IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 1999, e 2001/60/CE della Commissione, del 7
agosto 2001;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE,
1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e
2002/25/CE;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in
particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che
contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e che sono
classificati come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli
articoli 4, 5, e 6.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma
2, 13 e 16, comma 1, si applicano anche ai preparati non classificati
come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che possono
presentare dei pericoli specifici.
3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, il presente decreto si applica anche alla
classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede
informative in materia di sicurezza dei prodotti fitosanitari.
4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 174, il presente decreto si applica anche alla
classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede
informative in materia di sicurezza dei biocidi.
5. Le norme del presente decreto non si applicano ai preparati,
allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di
seguito elencati:
a) medicinali per uso umano e veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) mangimi;
f) preparati contenenti sostanze radioattive;
g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il
corpo umano.
6. Le norme del presente decreto non si applicano, altresi':
a) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per
via fluviale, marittima o aerea;
b) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non
siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato
naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione,
compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilita' dei
prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma
esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere
sulla stabilita' delle sostanze e senza modificare la loro
composizione;
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o piu'
sostanze;
c) polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla
sequenza di uno o piu' tipi di unita' monomeriche che comprenda
una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno
tre unita' monomeriche aventi un legame covalente con almeno
un'altra unita' monomerica o altro reagente e sia costituita da
meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello
stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite
su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso
molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel
numero di unita' monomeriche. Nel contesto di tale definizione per
unita' monomerica s'intende la forma sottoposta a reazione di un
monomero in un polimero;
d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e
l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;
e) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o
le analisi e le ricerche chimiche effettuate in condizioni
controllate, compresa la determinazione delle proprieta'
intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonche' le ricerche
scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;
f) ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una
sostanza nel corso del quale i settori di applicazione della
sostanza stessa vengono controllati utilizzando impianti pilota o
prove di produzione;
g) Inventano Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti, di seguito
denominato EINECS: l'inventano europeo delle sostanze chimiche
considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18
settembre 1981;
h) Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate, di seguito
denominata ELINCS: l'elenco delle nuove sostanze chimiche
notificate, nella comunita' europea, a partire dal 19 settembre
1981.
2. Ai sensi degli articoli 4,5 e 6 sono considerati pericolosi i
preparati classificati come:
a) esplosivi: i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che,
anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare
una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in
determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente
o esplodono in seguito a riscaldamento quando soggetti a parziale
contenimento;
b) comburenti: i preparati che a contatto con altre sostanze,
soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione
esotermica;
c) estremamente infiammabili: i preparati liquidi che presentano
punto di infiammabilita' estremamente basso e punto di ebollizione
basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e
pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria;
d) facilmente infiammabili:
1) i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e
senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e
infiammarsi;
2) i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un
breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente
stessa;
3) i preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' molto
basso;
4) i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
sprigionano gas estremamente infiammabile in quantita' pericolose;
e) infiammabili: i preparati liquidi con un basso punto di
infiammabilita';
f) molto tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione
o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantita', sono letali
oppure provocano lesioni acute o croniche;
g) tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, in piccole quantita', sono letali oppure
provocano lesioni acute o croniche;
h) nocivi: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare
lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono
esercitare su di essi un'azione distruttiva;
l) irritanti: i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto,
prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una
reazione infiammatoria;
m) sensibilizzanti: i preparati che, per inalazione o assorbimento
cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di
ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla
sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
n) cancerogeni: i preparati che, per inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la
frequenza di insorgenza;
o) mutageni: i preparati che, per inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari
o aumentarne la frequenza di insorgenza;
p) tossici per il ciclo riproduttivo: i preparati che, per
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o
rendere piu' frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o
danni a carico della funzione o delle capacita' riproduttive
maschili o femminili;
q) pericolosi per l'ambiente: i preparati che, qualora si diffondano
nell'ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o
differiti per una o piu' delle componenti ambientali.
Art.3
Determinazione delle proprieta' pericolose dei preparati, loro
classificazione ed etichettatura
1. La valutazione delle proprieta' pericolose di un preparato si
basa sulla determinazione delle proprieta' chimico-fisiche, delle
proprieta' aventi effetti sulla salute e delle proprieta' ambientali,
secondo i criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6.
2. Ove sia necessario effettuare prove di laboratorio ai fini
della valutazione delle proprieta' pericolose di cui al comma 1, esse
sono eseguite sul preparato cosi' come immesso sul mercato.
3. Ai fini della determinazione delle proprieta' pericolose, sono
prese in considerazione, secondo le modalita' stabilite dal metodo
utilizzato, tutte le sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, in particolare quelle che:
a) sono indicate nell'Allegato VIII;
b) sono classificate ed etichettate provvisoriamente a cura del
responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
c) sono classificate ed etichettate in base all'articolo 7 del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e non figurano ancora
nell' ELINCS;
d) sono contemplate dall'articolo 8 del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52;
e) sono classificate ed etichettate in base all'articolo 13 del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
4. Per i preparati contemplati dal presente decreto, le sostanze
pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo di cui
all'articolo 2, comma 2, anche se sono presenti come impurezze o
additivi, sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione
sia pari o superiore a quella definita all'Allegato IX.
5. La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del
grado e della natura specifica dei pericoli e' basata sulle
definizioni delle categorie di pericolo di cui all'articolo 2, comma
2.
6. I principi generali della classificazione e dell'etichettatura
dei preparati sono applicati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e secondo i criteri
definiti nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' in
data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 19 agosto
1997, e successivi aggiornamenti, tranne quando si applicano i
criteri alternativi di cui agli articoli 4, 5, 6, e 9 ed i
corrispondenti allegati del presente decreto.
Art. 4
Valutazione dei pericoli derivanti dalle proprieta' chimico-fisiche
1. I pericoli derivanti dalle proprieta' chimico-fisiche di un
preparato sono valutati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, determinando, secondo i
metodi specificati alla parte A dell'allegato V del decreto del
Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997, e successivi
aggiornamenti, le proprieta' chimico-fisiche del preparato necessarie
per una classificazione ed un'etichettatura adeguate, conformemente
ai criteri definiti nell'allegato VI di detto decreto.
2. In deroga al comma 1, la determinazione delle proprieta'
esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente
infiammabili o infiammabili di un preparato non e' necessaria a
condizione che:
a) nessuno dei componenti presenti tali proprieta' e che, in base
alle informazioni di cui dispone il fabbricante, sia improbabile
che il preparato presenti questo tipo di pericolo o rischio;
b) in caso di modifica della composizione di un preparato di
composizione nota si concluda, su base scientifica, che una nuova
valutazione dei pericoli non comporta un cambiamento di
classificazione;
c) se il preparato e' immesso sul mercato sotto forma di aerosol,
esso soddisfi le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, n. 741, e definite
dall'articolo 1, comma 2, punto 2.4, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 maggio 1997, n.
208.
3. I pericoli derivanti dalle proprieta' chimico-fisiche di un
preparato contemplato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
sono valutati determinando le proprieta' chimico-fisiche del
preparato necessarie per una classificazione adeguata secondo i
criteri e i metodi definiti negli allegati richiamati al comma 1,
salvo se sono accettabili altri metodi in base alle disposizioni
degli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, riconosciuti a livello internazionale.
Art. 5
Valutazione dei pericoli per la salute
1. I pericoli per la salute di un preparato sono valutati secondo
una o piu' delle seguenti procedure:
a) un metodo convenzionale descritto all'allegato I;
b) la determinazione delle proprieta' tossicologiche necessarie per
una classificazione adeguata, ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri
dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' in data 28
aprile 1997, e successivi aggiornamenti, ed i metodi indicati
nell'allegato V, parte B, del medesimo decreto, salvo se, nel caso
di prodotti fitosanitari, sono accettabili altri metodi, in base
alle disposizioni degli allegati II e III del decreto legislativo
17 marzo 1995, n.194, riconosciuti a livello internazionale.
2. Fatti salvi i requisiti del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, solo qualora la persona responsabile dell'immissione in
commercio del preparato sia in grado di dimostrare scientificamente
che le proprieta' tossicologiche del medesimo non possono essere
correttamente determinate ne' con il metodo indicato al comma 1,
lettera a), ne' sulla base di risultati di prove gia' effettuate su
animali, possono essere utilizzati i metodi indicati al comma 1,
lettera b), fermo il rispetto dei decreti legislativi 27 gennaio
1992, n. 116, relativo alla protezione degli animali utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici e 27 gennaio 1992, n.
120, relativo all'applicazione dei principi della buona pratica di
laboratorio.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 allorche' una
proprieta' tossicologica e' stata determinata sulla base delle
procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), per classificare il
preparato si utilizzano i risultati dei metodi indicati alla lettera
b), tranne nel caso di effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la
riproduzione, nel qual caso si applica soltanto il metodo di cui alla
lettera a).
4. Le proprieta' tossicologiche del preparato che non sono
valutate con il metodo di cui al comma 1, lettera b), sono valutate
secondo il metodo di cui al comma 1, lettera a).
5. Qualora si possa dimostrare mediante studi epidemiologici,
studi di casi clinici scientificamente validi, o sulla base delle
valutazioni statistiche fornite dai centri antiveleni o sulla base
dei dati statistici dai dati sulle malattie professionali, che gli
effetti tossicologici sull'essere umano differiscono da quelli
rilevati applicando i metodi di cui al comma 1, il preparato viene
classificato in base ai suoi effetti sull'uomo.
6. Qualora si possa dimostrare che una valutazione convenzionale
porterebbe a o sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di
effetti quali, rispettivamente, il potenziamento o l'antagonismo, la
classificazione tiene conto di tali effetti.
7. Qualora non esistano valide ragioni scientifiche per ritenere
che una nuova valutazione del pericolo non porti a modificare la
classificazione, per i preparati di composizione nota, ad eccezione
di quelli contemplati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 ,
classificati ai sensi del comma 1, lettera b), si procede ad una
nuova valutazione mediante i metodi indicati al comma 1, lettere a) o
b), allorche':
a) il fabbricante modifichi il tenore iniziale espresso in
percentuale peso/peso o volume/volume di uno dei componenti
pericolosi rientranti nella composizione, sulla base dei valori
riportati nella tabella di cui all'Allegato X;
b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo
uno o piu' componenti a prescindere dal fatto che si tratti o meno
di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui
all'articolo 2.
