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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre
1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.
25;
Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2
agosto 1999, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità, degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con
prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti
nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario,
marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle
altre attività in mare, nonchè delle attività dei medici in
formazione. Nei confronti del personale dirigente e direttivo,
del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e
dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici
o da confessioni religiose, non trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di
protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonchè nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto
di impiego, con le modalità individuate con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la funzione pubblica, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un periodo di
almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga,
in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale,
durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di
lavoro normale secondo le norme definite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta
giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di
eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma
1, lettere a) e b).
Art. 3
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i
lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto
conto delle esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17,
comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo 15
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la contrattazione
collettiva può determinare ulteriori limitazioni
all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità
rispetto a quelle di cui al comma 1.
Art. 4
Durata della prestazione
(integrato dall'art. 21, comma 1, della legge 3 febbraio 2003,
n. 14)
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da
parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano
un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di
riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che
comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o
mentali, il cui limite è di otto ore nel caso di ogni periodo di
ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli
1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in
considerazione per il computo della media se cade nel periodo di
riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma
1.
Art. 5
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a
spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.
Art. 6
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno,
accertata tramite il medico competente, è garantita al
lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli
diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le
soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato
comma non risulti applicabile.
Art. 7
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione
retributiva
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione
dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei
confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione
retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a
verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni
introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma
1.
Art. 8
Rapporti sindacali
1. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero
delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale; la consultazione è
effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla
comunicazione del datore di lavoro.
Art. 9
Doveri di informazione
1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa
i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui
maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno,
ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per
la prevenzione e la sicurezza, nonchè la consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le
lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui
all'articolo 4, comma 2.
Art. 10
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro,
competente per territorio, con periodicità annuale,
dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia
previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa
alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1955.
Art. 11
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione
o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro
notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello
previsto per il turno diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai
sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano
le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui
all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure
di protezione personale e collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e
specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni
di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali
quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n.
135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 12
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la
violazione della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per
ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno
oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1999
D'ALEMA Presidente del
Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro per le
politiche comunitarie
SALVI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
BINDI, Ministro della Sanità
DINI, Ministro degli affari
esteri
DILIBERTO, Ministro della
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
PIAZZA, Ministro per la
funzione pubblica
BELILLO, Ministro per gli
affari regionali
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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