L'imballaggio  e'  accompagnato  da  consigli di prudenza relativi
   all'utilizzazione   del   preparato   qualora   sia  materialmente
   impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso;
 
	        
	      
                                                        ALLEGATO VIII


         SOSTANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA a)

a) le  sostanze  che  figurano  nell'allegato  III  del  Decreto  del
   Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti.
b) le sostanze che figurano nell'ELINCS in base all'articolo 21 della
   direttiva 92/32/CEE.
 
	        
	      
                                                          ALLEGATO IX


      TABELLA DELLE CONCENTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4


====================================================================
Categorie di pericolo   Concentrazione da prendere in
delle sostanze          considerazione per
====================================================================
                             Preparati gassosi    altri preparati
                                 vol/vol%           peso/peso%
--------------------------------------------------------------------
Molto tossico                 > o = a 0,02           > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Tossico                       > o = a 0,02           > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Cancerogeno
Categoria 1 o 2               > o = a 0,02           > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Mutageno
Categoria 1 o 2               > o = a 0,02           > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Tossico per la riproduzione
Categoria 1 o 2               > o = a 0,02           > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Nocivo                        > o = a 0,2            > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Corrosivo                     > o = a 0,02           > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Irritante                     > o = a 0,2            > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Sensibilizzante               > o = a 0,2            > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Cancerogeno
Categoria 3                   > o = a 0,2            > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Mutageno
Categoria 3                   > o = a 0,2            > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Tossico per la riproduzione
Categoria 3                   > o = a 0,2            > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Pericoloso per
L'ambiente N                                         > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Pericoloso per l'ambiente
Ozono                         > o = a 0,1            > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Pericoloso per l'ambiente                            > o = a 1
--------------------------------------------------------------------

Tali concentrazioni sono prese in considerazione salvo se l'allegato
III del decreto del Ministro della sanità del 11 aprile 2001 e
successivi aggiornamenti o gli allegati I, parte B o II, parte B del
presente decreto prevedano valori inferiori, e salvo se diversamente
indicato nell'allegato IV del presente decreto.
 
	        
	      
                                                           ALLEGATO X



    TABELLA DELLE CONCENTRAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, COMMA 7,
                 LETTERA a), E 6, COMMA LETTERA a)


====================================================================
Intervallo di concentrazione        Variazione ammessa della
iniziale del componente             concentrazione iniziale del

                                    componente
====================================================================
          < o = a  2,5%                              ± 30%
--------------------------------------------------------------------
       > 2,5 < o = a 10%                             ± 20%
--------------------------------------------------------------------
       > 10 < o = a 25%                              ± 10%
--------------------------------------------------------------------
       > 25 < o = a 100%                             ±  5%
--------------------------------------------------------------------
 
	        
	      
                                                      ALLEGATO XI (1)


     CRITERI PER FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 15

                               Parte A
                        Disposizioni generali

   1.  I  fabbricanti,  gli importatori o i distributori di preparati

pericolosi  disciplinati  dall'articolo  15,  comma  1,  del presente
decreto  forniscono  all'Istituto  Superiore  di Sanita', per ciascun
preparato, le seguenti informazioni:


a) la o le denominazioni o nomi commerciali del preparato;
b) il  nome  e  l'indirizzo,  l'indicazione  del  numero di telefono,
   telelax   ed   eventuali   indirizzi   di  posta  elettronica  del
   responsabile dell'immissione sul mercato italiano;
c) la composizione qualitativa e quantitativa completa del preparato;
d) le caratteristiche chimico-fisiche;
e) le tipologie di impiego;
f) i tipi di imballaggio.

   2.  Le  informazioni  ed  i  dati  di  cui  al comma 1 relativi ai
preparati pericolosi immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, se non ancora comunicati ai sensi dell'articolo
2  del  decreto del Ministro della Sanita' 19 aprile 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n°
274 del 23 novembre 2000, devono essere forniti entro sessanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella gazzetta
Ufficiale della repubblica italiana.
   3.  Le  informazioni  e  i  dati  di  cui al comma 1 devono essere
forniti    su   supporto   elettronico   utilizzando   il   programma
appositamente  compilato,  fornito dall'Istituto superiore di sanita'
su  disco  ottico  su richiesta degli interessati, oppure scaricabile
direttamente dal sito internet dell'istituto.
   4.  Per  i  preparati  pericolosi  immessi  per la prima volta sul
mercato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i fabbricanti,
gli  importatori  o i distributori devono fornire le informazioni e i
dati  di  cui al comma 1 entro trenta giorni dall'avvenuta immissione
sul mercato.
   5.  I  fabbricanti,  gli importatori o i distributori sono inoltre
tenuti  ad informare l'Istituto superiore di sanita' della cessazione
dell'immissione  sul  mercato  dei  preparati  per i quali sono state
fornite le informazioni e i dati di cui al comma 1.