Art.6
Valutazione dei pericoli per l'ambiente
1. I pericoli per l'ambiente di un preparato sono valutati secondo
una o piu' delle seguenti procedure:
a) metodo convenzionale descritto all'allegato II del presente
decreto;
b) determinazione delle proprieta' pericolose per l'ambiente
necessarie per una classificazione adeguata ai sensi dell'articolo
37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
secondo i criteri dell'allegato VI del decreto del Ministro della
sanita' in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, ed i
metodi indicati nell'allegato V, parte C, del medesimo decreto,
salvo se, nel caso di prodotti fitosanitari, sono accettabili
altri metodi, in base alle disposizioni degli allegati II e III
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, riconosciuti a
livello internazionale. Fatte salve le prove richieste da
quest'ultimo decreto, le condizioni di applicazione di metodi di
prova sono descritte nella parte C dell'allegato II del presente
decreto.
2. Se e' constatata una proprieta' ecotossicologica secondo uno
dei metodi indicati al comma 1, lettera b), per ottenere nuovi dati,
le prove devono essere realizzate secondo i principi della buona
pratica di laboratorio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 120, e successivi aggiornamenti.
3. Se i pericoli per l'ambiente sono stati valutati secondo
entrambe le procedure di cui al comma 1, per classificare il
preparato si utilizza il risultato ottenuto secondo i metodi di cui
al comma 1, lettera b).
4. Qualora non esistano valide ragioni scientifiche per ritenere
che una nuova valutazione del pericolo non porti a modificare la
classificazione, per i preparati di composizione nota, ad eccezione
di quelli contemplati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
classificati ai sensi del comma 1, lettera b), si procede ad una
nuova valutazione mediante i metodi indicati al comma 1, lettere a) o
b), allorche':
a) il fabbricante modifichi il tenore iniziale espresso in
percentuale peso/peso o volume/volume di uno dei componenti
pericolosi rientranti nella composizione, sulla base dei valori
riportati nella tabella di cui all'Allegato X;
b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo
uno o piu' componenti a prescindere dal fatto che si tratti o meno
di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui
all'articolo 2.
Art. 7
Obblighi generali
1. I preparati di cui all'articolo 1 possono essere immessi sul
mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente decreto.
2. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato tiene
a disposizione delle autorita' competenti
a) i dati sulla composizione del preparato;
b) i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del
preparato;
c) qualsiasi informazione utile concernente le condizioni di
imballaggio ai sensi dei dell'articolo 8, comma 3, compreso il
certificato delle prove, redatto ai sensi dell'articolo 37, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i
criteri riportati nell'allegato IX, parte A, al decreto del
Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997, e successivi
aggiornamenti;
d) i dati utilizzati per la predisposizione della scheda informativa
in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 13.
Art. 8
Imballaggio
1. I preparati di cui all'articolo 1 sono immessi sul mercato
soltanto se i loro imballaggi soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono progettati e realizzati in modo tale a impedire qualsiasi
fuoriuscita del contenuto; questo requisito non si applica qualora
siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non
devono deteriorarsi a contatto con il contenuto, ne' formare con
questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere
solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da
sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni dovute a
manipolazione;
d) recipienti muniti di un sistema che puo' essere riapplicato devono
essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere
richiuso varie volte senza fuoriuscite di contenuto.
2. I recipienti contenenti preparati di cui all'articolo 1,
offerti o venduti al dettaglio, non devono avere:
a) una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la
curiosita' dei bambini o che sia tale da indurre in errore il
consumatore; oppure
b) una presentazione o una denominazione usata per prodotti
alimentari, alimenti per animali, medicinali o cosmetici.
3. I recipienti contenenti taluni preparati offerti o venduti al
dettaglio e di cui all'allegato III devono essere muniti di chiusura
di sicurezza per bambini e recare un'indicazione di pericolo
riconoscibile al tatto.
4. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di
sicurezza di cui al comma 3 sono indicate nell'allegato IX del
decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997, e
successivi aggiornamenti.
5. L'imballaggio dei preparati si considera rispondente ai
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), se e' conforme ai
criteri previsti per il trasporto di merci pericolose su rotaia, su
strada, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.
Art. 9 (1)
Etichettatura
1. I preparati di cui all'articolo 1, sono immessi sul mercato solo
se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni
del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui
all'allegato IV, parti A e B.
(( 2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti
nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se
l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4,
lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso
allegato IV, parti B e C. ))
3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e
dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i
prodotti fitosanitari sono immessi sul mercato soltanto se
l'etichettatura e' conforme alle prescrizioni del presente decreto e
se recano la dicitura: "Per evitare rischi per l'uomo e per
l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso".
4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in
modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
a) denominazione o nome commerciale del preparato;
b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del
responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione
europea;
c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno
dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle
corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati
nell'allegato VII, parte A;
d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei
criteri di cui all'allegato VII parte B;
e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto
all'allegato VII parte C;
f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto
dall'allegato VII parte D;
q) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto,
nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico.
5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
a) per i preparati classificati come facilmente infiammabili,
comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o
pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non
e' necessario indicare e frasi R o S;
b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per
l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N e' necessario indicare
le frasi R, ma non e' necessario indicare le frasi S.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sull'imballaggio o
sull'etichetta dei preparati contemplati dal presente decreto non
possono figurare indicazioni quali non tossico, non nocivo, non
inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione diretta ad
indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i
pericoli inerenti tali preparati.
Art. 10 (1)
Applicazione dei requisiti per l'etichettatura
1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 9 figurano su
un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno o piu'
lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale
quando l'imballaggio si trova in posizione normale. L'etichetta deve
contenere esclusivamente le informazioni richieste dal presente
decreto e, se necessario, indicazioni complementari in materia di
salute o di sicurezza.
2. L'etichetta non e' necessaria quando e' l'imballaggio stesso a
recare ben visibili le indicazioni richieste, secondo le modalita'
del comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio
nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare
con chiarezza il simbolo di pericolo con il suo fondo.
4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'articolo
9, devono risultare chiaramente sul fondo e la loro dimensione e
spaziatura devono essere sufficienti per consentirne un'agevole
lettura. Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed
il formato di queste informazioni, nonche' le dimensioni
dell'etichetta, sono stabilite, ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, (( secondo i criteri
riportati nella Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52. ))
5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si
considerano soddisfatti:
a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o piu'
imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno e' provvisto di
una etichetta conforme ai regolamenti internazionali relativi al
trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi
interni sono provvisti di una etichettatura conforme al presente
decreto;
b) nel caso di imballaggi unici:
(( 1) quando l'imballaggio e' provvisto di una etichettatura
conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di
merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a),
b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6
sono altresi' applicabili le disposizioni dell'articolo 9, comma
4, lettera d), concernenti tale proprieta' se quest'ultima non e'
stata espressamente indicata sull'etichetta; ))
oppure
2) ove opportuno, per tipologie particolari di imballaggio, ivi
comprese le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte, ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche secondo i criteri
di cui all'allegato VI decreto del Ministro della sanita' in data
26 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.
Art. 11 (1)
Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio
1. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano agli esplosivi immessi
sul mercato allo scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o
effetti pirotecnici.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano a taluni preparati
pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 , definiti all'allegato
VI che non presentano, nella forma in cui sono immessi sul mercato,
rischi di natura chimico-fisica o rischi per la salute o per
l'ambiente.
3. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono
altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme a quanto
previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, l'etichetta puo' essere
realizzata in dimensioni ridotte, comunque non inferiore a 10
centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro
quadrato.
4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una
etichettatura conforme alle modalita' di cui al comma 3, il Ministro
della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, stabilisce le caratteristiche cui deve
corrispondere l'etichetta.
(( 5. Il Ministro della salute stabilisce altresi', di concerto con
le Amministrazioni competenti e con le modalita', di cui al comma 4:
a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi,
estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili,
irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono
essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi
talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le
persone che manipolano tali preparati che per terzi;
b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
preparati pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6,
possono non essere etichettati o possono essere etichettati in
modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da
non comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui
alle lettere a) e b), sono etichettati in altro modo idoneo,
qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di
cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo
sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non e' consentito
l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o
consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente
decreto. ))
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate
immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.
Art. 12
Vendita a distanza
1. In caso di utilizzo di una tecnica di comunicazione a distanza,
quale definita dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, ai
fini della conclusione di un contratto avente ad oggetto un preparato
contemplato dal presente decreto legislativo, il fornitore, fermo
restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 185 del 1999, deve informare l'acquirente del
tipo di pericolo e delle precauzioni d'uso indicate sull'etichetta
del prodotto.
Art. 13
Scheda informativa in materia di sicurezza
1. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le
misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e
dell'ambiente sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione
sul mercato di un preparato pericoloso ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, deve fornire gratuitamente, al destinatario del preparato
stesso una scheda informativa in materia di sicurezza su supporto
cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga
dell'apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su supporto
informatico.
2. Su richiesta di un utilizzatore professionale, il responsabile
dell'immissione sul mercato di un preparato deve fornire una scheda
di sicurezza contenente informazioni adeguate per i preparati non
classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che
contengono in concentrazione individuale uguale o maggiore all'1 per
cento in peso, per i preparati diversi da quelli gassosi, e uguale o
maggiore allo 0,2 per cento in volume per i preparati gassosi, almeno
una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente o
una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione comunitari
sul posto di lavoro.
3. La scheda di sicurezza deve essere redatta in lingua italiana
conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro della salute
in data 7 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, e successivi
aggiornamenti.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato,
allo scopo di compilare quanto disposto dai commi 1 e 2, nonche' allo
scopo di assicurare una corretta applicazione delle norme di tutela
dei lavoratori, deve ricevere informazioni adeguate nel rispetto
dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successivi aggiornamenti. Qualora dette informazioni risultino
carenti o erronee, egli puo' chiedere un'integrazione o una
correzione della scheda informativa in materia di sicurezza al
responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza. In caso non
vengano fomite le informazioni richieste, il responsabile
dell'immissione sul mercato del preparato informa gli organi deputati
alla vigilanza di cui all'articolo 17, i quali ove ritengano che la
scheda informativa in materia di sicurezza contenga informazioni
effettivamente carenti o erronee, adottano i provvedimenti ritenuti
necessari ai fini della tutela della salute pubblica, cui il
produttore della sostanza deve ottemperare entro sessanta giorni,
dandone formale comunicazione scritta. In caso di inadempienza, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, comma 5, aumentate da
un terzo a due terzi.
