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Dalla SUVA un utile test on-line su DPI, scale e cadute.
Un utile programma che affronta tre argomenti:
- i dispositivi di protezione individuale,
- le scale
- il problema delle cadute, ed in particolar modo, le misure di protezione in presenza di aperture nel suolo e nelle facciate e lungo i bordi del tetto, il corretto utilizzo di cavalletti, ponti mobili su ruote e ponteggi di facciata.
Il programma può essere utilizzato:
- nelle aziende del settore dell'edilizia e delle imprese affini può servire alla formazione degli apprendisti, dei neoassunti e dei lavoratori temporanei, mentre i lavoratori con maggiore esperienza possono «rinfrescare» le loro conoscenze.
- nelle scuole il programma può essere utilizzato come integrazione ad una normale lezione o come materiale per un lavoro individuale.
Il test on-line permette di verificare le conoscenze acquisite e, rispondendo correttamente ad almeno l'80 per cento delle domande, è possibile stampare un'attestazione del risultato ottenuto.
Per il collegamneto al link al sito SUVA clicca sull'immaggine sopra riportata. |
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Dispositivi protezione individuale
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SLWSS006
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Dispisitivi protezione individuale
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DEFINIZIONE
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qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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Requisiti
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I DPI VENGONO DIVISI IN TRE CATEGORIE
PRIMA CATEGORIA: DPI destinati a salvaguardare il lavoratore da danni di lieve entità.
Requisiti: certificazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, istruzioni d’impiego, di deposito e di manutenzione.
TERZA CATEGORIA: DPI destinati a proteggere il lavoratore da rischi di morte o lesioni gravi.
Requisiti: deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima categoria, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e la conformità CE deve essere garantita da un ente tecnico.
SECONDA CATEGORIA: DPI che non appartengono alle altre due categorie.
L'elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, indispensabili per l'ottenimento della marcatura CE, sono riportati nell'allegato II del Decreto legislativo n. 475, suddivisi in tre parti:
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Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI;
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Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI;
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Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire.
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Destinatari di obblighi
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Datore di lavoro e Dirigente
Preposto
Lavoratore
Lavoratore autonomo
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Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 81/08. Ai fini della scelta dei DPI effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individuando le caratteristiche dei DPI affinchè siano adeguati ai rischi valutati.
Il Datore di lavoro valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle necessarie a seguito di valutaizone, aggiornando la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Inoltre, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entita' del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; inoltre provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 77 commi 4, lettera h), e 5 del d.Lgs. 81/08.
Inoltre, i lavoratori:
- utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
- provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
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Formazione
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Rif. normativi
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D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10
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Opuscoli sui DPI
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Linee operative per l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale (indumenti DPI)
Opuscolo Indumenti di Protezione Individuale (DPI)
Allegato Linee operative
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