- nel  caso  di  un  preparato non pericoloso utilizzato come materia
  prima,  l'azienda utilizzatrice, se non in grado di fornire all'ISS

  le   informazioni   di   cui  al  presente  decreto,  presenta  una
  dichiarazione in cui indica, tra i componenti, il nome del prodotto
  e  della  ditta  fornitrice,  in  maniera  che lo stesso ISS possa,
  all'occorrenza,  stabilire  contatti con detto fornitore allo scopo
  di acquisire le informazioni necessarie.

                             (( Parte B

           Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione
                            della documentazione

   Il  programma operativo fornito dall'Istituto superiore di sanita'
consente   una  compilazione  assistita  del  formulario  elettronico
necessario alla definizione dell' Archivio preparati.
   Alcune  informazioni  risultano  obbligatorie e vanno inserite per
consentire  al  programma  medesimo  di procedere. Altre informazioni
sono considerate facoltative.
   In   ogni   caso,   si  riporta  qui  di  seguito  l'elenco  delle
informazioni richieste, con relative note esplicative:

   1)   Nome  commerciale  del  preparato  Deve  essere  indicata  la
designazione o il nome commerciale del preparato.

   2)  Altre  denominazioni commerciali del preparato Vanno riportate
le  altre  denominazioni  utilizzate  dall'azienda  per  identificare
prodotti di composizione simile, cioe' rientranti negli intervalli di
variabilita'  compositiva  indicati  di  seguito;  in  questo modo e'
possibile,   per   serie   di   prodotti,   fornire  un'unica  scheda
informativa,   indicando   al   presente   punto   tutte   le   altre
identificazioni  commerciali dei prodotti con l'Istituto superiore di
sanita' per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche
se  in  futuro  per  una certa azienda il reale numero di partita IVA
dovesse cambiare.

   3) Codice dell'azienda
   E'  un  codice  che  consente  di  gestire  in modo informatico le
informazioni  fornite.  Deve  essere  un  codice  specifico  per ogni
azienda;  va utilizzato preferibilmente il numero di partita IVA, che
diventa  il  codice  di  riferimento  dell'azienda  nei  rapporti con
l'Istituto  superiore di sanita' per l'Archivio preparati pericolosi,
e  che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale
numero di partita IVA dovesse cambiare.

   4) Codice del prodotto
   E'  un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal
programma,  ma che puo' essere modificato dal compilatore, allo scopo
di  immettere  un  proprio codice interno. Nei casi in cui una scheda
faccia  riferimento  ad  una  famiglia  di  prodotti,  secondo quanto
indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice.

   5)  Identificazione  del  responsabile dell'immissione sul mercato
italiano
   Deve  essere  indicata  l'azienda responsabile dell'immissione sul
mercato italiano che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante,
importatore o distributore).

   Al riguardo si ricorda che:
a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende
non italiane, l'informazione deve essere fornita all'ISS direttamente
da dette aziende;
b) per  i  preparati  pericolosi  importati  o distribuiti da aziende
italiane,  qualora   l'importatore  o  il  distributore  non  conosca
l'esatta   composizione   del  prodotto,  lo  stesso  importatore   o
distributore del prodotto puo' compilare il  formulano indicando come
unico  componente  il nome  e  il  codice  originale  del  preparato,
chiedendo  al  produttore  di inviare  a sua volta una  dichiarazione
sullo stesso  preparato in  cui siano inserite le  informazioni sulla
composizione;
c) per  i  preparati,  pericolosi  o  non pericolosi, utilizzati come
materia  prima  per  la  formulazione  di   preparati  pericolosi  si
pongono due casi distinti:
- nel  caso  di  preparato  pericoloso utilizzato come materia prima,
qualora   l'utilizzatore   non   disponga  delle   informazioni   sui
componenti  non pericolosi presenti, egli presenta  una dichiarazione
in  cui  indica,  fra  i  componenti,  il nome  del preparato-materia
prima  e  dell'azienda fornitrice.  Poiche' detta  azienda fornitrice
ha  anch'essa  l'obbligo,  ai sensi del presente decreto, di  fornire
all'ISS  le  informazioni  richieste,  lo  stesso  ISS puo'  disporre
delle  informazioni  complessive  circa la composizione completa  del
preparato finale. ))


6)  Indicazione  della  data  di cessata immissione sul mercato di un

prodotto.

   Questa    indicazione    deve    essere    fornita,    nell'ambito
dell'aggiornamento periodico, per permettere di eliminare dalla banca
dati,  dopo  un certo periodo di tempo dalla segnalazione, i prodotti
che  non sono piu' disponibili sul mercato; essi non vengono comunque
cancellati,  almeno  per  un  certo  periodo,  ma sono inseriti in un
archivio parallelo.

7) Tipologia d'uso del preparato

   Allo   scopo   di   identificare  in  modo  univoco  la  tipologia
merceologica  del preparato, viene accluso nel programma un elenco di
tipologie   di   impiego  dei  prodotti;  il  dichiarante  deve  fare
riferimento  alle voci indicate o, quando non si riconoscesse in tali
identificazioni, fornire una tipologia d'uso sotto la voce "altri".