5. Gli organi di vigilanza informano immediatamente e, comunque
entro cinque giorni, il Ministero della salute dei provvedimenti di
cui al comma 4.
6. Il responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza
fornisce la scheda informativa in materia di sicurezza, aggiornata ai
sensi del comma 4, ai responsabili dell'immissione sul mercato di un
preparato che contenga quella sostanza.
Art. 14. (1)
Riservatezza delle informazioni
(( 1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato
puo' essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante
una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici
funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa
dimostrare che la divulgazione dell'identita' chimica della sostanza,
sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza,
compromette il carattere riservato della sua proprieta'
intellettuale. Tale possibilita' e' ammessa nei casi in cui la
sostanza e' classificata come:
a) irritante, ad eccezione di quelle cui e' stata attribuita la
frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o piu'
delle altre proprieta' di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4;
b) nociva, o nociva in combinazione con una o piu' proprieta' di
cui all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola,
effetti acuti letali. ))
2. Questa facolta' e' comunque esclusa nel caso in cui la sostanza
in questione sia soggetta ad un limite di esposizione comunitario.
3. Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda
avvalersi dell' autorizzazione di cui al comma 1, presenta apposita
domanda al Ministero della salute, redatta in conformita' a quanto
disposto nell'Allegato V.
4. Il Ministero della salute puo' chiedere ulteriori informazioni
al responsabile dell'immissione sul mercato qualora lo ritenga
necessario ai fini di una corretta valutazione della richiesta.
5. Il Ministero della salute notifica la sua decisione al
richiedente, il quale, in caso di accoglimento della domanda,
trasmette copia dell'autorizzazione a ciascuno degli Stati membri nei
quali intende immettere il prodotto sul mercato.
6. Le informazioni considerate riservate, portate a conoscenza del
Ministero della salute, sono trattate a norma dell'articolo 17 del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Art. 15
Organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai
preparati pericolosi
1. L'Istituto superiore di sanita' e' l'organismo incaricato di
ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e
considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai
loro effetti a livello fisico e chimico, compresa al composizione
chimica, disciplinati dal presente decreto.
2. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato
pericoloso e i fabbricanti o le persone responsabili della
commercializzazione dei prodotti autorizzati o registrati come
biocidi ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e
classificati come pericolosi ai sensi del presente decreto, devono
inviare all'istituto Superiore di Sanita' le informazioni di cui
all'allegato XI secondo le modalita' ivi riportate. Le informazioni
cosi' raccolte costituiscono l'Archivio dei preparati pericolosi.
3. Le informazioni ed i dati, contenuti nell'archivio di cui al
comma 2, sono utilizzabili esclusivamente per rispondere a richieste
di carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in
particolare caso d'urgenza, mediante consultazione dell'archivio
preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni, riconosciuti
idonei ad accedere all'archivio, sulla base dei criteri indicati
nell'Allegato XI.
4. Per gli stessi scopi di cui al comma 3, le informazioni
contenute nell'Archivio preparati pericolosi possono essere fornite
ad altri soggetti a cura dell'istituto superiore di sanita',
5. I soggetti che sono a conoscenza delle informazioni contenute
nell'archivio preparati pericolosi sono tenuti a mantenere la
riservatezza delle stesse e a non utilizzare quanto a loro conoscenza
per scopi diversi da quelli per i quali hanno avuto il diritto di
accesso alle informazioni medesime.
6. L'Istituto superiore di sanita' ed i centri antiveleni ritenuti
idonei tengono una registrazione delle richieste di informazione
concernenti i prodotti contenuti nell'archivio.
7. L'istituto superiore di sanita' trasmette periodicamente, e
comunque con una frequenza non superiore ad un anno, una relazione al
Ministero della salute in merito alla consultazione dell'archivio
preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle eventuali
problematiche connesse, evidenziando i dati epidemiologici anomali
per l'eventuale attivazione delle attivita' di vigilanza da parte del
Ministero della salute.
8. Qualora l'istituto superiore di sanita' riscontri che per un
prodotto vi sono state ripetute richieste di informazione, ne da'
immediata comunicazione al responsabile dell' immissione sul mercato,
nonche' al Ministero della salute.
Art. 16
Limitazione alla libera circolazione
1. Qualora sussistano motivi per ritenere che un preparato immesso
sul mercato in conformita' al presente decreto costituisce un rischio
per la salute umana o per l'ambiente, il Ministero della salute o il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alla
loro sfera di competenza, possono, con provvedimento d'urgenza,
vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari l'uso o
la vendita del preparato medesimo.
2. Delle disposizioni di cui al comma 1 viene data immediata
informazione alla Commissione Europea e agli altri Stati membri,
precisando i motivi che giustificano le disposizioni medesime.
Art. 17
Controlli
1. All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente
decreto e agli esami e alle analisi dei campioni si applicano le
procedure di controllo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Art. 18
Sanzioni
1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al
presente decreto, in violazione delle disposizioni in tema
d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 8, 9 e 10,
nonche' in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui
all'articolo 3, e' punito con l'ammenda da euro centoquattro a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di maggiore gravita' si applica anche la pena
dell'arresto fino a sei mesi.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo preparati pericolosi in confezioni originali,
sempreche' non sia a conoscenza della violazione e la confezione
originale non presenti segni di alterazione.
4. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12 in
materia di vendita a distanza sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settemilacinquecento.
5. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15
in materia di scheda informativa e di informazioni sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecentottantadue a euro
quindicimilaquattrocentonovantatre.
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Nelle materie nelle quali lo Stato ha competenza esclusiva a
norma dell'articolo 117 della Costituzione, si provvede al
recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati con
provvedimento amministrativo del Ministro della salute, previa
comunicazione al Ministro delle attivita' produttive ed al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio; ogni qualvolta la nuova
direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento, il
provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, nonche', ove le modifiche riguardino aspetti relativi a
pericoli per l'ambiente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio.
2. I decreti di cui al comma 1, salvo che sia diversamente
indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, possono
prevedere un periodo massimo di tre mesi per lo smaltimento delle
scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore
e di sei mesi per lo smaltimento di quelle gia' immesse sul mercato
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, purche'
conformi alla previgente normativa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per lo
smaltimento dei preparati pericolosi prodotti o immessi sul mercato
contenenti le sostanze di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
4. Con decreto del Ministro della salute si provvede alla
pubblicazione dell'elenco consolidato delle sostanze chimiche
pericolose di cui all'allegato I del decreto del Ministro della
salute in data 14 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 197 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del
17 ottobre 2002, ogni qualvolta una nuova direttiva prevede
cancellazioni, aggiunte o modifiche a tale elenco.
5. L'Allegato XI e' modificato con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
Art. 20. (2)
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione fatto salvo quanto previsto dalla legge di
procedura dello Stato di cui alla stessa disposizione normativa, le
norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi
nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni
e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE sino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma. Tale normativa di attuazione e' adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma nel rispetto dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
2. Il decreto legislativo 16 luglio 1996, n. 285, ed il decreto
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, sono abrogati.
Sono parimenti abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, ultimo
periodo, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati
pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo
smaltimento di quelle gia' immesse sul mercato, purche' conformi alla
previgente normativa. ((2))
4. per i preparati che rientrano nell'ambito di applicazione dei
decreti legislativi del 17 marzo 1995, n. 194, e 25 febbraio 2000, n.
174, le disposizioni entrano in vigore il 30 luglio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
AGGIORNAMENTO (2)
1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3, per lo
smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi gia' immessi sul
mercato, purche' conformi alla previgente normativa, e' prorogato di
diciotto mesi.
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3, per lo smaltimento
delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del
produttore, purche' conformi alla previgente normativa, e' differito
di dodici mesi.
