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SLWSS030 |
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RISCHIO BIOLOGICO |
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DEFINIZIONI |
- agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; - microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; - coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari |
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SOGGETTI ALL'OBBLIGO |
- Datore di Lavoro e Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Medico competente |
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- Valutazione specifica del rischio, ai sensi dell' art. 17 comma 1 del D.Lgs. 81/08, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalita' lavorative
- comunicazione all’organo di vigilanza locale 30 giorni prima dell’inizio dell’attività per l'esercizio di attività comportanti l’utilizzo di agenti biologici di classe 2 e 3; - autorizzazione del Ministero della Salute per l’uso degli agenti biologici di classe 4
- Obbligo di tenuta di un registro dei lavoratori esposti agli agenti di classe 3 e 4.
- formazione e informazione specifica
- sorveglianza sanitaria secondo precise modalità
- Consultazione preventiva del R.L.S. sulla valutazione |
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MODULISTICA |
Scarica il facsimile di valutazione dei rischi |
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APPROFONDIMENTI |
Titolo X del D. L.vo 81/08 disciplina l’utilizzo degli agenti biologici nelle attività lavorative, incluse le attività didattiche e di ricerca; comprende sia le attività con uso deliberato di agenti biologici che le attività con esposizione potenziale.
Tutti gli operatori devono osservare le norme operative di sicurezza e segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pericolo.
Classificazione degli agenti biologici gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita' di causare malattie in soggetti umani; gruppo 2: un agente che puo' causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella comunita'; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; gruppo 3: un agente che puo' causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; gruppo 4: un agente biologico che puo' provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e puo' presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita'; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
L'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4, è riportato nell' allegato XLVI del D.lgs. 81/08. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non puo' essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu' elevato tra le due possibilita'. |
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SANZIONI |
Art. 282 Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Art. 284 Sanzioni a carico del medico competente
Art. 285 Sanzioni a carico dei lavoratori
Art. 286 Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti |
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RIFERIMENTI NORMATIVI |
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DOMANDE FREQUENTI |
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