8) Elementi identificativi del preparato

   Deve  essere  indicato  lo  stato  fisico  del  preparato (solido,
liquido,  gassoso,  pastoso,  aerosol, altro da specificare) e quelle
caratteristiche  chimico  fisiche  di  interesse,  che  sono comunque
facoltative  e  che  possono  essere fornite se rilevanti ai fini del
pronto  intervento. Si raccomanda tuttavia di fornire il valore di pH
se rilevante ai fini della pericolosita' per l'uomo.

9) Composizione del preparato

   Si  deve  distinguere  tra  componenti  classificati  pericolosi e
componenti  non  classificati come pericolosi: a) Per ogni componente
pericoloso si deve fornire:


- Il  nome  chimico,  che e' quello dell'Allegato III del decreto del
  Ministro della sanita' 11/04/2001 e successivi aggiornamenti per le
  sostanze    ufficialmente   classificate,   e   un   nome   chimico
  internazionalmente  riconosciuto  per  quelle  non presenti in tale
  allegato;  per  facilitare le operazioni di identificazione di tali
  componenti  e al contempo automatizzare al massimo le operazioni di
  inserimento  dati,  il programma fornisce l'elenco aggiornato delle
  sostanze   presenti  in  detto  Allegato  III,  riportate  con  una
  nomenclatura di riferimento in lingua italiana;
- Il  n.  CAS  o  il  n.  CEE;  questa informazione e' necessaria per
  identificare  in  modo  univoco  la  sostanza; se non si dispone di
  almeno uno di questi numeri si deve indicare, nel campo relativo al
  n. CAS, n.d. (non disponibile);
- L'esatta  percentuale  di  presenza  del  componente  (informazione
  facoltativa) o, obbligatoriamente, l'intervallo di presenza secondo
  i  seguenti  valori:  0-1%  1-5%  5-10% 10-20% 20-30% 30-50% 50-75%
  75-100%


   Le  sostanze devono essere citate, se classificate molto tossiche,
tossiche,  cancerogene  di categorie 1 e 2, mutagene di categoria 1 e
2,  tossiche  per  la riproduzione di categoria 1 e 2, se presenti al
disopra  di  0,1%  in  peso  e,  se  classificate  corrosive, nocive,
sensibilizzanti, irritanti, se presenti al di sopra dell'1%.
   Per  le  sostanze classificate per rischi fisici (infiammabilita',
comburenza, esplosivita) il limite e' fissato all'1%.

b) Per  i  componenti  non pericolosi si puo' fornire, in alternativa
   all'esatta  denominazione chimica, un'identificazione per famiglia
   di appartenenza che metta comunque in evidenza i gruppi funzionali
   significativi, secondo le indicazioni accluse al programma.
Per l'indicazione  della  presenza  percentuale  valgono  gli  stessi
   criteri gia' definiti precedentemente per i componenti pericolosi.
Il limite  al  di  sopra  del  quale  tali  sostanze  vanno citate e'
   stabilito al 5%

10) Descrizione dell'imballaggio


   Questa  informazione  e'  facoltativa  e  di  massima  deve essere
fornita  per  i  prodotti  che vengono venduti al dettaglio quando la
forma,   il   colore,  il  tipo  di  imballo  possono  consentire  di
individuare  la  tipologia  del  prodotto  anche  in assenza del nome
commerciale.

                               Parte C
            Dichiarazione delle benzine per autotrazione

   Per   quanto   riguarda   la   dichiarazione   delle  benzine  per
autotrazione, con piombo e senza piombo, e' consentito di:

a) utilizzare  la  voce  generica  "benzina  -  miscela  di  frazioni
   petrolifere  C4-C11  con  intervallo  di  distillazione 25-220 °C"
   contenuta  nell'inventario Europeo EINECS con il n. CAS 86290-81-5
   e con il n. EINECS 289-220-8;
b) dichiarare la presenza di benzene nell'intervallo 0-1%;
c) dichiarare  la  presenza  di idrocarburi aromatici nell'intervallo
   30-50%;
d) dichiarare  la  presenza generica di additivi ossigenati indicando
   la concentrazione massima presente;
e) dichiarare,  per  le  benzine  con piombo, la presenza generica di
   piombo alchili nell'intervallo 0-1%.

                               Parte D
   Criteri di qualita' e riservatezza dei Centri Antiveleni (CAV)

- Locali e attrezzature dedicate esclusivamente al CAV.
- Attivita' 24 ore al giorno.
- Stato giuridico che caratterizza il CAV come struttura riconosciuta
  all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.
- Registrazione di tutti gli interventi effettuati.
- Personale dedicato con adeguata idoneita' professionale.
- Accesso  diretto  alla  consulenza telefonica per la popolazione in
  generale.
- Strutture informatiche adeguate e non accessibili in rete.
- Linea   telefonica  in  entrata  dedicata  al  CAV,  nonche'  linea
  telefonica per collegamento telematico.
- Attivita'  documentata  per  almeno  un biennio in conformita' alla
  Risoluzione CEE 90/C 329/03.
- Assunzione   di   responsabilita'   formale   sull'utilizzo   delle
  informazioni  riservate  da realizzare attraverso chiavi di accesso
  personalizzate.
 
Allegato:
 
 
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