ALLEGATO I (1)
----> Vedere allegato da pag. 22 a pag. 35 <----
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260 ha disposto le seguenti modifiche
all'allegato I:
a) all'Allegato I, parte A, il primo punto: "1.2" e' sostituito dal
seguente: "1.1.2";
b) all'Allegato I, parte A, punto 2.1.2., nella sommatoria, al
secondo membro, eliminare il segno + all'apice di P(Base T+);
c) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "4.2.1" e' sostituito
dal seguente: "4.2.2";
d) all'Allegato I, parte A, al punto 5.1.2., ai primi due membri
della sommatoria, sostituire "L(base xi,R38,)" con "L(base
xi,R41,)";
e) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "5.2.2" e' sostituito
dal seguente: "5.2.3";
f) all'Allegato I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda
"b)" e' soppressa;
g) all'Allegato I, parte A, punto 5.4. le parole: "l'indicazione
pericolo" sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione di
pericolo";
h) all'Allegato I, parte A, all'alinea del punto 5.4.3., la parola:
"contrassegnata" e' sostituita con la seguente: "contrassegnate";
i) all'Allegato I, parte A, punto 6.2., lettera b) le parole:
"decreto del Ministero della sanita' dell'11 aprile 2001 e
successivi aggiornamenti e successivi aggiornamenti," sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 11
aprile 2001 e successivi aggiornamenti,";
l) all'Allegato I, parte B, Tabella II, alla terza colonna, le
parole: "39 (*) obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti:
"R39(*) obbligatoria";
m) all'Allegato I, parte B, Tabella III, alla terza colonna, le
parole: "minore o uguale conc. < 10%" sono sostituite dalle
seguenti: "1% minore o uguale conc. < 10%"
n) all'Allegato I, parte B, Tabella IV e Tabella IV A, nel N.B. le
parole: "e dell'articolo 5, comma 8 del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 5, comma 6, del
presente decreto.";
o) all'Allegato I, parte B, Tabella IVA, alla seconda colonna, le
parole: "35 obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "R35
obbligatoria";
p) all'Allegato I, parte B, Tabella V A, nella prima e nella terza
colonna, le parole: "R 42/43" sono sostituite dalle seguenti:
"R43"
ALLEGATO II (1)
----> Vedere allegato da pag. 36 a pag. 41 <----
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260 ha disposto le seguenti modifiche
all'allegato II:
a) all'Allegato II, parte A, dopo l'intestazione "a) Ambiente
acquatico", il numero: "l." e' soppresso;
b) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 1.2, seconda riga,
i numeri: "1.1.1" sono sostituiti dai seguenti: "1.1";
c) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 2, le parole: "ai
sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi del punto 1"; d) all'Allegato II, parte A, lettera a),
punto 2.2, alla seconda riga, i numeri: "1.2.1" sono sostituiti
dai seguenti: "2.1" e nella definizione di "P(base N,R51-53)", le
parole: "R50-53" sono sostituite dalle seguenti: "R51-53";
e) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3, le parole: "ai
sensi dei precedenti punti 1.1. o 1.2" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dei punti 1 o 2";
f)all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3.2, seconda riga, i
numeri: "1.3.1" sono sostituiti dai seguenti: "3.1";
g) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4, le parole: "ai
sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi del punto 1";
h) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4.3, seconda riga,
i numeri: "1.4.1 o 1.4.2" sono sostituiti dai seguenti: "4.1 o
4.2";
h) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5, le parole: "ai
sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4" sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4";
i) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5.2, seconda riga,
i numeri: "1.5.1" sono sostituiti dai seguenti: "5.1";
l) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6, le parole: "ai
sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2 o 1.3" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2 o 3";
m) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.2, seconda riga,
i numeri: "1.6.1" sono sostituiti dai seguenti:"6.l";
n) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.3, seconda riga,
i numeri: "1.6.2" sono sostituiti dai seguenti: "6.2";
o) all'Allegato II, parte A, alla lettera b), dopo le intestazioni:
"1. STRATO DI OZONO" e "2. AMBIENTE TERRESTRE", il numero: "I" e'
soppresso;
p) all'Allegato II, parte B, Tabella 1, alla quarta colonna, la
formula: "0,25% ( Cn < 2,5%" e' sostituita dalla seguente: "0,25%
minore o uguale Cn < 2,5%";
q) all'Allegato II, parte B, Tabella 2, nell'intestazione della
seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "N,R50";
r) all'Allegato II, parte B, Tabella 3, nell'intestazione della
seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R52";
s) all'Allegato II, parte B, Tabella 4, nell'intestazione della
seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 53";
t) all'Allegato II, parte B, Tabella 5, nella prima intestazione
della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "N,R59",
mentre, nella seconda intestazione della seconda colonna, sono
aggiunte le seguenti parole: "R59";
u) all'Allegato II, parte C, terzo capoverso, le parole: "parte C del
Ministero della sanita' del 28 aprile 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "parte C del decreto del Ministro della sanita' 28
aprile 1997".
ALLEGATO III (1)
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I RECIPIENTI
CONTENENTI PREPARATI OFFERTI
O VENDUTI AL PUBBLICO
(art. 8, comma3)
PARTE A
Recipienti che devono essere muniti di chiusura
di sicurezza per bambini
1. I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti preparati
offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto tossici,
tossici o corrosivi, secondo l'articolo 9 e nelle condizioni previste
(( all'articolo 5 del presente decreto legislativo )) devono essere
muniti di chiusure di sicurezza per bambini.
2. I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti preparati che
presentano un pericolo all'inalazione (Xn. R65) e classificati ed
etichettati in base al punto 3.2.3 dell'allegato VI del (( decreto
del Ministro della sanita' )) del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti, ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto
forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di
nebulizzazione sigillato.
3. I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti almeno una delle
sostanze di seguito enumerate e presente in concentrazione uguale o
superiore alla concentrazione limite specifica.
====================================================================
N. Identificazione Limite di
della sostanza concentrazione
====================================================================
CAS Reg. n Nome EINECS n.
--------------------------------------------------------------------
1 67-56-1 Metanolo (( 200-659-6 )) > o = a 3%
--------------------------------------------------------------------
2 75-09-2 Diclorometano (( 200-838-9 )) > o = a 1%
--------------------------------------------------------------------
che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di
chiusure di sicurezza per bambini.
PARTE B
Recipienti che devono recare un'indicazione di pericolo
riconoscibile al tatto
I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti preparati offerti o
venduti al dettaglio ed etichettati come molto tossici, tossici,
corrosivi, nocivi, estremamente infiammabili o facilmente
infiammabili secondo l'articolo 9 e nelle condizioni previste agli
articoli 4 e 5 del presente decreto, devono recare un'indicazione di
pericolo riconoscibile al tatto.
Questa disposizione non si applica agli aerosol classificati solo
come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.
ALLEGATO IV (1)
DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L'ETICHETTATURA
DI TALUNI PREPARATI
A. Preparati classificati pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6
1. Preparati venduti al pubblico
1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene tali preparati deve
riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati
consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti
all'allegato VI del (( decreto del Ministro della sanita' )) del 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti.
1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+),
tossici (T) o corrosivi (C) ed e' materialmente impossibile fornire
una simile informazione sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che
contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l'uso
precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario,
informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.
2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione
L'etichetta dell'imballaggio contenente tali preparati deve
obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato
da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di
applicazione stabiliti all'allegato VI del (( decreto del Ministro
della sanita' )) del 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.
3. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33:
"Pericolo di effetti cumulativi"
Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla
frase R33, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di
questa frase R33, come indicato (( nell'allegato III del decreto del
Ministro della sanita' del 28 aprile 1997 )) e successivi
aggiornamenti, qualora tale sostanza sia presente nel preparato in
concentrazione pari o superiore all'1%, a meno che all'allegato
III del (( decreto del Ministro della sanita' )) dell'11 aprile 2001
E successivi aggiornamenti, siano indicati valori diversi.
4. Preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla frase R64:
"Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno"
Se un preparato contiene almeno una sostanza caratterizzata dalla
frase tipo R64, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di
questa frase R64, come indicato (( nell'allegato III del decreto del
Ministro della sanita' del 28 aprile 1997 )) e successivi
aggiornamenti, qualora tale sostanza sia presente nel preparato in
concentrazione pari o superiore all'1%, a meno che all'allegato III
del (( decreto del Ministro della sanita' )) dell'11 aprile 2001 e
successivi aggiornamenti, siano specificati valori diversi.
B. Altri preparati indipendentemente dalla loro classificazione ai
sensi degli articoli 4, 5 e 6
1. Preparati contenenti piombo
1.1. Pitture e vernici
L'etichettatura dell'imballaggio di pitture e vernici, il cui
tenore in piombo totale determinato secondo la norma ISO 6503-1984 e'
superiore a 0,15% (espresso in peso di metallo) del peso totale del
preparato, deve recare le seguenti indicazioni:
"Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere
masticati o succhiati dai bambini".
Per gli imballaggi il cui contenuto e' inferiore a 125 ml, deve
essere riportata la frase seguente:
"Attenzione! Contiene piombo"
2. Preparati contenenti cianoacrilati
2.1. Colle
L'imballaggio contenente direttamente colle a base di
cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni:
"Cianoacritato.
Pericolo.
Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini."
Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all'imballaggio.
3. Preparati contenenti isocianati
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti isocianati
(monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc., tal quali o in miscuglio)
deve riportare le seguenti indicazioni:
"Contiene isocianati.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante."
4. Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio =
700
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti resine
eposaidiche di peso molecolare medio = 700 deve riportare le seguenti
indicazioni:
"Contiene resine epossidiche.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante."
5. Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico
L'imballaggio dei preparati contenenti piu' dell'1% di cloro
attivo deve riportare le seguenti indicazioni:
"Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti.
Possono formarsi gas pericolosi (cloro)".
6. Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere
utilizzati per la brasatura e la saldatura.
L'imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed
indelebile le seguenti menzioni:
"Attenzione! Contiene cadmio.
Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza."
7. Preparati disponibili sotto forma di aerosol
Fatte salve le disposizioni del presente decreto, anche ai
preparati disponibili sotto forma di aerosol si applicano le
disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato
al decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, n.
2DB dell'8 maggio 1997.
8. Preparati contenenti sostanze non ancora completamente testate
Se un preparato contiene almeno una sostanza che, in base
all'articolo 13, punto 8, del Decreto Legislativo n. 52 del 3
febbraio 1997 reca la menzione "attenzione - sostanza non ancora
completamente sottoposta a test", l'etichetta del preparato deve
recare la menzione "attenzione - questo preparato contiene una
sostanza non ancora completamente sottoposta a test", qualora questa
sostanza sia presente in concentrazione pari o superiore all'1%.
9. Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti
almeno una sostanza sensibilizzante
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti almeno una
sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione
pari o superiore allo 0,1% o in concentrazione pari o superiore a
quella specificata in una nota specifica dell'allegato III del
decreto del (( decreto del Ministro della sanita' )) dell'11 aprile
2001 e successivi aggiornamenti, deve recare l'indicazione:
"Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): puo' provocare
una reazione allergica".
10. Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati liquidi che non
presentano un punto d'infiammabilita' o presentano un punto
d'infiammabilita' superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo
alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in
concentrazione superiore al 5% deve recare, se del caso, la seguente
indicazione:
"Puo' diventare facilmente infiammabile durante l'uso" o "Puo'
diventare infiammabile durante l'uso".
11. Preparati contenenti una sostanza a cui si applica la frase R67:
"L'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e vertigini".
Quando un preparato contiene una o piu' sostanze contraddistinte
dalla frase R67, l'etichetta del preparato deve contenere tale frase
per esteso come stabilito all'allegato III del (( decreto del
Ministro della sanita' )) 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti,
quando la concentrazione totale di queste sostanze presenti nel
preparato e' uguale o superiore al 15%, a meno che:
- il preparato sia gia' classificato con le frasi R20, R23, R26,
R68/20, R39/23 o R39/26,
oppure il preparato sia in confezione che non supera i 125 ml.
