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Rischio Biologico
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SLWSS030

Scheda sinottica

 RISCHIO BIOLOGICO

 DEFINIZIONI

- agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

SOGGETTI ALL'OBBLIGO
- Datore di Lavoro e Dirigenti
- Preposti 
- Lavoratori 
- Medico competente

ADEMPIMENTI

- Valutazione specifica del rischio, ai sensi dell' art. 17 comma 1 del D.Lgs. 81/08,  tenendo conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalita' lavorative
- comunicazione all’organo di vigilanza locale 30 giorni prima dell’inizio dell’attività per l'esercizio di attività comportanti l’utilizzo di agenti biologici di classe 2 e 3;
- autorizzazione del Ministero della Salute per l’uso degli agenti biologici di classe 4
- Obbligo di  tenuta di un registro dei lavoratori esposti agli agenti di classe 3 e 4.
- formazione e informazione specifica
- sorveglianza sanitaria secondo precise modalità
- Consultazione preventiva del R.L.S. sulla valutazione

MODULISTICA

   Scarica il facsimile di valutazione dei rischi

 APPROFONDIMENTI

Titolo X del D. L.vo 81/08 disciplina l’utilizzo degli agenti biologici nelle attività lavorative, incluse le attività didattiche e di ricerca; comprende sia le attività con uso deliberato di agenti biologici che le attività con esposizione potenziale.
Tutti gli operatori devono osservare le norme operative di sicurezza e segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pericolo.
Classificazione degli agenti biologici
gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
gruppo 2: un agente che puo' causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella comunita'; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
gruppo 3: un agente che puo' causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
gruppo 4: un agente biologico che puo' provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e puo' presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita'; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

L'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4, è riportato nell'
allegato XLVI del D.lgs. 81/08. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non puo' essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu' elevato tra le due possibilita'. 

 SANZIONI

Art. 282 Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 Sanzioni a carico dei preposti
Art. 284 Sanzioni a carico del medico competente
Art. 285 Sanzioni a carico dei lavoratori
Art. 286 Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
 RIFERIMENTI NORMATIVI
DOMANDE FREQUENTI
 
opera fix

 

AMBITO DI  RISCHIO

FONTE

ANNO

NOTE

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro: priorità di ricerca per la valutazione del rischio

ISPESL

2008

Articolo tratto da Prevenzione Oggi, volume 4, n.1 Gennaio - Marzo 2008

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     
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