12. Cementi e preparati di cemento
Gli imballaggi di cementi e preparati di cemento contenenti piu'
di dello 0,0002% di cromo solubile ( VI) sul peso totale secco del
cemento devono recare l'iscrizione seguente:
"Contiene cromo (VI). Puo' produrre una reazione allergica"
a meno che il preparato non sia gia' classificato ed etichettato
come sensibilizzante con la frase R43.
C. Per i preparati non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7
ma contenenti almeno una sostanza pericolosa
1. Preparati non destinati alla vendita al pubblico
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati di cui al comma 2
dell'articolo 14 del presente decreto deve recare l'indicazione
seguente:
"Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli
utilizzatori professionali".
ALLEGATO V (1)
RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' CHIMICA DI UNA SOSTANZA
(articolo 14)
PARTE A
Informazioni che devono figurare nella richiesta di riservatezza
Note introduttive:
A. L'articolo 14 precisa a quali condizioni il responsabile
dell'immissione sul mercato puo' avvalersi della riservatezza.
B. Per evitare piu' dichiarazioni di riservatezza relative alla
stessa sostanza utilizzata in preparati diversi, e' sufficiente
un'unica richiesta di riservatezza se alcuni preparati hanno:
le stesse componenti pericolose presenti nella stessa gamma di
concentrazione;
la stessa classificazione e la stessa etichettatura:
gli stessi stilizzi.
Per non rivelare l'identita' chimica della stessa sostanza
presente in tutti i preparati in questione, deve essere utilizzata
un'unica denominazione alternativa. La richiesta di riservatezza deve
comprendere tutte le informazioni previste nella richiesta qui di
seguito, senza dimenticare il nome o la denominazione commerciale di
ciascun preparato.
C. La denominazione alternativa utilizzata sull'etichetta deve
essere la stessa che figura nella rubrica 2
"Composizione/informazioni sugli ingredienti" dell'allegato al
(( decreto del Ministro della Sanita' )) del 4 aprile 1997, e
successivi aggiornamenti.
Questo implica l'uso di una denominazione alternativa che fornisca
sufficienti informazioni sulla sostanza per garantire una
manipolazione senza pericolo del preparato.
D. Nel presentare la richiesta di utilizzo di una denominazione
alternativa, il responsabile dell'immissione sul mercato deve tener
conto della necessita' di tornire informazioni sufficienti a
garantire che siano prese le necessarie precauzioni per la salute e
la sicurezza sul posto di lavoro e che possano essere ridotti al
minimo i rischi derivanti dalla manipolazione del preparato.
Richiesta di riservatezza
A norma dell'articolo 14, la richiesta di riservatezza deve
obbligatoriamente comprendere le informazioni seguenti:
1. Nome e indirizzo completo (compreso il numero di telefono) del
responsabile dell'immissione sul mercato all'interno della Comunita'
(produttore, importatore o distributore).
2. Indicazione precisa della/e sostanza/e per la/e quale/i e'
richiesta la riservatezza, e della denominazione alternativa.
====================================================================
Numero CAS Numero EINECS Nome chimico secondo Denominazione
nomenclatura interna- alternativa
zionale e classifi-
cazione (allegato I
della direttiva
(( 67/548/CEE )) del
Consiglio o classifi-
cazione provvisoria
====================================================================
a)
b)
c)
--------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna
aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che
dimostrano che la classificazione provvisoria è stata
effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e
disponibili relativi alle proprietà della sostanza.
3. Motivazione della riservatezza (probabilità - plausibilità).
4. Norme/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.
5. La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta
la Comunità:
SI [] NO []
In caso negativo, precisare il nome o la denominazione commerciale
utilizzati negli altri Stati membri:
Austria: Belgio: Danimarca Germania: Grecia: Finlandia: Francia:
Spagna: Svezia: Irlanda: Italia: Lussemburgo: Paesi Bassi:
Portogallo: Regno Unito:
6. Composizione del/i preparato/i (come definita nel punto 2
dell'allegato al (( decreto del Ministro della Sanita' )) del 4
aprile 1997, e successivi aggiornamenti.
7. Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'articolo 3
(( . . . . ))
8. Etichettatura del/dei preparato/i a norma dell'articolo 9
(( . . . . ))
9. Utilizzi previsti del/dei preparato/i.
10. (( Scheda informativa in materia di sicurezza a norma del
decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti. ))
PARTE B
Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative (nomi
generici)
1. Nota introduttiva
Questa guida lessicale e' basata sulla procedura di
classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione delle
sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato III del
(( decreto del Ministro della Sanita' )) dell'11 aprile 2001 e
successivi
aggiornamenti.
Possono essere utilizzate denominazioni alternative a quelle
basate sulla seguente guida. Tuttavia, le denominazioni scelte devono
fornire in ciascun caso informazioni sufficienti a garantire che il
preparato possa essere manipolato senza rischi e che possano essere
prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul
posto di lavoro.
Le famiglie sono definite nel modo seguente:
sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune l'elemento
chimico piu' caratteristico che determina le loro proprieta'. Il nome
della famiglia e' dedotto dal nome dell'elemento chimico. Queste
famiglie sono numerate come all'allegato I in base al numero atomico
dell'elemento chimico (da 001 a 103):
sostanze organiche che hanno in comune il gruppo funzionale piu'
caratteristico che determina le loro proprieta'.
Il nome della famiglia e' dedotto dal nome del gruppo funzionale.
Queste famiglie sono numerate in base al numero convenzionale di
cui all'allegato I (da 601 a 650).
In alcuni casi sono state aggiunte sottofamiglie che raggruppano
le sostanze che hanno in comune caratteristiche specifiche.
2. Determinazione del nome generico
Principi generali
La determinazione del nome generico avviene secondo la seguente
procedura generale, in due tappe consecutive:
i) identificazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici
presenti nella molecola;
ii) presa in considerazione dei gruppi funzionali e degli elementi
chimici piu' significativi.
I gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in
considerazione sono i nomi delle famiglie e delle sottofamiglie
definiti al punto 3 seguente, il cui elenco non ha tuttavia carattere
esclusivo.
3. Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sottofamiglie
====================================================================
Numero della Famiglie Sottofamiglie
famiglia Allegato
III del D.M.
11/04/2001 e
successivi
aggiornamenti
====================================================================
001 Composti dell'idrogeno
Idruri
--------------------------------------------------------------------
002 Composti dell'elio
--------------------------------------------------------------------
003 Composti del litio
--------------------------------------------------------------------
004 Composti del berillio
--------------------------------------------------------------------
005 Composti del boro
Borani
Borati
--------------------------------------------------------------------
006 Composti del carbone
Carbammati
Composti inorganici del carbone
Sali dell'acido cianidrico
Urea e derivati
--------------------------------------------------------------------
007 Composti dell'azoto
Composti di ammonio quaternario
Composti acidi dell'azoto
Nitrati
Nitriti
--------------------------------------------------------------------
008 Composti dell'ossigeno
--------------------------------------------------------------------
009 Composti del fluoro
Fluoruri inorganici
--------------------------------------------------------------------
010 Composti del neon
--------------------------------------------------------------------
011 Composti del sodio
--------------------------------------------------------------------
012 Composti del magnesio
Derivati organometallici del magnesio
--------------------------------------------------------------------
013 Composti dell'alluminio
Derivati organometallici dell'alluminio
--------------------------------------------------------------------
014 Composti del silicio
Siliconi
Silicati
--------------------------------------------------------------------
015 (( Composti del fosfonio ))
Composti acidi del fosforo
Composti del fosforo
Esteri fosforici
Fosfati
Fosfiti
Fosforamidi e derivati
--------------------------------------------------------------------
016 Composti dello zolfo
Composti acidi dello zolfo
Mercaptani
Solfati
Solfiti
--------------------------------------------------------------------
017 Composti del cloro
Clorati
Perclorati
--------------------------------------------------------------------
018 Composti dell'argon
--------------------------------------------------------------------
019 Composti del potassio
--------------------------------------------------------------------
020 Composti del calcio
--------------------------------------------------------------------
021 Composti dello scandio
--------------------------------------------------------------------
022 Composti del titanio
--------------------------------------------------------------------
023 Composti del vanadio
--------------------------------------------------------------------
024 Composti del cromo
Composti del cromo IV (cromati)
--------------------------------------------------------------------
025 Composti del manganese
--------------------------------------------------------------------
026 Composti del ferro
--------------------------------------------------------------------
027 Composti del cobalto
--------------------------------------------------------------------
028 Composti del nichel
--------------------------------------------------------------------
029 Composti del rame
--------------------------------------------------------------------
030 Composti dello zinco
Derivati organometallici dello zinco
--------------------------------------------------------------------
031 Composti del gallio
--------------------------------------------------------------------
032 Composti del germanio
--------------------------------------------------------------------
033 Composti dell'arsenico
--------------------------------------------------------------------
034 Composti del selenio
--------------------------------------------------------------------
035 Composti del bromo
--------------------------------------------------------------------
036 Composti del cripton
--------------------------------------------------------------------
037 Composti del rubinio
--------------------------------------------------------------------
038 Composti dello stronzio
--------------------------------------------------------------------
039 Composti dell'ittrio
--------------------------------------------------------------------
040 Composti dello zirconio
--------------------------------------------------------------------
041 Composti del niobio
--------------------------------------------------------------------
042 Composti del molibdeno
--------------------------------------------------------------------
043 Composti del tecnezio
--------------------------------------------------------------------
044 Composti del rutenio
--------------------------------------------------------------------
045 Composti del rodio
--------------------------------------------------------------------
046 Composti del palladio
--------------------------------------------------------------------
047 Composti dell'argento
--------------------------------------------------------------------
048 Composti del cadmio
--------------------------------------------------------------------
049 Composti dell'indio
--------------------------------------------------------------------
050 Composti dello stagno
Derivati organometallici dello stagno
--------------------------------------------------------------------
051 Composti dell'antimonio
--------------------------------------------------------------------
052 Composti del tellurio
--------------------------------------------------------------------
053 Composti dello iodio
--------------------------------------------------------------------
054 Composti dello xeno
--------------------------------------------------------------------
055 Composti del cesio
--------------------------------------------------------------------
056 Composti del bario
--------------------------------------------------------------------
057 Composti del lantanio
--------------------------------------------------------------------
058 Composti del ceario
--------------------------------------------------------------------
059 (( Composti del praseodimio ))
--------------------------------------------------------------------
060 Composti del neodimio
--------------------------------------------------------------------
061 Composti del promezio
--------------------------------------------------------------------
062 Composti del samario
--------------------------------------------------------------------
063 Composti dell'europio
--------------------------------------------------------------------
064 Composti del gadolinio
--------------------------------------------------------------------
065 Composti del terbio
--------------------------------------------------------------------
066 Composti del disprosio
--------------------------------------------------------------------
067 Composti dell'olmio
--------------------------------------------------------------------
068 Composti dell'erbio
--------------------------------------------------------------------
069 Composti del tulio
--------------------------------------------------------------------
070 Composti dell'itterbio
--------------------------------------------------------------------
071 Composti del lutezio
--------------------------------------------------------------------
072 Composti dell'afnio
--------------------------------------------------------------------
073 Composti del tantalio
--------------------------------------------------------------------
074 Composti del tungsteno
--------------------------------------------------------------------
075 Composti del renio
--------------------------------------------------------------------
076 Composti dell'osmio
--------------------------------------------------------------------
077 Composti dell'iridio
--------------------------------------------------------------------
078 Composti del platino
--------------------------------------------------------------------
079 Composti dell'oro
--------------------------------------------------------------------
080 Composti del mercurio
Derivati organometallici del mercurio
--------------------------------------------------------------------
081 Composti del tallio
--------------------------------------------------------------------
082 Composti del piombo
Derivati organometallici del piombo
--------------------------------------------------------------------
083 Composti del bismuto
--------------------------------------------------------------------
084 Composti del potonio
--------------------------------------------------------------------
085 Composti dell'astato
--------------------------------------------------------------------
086 Composti del radon
--------------------------------------------------------------------
087 Composti del francio
--------------------------------------------------------------------
088 Composti del radio
--------------------------------------------------------------------
089 Composti dell'attinio
--------------------------------------------------------------------
090 Composti del torio
--------------------------------------------------------------------
091 Composti del protoattinio
--------------------------------------------------------------------
092 Composti dell'uranio
--------------------------------------------------------------------
093 Composti del nettunio
--------------------------------------------------------------------
094 Composti del plutonio
--------------------------------------------------------------------
095 Composti dell'americio
--------------------------------------------------------------------
096 Composti del curio
--------------------------------------------------------------------
097 Composti del berkelio
--------------------------------------------------------------------
098 Composti del californio
--------------------------------------------------------------------
099 Composti dell'einsteinio
--------------------------------------------------------------------
100 Composti del fermio
--------------------------------------------------------------------
101 Composti del mendelevio
--------------------------------------------------------------------
102 Composti del nobelio
--------------------------------------------------------------------
103 Composti del laurenzio
--------------------------------------------------------------------
601 Idrocarburi
Idrocarburi alifatici
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi aliciclici
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
--------------------------------------------------------------------
602 Idrocarburi alogenati(*)
Idrocarburi alifatici alogenati (*)
Idrocarburi aromatici alogenati (*)
Idrocarburi aliciclici alogenati (*)
-----------------------------------------------
(*) Da precisare secondo la (( famiglia ))
corrispondente all'alogeno
--------------------------------------------------------------------
603 Alcoli e derivati
Alcoli alifatici
Alcoli aromatici
Alcoli aliciclici
Alcanolamine
Derivati epossidici
Eteri
Glicoli eteri
Glicoli e polioli
--------------------------------------------------------------------
604 Fenoli e derivati
Derivati alogenati (*) dei fenoli
-----------------------------------------------
(*) Da precisare secondo la famiglia corrispon-
dente all'alogeno.
--------------------------------------------------------------------
605 Aldeidi e derivati
Aldeidi alifatiche
Aldeidi aromatiche
Aldeidi alicicliche
Acetati alifatici
Acetati aromatici
Acetati aliciclici
--------------------------------------------------------------------
606 Chetoni e derivati
Chetoni alifatici
Chetoni aromatici (*)
Chetoni aliciclici
-----------------------------------------------
(*) Compresi i chinoni
--------------------------------------------------------------------
607 Acidi organici e derivati
Acidi alifatici
Acidi alifatici alogenati (*)
Acidi aromatici
Acidi aromatici alogenati (*)
Acidi aliciclici
Acidi aliciclici alogenati (*)
Anidridi di acido alifatico
Anidridi di acido alifatico alogenato (*)
Anidridi di acido aromatico
Anidridi di acido aromatico alogenato (*)
Anidridi di acido aliciclico
Anidridi di acido aliciclico alogenato (*)
Sali di acido alifatico
Sali di acido alifatico alogenato (*)
Sali di acido aromatico
Sali di acido aromatico alogenato (*)
Sali di acido aliciclico
Sali di acido aliciclico alogenato (*)
Esteri di acido alifatico
Esteri di acido alifatico alogenato (*)
Esteri di acido aromatico
Esteri di acido aromatico alogenato (*)
Esteri di acido aliciclico
Esteri di acido aliciclico alogenato (*)
Acrilati
Metacrilati
Lattoni
Alogenuri d'acile
-----------------------------------------------
(*) Da precisare secondo la famiglia corrispon-
dente all'alogeno.
--------------------------------------------------------------------
608 Nitrili e derivati
--------------------------------------------------------------------
609 Nitrocomposti
--------------------------------------------------------------------
610 Composti cloronitrati
--------------------------------------------------------------------
611 Azossicomposti e azocomposti
--------------------------------------------------------------------
612 Derivati amminici
Ammine alifatiche e derivati
Ammine alicicliche e derivati
Ammine aromatiche e derivati
Anilina e derivati
Benzidina e derivati
--------------------------------------------------------------------
613 Basi eterocicliche e derivati
Benzimidazolo e derivati
Imidazolo e derivati
Piretrinoidi
Chinolina e derivati
Triazina e derivati
Triazolo e derivati
--------------------------------------------------------------------
614 Glucosidi e alcaloidi
Alcaloidi e derivati
Glucosio e derivati
--------------------------------------------------------------------
615 Cianati e isocianati
Cianati
Isocianati
--------------------------------------------------------------------
616 Ammidi e derivati
Acetammide e derivati
Anilidi
--------------------------------------------------------------------
617 Perossidi organici
--------------------------------------------------------------------
647 Enzimi
--------------------------------------------------------------------
648 Derivati complessi del carbone
Estratto acido
Estratto alcalino
Olio di antracene
Residuo di estratto di olio di antracene
Frazione di olio di antracene
Olio carbolico
Residuo di estratto di olio carbolico
Liquidi di carbone, estrazione con solvente
liquido
Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione
con solvente liquido
Carbolio
Catrame di carbone
Residuo di estratto di catrame di carbone
fossile
Coke (catrame di carbone) bassa temperatura,
pece di alta temperatura
Coke (catrame di carbone), pece di alta
temperatura
Coke (catrame di carbone), mista pece di
carbone di alta temperatura
Benzolo grezzo
Fenoli grezzi
Basi di catrame grezze
Basi distillate
Fenoli distillati
Distillati
Distillati (carbone), estrazione con solvente
liquido, primaria
Distillati (carbone), idrocracking di
estrazione con solvente
Distillati (carbone), frazione intermedia
idrogenata di idrocracking di estrazione con
solvente
(( . . . ))
Residui di estrazione (carbone), catrame di
carbone a bassa temperatura, alcalino
Olio fresco
Combustibili, diesel, estrazione del carbone
con solvente, di idrocracking idrogenati
Combustibili per aerei a reazione, estrazione
del carbone con solvente, d'idrocracking
idrogenati
Benzina, estrazione del carbone con solvente,
nafta di idrocracking
Prodotti da trattamento termico
Olio di antracene pesante
Ridistillati di olio di antracene pesante
Olio leggero
Olio leggero lavato, altobollente
Olio leggero lavato, mediobollente
Olio leggero lavato, bassobollente
Ridistillati di olio leggero, altobollenti
Ridistillati di olio leggero, mediobollenti
Ridistillati di olio leggero, bassobollenti
Olio metinaftalenico
Residuo di estratto di olio di metilnaftalene
Nafta (carbone) estrazione con solvente di
idrocracking
Olio naftalenico
Residuo di estratto di olio naftalenico
Olio nafulenico ridistillato
Pece
Ridistillati di pece
Residui peciosi trattati termicamente
Pece ossidata
Prodotti di pirofisi
Ridistillati
Residui (carbone), estrazione con solvente
liquido
Catrame, carbone bruno
Catrame, carbone bruno, bassa temperatura
Olio di catrame, altobollente
Olio di catrame, mediobollente
Olio lavaggio gas
(( Residuo )) di estratto di olio lavaggio gas
Olio lavaggio ridistillato
--------------------------------------------------------------------
649 Derivati complessi del petrolio
Petrolio grezzo
Gas di petrolio
Nafta con basso punto di ebollizione
Nafta modificata con basso punto di ebollizione
Nafta di cracking catalitico con basso punto di
ebollizione
Nafta di reforming catalitico con basso punto
di ebollizione
Nafta di cracking termico con basso punto di
ebollizione
Nafta di "hydrotreating" con basso punto di
ebollizione
Nafta con basso punto di ebollizione non
specificata
Cherosene ottenuto per via diretta
Cherosene non specificato
Gasolio da cracking
Gasolio non specificato
Olio combustibile denso
Grasso lubrificante
Olio base non raffinato o mediamente raffinato
Olio bue non specificato
Estratto aromatico distillato
Estratto aromatico distillato (trattato)
Olio di sedimento
Paraffina molle
Petrolato
--------------------------------------------------------------------
650 Sostanze diverse
Non utilizzare queste famiglie ma le famiglie e
le sottofamiglie summenzionate
--------------------------------------------------------------------
4. Applicazione pratica
Dopo aver stabilito se la sostanza appartiene a una o piu'
famiglie o sottofamiglie dell'elenco, il nome genetico puo' essere
stabilito nel seguente modo:
4.1. Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia e'
sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi
funzionali significativi, tale nome e' scelto come nome generico:
Esempi:
1,4 diidrossibenzene
famiglia 604: fenoli e derivati
nome generico: derivato di fenolo
Butanolo
famiglia 603: alcoli e derivati
sottofamiglia: alcoli alifatici
nome generico: alcole alifatico
2-isopropossietanolo
famiglia 603: alcoli e derivati
sottofamiglia: eteri di glicole
nome generico: etere di glicole
Metile acrilato
famiglia 607: acidi organici e derivati
sottofamiglia: acrilati
nome generico: acrilato
4.2. Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia non è
sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi
funzionali significativi, il nome generico è una combinazione
del nome di più famiglie o sottofamiglie:
Esempi:
Clorobenzene
famiglia 602: Idrocarburi alogenati
sottofamiglia: idrocarburi aromatici alogenati
famiglia 017: composti del cloro
nome generico: idrocarburo aromatico clorurato
Acido 2, 3, 6-triclorofenilacetico
famiglia 607: acidi organici
sottofamiglia: acidi aromatici alogenati
famiglia 017: composti del cloro
nome generico: acido aromatico clorurato
1-cloro-1-nitropropano
famiglia 610: derivati cloronitrati
famiglia 601: idrocarburi
sottofamiglia: idrocarburi alifatici
nome generico: idrocarburo alifatico cloronitrato
Ditiopirofosfato di tetrapropile
famiglia 015: composti del fosforo
sottofamiglia: esteri fosforici
famiglia 016: composti dello zolfo
nome generico: estere tiofosforico
N.B.: Per alcuni elementi, in particolare dei metalli, il nome della
famiglia o della sottofamiglia può essere precisato dalle
parole "inorganici" o "organici"
Esempi:
Cloruro di mercurio
famiglia 080: composti del mercurio
nome generico: composto inorganico del mercurio
Acetato di bario
famiglia 056: composti del bario
nome generico: composto organico del bario
Etile nitrato
famiglia 007: composti dell'azoto
sottofamiglia: nitriti
nome generico: nitrito organico
Idrosolfito di sodio
famiglia 016: composti dello zolfo
nome generico: composto inorganico dello zolfo
I suddetti esempi riguardano sostanze ricavate dall'allegato III
del (( decreto del Ministro della Sanita' )) dell'11 aprile 2001 a
successivi aggiornamenti.
ALLEGATO VI (1)
PREPARATI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 2
I preparati di cui al punto 9.3 dell'allegato VI del (( decreto
del Ministro della sanita' )) del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti
ALLEGATO VII (1)
Parte A
Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini di cui
all'articolo 9, comma 4, lettera c)
Ai fini dell'etichettatura del preparato, il responsabile
dell'immissione sul mercato deve rispettare le seguenti condizioni:
1. per i preparati classificati T+, T, Xn, in base (( all'articolo
5 )) si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze
T+, T, Xn presenti in concentrazione pari o superiore al limite
rispettivo piu' basso (limite Xn) fissato per ciascuna di esse
all'allegato I del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile
1997 e successivi aggiornamenti o, in mancanza, (( all'allegato I,
parte B; ))
2. per i preparati classificati C, in base (( all'articolo 5 )), si
devono prendere in considerazione unicamente le sostanze C
presenti in concentrazione pari o superiore al limite piu' basso
(limite Xi) fissato all'allegato I del decreto del Ministro della
sanita' 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti o, in mancanza,
(( all'allegato I, parte B; ))
3. deve figurare in etichetta il nome delle sostanze che hanno
portato a classificare il preparato in una o piu' delle
sottoindicate categorie di pericolo:
a) cancerogeno, categoria 1, 2 o 3;
b) mutageno categoria 1, 2 o 3;
c) tossico per il ciclo riproduttivo categoria 1, 2 o 3:
d) molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali
dopo un'unica esposizione;
e) tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione
ripetuta o prolungata:
f) sensibilizzante
(( 4. non deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi sostanza
che abbia portato a classificare il preparato in una o piu' delle
categorie di pericolo seguenti, a meno che la sostanza non debba
essere menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3:
c) esplosivo,
d) comburente,
e) estremamente infiammabile,
f) facilmente infiammabile,
g) infiammabile,
h) irritante,
i) pericoloso per l'ambiente. ))
5. in linea generale, un massimo di quattro nomi chimici e'
sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili
di pericoli rilevanti per la salute che hanno portato alla
classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di
rischio. In certi casi possono risultare necessari piu' di quattro
nomi chimici.
6. Laddove richiesto, il nome chimico deve corrispondere ad una delle
denominazioni di cui all'allegato I del (( decreto del Ministro
della sanita' 28 aprile 1997 )) e successivi aggiornamenti, o ad
una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale,
qualora la corrispondente denominazione non figuri ancora in tale
allegato.
Parte B
Criteri per l'individuazione dei simboli di cui all'articolo 9, comma
4, lettera d)
Ai fini dell'etichettatura del preparato i simboli e le
indicazioni di pericolo che esso presenta devono essere conformi alle
indicazioni degli allegati II e VI del decreto del Ministro della
Sanita' 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti e sono apposti in
base ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma
degli allegati I, II e III del presente decreto. I simboli devono
essere stampati in nero su sfondo giallo arancio. Qualora su un
preparato si debba apporre piu' di un simbolo di pericolo, si seguono
i criteri:
a) Il simbolo T rende facoltativi i simboli C e X, salvo se sia
altrimenti previsto all'allegato III del decreto del Ministro
della sanita' 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti;
b) Il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;
c) Il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;
d) il simbolo Xn, rende facoltativo il simbolo X;
Parte C
Criteri per l'individuazione delle frasi di rischio (frasi R) di cui
all'art. 9, comma 4, lettera e)
Ai fini dell'etichettatura del preparato:
a) le indicazioni concernenti i rischi specifici (frasi R) devono
essere conformi alle disposizioni dell'allegato III e
dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile
1997 e successivi aggiornamenti e sono attribuite in base ai
risultati della valutazione dei pericoli di cui agli allegati I,
II e III del presente decreto.
b) Le frasi tipo "estremamente infiammabile" o "facilmente
infiammabile" possono essere omesse se riprendono un'indicazione
di pericolo utilizzata in applicazione del comma 5.
c) In generale, non e' necessario menzionare piu' di sei frasi R per
descrivere i rischi; a tal fine le frasi combinate enumerate
nell'allegato III decreto del Ministro della sanita' 28 aprile
1997 e successivi aggiornamenti sono considerate frasi uniche.
Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a piu'
categorie di pericolo, tali frasi tipo devono coprire l'insieme
dei pericoli principali presentati dal preparate. In alcuni casi,
pero', possono essere necessarie piu' di sei frasi R;
Parte D
Criteri per l'individuazione dei consigli di prudenza di cui
all'art. 9, comma 4, lettera f)
Ai fini dell'etichettatura del preparato:
a) le indicazioni concernenti i consigli di prudenza (frasi S) devono
essere conformi alle disposizioni contenute nell'allegato IV del
presente decreto e a quelle dell'allegato VI del decreto del
Ministro della sanita' 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti e
sono attribuite in base ai risultati della valutazione dei
pericoli di cui agli allegati I, II e III del presente decreto.
b) In generale, non e' necessario menzionare piu' di sei frasi per
descrivere i consigli di prudenza piu' opportuni; a tal fine le
frasi combinate enumerate nell'allegato IV decreto del Ministro
della sanita' 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti sono
considerate frasi uniche. In alcuni casi, pero', possono essere
necessarie piu' di sei frasi S.
c) L'imballaggio e' accompagnato da consigli di prudenza relativi
all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente
impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso;
ALLEGATO VIII
SOSTANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA a)
a) le sostanze che figurano nell'allegato III del Decreto del
Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti.
b) le sostanze che figurano nell'ELINCS in base all'articolo 21 della
direttiva 92/32/CEE.
ALLEGATO IX
TABELLA DELLE CONCENTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4
====================================================================
Categorie di pericolo Concentrazione da prendere in
delle sostanze considerazione per
====================================================================
Preparati gassosi altri preparati
vol/vol% peso/peso%
--------------------------------------------------------------------
Molto tossico > o = a 0,02 > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Tossico > o = a 0,02 > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Cancerogeno
Categoria 1 o 2 > o = a 0,02 > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Mutageno
Categoria 1 o 2 > o = a 0,02 > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Tossico per la riproduzione
Categoria 1 o 2 > o = a 0,02 > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Nocivo > o = a 0,2 > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Corrosivo > o = a 0,02 > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Irritante > o = a 0,2 > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Sensibilizzante > o = a 0,2 > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Cancerogeno
Categoria 3 > o = a 0,2 > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Mutageno
Categoria 3 > o = a 0,2 > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Tossico per la riproduzione
Categoria 3 > o = a 0,2 > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Pericoloso per
L'ambiente N > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Pericoloso per l'ambiente
Ozono > o = a 0,1 > o = a 0,1
--------------------------------------------------------------------
Pericoloso per l'ambiente > o = a 1
--------------------------------------------------------------------
Tali concentrazioni sono prese in considerazione salvo se l'allegato
III del decreto del Ministro della sanità del 11 aprile 2001 e
successivi aggiornamenti o gli allegati I, parte B o II, parte B del
presente decreto prevedano valori inferiori, e salvo se diversamente
indicato nell'allegato IV del presente decreto.
ALLEGATO X
TABELLA DELLE CONCENTRAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, COMMA 7,
LETTERA a), E 6, COMMA LETTERA a)
====================================================================
Intervallo di concentrazione Variazione ammessa della
iniziale del componente concentrazione iniziale del
componente
====================================================================
< o = a 2,5% ± 30%
--------------------------------------------------------------------
> 2,5 < o = a 10% ± 20%
--------------------------------------------------------------------
> 10 < o = a 25% ± 10%
--------------------------------------------------------------------
> 25 < o = a 100% ± 5%
--------------------------------------------------------------------
ALLEGATO XI (1)
CRITERI PER FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 15
Parte A
Disposizioni generali
1. I fabbricanti, gli importatori o i distributori di preparati
pericolosi disciplinati dall'articolo 15, comma 1, del presente
decreto forniscono all'Istituto Superiore di Sanita', per ciascun
preparato, le seguenti informazioni:
a) la o le denominazioni o nomi commerciali del preparato;
b) il nome e l'indirizzo, l'indicazione del numero di telefono,
telelax ed eventuali indirizzi di posta elettronica del
responsabile dell'immissione sul mercato italiano;
c) la composizione qualitativa e quantitativa completa del preparato;
d) le caratteristiche chimico-fisiche;
e) le tipologie di impiego;
f) i tipi di imballaggio.
2. Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 relativi ai
preparati pericolosi immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, se non ancora comunicati ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Ministro della Sanita' 19 aprile 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n°
274 del 23 novembre 2000, devono essere forniti entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta
Ufficiale della repubblica italiana.
3. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 devono essere
forniti su supporto elettronico utilizzando il programma
appositamente compilato, fornito dall'Istituto superiore di sanita'
su disco ottico su richiesta degli interessati, oppure scaricabile
direttamente dal sito internet dell'istituto.
4. Per i preparati pericolosi immessi per la prima volta sul
mercato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i fabbricanti,
gli importatori o i distributori devono fornire le informazioni e i
dati di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'avvenuta immissione
sul mercato.
5. I fabbricanti, gli importatori o i distributori sono inoltre
tenuti ad informare l'Istituto superiore di sanita' della cessazione
dell'immissione sul mercato dei preparati per i quali sono state
fornite le informazioni e i dati di cui al comma 1.
- nel caso di un preparato non pericoloso utilizzato come materia
prima, l'azienda utilizzatrice, se non in grado di fornire all'ISS
le informazioni di cui al presente decreto, presenta una
dichiarazione in cui indica, tra i componenti, il nome del prodotto
e della ditta fornitrice, in maniera che lo stesso ISS possa,
all'occorrenza, stabilire contatti con detto fornitore allo scopo
di acquisire le informazioni necessarie.
(( Parte B
Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione
della documentazione
Il programma operativo fornito dall'Istituto superiore di sanita'
consente una compilazione assistita del formulario elettronico
necessario alla definizione dell' Archivio preparati.
Alcune informazioni risultano obbligatorie e vanno inserite per
consentire al programma medesimo di procedere. Altre informazioni
sono considerate facoltative.
In ogni caso, si riporta qui di seguito l'elenco delle
informazioni richieste, con relative note esplicative:
1) Nome commerciale del preparato Deve essere indicata la
designazione o il nome commerciale del preparato.
2) Altre denominazioni commerciali del preparato Vanno riportate
le altre denominazioni utilizzate dall'azienda per identificare
prodotti di composizione simile, cioe' rientranti negli intervalli di
variabilita' compositiva indicati di seguito; in questo modo e'
possibile, per serie di prodotti, fornire un'unica scheda
informativa, indicando al presente punto tutte le altre
identificazioni commerciali dei prodotti con l'Istituto superiore di
sanita' per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche
se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA
dovesse cambiare.
3) Codice dell'azienda
E' un codice che consente di gestire in modo informatico le
informazioni fornite. Deve essere un codice specifico per ogni
azienda; va utilizzato preferibilmente il numero di partita IVA, che
diventa il codice di riferimento dell'azienda nei rapporti con
l'Istituto superiore di sanita' per l'Archivio preparati pericolosi,
e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale
numero di partita IVA dovesse cambiare.
4) Codice del prodotto
E' un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal
programma, ma che puo' essere modificato dal compilatore, allo scopo
di immettere un proprio codice interno. Nei casi in cui una scheda
faccia riferimento ad una famiglia di prodotti, secondo quanto
indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice.
5) Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato
italiano
Deve essere indicata l'azienda responsabile dell'immissione sul
mercato italiano che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante,
importatore o distributore).
Al riguardo si ricorda che:
a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende
non italiane, l'informazione deve essere fornita all'ISS direttamente
da dette aziende;
b) per i preparati pericolosi importati o distribuiti da aziende
italiane, qualora l'importatore o il distributore non conosca
l'esatta composizione del prodotto, lo stesso importatore o
distributore del prodotto puo' compilare il formulano indicando come
unico componente il nome e il codice originale del preparato,
chiedendo al produttore di inviare a sua volta una dichiarazione
sullo stesso preparato in cui siano inserite le informazioni sulla
composizione;
c) per i preparati, pericolosi o non pericolosi, utilizzati come
materia prima per la formulazione di preparati pericolosi si
pongono due casi distinti:
- nel caso di preparato pericoloso utilizzato come materia prima,
qualora l'utilizzatore non disponga delle informazioni sui
componenti non pericolosi presenti, egli presenta una dichiarazione
in cui indica, fra i componenti, il nome del preparato-materia
prima e dell'azienda fornitrice. Poiche' detta azienda fornitrice
ha anch'essa l'obbligo, ai sensi del presente decreto, di fornire
all'ISS le informazioni richieste, lo stesso ISS puo' disporre
delle informazioni complessive circa la composizione completa del
preparato finale. ))
6) Indicazione della data di cessata immissione sul mercato di un
prodotto.
Questa indicazione deve essere fornita, nell'ambito
dell'aggiornamento periodico, per permettere di eliminare dalla banca
dati, dopo un certo periodo di tempo dalla segnalazione, i prodotti
che non sono piu' disponibili sul mercato; essi non vengono comunque
cancellati, almeno per un certo periodo, ma sono inseriti in un
archivio parallelo.
7) Tipologia d'uso del preparato
Allo scopo di identificare in modo univoco la tipologia
merceologica del preparato, viene accluso nel programma un elenco di
tipologie di impiego dei prodotti; il dichiarante deve fare
riferimento alle voci indicate o, quando non si riconoscesse in tali
identificazioni, fornire una tipologia d'uso sotto la voce "altri".
8) Elementi identificativi del preparato
Deve essere indicato lo stato fisico del preparato (solido,
liquido, gassoso, pastoso, aerosol, altro da specificare) e quelle
caratteristiche chimico fisiche di interesse, che sono comunque
facoltative e che possono essere fornite se rilevanti ai fini del
pronto intervento. Si raccomanda tuttavia di fornire il valore di pH
se rilevante ai fini della pericolosita' per l'uomo.
9) Composizione del preparato
Si deve distinguere tra componenti classificati pericolosi e
componenti non classificati come pericolosi: a) Per ogni componente
pericoloso si deve fornire:
- Il nome chimico, che e' quello dell'Allegato III del decreto del
Ministro della sanita' 11/04/2001 e successivi aggiornamenti per le
sostanze ufficialmente classificate, e un nome chimico
internazionalmente riconosciuto per quelle non presenti in tale
allegato; per facilitare le operazioni di identificazione di tali
componenti e al contempo automatizzare al massimo le operazioni di
inserimento dati, il programma fornisce l'elenco aggiornato delle
sostanze presenti in detto Allegato III, riportate con una
nomenclatura di riferimento in lingua italiana;
- Il n. CAS o il n. CEE; questa informazione e' necessaria per
identificare in modo univoco la sostanza; se non si dispone di
almeno uno di questi numeri si deve indicare, nel campo relativo al
n. CAS, n.d. (non disponibile);
- L'esatta percentuale di presenza del componente (informazione
facoltativa) o, obbligatoriamente, l'intervallo di presenza secondo
i seguenti valori: 0-1% 1-5% 5-10% 10-20% 20-30% 30-50% 50-75%
75-100%
Le sostanze devono essere citate, se classificate molto tossiche,
tossiche, cancerogene di categorie 1 e 2, mutagene di categoria 1 e
2, tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2, se presenti al
disopra di 0,1% in peso e, se classificate corrosive, nocive,
sensibilizzanti, irritanti, se presenti al di sopra dell'1%.
Per le sostanze classificate per rischi fisici (infiammabilita',
comburenza, esplosivita) il limite e' fissato all'1%.
b) Per i componenti non pericolosi si puo' fornire, in alternativa
all'esatta denominazione chimica, un'identificazione per famiglia
di appartenenza che metta comunque in evidenza i gruppi funzionali
significativi, secondo le indicazioni accluse al programma.
Per l'indicazione della presenza percentuale valgono gli stessi
criteri gia' definiti precedentemente per i componenti pericolosi.
Il limite al di sopra del quale tali sostanze vanno citate e'
stabilito al 5%
10) Descrizione dell'imballaggio
Questa informazione e' facoltativa e di massima deve essere
fornita per i prodotti che vengono venduti al dettaglio quando la
forma, il colore, il tipo di imballo possono consentire di
individuare la tipologia del prodotto anche in assenza del nome
commerciale.
Parte C
Dichiarazione delle benzine per autotrazione
Per quanto riguarda la dichiarazione delle benzine per
autotrazione, con piombo e senza piombo, e' consentito di:
a) utilizzare la voce generica "benzina - miscela di frazioni
petrolifere C4-C11 con intervallo di distillazione 25-220 °C"
contenuta nell'inventario Europeo EINECS con il n. CAS 86290-81-5
e con il n. EINECS 289-220-8;
b) dichiarare la presenza di benzene nell'intervallo 0-1%;
c) dichiarare la presenza di idrocarburi aromatici nell'intervallo
30-50%;
d) dichiarare la presenza generica di additivi ossigenati indicando
la concentrazione massima presente;
e) dichiarare, per le benzine con piombo, la presenza generica di
piombo alchili nell'intervallo 0-1%.
Parte D
Criteri di qualita' e riservatezza dei Centri Antiveleni (CAV)
- Locali e attrezzature dedicate esclusivamente al CAV.
- Attivita' 24 ore al giorno.
- Stato giuridico che caratterizza il CAV come struttura riconosciuta
all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.
- Registrazione di tutti gli interventi effettuati.
- Personale dedicato con adeguata idoneita' professionale.
- Accesso diretto alla consulenza telefonica per la popolazione in
generale.
- Strutture informatiche adeguate e non accessibili in rete.
- Linea telefonica in entrata dedicata al CAV, nonche' linea
telefonica per collegamento telematico.
- Attivita' documentata per almeno un biennio in conformita' alla
Risoluzione CEE 90/C 329/03.
- Assunzione di responsabilita' formale sull'utilizzo delle
informazioni riservate da realizzare attraverso chiavi di accesso
personalizzate.